Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/02/2025, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
04.2.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-tec c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 7241/2024, avente ad oggetto: pagamento ratei;
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
) e (C.F. C.F._3 Parte_4
) tutti n.q. di eredi di (C.F. ), C.F._4 Persona_1 C.F._5 elettivamente domiciliati in Napoli alla via Porpora n. 19, presso lo studio dell'avv. Merolla
Luigi, che li rappresenta e difende;
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30 settembre 2005, conv. nella
L. n. 248 del 2.12.2005, dal funzionario, ed elettivamente domiciliato presso la direzione metropolitana di Napoli sita in via A. De Gasperi n. 55.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER I RICORRENTI: dichiararsi cessata materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
PER LA RESISTENTE: dichiararsi cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
1
1. Con ricorso depositato in data 22.03.2024, i sig.ri , n.q. di eredi della Parte_1 CP_ sig.ra , deducevano che l' non aveva provveduto alla liquidazione della Per_1 prestazione assistenziale (indennità di accompagnamento) riconosciuta in favore della de cuius, né in occasione dell'inoltro da parte della stessa del mod. AP/70; né in epoca successiva al decesso, allorché la richiesta era stata formalizzata dagli eredi con l'invio in data 06.09.2021 a mezzo pec, del modello AP/23 completo della documentazione afferente la successione.
Tanto premesso, i ricorrenti convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, in CP_ funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendone la condanna, essendo già stato accertato il relativo requisito sanitario, al pagamento in favore degli stessi dei ratei della prestazione CP_ di accompagnamento riconosciuta alla defunta madre con decreto del 06.12.2020 e maturati dalla data di decorrenza indicata (07.11.2020) e sino al decesso (17.04.2021), oltre CP_ interessi sino all'effettivo soddisfo;
ovvero condannare l' al pagamento di quella diversa maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia. con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' , nelle more del processo, dopo la CP_1 notifica del ricorso avvenuta il 22.07.2024, provvedeva a liquidare i ratei di accompagnamento agli eredi predisponendo il prospetto di liquidazione in data 05/08/2024
e comunicando l'avvenuto pagamento anche all'avvocato di controparte con PEC del
07/08/2024, per cui chiedeva dichiararsi cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
Acquisita la documentazione prodotta, l'udienza del 04.2.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268).
I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
2 La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005,
n.5974; 1.6.2004, n.10478).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390).
Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Ciò detto, nella specie, è pacifico tra le parti che, con l'avvenuta liquidazione della prestazione nei confronti degli eredi (cfr. allegati “riscossione” note del 26.1.2025), l'ente previdenziale abbia provveduto al pagamento di quanto richiesto in ricorso.
Pertanto, il riconoscimento del diritto azionato successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse a proseguire il giudizio in uno con l'obbligo del giudice di pronunciarsi sull'oggetto della controversia, tenuto conto della rinuncia dei ricorrenti agli interessi legali sulla prestazione.
3. Residua la questione delle spese di lite. CP_ Nel caso in esame, come detto, è pacifica la sussistenza del diritto azionato e che l' abbia predisposto il pagamento dei ratei solo in data 20.9.2024, ossia dopo il deposito del ricorso e dopo la notifica dello stesso (effettuata in data 22.07.2024).
Ed è documentato l'invio stragiudiziale da parte della dante causa del modello AP 70 in data 8.4.2021.
3 Nonché, dopo il suo decesso, l'invio in data 6.9.2021 del modello AP23 da parte dei E ricorrenti all'indirizzo Email_1 ed a quello della sede territorialmente competente di Soccavo
t). Email_3
Ma l'istituto non dava seguito al pagamento, nonostante la predisposizione del modello
TE08 a soggetto deceduto datato 20.7.2021.
Ebbene, a parer del giudicante i rilievi secondo cui la notifica del mod. AP23 a mezzo pec, e non attraverso il canale informatico all'uopo predisposto, renderebbe inesistente la richiesta di pagamento degli eredi non possono essere condivisi;
ciò in quanto non risulta dimostrato la normativa preveda in modo esclusivo l'utilizzo di tale canale e/o ulteriori rigorose modalità di trasmissione dei dati socio economici dell'istante.
Tuttavia, il non aver utilizzato il canale appositamente predisposto dall'istituto per agevolare l'istruttoria in sede amministrativa e la condotta processuale dell'ente che (a fronte della notifica del ricorso del 22.7.2024) si è prontamente attivato per liquidare i ratei di accompagnamento predisponendo il prospetto di liquidazione in data 05.8.2024 e comunicandolo al difensore con pec del 07.8.2024 costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo.
La rimanente parte segue la soccombenza virtuale e va liquidata come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato con D.M. n. 147/2022 in base al valore della controversia;
liquidazione effettuata in misura minima tenuto conto della limitata attività svolta e dell'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, con attribuzione in favore del procuratore dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il dott. Roberto De Matteis, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
• compensa nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l' in persona del legale rapp.te, al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 656,00, oltre IVA, CPA
e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Merolla Luigi.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 05.2.2025. Il Giudice
dott. Roberto De Matteis
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