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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/06/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 26.6.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8080/2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Ciollaro Antonio, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall' avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71, a far data dalla domanda amministrativa del
15.2.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente contesta le conclusioni del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato lo stato patologico della sig.ra . In Parte_1 particolare, la parte lamenta una complicanza del diabete associata ad una
“una lieve perdita di unità motorie associata ad un aumento dei potenziali polifasici” come risulterebbe dalla relazione del dott. del 10.12.2024 Per_1
(cfr. certificati allegati al ricorso introduttivo). Tali asserzioni non sono condivisibili. L'esperto, dott. , all'esito della visita peritale del 17.7.2024, ha Per_2 riscontrato un soggetto in discrete condizioni generali, con sensorio integro, passaggi posturali liberi, deambulazione claudicante e difficoltosa in particolare sulle punte e sui talloni. Dopodiché, sulla scorta di un esame clinico generale, in cui ha valutato anche tutta la documentazione agli atti, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «diabete mellito tipo II in mediocre compenso con complicanze neurologiche (neuropatia sensitiva agli arti inferiori) e circolatorie (AOC periferica) di grado moderato, piede cavo bilaterale, ipercolesterolemia. Per il resto l'esame clinico e strumentale non ha messo in evidenza fenomeni nosograficamente significativi». Così descritto il quadro diagnostico, il ctu ha esaminato nel dettaglio ciascuna delle patologie riscontrate, attribuendo a ciascuna di essere una percentuale invalidante. Al riguardo, il dott. ha svolto le seguenti considerazioni Per_2 medico-legali: «la valutazione viene effettuata sulla base dell'applicazione della nuova tabella delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti (D.M. 05.02.1992). Per quanto riguarda il diabete mellito tipo II complicato prevalentemente con neuropatia sensitiva agli arti inferiori e AOC periferica 2° stadio Fontaine e manifestazioni cliniche di grado moderato consistenti in crampi muscolari ai piedi, parestesie, formicolii e sensazione di addormentamento e claudicazione a 200 metri, assumendo come riferimento il codice 9309 della tabella assegniamo una percentuale del 67%. Non rientra nella valutazione medico legale il piede cavo bilaterale in quanto minorazione con percentuale di invalidità inferiore al 10% e non concorrente con altre minorazioni iscritte in fasce superiori». Tutto ciò premesso, il ctu ha così concluso: «le suddette infermità erano presenti all'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa, successivamente alla data della domanda amministrativa e nel corso del procedimento giudiziario non si è verificato un aggravamento delle malattie
2 denunziate, né sono comparse infermità comunque incidenti sul complesso invalidante. L'invalidità finale è espressa nella misura del 67% a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa». Orbene, le conclusioni a cui è giunto il ctu dott. appaiono condivisibili Per_2 anche dall'odierno giudicante atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti, rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni. D'altro canto, la richiamata relazione del 10.12.2024 a firma del dott. Per_1
(allegata al ricorso introduttivo), nulla aggiunge rispetto a quanto valutato dal ctu, che nella sua perizia aveva già riscontrato crampi muscolari ai piedi, parestesie, formicolii e sensazione di addormentamento e claudicazione a 200 metri, applicando il codice tabellare 9309 “Diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macro angiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III)”, aumentandolo fino al 67% in ragione dello stato patologico accertato. Dunque, le complicanze del diabete risultano già ampiamente valutate dal ctu. In definitiva, si ritiene di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo consulente al fine di valutare lo stato di salute della sig.ra . Parte_1
Il complessivo esito della vicenda processuale e lo stato patologico pure accertato giustificano la compensazione integrale delle spese di lite. Spese di ctu a carico delle parti in solido, stante il superamento dei redditi previsti per la dichiarazione di esenzione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara l'insussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità civile ex L. 118/71;
2) compensa le spese di lite;
3) pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Nola, 26.6.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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