Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02161/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2025, proposto da
CO IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Palazzo e Carmen IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio OS, non costituito in giudizio;
Consorzio di Bonifica della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sgroi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico FR Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 24 maggio 2023, n. 74.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica della Calabria e della Regione Calabria;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 il dott. FR TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il provvedimento monitorio meglio indicato in epigrafe, il Tribunale di Castrovillari ha ingiunto al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello IO OS il pagamento, in favore del ricorrente, della somma di € 54.631,84 a titolo di trattamento di fine rapporto, maggiorato di rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché delle spese della procedura, liquidate in € 2.242,00 per compensi, oltre alle successive occorrente e alle spese forfettarie.
2. – Il decreto non è stato opposto, sicché è divenuto definitivamente esecutivo, tale essendo dichiarato dal competente giudice con decreto del 3 agosto 2023.
Il creditore, avendo notificato il titolo esecutivo e avendo quindi inutilmente tentato di ottenere l’esecuzione coattiva del titolo, nell’inerzia dell’Ente debitore, si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, spiegando azione di ottemperanza.
3. – Nel proprio ricorso, CO IN ha ricordato che a partire dal 31 dicembre 2023, data di approvazione dello statuto del Consorzio di Bonifica della Calabria, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello IO OS è stato soppresso e posto in liquidazione ai sensi dell’art. 36 l.r. 10 agosto 2023, n. 39.
Quindi, il Consorzio di Bonifica della Calabria, il quale, senza soluzione di continuità nell'esercizio della funzione consortile, ha assunto i compiti di servizio pubblico di bonifica già affidati ai consorzi soppressi e a cui sono stati trasferiti i rapporti di lavoro con il personale dipendente a tempo indeterminato dei consorzi soppressi, sarebbe, secondo l’impostazione del ricorrente, subentrato nel rapporto di lavoro con il ricorrente e, conseguentemente, sarebbe tenuto, anche in ragione ella previsione di cui all’art. 2112 c.c., all’erogazione del trattamento di fine rapporto.
L’azione di ottemperanza è stata spiegata, pertanto, anche nei suoi confronti.
4. – Anche la Regione Calabria sarebbe tenuta in solido al pagamento delle somme vantate dal ricorrente, in quanto con la l.cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformato il Titolo V della Costituzione, ha attribuito alle Regioni la competenza residuale in materia di agricoltura e foreste, e quindi di bonifica; esse sono da ritenersi, conseguentemente, responsabili, per omesso controllo, per l’eventuale mala gestio dei consorzi di bonifica.
La domanda di ottemperanza è stata estesa anche alla Regione, all’uopo evocata in giudizio.
5. – Il Consorzio di Bonifica della Calabria, costituitosi, ha escluso di essere tenuto al pagamento delle somme vantate dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo agitato esecutivamente, essendosi esso consolidato esclusivamente nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio OS, in liquidazione.
6. – La Regione Calabria, anch’essa costituitasi, ha dichiarato che il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio OS è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con delibera della Giunta regionale del 10 luglio 2025, n. 341.
Quindi, il processo dovrebbe essere dichiarato interrotto.
In ogni caso, essa non potrebbe essere assoggettata all’odierna azione di ottemperanza, essendosi formato il titolo nei confronti di un soggetto terzo.
7. – Parte ricorrente ha depositato memoria, con cui ha evidenziato che il nuovo Consorzio di Bonifica della Calabria non risulterebbe essere iscritto nel Registro delle Imprese, cosicché non potrebbe svolgere alcuna attività con approvvigionamento di denaro; d’altra parte, esso utilizzerebbe uffici, strumenti, strutture, computer e tutto ciò che concerne per svolgere l’attività lavorativa già appartenuti al precedente Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello IO OS.
Inoltre, la delibera del 10 luglio 2025, n. 341, con la quale il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello IO OS è stato posto in liquidazione coatta amministrativa, sarebbe inefficace e comunque giuridicamente inesistente o nulla, in quanto priva di sottoscrizione da parte del preposto organo deliberante, priva di conformità o comunque inefficace ai fini della richiesta di interruzione procedimento di ottemperanza, non risultando pubblicata ai fini della opponibilità erga omnes né sulla Gazzetta Ufficiale, né trascritto presso la competente Camera di Commercio.
Ha insistito nelle proprie conclusioni.
8. – Il ricorso è stato trattato alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025, senza che il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio OS, cui pure il ricorso è stato regolarmente notificato, si sia costituito.
9. – L’art. 15 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. con l. 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dal d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. con l. 29 luglio 2021, n. 108, estende agli Enti sottoposti alla vigilanza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l’istituto della liquidazione coatta amministrativa, che è disposta con deliberazione della rispettiva Giunta, che provvede altresì alla nomina del commissario.
Ai sensi dell’art. 194 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa si applica l’art. 51 dello stesso testo normativo, per cui, dal giorno della sua dichiarazione, «nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni» compresi nella massa passiva.
Nel caso di specie, il divieto è divenuto operativo con l’adozione della delibera di Giunta regionale n. 341 del 2025, che, a differenza da quanto ritenuto dal ricorrente, risulta regolarmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 28 luglio 2025, n. 147, onde non può contestarsene l’esistenza.
Le altre e successive formalità, pur necessarie, non incidono sul divieto di esecuzione individuale, che opera immediatamente a seguito della deliberazione di liquidazione coatta amministrativa.
La conseguenza di ciò, però, non è l’interruzione del processo, tipica dei giudizi di cognizione; al contrario, il divieto di esecuzione individuale comporta l’improcedibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti dell’Ente assoggettato a procedura concorsuale.
10. – Nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria il ricorso è, invece, non è meritevole di accoglimento, giacché infondato.
Come affermato da questo Tribunale con la sentenza del 2 ottobre 2024, n. 1399, citata anche dalla parte ricorrente, «in base alla legge, alla liquidazione provvede un Commissario liquidatore appositamente nominato, nel termine di dodici mesi, prorogabile per altri dodici mesi; solo per le procedure di liquidazione non concluse anche all'esito della disposta proroga, si prevede che esse siano definite dal Consorzio di Bonifica della Calabria con gestione separata. Al contrario, nei rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e a tempo determinato, subentra il Consorzio di Bonifica della Calabria. (…) . A subentrare ex lege nel rapporto di lavoro (…) è il Consorzio di bonifica della Calabria» .
Nel caso in esame, si discute di crediti pecuniari, sebbene rinvenienti da un rapporto di lavoro, e non del fascio di reciproci diritti e obbligazioni che derivano da un rapporto di lavoro in atto. Conseguentemente, deve escludersi che il Consorzio di Bonifica della Calabria sia subentrato nel rapporto obbligatorio.
11. – Quanto, infine, alla posizione della Regione Calabria, il petituum , interpretato alla luce della causa petendi , attiene all’accertamento di una responsabilità della stessa per la mancanza di vigilanza sul Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio OS, tale che esso ha potuto rendersi gravemente inadempiente nei confronti dei propri creditori.
Si tratta, evidentemente, di una domanda di accertamento e di condanna al risarcimento del danno, che esula gli stretti confini dell’azione di ottemperanza relativa a provvedimenti giurisdizionali emessi dal giudice civile, che ha natura squisitamente esecutiva.
Non a caso, secondo la giurisprudenza il giudice amministrativo dell'ottemperanza non ha la possibilità di integrare in alcun modo la decisione civile, essendo rigidamente vincolato al comando contenuto in sentenza e non potendo dar vita a quell'attività di precisazione e integrazione del giudicato che contraddistingue l'attività di esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, in quanto non è fornito di giurisdizione nella materia oggetto di giudicato, e, ove gli si riconoscesse una cognitio piena , con il potere integrare la decisione del giudice ordinario per quanto non precisato nel giudicato, si ammetterebbe la sindacabilità attraverso il giudizio d'ottemperanza del rapporto sottostante per il quale difetta di giurisdizione (cfr. TAR Sicilia, Catania, sez. III, 9 novembre 2023, n. 3313).
12. – In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile, in parte infondato, in parte inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della situazione controversa..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), decidendo sul ricorso in ottemperanza proposta:
a) la dichiara improcedibile nei confronti del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini dello Jonio OS;
b) lo rigetta nei confronti del Consorzio di Bonifica della Calabria;
c) lo dichiara inammissibile nei confronti della Regione Calabira.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV EA, Presidente
FR TA, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR TA | IV EA |
IL SEGRETARIO