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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 10/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150003491853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150022573433000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160007634174000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160009256422000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160019377953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170005794474000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170005794474000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020180000562605000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190002624453000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802019006718473000 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190020163564000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259004745242000 ERARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 080 2025 9004745 242 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, notificata in data 14 giugno 2025 e le dieci sottese cartelle di pagamento meglio identificate in epigrafe, in relazione a tasse e tributi erariali e comunali (anni dal 2012 al 2020) per un importo complessivo pari a circa tremilaseicento euro.
1.1. Assume il ricorrente che è stato omesso il preavviso di iscrizione ipotecaria;
inoltre, in ragione della mancata notifica degli atti prodromici, i relativi crediti si sono prescritti, attesa la decorrenza quinquennale fra gli attti interruttivi;
denunzia l'erronea applicazione di sanzioni ed interessi.
1.2. Si è costituita AD, osservando che l'intimazione e le cartelle sono state ritualmente notificate, con conseguente legittimità della ripresa fiscale, per effetto dell'interruzione della prescrizione avvenuta da ultimo nel 2023 e della sospensione dei termini per effetto della normativa covid. Specifica inoltre che in relazione a tre cartelle non vi è giurisdizione del giudice tributario.
1.3. All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Giova premettere che in tema di tributi locali la prescrizione è quinquennale;
a tal proposito, vale osservare che per pacifica giurisprudenza i tributi locali, quale la tassa smaltimento rifiuti, costituiscono
“elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una 'causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso” e, pertanto, soggetti alla prescrizione quinquennale secondo la previsione del n. 4 dell'art. 2948 cod. civ..
3.1. In relazione alle tasse automobilistiche il credito si prescrive con il decorso del termine di tre anni.
4.1. Nel caso di specie, a prescindere dalla ritualità della prodromiche dieci cartelle di pagamento, è dirimente osservare che l'agente della riscossione ha notificato in data 5.8.2023 e 12 10.2023 (a mano di familiare convivente) due intimazioni di pagamento (n. 080 2023 90026888 657 000 e n. 080 2023
9008625707 000), non impugnate e divenute inoppugnabili, con la duplice conseguenza che la prescrizione e la decadenza sono state tempestivamente interrotte e che sono divenute inammissibili tutte le censure avverso gli atti pregressi (cartelle ed intimazioni di pagamento pregresse).
Ed invero, non vi è dubbio che il ricorrente sia venuta a conoscenza delle pretese fiscali dedotte nelle cartelle impugnate quanto meno nel 2023; le stesse non sono state impugnate nei successivi 60 giorni e sono dunque divenute inoppugnabili (ed i relativi crediti irretrattabili). Ne deriva che sono del tutto inammissibili i motivi che attengono al merito della pretesa tributaria, nonché alla legittimità delle cartelle
(ivi compreso il profilo della supposta intervenuta prescrizione medio tempore, nonché la legittimità degli interessi e delle sanzioni). Vedi, ex aliis, Cass. n. 6364 dell'11 marzo 2025.
4.2. Si osserva all'uopo che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, l'intimazione di pagamento, quando faccia seguito a un precedente atto di ingiunzione o a una cartella divenuta definitiva in quanto non opposta, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta, e non in un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. L'avvenuta regolare notifica della precedente intimazione comporta perciò la definitività della relativa pretesa erariale, stante la mancata impugnazione della stessa.
4.2.1. Ne consegue che, ove il contribuente non faccia valere specifici vizi formali del successivo provvedimento impugnato, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva (quali, tra gli altri, la prescrizione o la decadenza in quanto maturate prima dell'atto prodromico non impugnato, ovvero l'omissione/nullità della notifica degli atti precedenti a quest'ultimo) non possono essere fatti valere con l'impugnazione della successiva intimazione, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo atto impugnato (Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011) (argomento che supera, assorbendolo, ogni ulteriore motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, quale, si ripete, la eventuale prescrizione in quanto maturata prima della notifica dell'atto non impugnato).
4.3. Con riferimento all'avviso di intimazione la Corte di Cassazione ha statuito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr., ex aliis, Cass. n. 22108 del 2024), con il corollario che se l'intimazione di pagamento non viene tempestivamente impugnata
(facendo valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (così Cass. n. 10736 del 2024). In termini più espliciti l'eccezione di prescrizione, che si afferma essersi maturata prima dell'intimazione di pagamento divenuta inoppugnabile, resta preclusa in sede di impugnazione di un atto successivo (vedi Cass. n. 35019 del
2025).
4.4. Parte ricorrente lamenta inoltre la prescrizione;
la censura è destituita di fondamento in quanto decorsi i relativi termini tra la data di notifica della precedente intimazione (perfezionatasi, come si è detto, nel 2023) e quella della successiva intimazione, qui impugnata, non sono trascorsi i tre anni (per le tasse auto) ed i cinque anni (per gli altri tributi locali).
5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
5.1. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di AD e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio sostenute da ADER per € 350,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150003491853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020150022573433000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160007634174000 RADIODIFFUSIONI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160009256422000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020160019377953000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170005794474000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020170005794474000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020180000562605000 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190002624453000 TARI 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0802019006718473000 IRPEF-ALTRO 2014 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08020190020163564000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259004745242000 ERARIO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, il ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 080 2025 9004745 242 000 emessa dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione, notificata in data 14 giugno 2025 e le dieci sottese cartelle di pagamento meglio identificate in epigrafe, in relazione a tasse e tributi erariali e comunali (anni dal 2012 al 2020) per un importo complessivo pari a circa tremilaseicento euro.
1.1. Assume il ricorrente che è stato omesso il preavviso di iscrizione ipotecaria;
inoltre, in ragione della mancata notifica degli atti prodromici, i relativi crediti si sono prescritti, attesa la decorrenza quinquennale fra gli attti interruttivi;
denunzia l'erronea applicazione di sanzioni ed interessi.
1.2. Si è costituita AD, osservando che l'intimazione e le cartelle sono state ritualmente notificate, con conseguente legittimità della ripresa fiscale, per effetto dell'interruzione della prescrizione avvenuta da ultimo nel 2023 e della sospensione dei termini per effetto della normativa covid. Specifica inoltre che in relazione a tre cartelle non vi è giurisdizione del giudice tributario.
1.3. All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è infondato.
3. Giova premettere che in tema di tributi locali la prescrizione è quinquennale;
a tal proposito, vale osservare che per pacifica giurisprudenza i tributi locali, quale la tassa smaltimento rifiuti, costituiscono
“elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una 'causa debendi” di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo in relazione alla quale l'utente è tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio dallo stesso concesso” e, pertanto, soggetti alla prescrizione quinquennale secondo la previsione del n. 4 dell'art. 2948 cod. civ..
3.1. In relazione alle tasse automobilistiche il credito si prescrive con il decorso del termine di tre anni.
4.1. Nel caso di specie, a prescindere dalla ritualità della prodromiche dieci cartelle di pagamento, è dirimente osservare che l'agente della riscossione ha notificato in data 5.8.2023 e 12 10.2023 (a mano di familiare convivente) due intimazioni di pagamento (n. 080 2023 90026888 657 000 e n. 080 2023
9008625707 000), non impugnate e divenute inoppugnabili, con la duplice conseguenza che la prescrizione e la decadenza sono state tempestivamente interrotte e che sono divenute inammissibili tutte le censure avverso gli atti pregressi (cartelle ed intimazioni di pagamento pregresse).
Ed invero, non vi è dubbio che il ricorrente sia venuta a conoscenza delle pretese fiscali dedotte nelle cartelle impugnate quanto meno nel 2023; le stesse non sono state impugnate nei successivi 60 giorni e sono dunque divenute inoppugnabili (ed i relativi crediti irretrattabili). Ne deriva che sono del tutto inammissibili i motivi che attengono al merito della pretesa tributaria, nonché alla legittimità delle cartelle
(ivi compreso il profilo della supposta intervenuta prescrizione medio tempore, nonché la legittimità degli interessi e delle sanzioni). Vedi, ex aliis, Cass. n. 6364 dell'11 marzo 2025.
4.2. Si osserva all'uopo che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, l'intimazione di pagamento, quando faccia seguito a un precedente atto di ingiunzione o a una cartella divenuta definitiva in quanto non opposta, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta, e non in un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto di accertamento da cui è sorto il debito. L'avvenuta regolare notifica della precedente intimazione comporta perciò la definitività della relativa pretesa erariale, stante la mancata impugnazione della stessa.
4.2.1. Ne consegue che, ove il contribuente non faccia valere specifici vizi formali del successivo provvedimento impugnato, i diversi vizi riguardanti il merito della pretesa impositiva (quali, tra gli altri, la prescrizione o la decadenza in quanto maturate prima dell'atto prodromico non impugnato, ovvero l'omissione/nullità della notifica degli atti precedenti a quest'ultimo) non possono essere fatti valere con l'impugnazione della successiva intimazione, a pena di inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'ultimo atto impugnato (Cass. sez. 5, sentenza n. 16641 del 29/07/2011) (argomento che supera, assorbendolo, ogni ulteriore motivo riguardante la fondatezza nel merito della predetta pretesa, quale, si ripete, la eventuale prescrizione in quanto maturata prima della notifica dell'atto non impugnato).
4.3. Con riferimento all'avviso di intimazione la Corte di Cassazione ha statuito che si tratta di atto assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr., ex aliis, Cass. n. 22108 del 2024), con il corollario che se l'intimazione di pagamento non viene tempestivamente impugnata
(facendo valere la sua nullità per mancata notifica degli atti presupposti o l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (così Cass. n. 10736 del 2024). In termini più espliciti l'eccezione di prescrizione, che si afferma essersi maturata prima dell'intimazione di pagamento divenuta inoppugnabile, resta preclusa in sede di impugnazione di un atto successivo (vedi Cass. n. 35019 del
2025).
4.4. Parte ricorrente lamenta inoltre la prescrizione;
la censura è destituita di fondamento in quanto decorsi i relativi termini tra la data di notifica della precedente intimazione (perfezionatasi, come si è detto, nel 2023) e quella della successiva intimazione, qui impugnata, non sono trascorsi i tre anni (per le tasse auto) ed i cinque anni (per gli altri tributi locali).
5. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
5.1. Le spese seguono la soccombenza nei confronti di AD e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice monocratico rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di giudizio sostenute da ADER per € 350,00 oltre accessori se dovuti.