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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12860 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N. 27807/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 112, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Claudia Càllari e dell'avv. Cristina Giombetti che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Roma, 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 29.7.2025 e ritualmente notificato il 5.9.2025 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: “1) previo CP_ accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, condannare l' a corrispondere alla sig.ra gli arretrati dell'indennità di Parte_1 accompagnamento maturati a far data dal maggio 2023 al maggio 2025, per la somma di € 13.308,50, o quella diversa somma quantificata nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) con vittoria di compensi e spese di lite. Deduceva la ricorrente:
- che a seguito dell'esito negativo del procedimento amministrativo volto all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 18.2.2025 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 10.5.2023 ;
- che aveva notificato il provvedimento di omologa in data 24.2.2025 e aveva inviato la documentazione amministrativa necessaria alla liquidazione ( modello AP70) in data 12.3.2025;
- che in data 15.7.2025 aveva inviato il sollecito al pagamento del beneficio;
- che l' nel mese di luglio aveva messo in pagamento la mensilità di CP_1 giugno 2025 e successivamente di luglio 2025 ;
- che l' non aveva disposto nulla in merito agli arretrati. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere gli arretrati del citato beneficio e avanzava pertanto le richieste sopra riportate .
2.Si costituiva l' in data 10.11.20252 eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso essendo stata la prestazione liquidata in data 31.5.2025 prima del deposito del ricorso e nel termine di 120 giorni dall'invio del modello AP70. Allegava documentazione al riguardo
3.Alla prima udienza del 12.12.2025 le parti discutevano la causa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' CP_1 depositato il provvedimento di liquidazione del beneficio dal 31.5.2025 e anche il cedolino dell'avvenuto pagamento degli arretrati con valuta 1.10.2025. Inoltre il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio alla udienza del 12.12.2025.
5.In ordine alle spese si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.” Parte ricorrente ha provato la notifica del decreto di omologa del 24.2.2025 e l'invio dell'AP70 in data 12.3.2025. Tuttavia l ha provato che il provvedimento di liquidazione del beneficio, CP_1 rateo mensile e arretrati è del 31.5.2025 con decorrenza dal 1.6.2023 ( primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa). L' ha provato che detto provvedimento di liquidazione è stato inviato e CP_1 consegnato all'indirizzo pec della ricorrente in data 11.6.2025 e quindi molto prima del sollecito inviato dalla ricorrente in data 15.7.2025 e entro i 120 giorni dalla ricezione del modello AP70. La documentazione di parte ricorrente prova del resto che il 20.6.2025 è stata pagata la rata di giugno della indennità di accompagnamento e che a luglio 2025 è stata pagata la rata di luglio del citato beneficio unitamente alle altre pensioni di cui è titolare la ricorrente. Il fatto che il pagamento degli arretrati , superiori a 10000,00 euro sia avvenuta ad ottobre 2025 non comporta un colpevole ritardo da parte dell' CP_1 richiedendo la procedura, per importi superiori a 10.000,00 euro delle verifiche previste per legge anche presso che comportano il pagamento differito CP_2 rispetto alle rate mensili del beneficio. Tuttavia l' ha liquidato il beneficio ( compresi gli arretrati) nel termine di CP_1
120 giorni dalla ricezione del modello AP70 e ha pagato i ratei mensili già da giugno 2025 Sussistono pertanto giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Roma, 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N. 27807/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli 112, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Claudia Càllari e dell'avv. Cristina Giombetti che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del suo Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il Grande, 21, rappresentato e difeso dalla funzionaria GIULIA MORETTI, in virtù di delega del Direttore della Filale Metropolitana Roma Flaminio, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma CP_1
Flaminio via Giulio Romano 46
RESISTENTE
all'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Roma, 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso depositato in data 29.7.2025 e ritualmente notificato il 5.9.2025 la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' davanti al CP_1 giudice del lavoro di Roma avanzando le seguenti conclusioni: “1) previo CP_ accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento, condannare l' a corrispondere alla sig.ra gli arretrati dell'indennità di Parte_1 accompagnamento maturati a far data dal maggio 2023 al maggio 2025, per la somma di € 13.308,50, o quella diversa somma quantificata nella misura maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) con vittoria di compensi e spese di lite. Deduceva la ricorrente:
- che a seguito dell'esito negativo del procedimento amministrativo volto all'accertamento dei requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 aveva presentato ricorso per ATP e che il giudice aveva omologato con decreto del 18.2.2025 le risultanze della CTU che accertava la sussistenza delle condizioni di invalidità per l'indennità di accompagnamento ex art.1 L.18/1980 dalla domanda amministrativa del 10.5.2023 ;
- che aveva notificato il provvedimento di omologa in data 24.2.2025 e aveva inviato la documentazione amministrativa necessaria alla liquidazione ( modello AP70) in data 12.3.2025;
- che in data 15.7.2025 aveva inviato il sollecito al pagamento del beneficio;
- che l' nel mese di luglio aveva messo in pagamento la mensilità di CP_1 giugno 2025 e successivamente di luglio 2025 ;
- che l' non aveva disposto nulla in merito agli arretrati. CP_1
Deduceva che aveva i requisiti sanitari e amministrativi per ottenere gli arretrati del citato beneficio e avanzava pertanto le richieste sopra riportate .
2.Si costituiva l' in data 10.11.20252 eccependo l'inammissibilità del CP_1 ricorso essendo stata la prestazione liquidata in data 31.5.2025 prima del deposito del ricorso e nel termine di 120 giorni dall'invio del modello AP70. Allegava documentazione al riguardo
3.Alla prima udienza del 12.12.2025 le parti discutevano la causa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO
4.Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' CP_1 depositato il provvedimento di liquidazione del beneficio dal 31.5.2025 e anche il cedolino dell'avvenuto pagamento degli arretrati con valuta 1.10.2025. Inoltre il difensore di parte ricorrente ha confermato l'avvenuto pagamento del beneficio alla udienza del 12.12.2025.
5.In ordine alle spese si richiama al riguardo quanto statuito dalla Cassazione con Sentenza 22089/2021: “In sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la decorrenza del termine di 120 giorni posto dal comma 5, seconda parte, per il pagamento della prestazione all'esito dell'omologa del requisito sanitario, postula l'esigibile collaborazione dell'assistito, mediante il sollecito inoltro all'ente previdenziale, nelle forme da quest'ultimo previste, delle informazioni aggiornate concernenti gli altri requisiti del diritto alla prestazione richiesta, sicché, prima del compimento degli adempimenti CP_ incombenti sull'assistito, va esclusa la responsabilità dell per l'eventuale ritardo nell'erogazione della prestazione.” Parte ricorrente ha provato la notifica del decreto di omologa del 24.2.2025 e l'invio dell'AP70 in data 12.3.2025. Tuttavia l ha provato che il provvedimento di liquidazione del beneficio, CP_1 rateo mensile e arretrati è del 31.5.2025 con decorrenza dal 1.6.2023 ( primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa). L' ha provato che detto provvedimento di liquidazione è stato inviato e CP_1 consegnato all'indirizzo pec della ricorrente in data 11.6.2025 e quindi molto prima del sollecito inviato dalla ricorrente in data 15.7.2025 e entro i 120 giorni dalla ricezione del modello AP70. La documentazione di parte ricorrente prova del resto che il 20.6.2025 è stata pagata la rata di giugno della indennità di accompagnamento e che a luglio 2025 è stata pagata la rata di luglio del citato beneficio unitamente alle altre pensioni di cui è titolare la ricorrente. Il fatto che il pagamento degli arretrati , superiori a 10000,00 euro sia avvenuta ad ottobre 2025 non comporta un colpevole ritardo da parte dell' CP_1 richiedendo la procedura, per importi superiori a 10.000,00 euro delle verifiche previste per legge anche presso che comportano il pagamento differito CP_2 rispetto alle rate mensili del beneficio. Tuttavia l' ha liquidato il beneficio ( compresi gli arretrati) nel termine di CP_1
120 giorni dalla ricezione del modello AP70 e ha pagato i ratei mensili già da giugno 2025 Sussistono pertanto giustificati motivi per compensare integralmente le spese tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti. Roma, 12.12.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso