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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/09/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 524/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
e entrambi, elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GRIMALDI LOREDANA la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 04/03/2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposte con decreto di omologazione n.20338/2016 del 27.12.2016 pronunciato da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di separazione, atteso che le parti, al fine di prestare assistenza al figlio affetto da invalidità, hanno acquistato in comproprietà un immobile che necessita di una ristrutturazione di euro 115.000,00 e pertanto il necessita di chiedere un mutuo;
la somma Parte_1 mutuabile non può essere emessa in quanto risulta a carico dello stesso l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento in favore dell'ex coniuge, la somma di euro 500,00 mensili.
All'udienza del 17.09.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
- Ridurre ad euro 100.00 mensili il contributo al mantenimento in favore della coniuge da parte del che lo versera entro il 5 di ogni mese Parte_2 Parte_1
- Confermano il contributo al mantenimento del minore di euro Persona_1
200.00 mensili e di tutte le altre evidenze indicate nella richiamata omologa del 2016;
1 Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa indicata in epigrafe promossa con ricorso congiunto depositato da
[...]
e entrambi, elettivamente domiciliati presso lo studio Parte_1 Parte_2 dell'avv. GRIMALDI LOREDANA la quale li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 04/03/2025, le parti avanzavano al Tribunale richiesta di modifica delle condizioni di separazione disposte con decreto di omologazione n.20338/2016 del 27.12.2016 pronunciato da codesto Tribunale.
A sostegno della domanda deducevano un mutamento delle circostanze di fatto oggetto dell'accordo di separazione, atteso che le parti, al fine di prestare assistenza al figlio affetto da invalidità, hanno acquistato in comproprietà un immobile che necessita di una ristrutturazione di euro 115.000,00 e pertanto il necessita di chiedere un mutuo;
la somma Parte_1 mutuabile non può essere emessa in quanto risulta a carico dello stesso l'obbligo di versare, a titolo di mantenimento in favore dell'ex coniuge, la somma di euro 500,00 mensili.
All'udienza del 17.09.2025 le parti hanno confermato di voler ottenere una pronuncia alle condizioni indicate nel ricorso che di seguito si trascrivono:
- Ridurre ad euro 100.00 mensili il contributo al mantenimento in favore della coniuge da parte del che lo versera entro il 5 di ogni mese Parte_2 Parte_1
- Confermano il contributo al mantenimento del minore di euro Persona_1
200.00 mensili e di tutte le altre evidenze indicate nella richiamata omologa del 2016;
1 Il giudice, atteso che la causa era matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
Il Collegio, udito il relatore e ritenuta la propria competenza, ritiene che la domanda sia fondata e meriti accoglimento, essendo gli accordi alla base della decisione non contrari a norme imperative e conformi all'interesse del minore.
Tenuto conto dell'accordo intervenuto tra le parti, si dichiarano compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 17/09/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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