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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/07/2025, n. 6054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6054 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 22014/2024 vertente
TRA
, Parte_1
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to GELO FERDINANDO
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Controparte_1
ROMANO VINCENZO
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il ministero chiedendo:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2023/2024 ovvero in via gradata dall'a.s. 2024/2025.
2. Condannare la P.A. resistente a trasferire la ricorrente presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45.
Il ministero convenuto si è costituito in giudizio sostenendo la infondatezza della domanda di cui chiedeva la reiezione.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 16.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Circa il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2023/2024, la prova della sussistenza di tale diritto non è emerso dagli atti.
Innanzitutto la assegnazione all'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/2024 di una cattedra A45 presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 in favore della prof. , che insieme alla ricorrente Per_1 era una delle due insegnanti perdenti posto, dimostra che la amministrazione procedente ha consentito il riassorbimento della sovrannumeratorietà. Il fatto che nella procedura di trasferimento condizionata la docente avesse un punteggio inferiore alla ricorrente di per sé non illustra la illegittimità dell' operato Per_1 della pa che, nel procedere alla copertura del posto resosi nuovamente disponibile nel corso della procedura, doveva fare applicazione di criteri differenti dal punteggio ( quali ad esempio la anzianità di assegnazione nell'istituto di appartenenza ), come dimostrato dalla posizione delle due docenti in parola nella graduatoria interna d'istituto per la classe di concorso A045, compilata nel corso dell'anno scolastico
2022/2023, dal Dirigente Scolastico dell' i Torre del Controparte_2
Greco finalizzata all'individuazione di eventuali docenti soprannumerari per l'a.s. 2023/2024 ( in particolare , la ricorrente era quarta e dunque perdente posto prima della , quinta). Per_1
Né risulta illegittima la assegnazione di un'ulteriore cattedra A045 vacante e disponibile presso l'Istituto
“Tilgher” di Ercolano al prof. , intervenuta con decreto n. 8440 del 30.06.2023, atteso che CP_3 trattasi di disponibilità di posto su cattedra A45 non sopravvenuta nel corso del procedimento di trasferimento condizionato di ufficio della stessa, ma successiva alla conclusione di detta procedura.
Richiamando infatti che la ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento condizionata al persistere della situazione di soprannumerarietà ai sensi dell'art. 22 del CCNI sulla mobilità del personale docente sottoscritto il 18/05/2022, devesi tener conto del fatto cheai sensi del comma 5 dell'art. 22 del CCNI sulla mobilità del personale docente sottoscritto il 18/05/2022 solo qualora la disponibilità di posto si presenti nel corso dei trasferimenti, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola.
Dagli atti di causa invece risulta il diritto della ricorrente, quale partecipante alla procedura di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2024/2025. Va richiamato che la ricorrente ha nuovamente proposto domanda di trasferimento nell'ambito di tale procedura, esprimendo come sua terza preferenza l'Istituto
Tilgher di Ercolano, e l'amministrazione scolastica, nel validare la sua domanda di mobilità le riconosceva il punteggio di 83 p.ti.
Orbene, a fronte della analitica indicazione da parte della nell'atto introduttivo dei titoli posseduti Parte_1
e dei servizi svolti alle dipendenze dello stesso e della doglianza, doviziosamente motivata, pure CP_1 contenuta in ricorso circa la inadeguatezza dell'attribuzione, all'esito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2024/2025, del punteggio di 83 ( punteggio che -contro ogni logica - risultava addirittura inferiore a quello di 97 riconosciutole nelle operazioni di mobilità relative al precedente anno scolastico 2023/2024) , la amministrazione convenuta nulla ha indicato a confutazione. Il in buona sostanza non ha CP_1 confutato la doviziosa ricostruzione fatta in ricorso a sostegno della affermazione del diritto della Parte_1 al riconoscimento di punti 103 nella graduatoria pubblicata all'esito delle operazioni di mobilità; non ha contestato in particolare neppure la asserita mancata valutazione dei cinque anni di servizio resi dalla ricorrente quale insegnante di ruolo nella scuola dell'infanzia dal 2007/2008 al 2011/2012, prima del passaggio nei ruoli dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, già valutati positivamente in occasione della precedente procedura di mobilità relativa all'a.s. 2023/2024.
Il ministero convenuto ha infatti depositato una memoria di costituzione contenente solo difese in punto di diritto vertenti sulla disciplina in generale applicabile alle ipotesi in cui un docente sia perdente posto per cd. sovrannumeratorietà; in alcuna parte della memoria la convenuta ha preso specifica posizione in ordine al punteggio attribuito alla , non recando pertanto elementi di contrasto alla ricostruzione attorea. Parte_1
Pertanto a parere della scrivente deve ritenersi dimostrata in giudizio la illegittimità dell'attribuzione del punteggio di 83 punti alla ricorrente nella procedura di mobilità in esame , e conseguentemente il diritto della ricorrente vedersi riconoscere il punteggio di 103. Risultando dagli atti di causa che
- con decreto prot. n. 7918 del 17.05.2024 a firma del Dirigente dell Controparte_4 sono stati pubblicati gli esiti della procedura di mobilità per l'a.s. 2024/2025,
- che, dal bollettino allegato al citato decreto si evince che una cattedra A045 resasi disponibile e vacante presso l'Istituto Tilgher di Ercolano, veniva assegnata alla Prof.ssa nata il Persona_2
13.02.1971, a sua volta titolare del punteggio di 103 p.ti ma priva di titoli di precedenza va senz'altro condiviso il ragionamento attoreo secondo cui, qualora la P.A. avesse riconosciuto alla ricorrente il punteggio ad ella spettante, la avrebbe certamente ottenuto a decorrere dall'anno scolastico Parte_1
2024/2025 il trasferimento presso l'Istituto Tilgher di San Giorgio a Cremano;
ciò anche in corretta applicazione del criterio di prevalenza della maggiore anzianità anagrafica previsto dal CCNI sulla mobilità per il caso di parità di precedenza e di punteggio, essendo più anziana anagraficamente rispetto alla predetta
. Per_2
Pertanto va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, ordinandosi alla amministrazione convenuta di porre in essere ogni attività utile alla realizzazione di tale diritto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione all'avv. Gelo anticipatario.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, ordinando alla convenuta di porre in essere ogni attività utile alla realizzazione di tale diritto;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 oltre iva, cpa e rimborsi con attribuzione.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16.07.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 16.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 22014/2024 vertente
TRA
, Parte_1
nato il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to GELO FERDINANDO
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to Controparte_1
ROMANO VINCENZO
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.10.2024 la ricorrente ha convenuto in giudizio il ministero chiedendo:
1. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2023/2024 ovvero in via gradata dall'a.s. 2024/2025.
2. Condannare la P.A. resistente a trasferire la ricorrente presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45.
Il ministero convenuto si è costituito in giudizio sostenendo la infondatezza della domanda di cui chiedeva la reiezione.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 16.07.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
Circa il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2023/2024, la prova della sussistenza di tale diritto non è emerso dagli atti.
Innanzitutto la assegnazione all'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2023/2024 di una cattedra A45 presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 in favore della prof. , che insieme alla ricorrente Per_1 era una delle due insegnanti perdenti posto, dimostra che la amministrazione procedente ha consentito il riassorbimento della sovrannumeratorietà. Il fatto che nella procedura di trasferimento condizionata la docente avesse un punteggio inferiore alla ricorrente di per sé non illustra la illegittimità dell' operato Per_1 della pa che, nel procedere alla copertura del posto resosi nuovamente disponibile nel corso della procedura, doveva fare applicazione di criteri differenti dal punteggio ( quali ad esempio la anzianità di assegnazione nell'istituto di appartenenza ), come dimostrato dalla posizione delle due docenti in parola nella graduatoria interna d'istituto per la classe di concorso A045, compilata nel corso dell'anno scolastico
2022/2023, dal Dirigente Scolastico dell' i Torre del Controparte_2
Greco finalizzata all'individuazione di eventuali docenti soprannumerari per l'a.s. 2023/2024 ( in particolare , la ricorrente era quarta e dunque perdente posto prima della , quinta). Per_1
Né risulta illegittima la assegnazione di un'ulteriore cattedra A045 vacante e disponibile presso l'Istituto
“Tilgher” di Ercolano al prof. , intervenuta con decreto n. 8440 del 30.06.2023, atteso che CP_3 trattasi di disponibilità di posto su cattedra A45 non sopravvenuta nel corso del procedimento di trasferimento condizionato di ufficio della stessa, ma successiva alla conclusione di detta procedura.
Richiamando infatti che la ricorrente ha presentato una domanda di trasferimento condizionata al persistere della situazione di soprannumerarietà ai sensi dell'art. 22 del CCNI sulla mobilità del personale docente sottoscritto il 18/05/2022, devesi tener conto del fatto cheai sensi del comma 5 dell'art. 22 del CCNI sulla mobilità del personale docente sottoscritto il 18/05/2022 solo qualora la disponibilità di posto si presenti nel corso dei trasferimenti, non si tiene conto della domanda di trasferimento condizionata, ed il docente viene riassorbito nella scuola.
Dagli atti di causa invece risulta il diritto della ricorrente, quale partecipante alla procedura di mobilità del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025, ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2024/2025. Va richiamato che la ricorrente ha nuovamente proposto domanda di trasferimento nell'ambito di tale procedura, esprimendo come sua terza preferenza l'Istituto
Tilgher di Ercolano, e l'amministrazione scolastica, nel validare la sua domanda di mobilità le riconosceva il punteggio di 83 p.ti.
Orbene, a fronte della analitica indicazione da parte della nell'atto introduttivo dei titoli posseduti Parte_1
e dei servizi svolti alle dipendenze dello stesso e della doglianza, doviziosamente motivata, pure CP_1 contenuta in ricorso circa la inadeguatezza dell'attribuzione, all'esito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2024/2025, del punteggio di 83 ( punteggio che -contro ogni logica - risultava addirittura inferiore a quello di 97 riconosciutole nelle operazioni di mobilità relative al precedente anno scolastico 2023/2024) , la amministrazione convenuta nulla ha indicato a confutazione. Il in buona sostanza non ha CP_1 confutato la doviziosa ricostruzione fatta in ricorso a sostegno della affermazione del diritto della Parte_1 al riconoscimento di punti 103 nella graduatoria pubblicata all'esito delle operazioni di mobilità; non ha contestato in particolare neppure la asserita mancata valutazione dei cinque anni di servizio resi dalla ricorrente quale insegnante di ruolo nella scuola dell'infanzia dal 2007/2008 al 2011/2012, prima del passaggio nei ruoli dei docenti di scuola secondaria di secondo grado, già valutati positivamente in occasione della precedente procedura di mobilità relativa all'a.s. 2023/2024.
Il ministero convenuto ha infatti depositato una memoria di costituzione contenente solo difese in punto di diritto vertenti sulla disciplina in generale applicabile alle ipotesi in cui un docente sia perdente posto per cd. sovrannumeratorietà; in alcuna parte della memoria la convenuta ha preso specifica posizione in ordine al punteggio attribuito alla , non recando pertanto elementi di contrasto alla ricostruzione attorea. Parte_1
Pertanto a parere della scrivente deve ritenersi dimostrata in giudizio la illegittimità dell'attribuzione del punteggio di 83 punti alla ricorrente nella procedura di mobilità in esame , e conseguentemente il diritto della ricorrente vedersi riconoscere il punteggio di 103. Risultando dagli atti di causa che
- con decreto prot. n. 7918 del 17.05.2024 a firma del Dirigente dell Controparte_4 sono stati pubblicati gli esiti della procedura di mobilità per l'a.s. 2024/2025,
- che, dal bollettino allegato al citato decreto si evince che una cattedra A045 resasi disponibile e vacante presso l'Istituto Tilgher di Ercolano, veniva assegnata alla Prof.ssa nata il Persona_2
13.02.1971, a sua volta titolare del punteggio di 103 p.ti ma priva di titoli di precedenza va senz'altro condiviso il ragionamento attoreo secondo cui, qualora la P.A. avesse riconosciuto alla ricorrente il punteggio ad ella spettante, la avrebbe certamente ottenuto a decorrere dall'anno scolastico Parte_1
2024/2025 il trasferimento presso l'Istituto Tilgher di San Giorgio a Cremano;
ciò anche in corretta applicazione del criterio di prevalenza della maggiore anzianità anagrafica previsto dal CCNI sulla mobilità per il caso di parità di precedenza e di punteggio, essendo più anziana anagraficamente rispetto alla predetta
. Per_2
Pertanto va dichiarato il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, ordinandosi alla amministrazione convenuta di porre in essere ogni attività utile alla realizzazione di tale diritto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione all'avv. Gelo anticipatario.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Istituto Tilgher di Ercolano su cattedra A45 con decorrenza dall'a.s. 2024/2025, ordinando alla convenuta di porre in essere ogni attività utile alla realizzazione di tale diritto;
condanna parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 oltre iva, cpa e rimborsi con attribuzione.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 16.07.2025
Il Giudice
( Dott. Annamaria Lazzara )