TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/09/2025, n. 1720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1720 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1435 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv.to Piero GIORDANO, C.F. presso il cui C.F._2
studio in FR RE (ME), Piazza Dante Alighieri n. 12, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...] e residente CP_1
in Rometta (ME) Via Fondaco Nuovo n. 30, Cod. Fisc. C.F._3
elettivamente domiciliata in FR RE (ME), Via
[...]
Calamaro, 42 – Divieto, presso e nello studio dell'avv. Domenico
LEPORE, C.F.: , dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_4
difesa, giusta procura in atti, che ha indicato quale numero di telefax il
1 0909577630 e indirizzo PEC PARTE Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso innanzi a questo Tribunale ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria l'11.04.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia di separazione personale dalla coniuge
[...]
rappresentando che il matrimonio concordatario, CP_1
contratto nel 1995 in regime di comunione dei beni, era ormai privo di affectio maritalis e che la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei contrasti insorti e del comportamento della resistente, la quale aveva costretto il ricorrente ad abbandonare la casa coniugale di proprietà della stessa, ma rifinita a spese del marito. Precisava che dal matrimonio erano nati due figli, nato a [...] il [...], ormai Pt_1
economicamente indipendente, e , nato a [...] il Per_1
21.11.1999, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, iscritto al quarto anno della Facoltà di Medicina. Evidenziava che i coniugi, entrambi dipendenti pubblici e titolari di redditi propri, vivevano separati di fatto da oltre un anno, e che egli versava, in accordo con la resistente, la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie. Alla luce di tali circostanze, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati, stabilendo che ciascuno provvedesse al proprio mantenimento personale, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambi, e che la casa coniugale sita in Rometta fosse assegnata alla resistente, con facoltà per il ricorrente di asportare i propri beni personali. Inoltre, chiedeva che
2 fosse regolamentato il contributo al mantenimento del figlio nelle Per_1
modalità già indicate, con vittoria di spese.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 23.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente il 02.09.2025, aderiva CP_1
sostanzialmente alle domande formulate dal ricorrente Parte_1
rilevando come il ricorso per separazione giudiziale presentasse,
[...]
nei fatti, tutti i presupposti di una separazione consensuale, non essendo state avanzate richieste o mosse contestazioni che lasciassero desumere un reale conflitto tra le parti. La resistente, tuttavia, precisava che non vi era mai stata alcuna costrizione nei confronti del marito affinché abbandonasse la casa coniugale, essendo stata tale decisione assunta autonomamente dal ricorrente, senza alcuna comunicazione preventiva. Inoltre, evidenziava che la casa familiare era stata rifinita anche con risorse economiche proprie e che analoga partecipazione vi era stata per i lavori sull'immobile di proprietà del marito. Chiedeva, quindi, che il procedimento fosse convertito in separazione consensuale, con dichiarazione della separazione personale dei coniugi e autorizzazione a vivere separati, stabilendo che ciascuna parte provvedesse al proprio mantenimento personale, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambi, e che il ricorrente versasse al figlio la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, chiedeva che la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, fosse a lei assegnata, autorizzando il ricorrente ad asportare i propri effetti personali, e che analoga facoltà fosse riconosciuta per i beni della resistente presenti nell'immobile di proprietà del marito, con compensazione delle spese di giudizio.
3 All'udienza del 25.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che il provvedimento fosse comunicato a cura della Cancelleria all'ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191 c.c., ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti che chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente indicate, disponeva la discussione orale della causa e, all'esito, riserva di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale sia quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, sia quando le parti abbiano congiuntamente chiesto la separazione ed il Tribunale abbia riscontrato la compatibilità di tale richiesta con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame ricorre quest'ultima ipotesi e tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla pronuncia di separazione giudiziale, avendo entrambi i coniugi affermato
4 che la prosecuzione della convivenza era ormai intollerabile, tanto che già da qualche tempo vivevano di fatto separati, prima ancora di un provvedimento giurisdizionale. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , nato a Per_1
Reggio Calabria il 21.11.1999, entrambe le parti hanno dichiarato che lo stesso non era ancora autosufficiente, in quanto iscritto al quarto anno della
Facoltà di Medicina, ed hanno raggiunto un accordo in base al quale il padre si impegnava a contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione direttamente al figlio della somma mensile di € 300,00 rivalutabile secondo ISTAT - entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie. Tale accordo va recepito, in quanto, in simili casi, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”). D'altronde, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo. La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato, poi, che il
5 principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
Appare equo, infine, compensare interamente tra le parti le spese processuali, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di in data Parte_1 CP_1
11.04.2025, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio concordatario a Rometta (ME) il 28/07/1995 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10 parte 2 serie A anno 1995;
2) pone a carico di nato a Parte_1
Spadafora il 22.10.1965 l'obbligo di corrispondere al figlio maggiorenne per il suo mantenimento la somma mensile Per_1
6 di € 300,00 rivalutabile secondo ISTAT, entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rometta
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.1435 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
cittadinanza italiana, rappresentato e difeso giusta procura in atti, dall'Avv.to Piero GIORDANO, C.F. presso il cui C.F._2
studio in FR RE (ME), Piazza Dante Alighieri n. 12, è elettivamente domiciliato, il quale dichiara di essere disponibile a ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata
PARTE RICORRENTE Email_1
E
, nata a [...] il [...] e residente CP_1
in Rometta (ME) Via Fondaco Nuovo n. 30, Cod. Fisc. C.F._3
elettivamente domiciliata in FR RE (ME), Via
[...]
Calamaro, 42 – Divieto, presso e nello studio dell'avv. Domenico
LEPORE, C.F.: , dal quale è rappresentata e CodiceFiscale_4
difesa, giusta procura in atti, che ha indicato quale numero di telefax il
1 0909577630 e indirizzo PEC PARTE Email_2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso innanzi a questo Tribunale ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria l'11.04.2025, Parte_1
chiedeva la pronuncia di separazione personale dalla coniuge
[...]
rappresentando che il matrimonio concordatario, CP_1
contratto nel 1995 in regime di comunione dei beni, era ormai privo di affectio maritalis e che la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei contrasti insorti e del comportamento della resistente, la quale aveva costretto il ricorrente ad abbandonare la casa coniugale di proprietà della stessa, ma rifinita a spese del marito. Precisava che dal matrimonio erano nati due figli, nato a [...] il [...], ormai Pt_1
economicamente indipendente, e , nato a [...] il Per_1
21.11.1999, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, iscritto al quarto anno della Facoltà di Medicina. Evidenziava che i coniugi, entrambi dipendenti pubblici e titolari di redditi propri, vivevano separati di fatto da oltre un anno, e che egli versava, in accordo con la resistente, la somma mensile di euro 300,00 per il mantenimento del figlio , oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie. Alla luce di tali circostanze, chiedeva che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati, stabilendo che ciascuno provvedesse al proprio mantenimento personale, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambi, e che la casa coniugale sita in Rometta fosse assegnata alla resistente, con facoltà per il ricorrente di asportare i propri beni personali. Inoltre, chiedeva che
2 fosse regolamentato il contributo al mantenimento del figlio nelle Per_1
modalità già indicate, con vittoria di spese.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 23.04.2025.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata tardivamente il 02.09.2025, aderiva CP_1
sostanzialmente alle domande formulate dal ricorrente Parte_1
rilevando come il ricorso per separazione giudiziale presentasse,
[...]
nei fatti, tutti i presupposti di una separazione consensuale, non essendo state avanzate richieste o mosse contestazioni che lasciassero desumere un reale conflitto tra le parti. La resistente, tuttavia, precisava che non vi era mai stata alcuna costrizione nei confronti del marito affinché abbandonasse la casa coniugale, essendo stata tale decisione assunta autonomamente dal ricorrente, senza alcuna comunicazione preventiva. Inoltre, evidenziava che la casa familiare era stata rifinita anche con risorse economiche proprie e che analoga partecipazione vi era stata per i lavori sull'immobile di proprietà del marito. Chiedeva, quindi, che il procedimento fosse convertito in separazione consensuale, con dichiarazione della separazione personale dei coniugi e autorizzazione a vivere separati, stabilendo che ciascuna parte provvedesse al proprio mantenimento personale, in ragione dell'autosufficienza economica di entrambi, e che il ricorrente versasse al figlio la somma mensile di euro 300,00, rivalutabile secondo Per_1
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Inoltre, chiedeva che la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, fosse a lei assegnata, autorizzando il ricorrente ad asportare i propri effetti personali, e che analoga facoltà fosse riconosciuta per i beni della resistente presenti nell'immobile di proprietà del marito, con compensazione delle spese di giudizio.
3 All'udienza del 25.09.2025, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., il Giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo che il provvedimento fosse comunicato a cura della Cancelleria all'ufficiale dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 191 c.c., ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione. Ritenuto, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, il Giudice delegato, sulle conclusioni dei procuratori delle parti che chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni congiuntamente indicate, disponeva la discussione orale della causa e, all'esito, riserva di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi. Come è noto, il solo consenso delle parti alla separazione non è sufficiente di per sé a produrre quei particolari effetti giuridici connessi alla separazione legale, ma il legislatore, nella consapevolezza che quando si verifichi una situazione di intollerabilità della convivenza, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183), ha attribuito al solo consenso prestato dai coniugi gli effetti conseguenti alla separazione personale sia quando all'accordo segua l'omologazione del Tribunale, sia quando le parti abbiano congiuntamente chiesto la separazione ed il Tribunale abbia riscontrato la compatibilità di tale richiesta con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico. Nel caso in esame ricorre quest'ultima ipotesi e tale verifica consente di affermare che non vi siano motivi ostativi alla pronuncia di separazione giudiziale, avendo entrambi i coniugi affermato
4 che la prosecuzione della convivenza era ormai intollerabile, tanto che già da qualche tempo vivevano di fatto separati, prima ancora di un provvedimento giurisdizionale. Quanto al mantenimento del figlio maggiorenne , nato a Per_1
Reggio Calabria il 21.11.1999, entrambe le parti hanno dichiarato che lo stesso non era ancora autosufficiente, in quanto iscritto al quarto anno della
Facoltà di Medicina, ed hanno raggiunto un accordo in base al quale il padre si impegnava a contribuire al suo mantenimento mediante la corresponsione direttamente al figlio della somma mensile di € 300,00 rivalutabile secondo ISTAT - entro il giorno 15 (quindici) di ogni mese, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie. Tale accordo va recepito, in quanto, in simili casi, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità degli accordi raggiunti all'interesse della prole, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori”). D'altronde, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che, in seguito alla separazione, la prole, anche dopo il raggiungimento della maggiore età, ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (Cass. 2000 n. 15065; 1993
n. 3363). Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo. La costante giurisprudenza della Suprema Corte ha sottolineato, poi, che il
5 principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento (art. 30 cost., art. 147, 315 bis, 316 bis, 337 ter, 337 septies c.c.), porta ad assimilare la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. L'obbligo gravante sui genitori di mantenere i figli minori non cessa, pertanto, automaticamente con la maggiore età ma continua invariato finché non risulti che il figlio è stato posto dai genitori nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, quand'anche, poi, non ne abbia tratto profitto per negligenza o per cattiva volontà (Cass. civ.
2.09.1996 n. 7990).
Appare equo, infine, compensare interamente tra le parti le spese processuali, non essendo configurabile una vera e propria soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa promossa con ricorso depositato da
[...]
nei confronti di in data Parte_1 CP_1
11.04.2025, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi
[...]
, nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...], uniti in CP_1
matrimonio concordatario a Rometta (ME) il 28/07/1995 con atto trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 10 parte 2 serie A anno 1995;
2) pone a carico di nato a Parte_1
Spadafora il 22.10.1965 l'obbligo di corrispondere al figlio maggiorenne per il suo mantenimento la somma mensile Per_1
6 di € 300,00 rivalutabile secondo ISTAT, entro il giorno 15
(quindici) di ogni mese, oltre al 50% (cinquanta per cento) delle spese straordinarie;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali;
4) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rometta
(ME) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 30/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
7