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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/06/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1877 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
AVV. AUGUSTO (C.F. ), in proprio e quale Pt_1 C.F._1
procuratore di , dr. dr.ssa Controparte_1 Pt_1 Pt_2 Pt_1 Persona_1
dr , dr.ssa , , Pt_1 CP_2 Pt_1 CP_3 Controparte_4 CP_5
, avv. , Controparte_6 Pt_1 CP_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
, dr e dr. ,
[...] Controparte_11 Pt_1 Pt_2 Pt_1 Controparte_12 rappresentato e difeso dall'Avv. Mariangela Mesoraca;
ATTORI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_13 P.IVA_1 CP_14 rappresentato e difeso dall'Avv. Rosella Giardino;
CONVENUTO
Oggetto: occupazione illegittima.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , agendo in proprio e quale Parte_3
procuratore di , , Controparte_1 Parte_4 Parte_5
, , , Parte_6 Parte_7 Controparte_4 CP_5
, Capozza avv. , prof. Controparte_6 CP_7 Controparte_8 Pt_1 CP_10
Cont
prof. e , ha
[...] Pt_1 Parte_4 Parte_8
esposto che tali soggetti sono comproprietari, in stato di comunione indivisa, di un
1 appezzamento di terreno, sito in identificato in Catasto al foglio 12, part.lle 843 CP_13
(ex part.lla 76), 848 (ex part.lla 134) e 78; che il Comune di in passato, CP_13 realizzava su parte del fondo una strada pubblica, senza tuttavia completare l'iter espropriativo, e a seguito di un giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Crotone, le parti stipulavano un accordo bonario avente ad oggetto la cessione volontaria della particella 843 (ex part.lla 76), della superficie di mq 1.680; che in seguito il Comune di senza porre in essere alcun atto espropriativo, ha occupato anche la particella CP_13
848 di proprietà degli attori, per adibirla a parco giochi e servizi annessi;
che gli attori hanno già adito il Tribunale di Crotone al fine di vedere tutelate le proprie ragioni, ma il giudizio (R.G. n. 12/C/2012) si è concluso con sentenza n. 1008/2016, pubblicata il
21.11.2016, di rigetto della domanda, per avere i proprietari erroneamente individuato l'area occupata in quella nella particella n. 78; che, come accertato dal Ctu nominato nel citato giudizio, il parco giochi realizzato dal insiste, in parte, per mq Controparte_13
223, sulla part.lla 843, ceduta volontariamente dai proprietari all'Ente ed indennizzata alla stregua dell'accordo di cessione volontaria del 1996, ed, in parte, sulla part.lla 848 (ex par.lla 134) per mq 1457, mai ceduta dagli attori al e mai stata Controparte_13 interessata da procedure di esproprio. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio l''Ente locale, chiedendo: “condannare il in persona del Sindaco pro- Controparte_13
tempore, alla restituzione in favore degli attori e, per essi, al loro procuratore Pt_1
avv. Augusto, del terreno sito in abitato di iscritto al Catasto al foglio 12, CP_13
particella 848 (ex part.lla 134); condannare il in persona del legale Controparte_13
rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore degli attori e, per essi, al procuratore avv. Augusto, della somma di € 48.503,00, per l'illecita Pt_1
occupazione del terreno sito in iscritto in Catasto al foglio 12, part.lle 848 (ex CP_13
part.lla 134), o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come per legge, dal giorno dell'occupazione al soddisfo;
condannare il alla rifusione delle spese, onorari di causa, Controparte_13
oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarre in favore del costituito procuratore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Il ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo “preliminarmente: - Controparte_13
Rigettare la domanda attorea perché allo stato è improponibile stante il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria. Nel merito: - Rigettare la domanda
2 attorea perché infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: - Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, respinta ogni avversa eccezione, accertare e dichiarare, in via riconvenzionale, in favore del in persona del Sindaco Pro Tempore Controparte_13
in carica Sig. titolare esclusivo – proprietario – per intervenuto usucapione Parte_9 dell'immobile sito in iscritto al Catasto al Foglio n. 12, particella n. 848 (ex CP_13
particella 134), qualità semin arbor, classe 3, superficie are 25 ca 46, reddito dominicale
€ 5,26, reddito agrario € 2,37, bene oggetto del giudizio;
In via del tutto subordinata anche alla riconvenzionale: - voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nella denegata ipotesi in cui il Giudice non dovesse rigettare la domanda attorea e non riconoscere e dichiarare
l'usucapione in favore del ammettere esproprio sanante in favore CP_13 CP_13 dell'Ente, con la conseguente corresponsione al proprietario del bene immobile acquisito di un indennizzo quantificato forfettariamente nella misura del 10% del valore venale del bene;
- il tutto con vittoria di spese e competenze da distrarre in favore del costituito procuratore ex art. 93 cpc”.
Con ordinanza del 02.02.2022 – rilevato che sia la domanda attorea che quella riconvenzionale di usucapione proposta dal convenuto fossero soggette alla condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili – è stato assegnato alle parti il termine di giorni quindici per l'avvio del procedimento di mediazione obbligatoria.
La procedura è stata regolarmente espletata ed il tentativo di mediazione non è andato a buon fine.
In via preliminare si evidenzia che parte convenuta ha eccepito che non tutti i proprietari dell'area sono coinvolti nel giudizio.
Di conseguenza, se non si pongono problemi di integrazione del contraddittorio con riferimento alla domanda attorea (avendo la stessa parte attrice qualificato la domanda di restituzione quale domanda di risarcimento in forma specifica e non quale azione reale), si è rilevato che – con riferimento alla spiegata domanda riconvenzionale di usucapione – sussiste il litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari del bene immobile in oggetto.
Invitate le parti ad interloquire sulla questione, dopo una serie di rinvii di udienza per la verifica delle trattative di bonario componimento pendenti tra le parti, all'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore di parte convenuta ha dichiarato di rinunciare alla domanda di usucapione evidenziando che le questioni sollevate in merito
3 all'intervenuto acquisto per usucapione del bene da parte del devono intendersi CP_13
quali mere eccezioni, finalizzate a paralizzare la pretesa avversa.
Per tale ragione, ritenendo superflua l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari formali dell'area, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto chiarito, si osserva quanto segue.
Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che in tema di danni da sconfinamento nell'attività esecutiva di procedure espropriative – nel caso in cui la realizzazione dell'opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e/o di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità – l'occupazione e la trasformazione del terreno da parte della Pubblica amministrazione costituiscono comportamenti di mero fatto, perpetrati in carenza assoluta di potere, che integrano un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo del privato (cd. occupazione usurpativa), onde l'azione ripristinatoria e risarcitoria per il danno che ne è conseguito rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS. UU. n. 11701/2023; SS. UU. n.
27748/2022).
A fronte dell'illecito spossessamento da parte della P.a. e della irreversibile trasformazione del fondo di proprietà del privato, derivante dalla realizzazione dell'opera pubblica, il privato ha diritto di richiedere la restituzione del bene di sua proprietà (posto che l'illecito spossessamento e l'irreversibile trasformazione del terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo all'acquisto dell'area da parte della pubblica amministrazione) o il risarcimento del danno (in tale ultimo caso abdicando implicitamente al diritto di proprietà sull'area), compreso il danno da perdita di utilità ricavabile dal terreno (Cass. n. 735/2015).
Nel primo caso, il privato che agisce allegando l'avvenuta apprensione abusiva del proprio bene da parte della p.a., in una fattispecie di occupazione usurpativa, e che richieda la restituzione del bene (rimasto nella sua proprietà), propone azione di rivendicazione (Cass. SS.UU. n. 7305/2014), alla quale, trattandosi di azione di natura reale, non si applica il limite previsto dall'art. 2058 c.c.. Resta in ogni caso salvo il diritto della stessa parte danneggiata di chiedere, in alternativa alla restituzione, il risarcimento del danno;
in tal caso, la condanna per equivalente è possibile ex art. 2058 c.c. (Cass.
S.S.UU. n. 10499/2016).
4 Il privato può infatti rinunziare alla restituzione del bene (e tale rinunzia è implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente) e richiedere il ristoro del danno patito, da commisurarsi al valore del bene alla data della domanda (che segna il momento della perdita della proprietà), maggiorato della rivalutazione monetaria sino alla data della sentenza;
sulla relativa risultante è, poi, dovuto al danneggiato anche il risarcimento per il relativo lucro cessante (che deve essere oggetto di prova, anche ricorrendo a presunzioni semplici) e che può esser liquidato mediante l'attribuzione degli interessi, con decorrenza dalla data della domanda e non necessariamente al tasso legale, da determinarsi con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio (Cass. n. 12961/2018, che sul punto richiama Cass.
SS.UU. n. 1712/1995).
Nella specie, parte attrice – invocando anche precedenti giurisprudenziali di legittimità – ha espressamente qualificato la propria domanda di restituzione quale domanda di risarcimento danni in forma specifica (“La domanda di restituzione, infatti, deve essere inquadrata nella fattispecie dell'art. 2058 c.c., che legittima ciascun danneggiato a chiedere la reintegrazione in forma specifica di tutto il bene, essendo la proprietà comune e indivisa. Questa facoltà consente il risarcimento in forma specifica a tutela del diritto individuale del singolo danneggiato, ma non postula, a sua volta, un litisconsorzio tra tutti i proprietari danneggiati”, cfr. prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c.).
Ne deriva che l'azione spiegata dagli attori deve essere intesa quale azione risarcitoria
(per equivalente e in forma specifica, laddove è stata chiesta la restituzione) e non quale azione di rivendicazione.
Ciò posto, è pacifico tra le parti – oltre che riscontrato dal Ctu nominato nel corso del precedente giudizio celebratosi tra le parti – che il parco giochi realizzato dal Comune di insiste, in parte, per mq 223, sulla part.lla 843, ceduta volontariamente dai CP_13 proprietari all'Ente ed indennizzata alla stregua dell'accordo di cessione volontaria del
1996; ed, in parte, sulla part.lla 848 (ex par.lla 134) per mq 1457, di proprietà degli attori, mai ceduta al Comune di e mai interessata da procedure di esproprio. CP_13
Orbene, esaminando per prima l'eccezione di usucapione dell'area, formulata dal convenuto, si evidenzia che, contrariamente a quanto affermato da parte attrice, CP_13
l'eccezione è senz'altro proponibile, dovendo ammettersi la compatibilità tra
5 l'occupazione usurpativa di un fondo da parte della p.a. e l'usucapione del fondo medesimo da parte dell'ente occupante, in quanto la totale assenza dei presupposti di esercizio del potere ablativo, che connota detta occupazione, lascia intatta la facoltà del proprietario di rivendicare il bene, salvo il limite di diritto comune dell'intervenuta usucapione, senza che assuma rilievo, in senso contrario, la facoltà di acquisizione sanante del D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 42-bis, essendo l'acquisto postumo del diritto di proprietà logicamente incompatibile con l'intervenuto acquisto retroattivo del medesimo diritto a titolo di usucapione (Cass. n. 11147/2012; n. 18445/2023).
A fronte di una mera condotta della p.a., illecita perché avulsa dall'esercizio di poteri espropriativi, trova infatti applicazione la disciplina di diritto comune.
Al riguardo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 21575/2011) hanno precisato, da un lato, che non è vero che la realizzazione abusiva (al di fuori di una valida procedura ablativa o di imposizione coattiva di una servitù) di un'opera privata di pubblica utilità privi il proprietario del fondo del diritto alla "restituito in integrum" (in piena conformità, del resto, ai principi affermati dalla CEDU) e, dall'altro, che
"l'usucapione fa venir meno l'elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria, consistente nell'illiceità della condotta lesiva della situazione giuridica soggettiva dedotta, non solo per il periodo successivo al decorso del termine, ma anche per quello anteriore, in virtù della retroattività degli effetti dell'acquisto, stabilita per garantire, alla scadenza del termine necessario, la piena realizzazione dell'interesse all'adeguamento della situazione di fatto a quella di diritto".
Ciò posto, nella specie l'eccezione riconvenzionale di usucapione è fondata.
Le risultanze documentali riscontrano l'avvenuta maturazione del termine utile ai fini dell'usucapione, emergendo dagli atti che: la realizzazione del parco giochi sull'area in oggetto è avvenuta negli anni '96/'97 (v. pag. 13 dei “chiarimenti alla perizia”, all. 12 dell'atto di citazione); i proprietari hanno instaurato nel 2010 un primo giudizio civile al fine di ottenere la restituzione dell'area abusivamente occupata, o il risarcimento del danno, individuando tuttavia erroneamente l'area oggetto di occupazione illegittima, con la conseguenza che il termine ventennale non può considerarsi validamente interrotto;
né sono stati allegati o provati altri atti idonei ad interrompere il termine di venti anni utile ai fini dell'usucapione (come noto l'art. 1165 c.c. estende all'usucapione, in quanto applicabili, le norme generali in tema di prescrizione ex artt. 2934 ss. c.c., comprese le
6 norme relative alle cause di interruzione del termine, tra cui rientra la domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 2943 c.c.).
Ne deriva che la domanda non può essere accolta.
Considerata la condotta del convenuto, il quale ha pacificamente occupato CP_13 un'area diversa da quella oggetto di cessione volontaria, e vista la modifica delle conclusioni da parte del in corso di causa, si ritiene sussistano eccezionali CP_13 ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Crotone, 30.06.2025.
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria De Pasquale
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