Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1118
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Insussistenza difetto di motivazione

    La sentenza impugnata appare correttamente motivata per relationem e fondata su elementi di fatto ritualmente acquisiti. Il Collegio di primo grado ha adeguatamente ricostruito la fattispecie, chiarendo che il perimetro del processo è definito dalle pretese delle parti e dai fatti accertati.

  • Rigettato
    Corretta determinazione della sanzione

    L'Ufficio non ha operato un cumulo di sanzioni, bensì ha applicato l'aliquota minima (3%) sulla base imponibile complessiva data dalla somma degli importi non indicati nel quadro RW. Trattandosi di un'unica violazione (l'omessa compilazione del quadro), non trova applicazione l'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 472/1997.

  • Rigettato
    Violazione norme sulla definizione agevolata delle sanzioni

    Risulta parimenti corretta l'esclusione della definizione agevolata ex art. 16 D.Lgs. 472/1997. Tale facoltà è preclusa qualora il contribuente, a seguito dell'atto di contestazione, scelga di presentare memorie difensive che vengano poi respinte dall'Ufficio, portando all'emissione dell'atto di irrogazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 1118
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1118
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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