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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Forlì, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Forlì |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ME VALERIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli' - Via Piancastelli N.1/d 47100 Forli' FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002541735000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002541735000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002541735000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002541735000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 precisa di aver ricevuto due Intimazioni di Pagamento notificate, in data 3 luglio 2025, dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e precisamente: avviso di intimazione n. 04520239002541735000 relativo alle cartelle di pagamento n.
04520160002028651000 (canoni televisione, concessioni governative, sanzioni amministrative e tasse imposta di registro) e n. 04520190002816769000 (TARI), per l'importo complessivo di € 708,49; avviso di intimazione n. 04520239000706092000 contenente sei cartelle di pagamento, tra cui le medesime cartelle n. 04520160002028651000 e n. 04520190002816769000 già incluse nel primo avviso.
Il Ricorrente impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 04520239002541735000, in quanto affetto da vizi di legittimità derivanti dalla duplicazione della medesima pretesa creditoria già oggetto del secondo avviso notificato nella medesima data. L'avviso impugnato risulta assolutamente nullo ed illegittimo ed andrà revocato e/o annullato in quanto risulta viziato da nullità per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto le cartelle di pagamento n. 04520160002028651000 e n. 04520190002816769000 sono state contemporaneamente incluse in due distinti avvisi di accertamento esecutivo notificati nella medesima data.
Il principio del ne bis in idem, codificato nell'art.
9-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), stabilisce che "il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta".
L'atto impugnato risulta inoltre viziato da eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto l'Amministrazione ha proceduto, in data 3 luglio 2025, alla notificazione simultanea di due distinti avvisi di intimazione esecutivi aventi parzialmente il medesimo oggetto, senza fornire alcuna giustificazione per tale duplicazione.
Chiede, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento: la nullità dell'avviso di intimazione n.
04520239002541735000 notificato il 03/07/2025, per violazione del principio del ne bis in idem e per duplicazione illegittima della pretesa tributaria già oggetto dell'avviso n.04520239000706092000 anch'esso notificato il 03/07/2025; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per eccesso di potere derivante da contraddittorietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa, con refusione di spese, compenso professionale, oltre a 15% RSG, 4% CPA ed IVA al 22%, come per Legge.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione precisa che entrambe le raccomandate non raggiunsero lo scopo della materiale consegna sicché Poste Italiane, ultimate le rendicontazioni, restituì i due avvisi di intimazione. Tali avvisi vennero notificati dal messo notificatore il quale provvide mediante deposito alla casa comunale e successiva raccomandata a.r. informativa ritirata dal debitore in data 3/7/2025. Sostiene che anziché notificare il presente ricorso il debitore avrebbe potuto inviare una semplice istanza in autotutela e se l'avesse fatto gli sarebbe stato chiarito che l'eccesso di potere, in realtà solo apparente, era dipeso dal ritardo con cui Poste Italiane, a distanza di molti mesi, rendicontò l'attività di notificazione infruttuosamente affidatale.
Quello di cui trattasi, quindi, altro non è stato che un mero disguido, dovuto al lungo lasso di tempo intercorso tra la consegna a Poste Italiane dell'avviso di intimazione predisposto nell'aprile 2023 e la relativa rendicontazione (a fine 2024). Disguido che non ha causato alcun concreto vulnus al debitore che, anzi, se ne è reso conto. Chiede di rigettare il ricorso in quanto privo di reale ragione d'essere e infondato e stante l'evidente pretestuosità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata l'istanza di sospensione considerata la sollecita trattazione nel merito della controversia.
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la duplicazione delle intimazioni di pagamento è ammissibile esclusivamente quando il primo atto sia affetto da vizi di notificazione che ne compromettano l'efficacia. Nel caso di specie non sussiste alcuna giustificazione per la contemporanea notificazione di due distinti avvisi contenenti le medesime cartelle esattoriali, configurandosi una duplicazione illegittima della pretesa creditoria.
La Corte per quanto sopra esposto accoglie parzialmente il ricorso annullando la pretesa per quanto concerne le due cartelle già richieste da altro Avviso, conferma per il resto e compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Forlì, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI' Sezione 2, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ME VALERIO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 238/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Forli' - Via Piancastelli N.1/d 47100 Forli' FC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002541735000 CONCESSIONI GOVERNATIVE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002541735000 RADIODIFFUSIONI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002541735000 TARI 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04520239002541735000 REGISTRO 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il
19/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 precisa di aver ricevuto due Intimazioni di Pagamento notificate, in data 3 luglio 2025, dalla Agenzia delle Entrate Riscossione e precisamente: avviso di intimazione n. 04520239002541735000 relativo alle cartelle di pagamento n.
04520160002028651000 (canoni televisione, concessioni governative, sanzioni amministrative e tasse imposta di registro) e n. 04520190002816769000 (TARI), per l'importo complessivo di € 708,49; avviso di intimazione n. 04520239000706092000 contenente sei cartelle di pagamento, tra cui le medesime cartelle n. 04520160002028651000 e n. 04520190002816769000 già incluse nel primo avviso.
Il Ricorrente impugna l'avviso di intimazione di pagamento n. 04520239002541735000, in quanto affetto da vizi di legittimità derivanti dalla duplicazione della medesima pretesa creditoria già oggetto del secondo avviso notificato nella medesima data. L'avviso impugnato risulta assolutamente nullo ed illegittimo ed andrà revocato e/o annullato in quanto risulta viziato da nullità per violazione del principio del ne bis in idem, in quanto le cartelle di pagamento n. 04520160002028651000 e n. 04520190002816769000 sono state contemporaneamente incluse in due distinti avvisi di accertamento esecutivo notificati nella medesima data.
Il principio del ne bis in idem, codificato nell'art.
9-bis della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), stabilisce che "il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta".
L'atto impugnato risulta inoltre viziato da eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, in quanto l'Amministrazione ha proceduto, in data 3 luglio 2025, alla notificazione simultanea di due distinti avvisi di intimazione esecutivi aventi parzialmente il medesimo oggetto, senza fornire alcuna giustificazione per tale duplicazione.
Chiede, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento: la nullità dell'avviso di intimazione n.
04520239002541735000 notificato il 03/07/2025, per violazione del principio del ne bis in idem e per duplicazione illegittima della pretesa tributaria già oggetto dell'avviso n.04520239000706092000 anch'esso notificato il 03/07/2025; in via subordinata, dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per eccesso di potere derivante da contraddittorietà e irragionevolezza dell'azione amministrativa, con refusione di spese, compenso professionale, oltre a 15% RSG, 4% CPA ed IVA al 22%, come per Legge.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione precisa che entrambe le raccomandate non raggiunsero lo scopo della materiale consegna sicché Poste Italiane, ultimate le rendicontazioni, restituì i due avvisi di intimazione. Tali avvisi vennero notificati dal messo notificatore il quale provvide mediante deposito alla casa comunale e successiva raccomandata a.r. informativa ritirata dal debitore in data 3/7/2025. Sostiene che anziché notificare il presente ricorso il debitore avrebbe potuto inviare una semplice istanza in autotutela e se l'avesse fatto gli sarebbe stato chiarito che l'eccesso di potere, in realtà solo apparente, era dipeso dal ritardo con cui Poste Italiane, a distanza di molti mesi, rendicontò l'attività di notificazione infruttuosamente affidatale.
Quello di cui trattasi, quindi, altro non è stato che un mero disguido, dovuto al lungo lasso di tempo intercorso tra la consegna a Poste Italiane dell'avviso di intimazione predisposto nell'aprile 2023 e la relativa rendicontazione (a fine 2024). Disguido che non ha causato alcun concreto vulnus al debitore che, anzi, se ne è reso conto. Chiede di rigettare il ricorso in quanto privo di reale ragione d'essere e infondato e stante l'evidente pretestuosità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene superata l'istanza di sospensione considerata la sollecita trattazione nel merito della controversia.
La Corte visto quanto esposto dalle parti e la normativa vigente in primo luogo osserva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la duplicazione delle intimazioni di pagamento è ammissibile esclusivamente quando il primo atto sia affetto da vizi di notificazione che ne compromettano l'efficacia. Nel caso di specie non sussiste alcuna giustificazione per la contemporanea notificazione di due distinti avvisi contenenti le medesime cartelle esattoriali, configurandosi una duplicazione illegittima della pretesa creditoria.
La Corte per quanto sopra esposto accoglie parzialmente il ricorso annullando la pretesa per quanto concerne le due cartelle già richieste da altro Avviso, conferma per il resto e compensa le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Forlì, accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese