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Sentenza 6 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/05/2024, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2024 |
Testo completo
N. 3399/2020 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3399/2020 R.G., vertente
TRA di via dei Gerani n. 5, Sant'Agnello, in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Sant'Agnello, alla via
Angri n. 5, presso lo studio dell'avvocato Valerio Ricciardi che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Sant'Agnello, alla Via Maianiello n. 5, presso lo studio dell'avvocato Cataldina Persico che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Conclusioni:
Attore: si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
Convenuta: insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria ex art. 183, VI comma, 2 termine c.p.c.; in via meramente subordinata e con salvezza di gravame, rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conseguente condanna del alla refusione delle spese e dei Parte_1 compensi di lite da attribuirsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2-7-2020, il , sito Parte_1 in Sant'Agnello, in via dei Gerani n. 5, evocava in giudizio, dinanzi a questo tribunale, al fine di sentire dichiarare la convenuta responsabile dei gravi Controparte_1 difetti dell'opera da essa eseguita ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, conseguentemente, sentirla condannare al risarcimento dei danni, subiti dal condominio, da commisurarsi al costo delle opere da eseguirsi per eliminare i difetti riscontrati, oltre che al pagamento delle spese processuali da attribuire al difensore anticipatario.
A tal fine premetteva che: nel corso dell'anno 2010 il aveva stipulato un Parte_1 contratto di appalto con la impresa mediante il quale Controparte_1 commissionava a questa l'impermeabilizzazione e la coibentazione termica dei lastrici di copertura delle due palazzine facenti parte del predetto condominio;
i lavori furono conclusi dalla convenuta il 30-11-2011, data in cui fu emesso il certificato di collaudo finale;
nel mese di maggio 2013, fu richiesto dal condominio un intervento in garanzia da parte della società al fine di eliminare i rigonfiamenti Controparte_1 dell'isolamento termico in poliuretano al tempo verificatisi;
nonostante tale intervento, eseguito dalla su incarico della società convenuta, verso la fine dell'anno Controparte_2
2018, tra i mesi di novembre e dicembre, il manto isolante ai suddetti lastrici aveva manifestato nuovi diffusi fenomeni di rigonfiamento e bollatura, evidenziando lesioni in alcuni punti;
tale circostanza fu denunciata alla società con Controparte_1 missiva inviata a mezzo p.e.c. del 15-7-2019; dalla perizia redatta dal tecnico incaricato, geometra , era emerso che persisteva un difetto di posa e/o di Persona_1 materiali e ciò rendeva lampante che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.
costituitasi tardivamente, contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda nel merito, deducendo la imputabilità dei gravi difetti dell'opera alla omessa manutenzione dei lastrici solari da parte del Condominio.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali da attribuire al difensore anticipatario.
2. L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 1669 c.c., lamentando la presenza di gravi difetti nei lastrici di copertura provocati dall'imperizia dell'appaltatore nella esecuzione dell'opera.
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c. che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore (e anche del venditore costruttore), ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, implica la verifica sulle caratteristiche dei difetti, “dovendosi accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (cfr. Cass. civ., 4-9-2019 n. 22093; Cass. civ., 26-4-2005 n. 8577). Ed è costante l'affermazione secondo cui per “gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (cfr. Corte appello
Perugia sez. I, 20-9-2023, n. 628).
In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2017, superando l'orientamento giurisprudenziale di segno opposto, ha precisato che “sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Esemplificando, nel panorama giurisprudenziale “sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti riguardanti: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione;
infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione; un ascensore panoramico esterno ad un edificio;
l'inefficienza di un impianto idrico;
l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica;
l'impianto centralizzato di riscaldamento;
il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio; il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria;
infiltrazioni di acque luride” (cfr. Corte appello
Perugia sez. I, 20-9-2023, n. 628).
Principio cardine, al riguardo, è stato espresso della S.C., a sezioni unite, secondo il quale: “l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 7756 del
27-3-2017).
Va inoltre rimarcato che, a differenza dell'art. 1667, che ha natura contrattuale, l'art. 1669 c.c. è ritenuto dalla giurisprudenza configurare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per finalità di interesse generale, come quelle della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, e della incolumità personale dei cittadini: cfr., ex multis, Cass. civ., 35931/2022, 4319/2016 e 2313/2008)
Nel caso di specie, i vizi denunciati dall'attore si estrinsecano in fenomeni di rigonfiamento e bollatura del lastrico.
In particolare, il ha dedotto che “lo stato protettivo della membrana risulta Parte_1 interamente danneggiato e sono in corso evidenti fenomeni di infiltrazioni di acqua che provocano un atto diretto alle schiume con conseguente sfarinatura del materiale”.
Orbene, sulla base dei principi enunciati, è evidente che i vizi descritti, determinando una compromissione della funzione di protezione ed isolamento propria del lastrico solare, nonché pregiudicando l'idoneità dello stesso alla funzione di riparazione del da Parte_1 fenomeni atmosferici e altri intemperie, sono inquadrabili nell'ambito dei difetti sussumibili nel novero di quelli rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c..
3. Nel merito, risultano pacifiche e incontestate tra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la sussistenza del rapporto contrattuale di appalto, l'esistenza dei difetti lamentati e la tempestività della denuncia di questi nei termini di cui all'art. 1669 c.c.
La convenuta ha contestato, però, la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dell'appaltatore e i difetti denunciati, ritenendo che le crepe i rigonfiamenti e i distacchi che provocano infiltrazioni di acque meteoritiche, non potevano considerarsi gravi difetti dell'opera appaltati ma configuravano danni conseguenti alla omessa manutenzione ordinaria dei lastrici solari del fabbricato . CP_3
3.1. L'attore ha eccepito la inammissibilità della eccezione formulata ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. attesa la tardiva costituzione in giudizio della società convenuta.
Al riguardo, si osserva che, per giurisprudenza consolidata, nell'accertamento dell'eziologia dell'evento dannoso il giudice può accertare anche d'ufficio che vi abbia concorso il comportamento del danneggiato, perché il relativo rilievo non costituisce un'eccezione in senso proprio, bensì una semplice difesa.
In particolare, è stato chiaramente affermato che “In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso - ipotesi regolata dall'art. 1227, primo comma, cod. civ. - è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell'aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione” (Cass. civ., sentenza n. 23734 del 10-11-2009; conf., Cass. civ., sentenza n.
6529 del 22-3-2011 nonché Cass. civ., ordinanza n. 9200 del 2-4-2021).
La giurisprudenza ha precisato che “in tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno, da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione.
Solo la situazione contemplata nel secondo comma costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto;
nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno;
al riguardo — una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito — costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., primo comma) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., secondo comma) - (cfr. Cass. Civ. sent. n. 564 del 13-1-2005). Per le descritte ragioni, l'eccezione di inammissibilità proposta dall'attore va disattesa, risultando il fatto colposo del creditore prospettato dalla convenuta una mera difesa che, come tale, non risultava preclusa.
3.2. Ciò premesso, dalla espletata istruttoria è risultato che i danni sono stati determinati da due fattori ovvero l'omessa manutenzione da parte del e la Parte_1 cattiva realizzazione dell'opera da parte della società appaltatrice.
Invero, dalla c.t.u. (a firma dell'ingegnere , depositata in data 12- Persona_2
6-2022), ritenuta immune da vizi logici e meritevole di adesione, è emerso che, per quanto riguarda il lastrico solare del primo dei due fabbricati che costituiscono il
[...]
, “la pavimentazione del lastrico solare è costituita da poliuretano espanso Parte_1 in cui si evidenzia innanzitutto una diffusa mancanza di vernice, ossia evidenti fenomeni di sfogliamento, il distacco del film di vernice dal suo supporto;
infatti è visibile il classico colore giallo del poliuretano che però in questo caso tende fortemente verso il giallo ocra, sintomo di una lunga esposizione ai raggi ultravioletti. Pertanto, in alcuni punti, il manto isolante appare fragile avendo quindi perso le sue proprietà meccaniche. Sono inoltre evidenti la formazione di bolle, rigonfiamenti, crepe e fessurazioni. Sulla superficie del manto isolante è possibile osservare la presenza di diversi cavi di antenna tv (fig.7), nonché dei rattoppi praticati sulla superficie impermeabilizzante del lastrico solare (fig.9).
Inoltre, si possono evidenziare la presenza di zone più scure, tipiche dei residui lasciati dall'evaporazione dell'acqua piovana dalle pozzanghere (fig.8)” - (pag. 10-11 della c.t.u.).
Per quel che concerne il lastrico solare del secondo fabbricato “anche in questo lastrico solare ritroviamo le stesse problematiche evidenziate in precedenza ossia formazione di bolle, rigonfiamenti, crepe, fessurazioni e la presenza di vere e proprie pozzanghere, la presenza di fili di antenna che corrono lungo la superficie del lastrico solare” (pag. 12
c.t.u.).
In ordine alle cause che hanno determinato i fenomeni descritti, l'ausiliario ha individuato un primo fattore causale nella omessa manutenzione da parte del . Parte_1
Più nel dettaglio, il c.t.u. ha sottolineato che il non ha effettuato nessun Parte_1 tipo di manutenzione sul manto eccetto quella realizzata nel 2013 ad opera della CP_2
[...
Ha poi evidenziato che “il poliuretano – materiale utilizzato per l'espletamento dei lavori commissionati - è molto sensibile alla luce solare, pertanto, è necessario una corretta manutenzione per far sì che il prodotto abbia una lunga durata e non vada incontro alla perdita delle sue proprietà fisiche, meccaniche e termiche come diminuzione di spessore, resistenza a compressione ed aumento della conducibilità termica. Infine, segnaliamo che la Direttiva sui Prodotti da Costruzione, all'interno del Guidance Paper F, offre questa definizione: “Durabilità del prodotto - è la capacità di un prodotto di mantenere inalterate nel tempo le prestazioni richieste sotto l'effetto di azioni prevedibili. Se sottoposto a manutenzione ordinaria, un prodotto deve consentire ad un'opera debitamente progettata e realizzata, di soddisfare i requisiti essenziali per un periodo economicamente ragionevole
(vita utile del prodotto). Ne consegue che la durabilità dipende dall'uso previsto e dalle condizioni di manutenzione di un prodotto”.
L'ulteriore concausa dei difetti accertati è stata rivenuta, invece, in “una erronea posa in opera della vernice o addirittura una vernice non adatta all'applicazione”. In particolare,
l'ausiliario ha sottolineato che “già nel corso del collaudo avvenuto nel 2011 la pittura protettiva risultava tolta in vari punti. Quello che si evidenzia oggi su entrambi i lastrici solari e la presenza di zone in cui la vernice è completamente assente, questa osservazione induce il CTU a ritenere che la vernice di protezione non sia stata data in maniera uniforme sul manto di copertura ma bensì con diversi spessori tali da giustificare l'attuale stato di conservazione. Ricordiamo infatti che per le applicazioni di poliuretano oggetto di studio si utilizzano vernici con alta resistenza all'invecchiamento, agli acidi, all'atmosfera marina ed industriale. Per quanto riguarda invece specificatamente la formazione dei rigonfiamenti e delle bolle anche questi denunciati già dopo soli 2 anni dalla fine dei lavori, queste possono essere dovute ad un movimento della guaina impermeabilizzante o del supporto dove è stato posato il polimero, movimento che successivamente si è trasferito allo strato di poliuretano espanso. Inoltre, era preventivamente importante verificare che la guaina o il supporto fossero stabili e privi di umidità, altrimenti effettuare un fissaggio meccanico della guaina o un consolidamento del supporto per evitarne movimenti e quindi misurare il grado di umidità del supporto. Nel caso il supporto fosse stato troppo umido si poteva asciugare con aria calda o attendere che l'umidità evaporasse naturalmente. Inoltre, era necessario utilizzare un fissante un primer per garantire l'adesione del poliuretano al supporto. La formazione di bolle e rigonfiamenti può essere dovuta ad un cattivo esercizio della vernice protettiva che oramai assente abbia permesso al poliuretano di immagazzinare umidità che successivamente il polimero ha rilasciato sotto forma di vapore provocando rigonfiamenti. La formazione di bolle può essere dovuto anche ad una erronea posa in opera del poliuretano, che ricordiamo viene dato a spruzzo da personale altamente specializzato. Infatti, può essersi verificato che durante l'applicazione del polimero sul supporto alcune bolle di aria siano rimaste imprigionate all'interno del polimero per cui successivamente con l'aumento della temperatura queste siano aumentate di volume ed abbiano quindi provocato i rigonfiamenti evidenziati. Invece, la formazione di crepe e fessurazioni può essere dovuta, oltre a problematiche legate alla mancanza di vernice protettiva, anche a naturali fenomeni di contrazione e dilazione del poliuretano, il quale ha sì una certa flessibilità, ma se questa supera i 2-4 cm non riesce ad essere assorbita dal polimero che si rompe.”
Sulla scorta di tali rilievi e delle argomentazioni tecniche esposte nella relazione, condivise dal tribunale e che qui devono per intero intendersi richiamate, risulta, quindi, provato il nesso di causalità tra i gravi difetti del lastrico solare e la errata esecuzione dei lavori, da un lato, e l'omessa manutenzione incombente sul committente , Parte_1 proprietario, in relazione alla tipologia e natura dei lavori eseguiti;
onere di cui, peraltro, era stato correttamente informato dalla impresa esecutrice dei lavori (cfr. pag. 19 relazione tecnica depositata in data 17-11-2020 dalla convenuta).
La mancata manutenzione del lastrico solare da parte del , in ragione di Parte_1 quanto illustrato dall'ausiliario deve ritenersi abbia eziologicamente contribuito alla configurazione dei fenomeni di rigonfiamento, bolliture, distacchi, abrasioni e sfogliamenti descritti nella misura del 50% per cui l'impresa deve ritenersi responsabile per il restante
50 %.
4. In merito al quantum debeatur, il ha richiesto il risarcimento dei danni in Parte_1 misura equivalente al costo delle opere da eseguirsi per eliminare i difetti riscontrati.
Sul punto, si osserva che, per giurisprudenza granitica, l'art. 1669 c.c., riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità dell'appaltatore alla particolare forma di tutela della reintegra per equivalente, si ricollega al principio generale che, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 c.c., prevede l'alternativa possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente (cfr.
Cass. civ. n. 10624/1996).
Orbene, sulla base dei rilievi effettuati, l'ausiliario ha accertato (e dettagliatamente descritto nel suo elaborato, che deve intendersi qui richiamato unitamente alle osservazioni svolte in merito ai parametri utilizzati) che l'ammontare delle spese necessarie alla rimozione dei vizi rilevati e al rifacimento del manto impermeabilizzante del
è di euro 68.246,00. Parte_1
In ragione del riconosciuto concorso di colpa dell'attore nella determinazione di parte dei danni subiti nella misura del 50%, deve ritenersi che, in forza dell'art. 1227, comma 1,
c.c., solo la metà di tale importo, ovvero 32.123,00, rivalutata ad oggi ad euro 34.692,84, deve essere posto a carico della società convenuta.
Trattandosi di obbligazione di valore (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14 del 4-1-1993), oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 2.491,92 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca della costituzione in mora (15-7-2019) e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda, la società va CP_1 condannata a corrispondere, in favore del Condominio, la somma di euro 37.184,76, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite, compensate per la metà, atteso il parziale accoglimento della domanda ex art. 92 comma 2 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n.
147 del 13-8-2022, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701;00 fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro
2.905,00. Il tutto ridotto della metà), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell'attore per la metà e per la residua parte a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del
[...]
, sito in Sant'Agnello in via dei Gerani n. 5 della somma di euro Parte_1
37.184,76, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B) compensa le spese processuali per la metà e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua parte in favore del
, in persona dell'amministrazione p.t, che liquida in euro Parte_1
132,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Valerio
Ricciardi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) pone le spese di c.t.u. per la metà a carico del , in Parte_1 persona dell'amministratore p.t, e per l'altra metà a carico di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 2 maggio 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 3399/2020 R.G., vertente
TRA di via dei Gerani n. 5, Sant'Agnello, in Parte_1 persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Sant'Agnello, alla via
Angri n. 5, presso lo studio dell'avvocato Valerio Ricciardi che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in Sant'Agnello, alla Via Maianiello n. 5, presso lo studio dell'avvocato Cataldina Persico che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Oggetto: azione proposta ai sensi dell'art. 1669 c.c.
Conclusioni:
Attore: si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione.
Convenuta: insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria ex art. 183, VI comma, 2 termine c.p.c.; in via meramente subordinata e con salvezza di gravame, rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e la conseguente condanna del alla refusione delle spese e dei Parte_1 compensi di lite da attribuirsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 2-7-2020, il , sito Parte_1 in Sant'Agnello, in via dei Gerani n. 5, evocava in giudizio, dinanzi a questo tribunale, al fine di sentire dichiarare la convenuta responsabile dei gravi Controparte_1 difetti dell'opera da essa eseguita ai sensi dell'art. 1669 c.c. e, conseguentemente, sentirla condannare al risarcimento dei danni, subiti dal condominio, da commisurarsi al costo delle opere da eseguirsi per eliminare i difetti riscontrati, oltre che al pagamento delle spese processuali da attribuire al difensore anticipatario.
A tal fine premetteva che: nel corso dell'anno 2010 il aveva stipulato un Parte_1 contratto di appalto con la impresa mediante il quale Controparte_1 commissionava a questa l'impermeabilizzazione e la coibentazione termica dei lastrici di copertura delle due palazzine facenti parte del predetto condominio;
i lavori furono conclusi dalla convenuta il 30-11-2011, data in cui fu emesso il certificato di collaudo finale;
nel mese di maggio 2013, fu richiesto dal condominio un intervento in garanzia da parte della società al fine di eliminare i rigonfiamenti Controparte_1 dell'isolamento termico in poliuretano al tempo verificatisi;
nonostante tale intervento, eseguito dalla su incarico della società convenuta, verso la fine dell'anno Controparte_2
2018, tra i mesi di novembre e dicembre, il manto isolante ai suddetti lastrici aveva manifestato nuovi diffusi fenomeni di rigonfiamento e bollatura, evidenziando lesioni in alcuni punti;
tale circostanza fu denunciata alla società con Controparte_1 missiva inviata a mezzo p.e.c. del 15-7-2019; dalla perizia redatta dal tecnico incaricato, geometra , era emerso che persisteva un difetto di posa e/o di Persona_1 materiali e ciò rendeva lampante che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.
costituitasi tardivamente, contestava la fondatezza della Controparte_1 domanda nel merito, deducendo la imputabilità dei gravi difetti dell'opera alla omessa manutenzione dei lastrici solari da parte del Condominio.
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda e la condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali da attribuire al difensore anticipatario.
2. L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'art. 1669 c.c., lamentando la presenza di gravi difetti nei lastrici di copertura provocati dall'imperizia dell'appaltatore nella esecuzione dell'opera.
Ai fini della qualificazione giuridica della domanda, l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c. che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore (e anche del venditore costruttore), ovvero in quella posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, implica la verifica sulle caratteristiche dei difetti, “dovendosi accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile” (cfr. Cass. civ., 4-9-2019 n. 22093; Cass. civ., 26-4-2005 n. 8577). Ed è costante l'affermazione secondo cui per “gravi difetti che, ai sensi dell'art. 1669 c.c., fanno sorgere la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, consistono in quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura. A tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità, ancorché incidenti soltanto su parti comuni dell'edificio e non sulle singole proprietà dei condomini (cfr. Corte appello
Perugia sez. I, 20-9-2023, n. 628).
In particolare, sul punto, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2017, superando l'orientamento giurisprudenziale di segno opposto, ha precisato che “sono gravi difetti dell'opera, rilevanti ai fini dell'art. 1669 c.c., anche quelli che riguardano elementi secondari ed accessori (come impermeabilizzazioni, rivestimenti, infissi ecc.) purché tali da compromettere la funzionalità globale dell'opera stessa e che, senza richiedere opere di manutenzione straordinaria, possono essere eliminati solo con interventi di manutenzione ordinaria ai sensi della L. n. 457 del 1978, art. 31, e cioè con “opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” o con “opere necessarie per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Esemplificando, nel panorama giurisprudenziale “sono stati inquadrati nell'ambito della norma in oggetto i gravi difetti riguardanti: la pavimentazione interna ed esterna di una rampa di scala e di un muro di recinzione;
infiltrazioni d'acqua, umidità nelle murature e in generale problemi rilevanti d'impermeabilizzazione; un ascensore panoramico esterno ad un edificio;
l'inefficienza di un impianto idrico;
l'inadeguatezza recettiva d'una fossa biologica;
l'impianto centralizzato di riscaldamento;
il crollo o il disfacimento degli intonaci esterni dell'edificio; il collegamento diretto degli scarichi di acque bianche e dei pluviali discendenti con la condotta fognaria;
infiltrazioni di acque luride” (cfr. Corte appello
Perugia sez. I, 20-9-2023, n. 628).
Principio cardine, al riguardo, è stato espresso della S.C., a sezioni unite, secondo il quale: “l'art. 1669 c.c., è applicabile, ricorrendone tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo" (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 7756 del
27-3-2017).
Va inoltre rimarcato che, a differenza dell'art. 1667, che ha natura contrattuale, l'art. 1669 c.c. è ritenuto dalla giurisprudenza configurare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sancita per finalità di interesse generale, come quelle della stabilità, sicurezza e funzionalità degli edifici, e della incolumità personale dei cittadini: cfr., ex multis, Cass. civ., 35931/2022, 4319/2016 e 2313/2008)
Nel caso di specie, i vizi denunciati dall'attore si estrinsecano in fenomeni di rigonfiamento e bollatura del lastrico.
In particolare, il ha dedotto che “lo stato protettivo della membrana risulta Parte_1 interamente danneggiato e sono in corso evidenti fenomeni di infiltrazioni di acqua che provocano un atto diretto alle schiume con conseguente sfarinatura del materiale”.
Orbene, sulla base dei principi enunciati, è evidente che i vizi descritti, determinando una compromissione della funzione di protezione ed isolamento propria del lastrico solare, nonché pregiudicando l'idoneità dello stesso alla funzione di riparazione del da Parte_1 fenomeni atmosferici e altri intemperie, sono inquadrabili nell'ambito dei difetti sussumibili nel novero di quelli rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c..
3. Nel merito, risultano pacifiche e incontestate tra le parti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la sussistenza del rapporto contrattuale di appalto, l'esistenza dei difetti lamentati e la tempestività della denuncia di questi nei termini di cui all'art. 1669 c.c.
La convenuta ha contestato, però, la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la condotta dell'appaltatore e i difetti denunciati, ritenendo che le crepe i rigonfiamenti e i distacchi che provocano infiltrazioni di acque meteoritiche, non potevano considerarsi gravi difetti dell'opera appaltati ma configuravano danni conseguenti alla omessa manutenzione ordinaria dei lastrici solari del fabbricato . CP_3
3.1. L'attore ha eccepito la inammissibilità della eccezione formulata ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c. attesa la tardiva costituzione in giudizio della società convenuta.
Al riguardo, si osserva che, per giurisprudenza consolidata, nell'accertamento dell'eziologia dell'evento dannoso il giudice può accertare anche d'ufficio che vi abbia concorso il comportamento del danneggiato, perché il relativo rilievo non costituisce un'eccezione in senso proprio, bensì una semplice difesa.
In particolare, è stato chiaramente affermato che “In tema di risarcimento del danno, il fatto colposo del creditore che abbia contribuito al verificarsi dell'evento dannoso - ipotesi regolata dall'art. 1227, primo comma, cod. civ. - è rilevabile d'ufficio, per cui la sua prospettazione non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio, costituendo mera difesa, a differenza dell'aggravamento del danno derivante dal comportamento colposo successivo del danneggiato, previsto dal secondo comma della medesima disposizione” (Cass. civ., sentenza n. 23734 del 10-11-2009; conf., Cass. civ., sentenza n.
6529 del 22-3-2011 nonché Cass. civ., ordinanza n. 9200 del 2-4-2021).
La giurisprudenza ha precisato che “in tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno, da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione.
Solo la situazione contemplata nel secondo comma costituisce oggetto di un'eccezione in senso stretto;
nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno;
al riguardo — una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito — costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., primo comma) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., secondo comma) - (cfr. Cass. Civ. sent. n. 564 del 13-1-2005). Per le descritte ragioni, l'eccezione di inammissibilità proposta dall'attore va disattesa, risultando il fatto colposo del creditore prospettato dalla convenuta una mera difesa che, come tale, non risultava preclusa.
3.2. Ciò premesso, dalla espletata istruttoria è risultato che i danni sono stati determinati da due fattori ovvero l'omessa manutenzione da parte del e la Parte_1 cattiva realizzazione dell'opera da parte della società appaltatrice.
Invero, dalla c.t.u. (a firma dell'ingegnere , depositata in data 12- Persona_2
6-2022), ritenuta immune da vizi logici e meritevole di adesione, è emerso che, per quanto riguarda il lastrico solare del primo dei due fabbricati che costituiscono il
[...]
, “la pavimentazione del lastrico solare è costituita da poliuretano espanso Parte_1 in cui si evidenzia innanzitutto una diffusa mancanza di vernice, ossia evidenti fenomeni di sfogliamento, il distacco del film di vernice dal suo supporto;
infatti è visibile il classico colore giallo del poliuretano che però in questo caso tende fortemente verso il giallo ocra, sintomo di una lunga esposizione ai raggi ultravioletti. Pertanto, in alcuni punti, il manto isolante appare fragile avendo quindi perso le sue proprietà meccaniche. Sono inoltre evidenti la formazione di bolle, rigonfiamenti, crepe e fessurazioni. Sulla superficie del manto isolante è possibile osservare la presenza di diversi cavi di antenna tv (fig.7), nonché dei rattoppi praticati sulla superficie impermeabilizzante del lastrico solare (fig.9).
Inoltre, si possono evidenziare la presenza di zone più scure, tipiche dei residui lasciati dall'evaporazione dell'acqua piovana dalle pozzanghere (fig.8)” - (pag. 10-11 della c.t.u.).
Per quel che concerne il lastrico solare del secondo fabbricato “anche in questo lastrico solare ritroviamo le stesse problematiche evidenziate in precedenza ossia formazione di bolle, rigonfiamenti, crepe, fessurazioni e la presenza di vere e proprie pozzanghere, la presenza di fili di antenna che corrono lungo la superficie del lastrico solare” (pag. 12
c.t.u.).
In ordine alle cause che hanno determinato i fenomeni descritti, l'ausiliario ha individuato un primo fattore causale nella omessa manutenzione da parte del . Parte_1
Più nel dettaglio, il c.t.u. ha sottolineato che il non ha effettuato nessun Parte_1 tipo di manutenzione sul manto eccetto quella realizzata nel 2013 ad opera della CP_2
[...
Ha poi evidenziato che “il poliuretano – materiale utilizzato per l'espletamento dei lavori commissionati - è molto sensibile alla luce solare, pertanto, è necessario una corretta manutenzione per far sì che il prodotto abbia una lunga durata e non vada incontro alla perdita delle sue proprietà fisiche, meccaniche e termiche come diminuzione di spessore, resistenza a compressione ed aumento della conducibilità termica. Infine, segnaliamo che la Direttiva sui Prodotti da Costruzione, all'interno del Guidance Paper F, offre questa definizione: “Durabilità del prodotto - è la capacità di un prodotto di mantenere inalterate nel tempo le prestazioni richieste sotto l'effetto di azioni prevedibili. Se sottoposto a manutenzione ordinaria, un prodotto deve consentire ad un'opera debitamente progettata e realizzata, di soddisfare i requisiti essenziali per un periodo economicamente ragionevole
(vita utile del prodotto). Ne consegue che la durabilità dipende dall'uso previsto e dalle condizioni di manutenzione di un prodotto”.
L'ulteriore concausa dei difetti accertati è stata rivenuta, invece, in “una erronea posa in opera della vernice o addirittura una vernice non adatta all'applicazione”. In particolare,
l'ausiliario ha sottolineato che “già nel corso del collaudo avvenuto nel 2011 la pittura protettiva risultava tolta in vari punti. Quello che si evidenzia oggi su entrambi i lastrici solari e la presenza di zone in cui la vernice è completamente assente, questa osservazione induce il CTU a ritenere che la vernice di protezione non sia stata data in maniera uniforme sul manto di copertura ma bensì con diversi spessori tali da giustificare l'attuale stato di conservazione. Ricordiamo infatti che per le applicazioni di poliuretano oggetto di studio si utilizzano vernici con alta resistenza all'invecchiamento, agli acidi, all'atmosfera marina ed industriale. Per quanto riguarda invece specificatamente la formazione dei rigonfiamenti e delle bolle anche questi denunciati già dopo soli 2 anni dalla fine dei lavori, queste possono essere dovute ad un movimento della guaina impermeabilizzante o del supporto dove è stato posato il polimero, movimento che successivamente si è trasferito allo strato di poliuretano espanso. Inoltre, era preventivamente importante verificare che la guaina o il supporto fossero stabili e privi di umidità, altrimenti effettuare un fissaggio meccanico della guaina o un consolidamento del supporto per evitarne movimenti e quindi misurare il grado di umidità del supporto. Nel caso il supporto fosse stato troppo umido si poteva asciugare con aria calda o attendere che l'umidità evaporasse naturalmente. Inoltre, era necessario utilizzare un fissante un primer per garantire l'adesione del poliuretano al supporto. La formazione di bolle e rigonfiamenti può essere dovuta ad un cattivo esercizio della vernice protettiva che oramai assente abbia permesso al poliuretano di immagazzinare umidità che successivamente il polimero ha rilasciato sotto forma di vapore provocando rigonfiamenti. La formazione di bolle può essere dovuto anche ad una erronea posa in opera del poliuretano, che ricordiamo viene dato a spruzzo da personale altamente specializzato. Infatti, può essersi verificato che durante l'applicazione del polimero sul supporto alcune bolle di aria siano rimaste imprigionate all'interno del polimero per cui successivamente con l'aumento della temperatura queste siano aumentate di volume ed abbiano quindi provocato i rigonfiamenti evidenziati. Invece, la formazione di crepe e fessurazioni può essere dovuta, oltre a problematiche legate alla mancanza di vernice protettiva, anche a naturali fenomeni di contrazione e dilazione del poliuretano, il quale ha sì una certa flessibilità, ma se questa supera i 2-4 cm non riesce ad essere assorbita dal polimero che si rompe.”
Sulla scorta di tali rilievi e delle argomentazioni tecniche esposte nella relazione, condivise dal tribunale e che qui devono per intero intendersi richiamate, risulta, quindi, provato il nesso di causalità tra i gravi difetti del lastrico solare e la errata esecuzione dei lavori, da un lato, e l'omessa manutenzione incombente sul committente , Parte_1 proprietario, in relazione alla tipologia e natura dei lavori eseguiti;
onere di cui, peraltro, era stato correttamente informato dalla impresa esecutrice dei lavori (cfr. pag. 19 relazione tecnica depositata in data 17-11-2020 dalla convenuta).
La mancata manutenzione del lastrico solare da parte del , in ragione di Parte_1 quanto illustrato dall'ausiliario deve ritenersi abbia eziologicamente contribuito alla configurazione dei fenomeni di rigonfiamento, bolliture, distacchi, abrasioni e sfogliamenti descritti nella misura del 50% per cui l'impresa deve ritenersi responsabile per il restante
50 %.
4. In merito al quantum debeatur, il ha richiesto il risarcimento dei danni in Parte_1 misura equivalente al costo delle opere da eseguirsi per eliminare i difetti riscontrati.
Sul punto, si osserva che, per giurisprudenza granitica, l'art. 1669 c.c., riferendosi genericamente alla responsabilità dell'appaltatore per il caso di rovina o pericolo di rovina di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, senza precisare la forma con la quale il danno deve essere risarcito e senza, perciò, limitare la responsabilità dell'appaltatore alla particolare forma di tutela della reintegra per equivalente, si ricollega al principio generale che, nei limiti stabiliti dall'art. 2058 c.c., prevede l'alternativa possibilità del risarcimento in forma specifica o per equivalente (cfr.
Cass. civ. n. 10624/1996).
Orbene, sulla base dei rilievi effettuati, l'ausiliario ha accertato (e dettagliatamente descritto nel suo elaborato, che deve intendersi qui richiamato unitamente alle osservazioni svolte in merito ai parametri utilizzati) che l'ammontare delle spese necessarie alla rimozione dei vizi rilevati e al rifacimento del manto impermeabilizzante del
è di euro 68.246,00. Parte_1
In ragione del riconosciuto concorso di colpa dell'attore nella determinazione di parte dei danni subiti nella misura del 50%, deve ritenersi che, in forza dell'art. 1227, comma 1,
c.c., solo la metà di tale importo, ovvero 32.123,00, rivalutata ad oggi ad euro 34.692,84, deve essere posto a carico della società convenuta.
Trattandosi di obbligazione di valore (cfr. Cass. civ., sentenza n. 14 del 4-1-1993), oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 2.491,92 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca della costituzione in mora (15-7-2019) e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
In definitiva, in parziale accoglimento della domanda, la società va CP_1 condannata a corrispondere, in favore del Condominio, la somma di euro 37.184,76, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo.
5. Le spese di lite, compensate per la metà, atteso il parziale accoglimento della domanda ex art. 92 comma 2 c.p.c., seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, con applicazione dei parametri medi di cui al d.m. n.
147 del 13-8-2022, tenuto conto del valore della causa, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 1.701;00 fase introduttiva, euro 1.204,00; fase istruttoria: euro 1.806,00; fase decisoria, euro
2.905,00. Il tutto ridotto della metà), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Le spese della c.t.u. vanno poste a carico dell'attore per la metà e per la residua parte a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
, in persona dell'amministratore p.t., nei confronti di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, Controparte_1 deduzione disattese, così provvede:
A) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del
[...]
, sito in Sant'Agnello in via dei Gerani n. 5 della somma di euro Parte_1
37.184,76, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo;
B) compensa le spese processuali per la metà e condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., al pagamento della residua parte in favore del
, in persona dell'amministrazione p.t, che liquida in euro Parte_1
132,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Valerio
Ricciardi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
C) pone le spese di c.t.u. per la metà a carico del , in Parte_1 persona dell'amministratore p.t, e per l'altra metà a carico di Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t..
Torre Annunziata, 2 maggio 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola