Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 24/02/2026, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03391/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2026, proposto da MI TA, rappresentato e difeso dall’avvocato Pierpaolo Ardolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa sospensiva
del provvedimento, pubblicato sul portale inpa in data 28.10.2025, con cui è stato reso noto al ricorrente l’esito della prova scritta del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02)” (Codice Concorso: GIUSTIZIA/2600ASSISTENTI/CODICE02), svoltasi in data 23 ottobre 2025, nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 26, anziché il maggior punteggio di 27, per avere ritenuto non corretta la risposta fornita dal candidato al quesito n. 27;
del verbale della Commissione esaminatrice nella parte in cui ha ritenuto errata la risposta fornita dal candidato al quesito n. 27;
nonché della eventuale graduatoria della prova scritta, ove nelle more approvata e pubblicata, nella parte lesiva degli interessi del ricorrente;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto e, comunque, di tutti gli atti richiamati nei provvedimenti impugnati e più specificamente, ove lesivi della posizione del ricorrente: dei verbali di formulazione e approvazione dei quiz di cui è causa; dei verbali di correzione delle prove scritte;
dell’avviso recante aggiornamento del 29.10.2025: esiti prova scritta, pubblicati il 28.10.2025 del profilo assistenti codice 02, relativamente al risultato attribuito al ricorrente;
della delibera della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025;
della nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025;
per l'emissione di ordinanza cautelare atipica di tipo propulsivo-riesaminativa, cd. di remand , tesa a riesaminare il punteggio attribuito di 27 in luogo di 26 attribuito;
per la declaratoria del diritto del ricorrente all’ottenimento del punteggio relativo alla prova scritta di 27 in luogo di 26 assegnato, per essere corretta la risposta alla domanda n. 27.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 il dott. CA IF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato articolo 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Premesso che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta relativa al concorso in oggetto, per le ragioni puntualmente indicate nell’atto introduttivo;
- si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, eccependo il difetto di legittimazione processuale del Ministero della Giustizia e concludendo per il rigetto del ricorso;
- all’udienza camerale del 20 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ex art. 60 c.p.a., della possibilità di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata;
Rilevato che la parte ricorrente, con nota depositata in data 18 gennaio 2025 ha inter alia rappresentato quanto segue “ Nelle more del giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in data 16.01.2026 una memoria difensiva con la quale […] , hanno rappresentato l’intervenuto annullamento in autotutela del quesito censurato, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere […] Preso atto di quanto sopra, la difesa del ricorrente non può che rilevare come il provvedimento di autotutela adottato dall’Amministrazione soddisfi pienamente la pretesa sostanziale dedotta in giudizio […]. L’annullamento del quesito e il conseguente ricalcolo del punteggio determinano una sopravvenuta cessata materia del contendere ”, instando per la definizione del giudizio mediante declaratoria della cessazione della materia del contendere, nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti alla rifusione delle spese di lite sostenute per la instaurazione del presente giudizio;
Ritenuto che:
- l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
- la circostanza di fatto, allegata dal ricorrente con la nota depositata in data 18 gennaio 2025, integra un’ipotesi di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ottenuto il bene della vita richiesto, vale a dire l’attribuzione di un punteggio più elevato che le dà accesso a una migliore collocazione nella graduatoria definitiva;
- le spese di lite possano essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del fatto che l’Amministrazione ha tempestivamente attivato il suo potere di autotutela, annullando il quesito contestato e provvedendo al ricalcolo del punteggio in favore della parte ricorrente,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate; contributo unificato refuso da corrispondersi al difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
CA IF, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA IF | TA IC |
IL SEGRETARIO