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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1118/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3363/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 860/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- IRROGAZ.SANZION n. TYUIRA200005-2022 SANZ.ATT.ESTERO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-IL contribuente Ricorrente_1 ha presentato ricorso in appello in data 03/07/2024 per la riforma della sentenza n. 860/2023 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna sez.2 pronunciata in data 27/11/2023 depositata in cancelleria in data 04/12/2023 in ordine all'avviso Atto di Contestazione di irrogazione di sanzioni n. TYUIRA200005-2022 redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Enna notificato in data 12.08.2022 relativo per l'anno d'imposta 2016, per avere omesso la compilazione del quadro RW delle dichiarazioni dei redditi investimenti all'estero nel periodo d'imposta sopracitato.
Il suddetto atto sanzionatorio deriva da intrattenimento di rapporti finanziari del ricorrente presso l'istituto di credito estero “Banca_1”.
3.-L'Agenzia delle Entrate si costituisce e chiede il rigetto dell'appello con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.
4.- All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.-La ratio decidendi della sentenza di primo grado è corretta e va in questa sede confermata.
La vicenda trae origine dall'omessa compilazione del quadro RW del modello Redditi 2017.
L'Ufficio, rilevata la detenzione di attività finanziarie all'estero (giacenza media di c/c per € 57.911,00 e titoli per € 160.215,13), irrogava la sanzione del 3% sul valore complessivo di € 218.126,13, per un totale di
€ 6.543,78.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per presunto error in procedendo e difetto di motivazione, ribadendo l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 e la violazione delle norme sulla definizione agevolata delle sanzioni.
1. Sull'insussistenza del difetto di motivazione
La sentenza impugnata appare correttamente motivata "per relationem" e fondata su elementi di fatto ritualmente acquisiti. Il Collegio di primo grado ha adeguatamente ricostruito la fattispecie, chiarendo che il perimetro del processo è definito dalle pretese delle parti e dai fatti accertati.
2. Sulla corretta determinazione della sanzione
L'art. 4 del D.L. 167/1990 impone l'obbligo di dichiarazione per le attività finanziarie detenute all'estero. La violazione di tale obbligo è punita dall'art. 5, comma 2, del medesimo decreto con una sanzione dal 3% al
15% dell'ammontare non dichiarato. Nel caso in esame, l'Ufficio non ha operato un cumulo di sanzioni, bensì ha applicato l'aliquota minima (3%) sulla base imponibile complessiva data dalla somma degli importi non indicati nel quadro RW. Trattandosi di un'unica violazione (l'omessa compilazione del quadro), non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
3. Sulla definizione agevolata
Risulta parimenti corretta l'esclusione della definizione agevolata ex art. 16 D.Lgs. 472/1997. Tale facoltà è preclusa qualora il contribuente, a seguito dell'atto di contestazione, scelga di presentare memorie difensive che vengano poi respinte dall'Ufficio, portando all'emissione dell'atto di irrogazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 07, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, che liquida in complessivi
€. 1.594,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI AV, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3363/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Enna - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 860/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ENNA sez. 2 e pubblicata il 04/12/2023
Atti impositivi:
- IRROGAZ.SANZION n. TYUIRA200005-2022 SANZ.ATT.ESTERO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-IL contribuente Ricorrente_1 ha presentato ricorso in appello in data 03/07/2024 per la riforma della sentenza n. 860/2023 della Commissione Tributaria Provinciale di Enna sez.2 pronunciata in data 27/11/2023 depositata in cancelleria in data 04/12/2023 in ordine all'avviso Atto di Contestazione di irrogazione di sanzioni n. TYUIRA200005-2022 redatto dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate di Enna notificato in data 12.08.2022 relativo per l'anno d'imposta 2016, per avere omesso la compilazione del quadro RW delle dichiarazioni dei redditi investimenti all'estero nel periodo d'imposta sopracitato.
Il suddetto atto sanzionatorio deriva da intrattenimento di rapporti finanziari del ricorrente presso l'istituto di credito estero “Banca_1”.
3.-L'Agenzia delle Entrate si costituisce e chiede il rigetto dell'appello con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese.
4.- All'Udienza del 26.01.2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.-La ratio decidendi della sentenza di primo grado è corretta e va in questa sede confermata.
La vicenda trae origine dall'omessa compilazione del quadro RW del modello Redditi 2017.
L'Ufficio, rilevata la detenzione di attività finanziarie all'estero (giacenza media di c/c per € 57.911,00 e titoli per € 160.215,13), irrogava la sanzione del 3% sul valore complessivo di € 218.126,13, per un totale di
€ 6.543,78.
L'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado per presunto error in procedendo e difetto di motivazione, ribadendo l'applicabilità del cumulo giuridico ex art. 12 D.Lgs. 472/1997 e la violazione delle norme sulla definizione agevolata delle sanzioni.
1. Sull'insussistenza del difetto di motivazione
La sentenza impugnata appare correttamente motivata "per relationem" e fondata su elementi di fatto ritualmente acquisiti. Il Collegio di primo grado ha adeguatamente ricostruito la fattispecie, chiarendo che il perimetro del processo è definito dalle pretese delle parti e dai fatti accertati.
2. Sulla corretta determinazione della sanzione
L'art. 4 del D.L. 167/1990 impone l'obbligo di dichiarazione per le attività finanziarie detenute all'estero. La violazione di tale obbligo è punita dall'art. 5, comma 2, del medesimo decreto con una sanzione dal 3% al
15% dell'ammontare non dichiarato. Nel caso in esame, l'Ufficio non ha operato un cumulo di sanzioni, bensì ha applicato l'aliquota minima (3%) sulla base imponibile complessiva data dalla somma degli importi non indicati nel quadro RW. Trattandosi di un'unica violazione (l'omessa compilazione del quadro), non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
3. Sulla definizione agevolata
Risulta parimenti corretta l'esclusione della definizione agevolata ex art. 16 D.Lgs. 472/1997. Tale facoltà è preclusa qualora il contribuente, a seguito dell'atto di contestazione, scelga di presentare memorie difensive che vengano poi respinte dall'Ufficio, portando all'emissione dell'atto di irrogazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 07, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, che liquida in complessivi
€. 1.594,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso a Caltanissetta, il 26.01.2026.
Il Giudice RE Il Presidente
Dr. Gaetano Costa Dr. David Salvucci