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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 8139/2020 promosso da:
(c.f. p.iva ) AR P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Antonini e Carlo Savini, giusta costituzione di nuovo difensore e procuratore del 22/03/2022, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Treviso, via
Olivi 26,
- attrice- contro
(c.f./p.i. ), CP_1 P.IVA_2
ora Controparte_2
in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore
- convenuta contumace –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- Accertarsi l'inadempimento della nella consegna del ASPO svolgitore AS 3/1500 lunghezza 1500 m portata CP_1 macchinario;
CP_3
- Condannarsi in persona del legale rappresentante a rimborsare a la somma di € CP_1 AR
10.980,00 corrisposta a mezzo di bonifico bancario 31.10.2018 a titolo di acconto per la fornitura di cui al contratto
049/F del 26 ottobre 2018;
- Condannarsi in persona del legale rappresentante a rimborsare a la somma di € CP_1 AR
13.000,00 pari al valore della mancata fornitura ricambi di cui alla scrittura privata 23.1.2018 - Condannarsi CP_1
[.. a rimborsare a la somma di euro 3.660,00 quale acconto corrisposto in data 28.08.2019 per AR
mancata fornitura CNC-computer
- condannarsi ex art. 1453 c.c., al pagamento in favore di della seguente somma a titolo CP_1 AR
di risarcimento dei danni: € 41.881,04 o nella diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società conveniva in giudizio la AR
soc. al fine di accertare l' inadempimento contrattuale e chiedere la risoluzione del contratto, CP_1
la restituzione di quanto pagato e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti in esito a tale inadempimento, ex art. 1453 c.c..
Riferiva parte attrice di aver stipulato in data 23/01/2018, con scrittura privata che CP_1
prevedeva, tra le altre cose, la fornitura alla attrice ricambi per il valore di euro 13.000,00 (cfr. doc. 1 attrice).
Il successivo 26/10/2018, stipulava con contratto NR 049/F (cfr. doc. 2 AR CP_1
attrice) con il quale la seconda si obbligava a:
- fornire un “Aspo svolgitore” mod. AS 3/1500 e sei “Aspo manuale” a cavalletto 100/20 qli per il prezzo di
€ 45.000,00 oltre IVA;
- ritirare da cinque “Aspo autocostruiti a cavalletto”, un “Aspo a sforzo 1500 motorizzato” AR
e una “pressa oleodinamica 2000 mm” per il valore totale di € 11,000,00 oltre IVA.
Per la predetta fornitura veniva pattuito il prezzo in € 34.000,00, oltre ad iva, e stabilite le seguenti modalità di pagamento:
- euro 9.000, oltre iva, bonificati in data 31/10/2018, al momento della sottoscrizione dell'accordo (cfr. doc. 13 attrice);
- lo scomputo, per euro 9.000,00, del credito di nei confronti di di cui AR CP_1
alla scrittura privata 23/01/2018;
- saldo, di euro 16.000,00, oltre iva, alla consegna prevista, tassativamente, entro il mese di maggio 2019.
Rispetto al contratto del 26/10/2018, parte attrice lamentava l'inadempimento di per non aver CP_1
mai provveduto alla consegna della fornitura.
Riferiva, inoltre, di aver azionato nei confronti nei primi giorni di AR CP_1
luglio 2019, la garanzia in essere sul CNC (computer) di programmazione della macchina piegatrice
STILMEC90, fornito dalla convenuta, del quale lamentava il guasto, e per il quale in data CP_1
16/7/2019, aveva inviato un computer sostitutivo “muletto” che tuttavia, a sua volta, non funzionava a dovere, tanto che necessitava di continui interventi manuali per correggerne il malfunzionamento.
Riscontrando le ulteriori lamentele rispetto all'inefficienza del computer sostitutivo (muletto), CP_1
in data 30/07/19 inviava alla Cliente proposta di vendita di un nuovo CNC (computer) per il costo
[...]
di € 8.850,00, oltre iva, offerta che accettava, corrispondendo, a titolo di conferma AR
d'ordine, la somma di € 3.000,00 oltre iva (cfr. doc.12 attrice).
Il nuovo CNC (computer), che si era impegnata a consegnare nel settembre 2019, entro due CP_1
giorni dalla conferma d'ordine del 28/8/2019, tuttavia, non veniva consegnato.
Nel frattempo, confidando nella consegna del nuovo macchinario, usava il muletto AR
sostitutivo, del quale continuava a segnalare il persistente mancato funzionamento.
In data 23/09/2019 riscontrando le lamentele della cliente, inviava un altro computer per CP_1
tentare di risolvere il problema della programmazione, ma anche questo CNC computer non funzionava a dovere.
In esito ad un intervento effettuato attraverso un collegamento da remoto (cfr. doc. 6 attrice), CP_1
riconosceva le problematiche del macchinario e riscontrando i solleciti della Cliente, che chiedeva la fornitura del ricambio (CNC-Computer) idoneo a far funzionare la macchina STILMEC 90, comunicava che avrebbe consegnato il CNC, solo se avesse provveduto ad estinguere un debito AR
della stessa nei confronti di un terzo creditore della convenuta medesima, CP_1 CP_4
, ditta fornitrice di apparecchiature elettroniche.
[...]
Quest'ultima, contattata da , in data 11.12.2019, confermava che le avrebbe inviato il AR
CNC solo in esito al pagamento di pregressi debiti di CP_1
Tutto ciò premesso, parte attrice rappresentava che i ridetti malfunzionamenti del CNC (computer) di programmazione della piegatrice causavano gravi rallentamenti nella produzione e nelle CP_5
lavorazioni che, in ragione della natura attività svolta dalla società attrice (trattandosi di lavorazioni che comportano interventi sui tetti degli edifici), si concentrano con maggior intensità di lavoro, proprio nel periodo intercorrente tra maggio e settembre.
Per tali motivi, accertato l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto NR 049/F del 26.10.2018 (di cui chiedeva la risoluzione), nonché rispetto alla AR
sostituzione del CNC (computer di programmazione del macchinario , CP_3 AR
chiedeva la condanna di a rimborsarle:
[...] CP_1
- la somma di euro 10.980,00 corrisposta a mezzo di bonifico bancario 31.10.2018 a titolo di acconto per la fornitura di cui al contratto 049/F del 26/10/2018;
- la somma di euro 13.000,00 pari al valore della mancata fornitura ricambi di cui alla scrittura privata
23/01/2018;
- la somma di euro 3.660,00 quale acconto corrisposto in data 28/08/2019 per mancata fornitura CNC- computer;
- la somma di euro 41.881,04 a titolo di risarcimento dei danni patiti, ex art. 1453 c.c.
La causa regolarmente iscritta veniva assegnata alla cognizione della Dott.ssa Laura Ceccon, con fissazione della prima udienza di comparizione per il giorno 4/3/2021. si costituiva con comparsa depositata in data 3/3/2021, contestando le deduzioni avversarie CP_1
e affermando di aver sempre prestato continua assistenza tecnica all'attrice anche con la fornitura del CN muletto di cortesia, in sostituzione temporanea del CN originale per consentire la riparazione e/o sostituzione di quest'ultimo. sosteneva inoltre che, accertata la non convenienza dell'intervento manutentivo, a causa della CP_1
non reperibilità di alcuni componenti, aveva consigliato alla cliente l'acquisto di un nuovo CN;
AR
, accettata l'offerta, corrispondeva l'acconto di euro 3.000,00 oltre iva, giusta fattura n. 65 del
[...]
28/08/2019, in esito al quale di sosteneva di aver provveduto alla consegna all'attrice del CP_1
CN nuovo.
Riferiva inoltre la convenuta come, a “distanza di qualche giorno” l'attrice avesse lamentato vizi di funzionamento anche del nuovo macchinario, e di come la stessa si fosse prontamente attivata per fornire supporto tecnico anche “da remoto” per consentire all'attrice continuità produttiva. L'attrice, tuttavia, si sarebbe opposta alle verifiche tecniche del caso e avrebbe chiesto la fornitura di un nuovo CN in sostituzione di quello da poco fornito e di cui alla fattura di acconto n.65/2019.
Ciò nondimeno, riferiva la convenuta, il responsabile tecnico della in via del tutto eccezionale, CP_1
aveva concesso la sostituzione in garanzia del CN nuovo e da poco fornito con altro CN nuovo.
Con l'intento di tutelare la cliente e provvedere ad un'ulteriore fornitura, riferiva AR CP_1
di aver ceduto il proprio credito alla società con l'accordo che l'attrice saldasse il dovuto a CP_6
quest'ultima e restituisse il CN nuovo e il CN muletto.
Solo in esito al mancato rispetto di detto impegno, avrebbe emesso la fattura n. 6 del 04.02.2020 CP_1
a saldo dell'acconto di cui alla fattura n. 65/19., mai più saldata da . AR
Tutto ciò premesso la convenuta riteneva configurabili concrediti e inadempimenti in capo ad entrambe le parti
Asserendo di poter vantare nei confronti di parte attrice un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ne chiedeva la compensazione con quanto richiesto da parte attrice in restituzione di quanto versato per la fornitura di cui al contratto del 23/01/2018
Negava invece qualsiasi responsabilità per il danno contrattuale lamentato da parte attrice.
Alla prima udienza del 4/3/2021, il G.I. dava atto del mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte di pur costituitasi con comparsa depositata in data 03/03/21. In quanto richiesti, CP_1
assegnava quindi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e rinviava la causa per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 7/10/21.
Sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 9/2/2023, tenutasi dopo successivi rinvii d'ufficio collegati alla sostituzione del GI, il Giudice, con ordinanza del 10/2/2023, fissava l'udienza del 18/4/2023 per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse.
A tale udienza, tuttavia, nessuno compariva per parte convenuta ed il legale di parte attrice ne rappresentava il fallimento, intervenuto in data 10/2/2023. Il G.I., preso atto dell'intervenuta sentenza, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso per riassunzione 19/04/2023, chiedeva la prosecuzione del giudizio AR
interrotto ed il GI, con decreto del 24/10/2023, fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
14/12/2023, assegnava termine per la notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto. A tale udienza il GI disponeva un nuovo rinvio al 15/2/2024, e la concessione di un ulteriore con termine per la notifica a controparte.
Con ordinanza 13/03/2024 preso atto della mancata costituzione di parte convenuta, ne dichiarava la contumacia e rinviava, per l'assunzione di due testi di parte attrice, all'udienza del 16/4/24.
Sentiti i testi, infine, il GI rinviava all'udienza del 6.6.24, per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. in quanto non rinunciati, tratteneva la causa in decisione.
*****
Così delineato l'ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi preliminarmente che, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale la parte creditrice che agisce in giudizio per l'inadempimento della parte debitrice deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sulla debitrice convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (v. Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. Civ., sez. III, 16.6.2014, n. 13643; Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. civ. sez. III,
28 gennaio 2002, n. 982; Cass. civ. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass. civ. sez. I, 15 ottobre 1999, n.
11629; Cass. civ. sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 1990, n. 8336; Cass. civ., sez. II, 31 marzo 1987, n. 3099).
Tanto premesso, mette conto rilevare che la parte attrice ha fornito adeguata dimostrazione della fonte negoziale del diritto azionato ed in particolare che tra le parti è intercorso un rapporto di fornitura regolamentato da scrittura privata di data 23/01/2018 che prevedeva, tra le altre cose, la fornitura alla attrice di ricambi per il valore di complessivi euro 13.000,00 (cfr. doc. 1 attrice).
Il successivo contratto NR 049/F del 26/10/2018 (cfr. doc. 2 attrice), inoltre, prevedeva l'obbligo di nei confronti di di: CP_1 AR
- fornire un “Aspo svolgitore” mod. AS 3/1500 e sei “Aspo manuale” a cavalletto 100/20 qli per il prezzo di
€ 45.000,00 oltre IVA;
- ritirare da cinque “Aspo autocostruiti a cavalletto”, un “Aspo a sforzo 1500 motorizzato” e AR
una “pressa oleodinamica 2000 mm” per il valore totale di € 11,000,00 oltre IVA.
Per la predetta fornitura veniva pattuito il prezzo in euro 34.000,00, oltre ad iva, mentre il pagamento veniva concordato con le seguenti modalità di:
- euro 9.000, oltre iva, al momento della sottoscrizione dell'accordo (cfr. bonifico del 31.10.2018)
- lo scomputo, per euro 9.000,00, del credito di nei confronti di di cui AR CP_1
alla scrittura privata 23/01/2018 (cfr. doc. 1 attrice)
- saldo, di euro 16.000,00, oltre iva, alla consegna prevista, tassativamente, entro il mese di maggio 2019.
Accertata la conclusione del contratto, a fronte dell'allegazione di parte attrice secondo cui CP_1
si sarebbe resa inadempiente in ordine alle altre obbligazioni assunte, sarebbe spettato alla convenuta, in adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente, dimostrare l'avvenuto esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte ed in particolare di avere fornito i materiali ordinati, la garanzia dovuta per la vendita del CnC originale e il computer acquistato e mai consegnato alla parte attrice. La convenuta, invece, non ha assolto in alcun modo siffatto onere probatorio.
peraltro non ha contestato né la scrittura privata del 23/01/2018, né la stipula del contratto CP_1
del 26/10/2018 con la cliente non sono stati contestati nemmeno gli incassi degli AR
acconti di euro 10.980,00 di cui al bonifico del 31/10/2018, e di euro 3.660 di cui al bonifico del
28/08/2019, né la mancata fornitura di ricambi ed accessori per il complessivo importo di euro 13.000,00 pattuita con la scrittura privata del 23/01/2018: tali circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche ed incontestate. affermava invece di aver prestato ogni possibile assistenza alla Cliente riscontrando le CP_1
segnalazioni di mancato funzionamento del macchinario, e che anzil'attrice si sarebbe inspiegabilmente opposta alle verifiche tecniche del caso chiedendo la fornitura di un nuovo CN in sostituzione di quello da poco fornito e di cui alla fattura di acconto n.65/2019.
Affermando inoltre di aver messo a disposizione di un CN muletto di proprietà della AR
di cortesia ovvero in sostituzione temporanea del CN originale per consentire la riparazione e/o CP_1
sostituzione di quest'ultimo, la convenuta ne lamentava la mancata restituzione da parte della cliente.
Di tali circostanze, tuttavia, parte convenuta, medio tempore fallita, e rimasta contumace dopo la riassunzione del processo non ha fornito prova.
Le circostanze dedotte da parte attrice a sostegno della domanda giudiziale hanno, invece, trovato puntuale conferma, in primo luogo, nella precisa e dettagliata deposizione resa dal teste escusso nel corso del giudizio, la sig.ra , impiegata presso la , la quale ha dichiarato che, nella Tes_1 AR
qualità rivestita in azienda, era stata presente quando le parti si erano accordate per dare esecuzione agli accordi e ai contratti assunti con CP_1
La teste confermava la circostanza secondo cui aveva comunicato alla fornitrice nei AR
primi giorni del mese di luglio 2019 la rottura del CNC computer di programmazione della macchina: a riguardo la teste precisava “E' vero. Io lavoro lì in ufficio, è vero che la comunicazione è avvenuta i primi giorni di luglio 2019, l'ho fatta io anche tramite mail, ci siamo sentiti anche telefonicamente con . CP_1
Confermava, altresì, che, nel mese di luglio, aveva più volte lamentato il AR malfunzionamento del computer “muletto” nei seguenti termini: “E' vero, ci siamo sentiti telefonicamente ed a mezzo mail;
le problematiche erano di programmazione, normalmente si facevano 7-8 pieghe di lamiera in pochi minuti, se non funzionava non era possibile fare la programmazione, bisognava sfilare la lamiera e riprogrammare la piega successiva,
e poi di nuovo si andava avanti così fino a fare tutte le pieghe che servivano. Così facendo invece che 2-3 minuti ci si impiegava anche un'ora per fare le pieghe necessarie (nella normalità le pieghe da fare sul pezzo di lamiera sono 7 – 8)”.
Confermava anche il mancato funzionamento del CNC inviato da in data 23.9.2019, in CP_1
sostituzione, in attesa della consegna del nuovo CNC, oggetto della conferma d'ordine di acquisto del
28/8/2019, per cui aveva predisposto il pagamento dell'acconto di euro 3.000,00 oltre iva. AR
La teste confermava anche che attraverso un “collegamento da remoto” aveva riscontrato e preso CP_1
atto del mancato funzionamento del CNC Computer inviato il 23.9.2019.
Parimenti confermata era la circostanza che non poteva pagare per la consegna dei pezzi CP_1 CP_4
sostitutivi che sarebbero serviti per aggiustare il CNC. A domanda, la teste rispondeva: “siamo rimasti sempre bloccati con il CNC;
lo stesso è rimasto sempre da noi, inutilizzato, non funzionante e noi abbiamo provveduto ad acquistarne un altro da altro venditore”.
Alla luce del compendio probatorio messo a disposizione, nessun dubbio può, quindi, residuare in ordine al fatto che la convenuta si sia resa responsabile di grave inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice.
Può quindi essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale.
ha inoltre richiesto il rimborso di: AR
- euro 10.980,00 corrisposti a mezzo di bonifico bancario 31/10/2018 a titolo di acconto per la fornitura di cui al contratto 049/F del 26/10/2018 ( in atti c'è prova dell'avvenuto pagamento);
- euro 3.660,00 quale acconto corrisposto in data 28/08/2019 per mancata fornitura CNC-computer; ed il pagamento di:
- euro 13.000,00 pari al valore della mancata fornitura ricambi di cui alla scrittura privata 23/01/2018;
- euro 41.881,04 a titolo di risarcimento dei danni patiti, ex art. 1453 c.c.
Orbene, accertata la mancata fornitura oggetto della scrittura privata 23/01/2018 e del contratto 049/F del 26/10/2018, va sicuramente riconosciuto all'attrice il pagamento delle somme di euro 10.980,00 e di euro 13.000,00. Parimenti fondata è la richiesta di rimborso della somma di euro 3.000,00 oltre iva (e così complessivamente euro 3.660,00), corrisposta da parte attrice, in data 28/08/2019, a titolo di acconto per la fornitura del nuovo CNC oggetto di proposta del 30/7/2019 e mai consegnato da (circostanze CP_1
pacifiche).
Per quanto, invece, riguarda i danni lamentati, ex art. 1453 c.c., e quantificati da parte attrice in euro
41.881,04, la domanda non può essere accolta mancando la prova dell'effettiva perdita patrimoniale asseritamente subita da . AR
La domanda di risarcimento del danno viene giustificata sulla base dei costi per fornitura e programmazione di nuovo CNC come da preventivo che si allega (all. n. 10) per € 16.580,00 (oltre IVA), considerato che i ricambi forniti erano viziati e non sono stati in grado di far funzionare la macchina piegatrice e la fattura della ditta CP_3
Marchesi srl che ha effettuato le lavorazioni che non è stata in grado di svolgere a causa del mancato AR
funzionamento della Piegatrice per € 17.748,72, oltre IVA (all. n. 11). CP_3
A riguardo, l'attrice argomenta che l'inadempimento di responsabile di non aver fornito un CP_1
computer funzionante per garantire il corretto funzionamento della piegatrice fornita a CP_5
avrebbe comportato il blocco dell'attività costringendola a rivolgersi ad un altro AR
fornitore per rispettare i tempi di consegna concordati con i clienti.
A riprova di tale perdita patrimoniale l'attrice produce fattura n. 604/2019 della soc. Marchesi Metalli.com dell'importo di euro 21.653,44 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione) emessa a fronte dell'acquisto di lamiere già piegate, nell'impossibilità di effettuare le consegne della merce nei tempi dovuti, a causa del malfunzionamento della piegatrice CP_5
tuttavia, non fornisce prova dell'avvenuto pagamento di tale fattura e della AR
conseguente perdita patrimoniale, per cui ha agito in sede giudiziale.
Lo stesso può dirsi con riferimento alla produzione documentale n. 10, rappresentata da un mero preventivo;
in nessuno dei due casi l'attrice ha provato l'avvenuto esborso delle somme e, quindi, il danno subito, da intendersi quale danno emergente. In definitiva, quindi, per quanto sin qui esposto ed argomentato, pronunciata la risoluzione dei contratti, può essere riconosciuta alla attrice la restituzione delle somme di 10.980 euro e di 3.660 euro, dalla stessa versate, oltre al pagamento, in favore della da parte di della somma di 13.000 euro, a AR CP_1
fronte della mancata consegna dei pezzi di ricambio per quel valore (specificato nel testo contrattuale) così come oggetto di accordo, per un complessivo importo di euro 27.640,00, oltre interessi di mora.
Diversamente deve essere rigettata la domanda di compensazione proposta dalla convenuta tardivamente nella propria comparsa.
La domanda, oltre che tardiva, è da ritenersi infondata alla luce degli esiti istruttori e, nello specifico, della deposizione della teste.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta nella misura di 2/3 e compensate nella misura di
1/3, in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avendo riguardo al decisum (euro 27.640,00) e con il compenso calcolato per lo scaglione di riferimento, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando nel merito, così provvede:
1) accerta il grave inadempimento di cui si è resa responsabile la convenuta in Controparte_7
persona del legale rappresentante, in ordine al contratto NR 049/F del 26.10.2018, nonché alla scrittura privata del 23/01/2018;
2) accoglie la domanda di risoluzione dei contratti;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della soc. in persona del AR
legale rappresentante, della somma complessiva di euro 27.640,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte attrice;
5) rigetta la domanda proposta dalla convenuta;
6) condanna la soc. in persona del legale rappresentante, a rifondere alla soc. CP_1 [...] in persona del legale rappresentante, le spese e competenze di lite nella misura di 2/3, AR
compensando le spese per il restante 1/3, spese che liquida nell'importo totale di euro 7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Treviso, 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Marina Righi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 ton con premi lamiera folle idraulico espansione oleodinamica ansa a fotocellula e “sei ASPO manuali a cavalletto
1000/20 q.li” come da contratto NR 049/F del 26.10.2018, con conseguente risoluzione del contratto sopra indicato;
- Accertarsi l'inadempimento della in merito alla sostituzione del CNC (computer di programmazione del CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Marina Righi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 8139/2020 promosso da:
(c.f. p.iva ) AR P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Antonini e Carlo Savini, giusta costituzione di nuovo difensore e procuratore del 22/03/2022, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Treviso, via
Olivi 26,
- attrice- contro
(c.f./p.i. ), CP_1 P.IVA_2
ora Controparte_2
in persona del Curatore legale rappresentante pro tempore
- convenuta contumace –
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
- Accertarsi l'inadempimento della nella consegna del ASPO svolgitore AS 3/1500 lunghezza 1500 m portata CP_1 macchinario;
CP_3
- Condannarsi in persona del legale rappresentante a rimborsare a la somma di € CP_1 AR
10.980,00 corrisposta a mezzo di bonifico bancario 31.10.2018 a titolo di acconto per la fornitura di cui al contratto
049/F del 26 ottobre 2018;
- Condannarsi in persona del legale rappresentante a rimborsare a la somma di € CP_1 AR
13.000,00 pari al valore della mancata fornitura ricambi di cui alla scrittura privata 23.1.2018 - Condannarsi CP_1
[.. a rimborsare a la somma di euro 3.660,00 quale acconto corrisposto in data 28.08.2019 per AR
mancata fornitura CNC-computer
- condannarsi ex art. 1453 c.c., al pagamento in favore di della seguente somma a titolo CP_1 AR
di risarcimento dei danni: € 41.881,04 o nella diversa somma che verrà determinata nel corso del giudizio.
Con vittoria di spese e onorari di causa.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la società conveniva in giudizio la AR
soc. al fine di accertare l' inadempimento contrattuale e chiedere la risoluzione del contratto, CP_1
la restituzione di quanto pagato e la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti in esito a tale inadempimento, ex art. 1453 c.c..
Riferiva parte attrice di aver stipulato in data 23/01/2018, con scrittura privata che CP_1
prevedeva, tra le altre cose, la fornitura alla attrice ricambi per il valore di euro 13.000,00 (cfr. doc. 1 attrice).
Il successivo 26/10/2018, stipulava con contratto NR 049/F (cfr. doc. 2 AR CP_1
attrice) con il quale la seconda si obbligava a:
- fornire un “Aspo svolgitore” mod. AS 3/1500 e sei “Aspo manuale” a cavalletto 100/20 qli per il prezzo di
€ 45.000,00 oltre IVA;
- ritirare da cinque “Aspo autocostruiti a cavalletto”, un “Aspo a sforzo 1500 motorizzato” AR
e una “pressa oleodinamica 2000 mm” per il valore totale di € 11,000,00 oltre IVA.
Per la predetta fornitura veniva pattuito il prezzo in € 34.000,00, oltre ad iva, e stabilite le seguenti modalità di pagamento:
- euro 9.000, oltre iva, bonificati in data 31/10/2018, al momento della sottoscrizione dell'accordo (cfr. doc. 13 attrice);
- lo scomputo, per euro 9.000,00, del credito di nei confronti di di cui AR CP_1
alla scrittura privata 23/01/2018;
- saldo, di euro 16.000,00, oltre iva, alla consegna prevista, tassativamente, entro il mese di maggio 2019.
Rispetto al contratto del 26/10/2018, parte attrice lamentava l'inadempimento di per non aver CP_1
mai provveduto alla consegna della fornitura.
Riferiva, inoltre, di aver azionato nei confronti nei primi giorni di AR CP_1
luglio 2019, la garanzia in essere sul CNC (computer) di programmazione della macchina piegatrice
STILMEC90, fornito dalla convenuta, del quale lamentava il guasto, e per il quale in data CP_1
16/7/2019, aveva inviato un computer sostitutivo “muletto” che tuttavia, a sua volta, non funzionava a dovere, tanto che necessitava di continui interventi manuali per correggerne il malfunzionamento.
Riscontrando le ulteriori lamentele rispetto all'inefficienza del computer sostitutivo (muletto), CP_1
in data 30/07/19 inviava alla Cliente proposta di vendita di un nuovo CNC (computer) per il costo
[...]
di € 8.850,00, oltre iva, offerta che accettava, corrispondendo, a titolo di conferma AR
d'ordine, la somma di € 3.000,00 oltre iva (cfr. doc.12 attrice).
Il nuovo CNC (computer), che si era impegnata a consegnare nel settembre 2019, entro due CP_1
giorni dalla conferma d'ordine del 28/8/2019, tuttavia, non veniva consegnato.
Nel frattempo, confidando nella consegna del nuovo macchinario, usava il muletto AR
sostitutivo, del quale continuava a segnalare il persistente mancato funzionamento.
In data 23/09/2019 riscontrando le lamentele della cliente, inviava un altro computer per CP_1
tentare di risolvere il problema della programmazione, ma anche questo CNC computer non funzionava a dovere.
In esito ad un intervento effettuato attraverso un collegamento da remoto (cfr. doc. 6 attrice), CP_1
riconosceva le problematiche del macchinario e riscontrando i solleciti della Cliente, che chiedeva la fornitura del ricambio (CNC-Computer) idoneo a far funzionare la macchina STILMEC 90, comunicava che avrebbe consegnato il CNC, solo se avesse provveduto ad estinguere un debito AR
della stessa nei confronti di un terzo creditore della convenuta medesima, CP_1 CP_4
, ditta fornitrice di apparecchiature elettroniche.
[...]
Quest'ultima, contattata da , in data 11.12.2019, confermava che le avrebbe inviato il AR
CNC solo in esito al pagamento di pregressi debiti di CP_1
Tutto ciò premesso, parte attrice rappresentava che i ridetti malfunzionamenti del CNC (computer) di programmazione della piegatrice causavano gravi rallentamenti nella produzione e nelle CP_5
lavorazioni che, in ragione della natura attività svolta dalla società attrice (trattandosi di lavorazioni che comportano interventi sui tetti degli edifici), si concentrano con maggior intensità di lavoro, proprio nel periodo intercorrente tra maggio e settembre.
Per tali motivi, accertato l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto NR 049/F del 26.10.2018 (di cui chiedeva la risoluzione), nonché rispetto alla AR
sostituzione del CNC (computer di programmazione del macchinario , CP_3 AR
chiedeva la condanna di a rimborsarle:
[...] CP_1
- la somma di euro 10.980,00 corrisposta a mezzo di bonifico bancario 31.10.2018 a titolo di acconto per la fornitura di cui al contratto 049/F del 26/10/2018;
- la somma di euro 13.000,00 pari al valore della mancata fornitura ricambi di cui alla scrittura privata
23/01/2018;
- la somma di euro 3.660,00 quale acconto corrisposto in data 28/08/2019 per mancata fornitura CNC- computer;
- la somma di euro 41.881,04 a titolo di risarcimento dei danni patiti, ex art. 1453 c.c.
La causa regolarmente iscritta veniva assegnata alla cognizione della Dott.ssa Laura Ceccon, con fissazione della prima udienza di comparizione per il giorno 4/3/2021. si costituiva con comparsa depositata in data 3/3/2021, contestando le deduzioni avversarie CP_1
e affermando di aver sempre prestato continua assistenza tecnica all'attrice anche con la fornitura del CN muletto di cortesia, in sostituzione temporanea del CN originale per consentire la riparazione e/o sostituzione di quest'ultimo. sosteneva inoltre che, accertata la non convenienza dell'intervento manutentivo, a causa della CP_1
non reperibilità di alcuni componenti, aveva consigliato alla cliente l'acquisto di un nuovo CN;
AR
, accettata l'offerta, corrispondeva l'acconto di euro 3.000,00 oltre iva, giusta fattura n. 65 del
[...]
28/08/2019, in esito al quale di sosteneva di aver provveduto alla consegna all'attrice del CP_1
CN nuovo.
Riferiva inoltre la convenuta come, a “distanza di qualche giorno” l'attrice avesse lamentato vizi di funzionamento anche del nuovo macchinario, e di come la stessa si fosse prontamente attivata per fornire supporto tecnico anche “da remoto” per consentire all'attrice continuità produttiva. L'attrice, tuttavia, si sarebbe opposta alle verifiche tecniche del caso e avrebbe chiesto la fornitura di un nuovo CN in sostituzione di quello da poco fornito e di cui alla fattura di acconto n.65/2019.
Ciò nondimeno, riferiva la convenuta, il responsabile tecnico della in via del tutto eccezionale, CP_1
aveva concesso la sostituzione in garanzia del CN nuovo e da poco fornito con altro CN nuovo.
Con l'intento di tutelare la cliente e provvedere ad un'ulteriore fornitura, riferiva AR CP_1
di aver ceduto il proprio credito alla società con l'accordo che l'attrice saldasse il dovuto a CP_6
quest'ultima e restituisse il CN nuovo e il CN muletto.
Solo in esito al mancato rispetto di detto impegno, avrebbe emesso la fattura n. 6 del 04.02.2020 CP_1
a saldo dell'acconto di cui alla fattura n. 65/19., mai più saldata da . AR
Tutto ciò premesso la convenuta riteneva configurabili concrediti e inadempimenti in capo ad entrambe le parti
Asserendo di poter vantare nei confronti di parte attrice un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ne chiedeva la compensazione con quanto richiesto da parte attrice in restituzione di quanto versato per la fornitura di cui al contratto del 23/01/2018
Negava invece qualsiasi responsabilità per il danno contrattuale lamentato da parte attrice.
Alla prima udienza del 4/3/2021, il G.I. dava atto del mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte di pur costituitasi con comparsa depositata in data 03/03/21. In quanto richiesti, CP_1
assegnava quindi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c., e rinviava la causa per la decisione sulle istanze istruttorie all'udienza del 7/10/21.
Sciogliendo la riserva trattenuta all'udienza del 9/2/2023, tenutasi dopo successivi rinvii d'ufficio collegati alla sostituzione del GI, il Giudice, con ordinanza del 10/2/2023, fissava l'udienza del 18/4/2023 per l'assunzione delle prove testimoniali ammesse.
A tale udienza, tuttavia, nessuno compariva per parte convenuta ed il legale di parte attrice ne rappresentava il fallimento, intervenuto in data 10/2/2023. Il G.I., preso atto dell'intervenuta sentenza, dichiarava l'interruzione del processo.
Con ricorso per riassunzione 19/04/2023, chiedeva la prosecuzione del giudizio AR
interrotto ed il GI, con decreto del 24/10/2023, fissata per la comparizione delle parti l'udienza del
14/12/2023, assegnava termine per la notifica a parte convenuta del ricorso e del decreto. A tale udienza il GI disponeva un nuovo rinvio al 15/2/2024, e la concessione di un ulteriore con termine per la notifica a controparte.
Con ordinanza 13/03/2024 preso atto della mancata costituzione di parte convenuta, ne dichiarava la contumacia e rinviava, per l'assunzione di due testi di parte attrice, all'udienza del 16/4/24.
Sentiti i testi, infine, il GI rinviava all'udienza del 6.6.24, per la precisazione delle conclusioni, in esito alle quali, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. in quanto non rinunciati, tratteneva la causa in decisione.
*****
Così delineato l'ambito del dibattito processuale, deve rilevarsi preliminarmente che, nella fattispecie in esame, deve trovare applicazione il costante orientamento della Suprema Corte, a mente del quale la parte creditrice che agisce in giudizio per l'inadempimento della parte debitrice deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sulla debitrice convenuta l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (v. Cass. Civ., sez. III, 20.01.2015, n. 826; Cass. Civ., sez. III, 16.6.2014, n. 13643; Cass. Civ. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. civ. sez. III,
28 gennaio 2002, n. 982; Cass. civ. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass. civ. sez. I, 15 ottobre 1999, n.
11629; Cass. civ. sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cass. civ., sez. II, 17 agosto 1990, n. 8336; Cass. civ., sez. II, 31 marzo 1987, n. 3099).
Tanto premesso, mette conto rilevare che la parte attrice ha fornito adeguata dimostrazione della fonte negoziale del diritto azionato ed in particolare che tra le parti è intercorso un rapporto di fornitura regolamentato da scrittura privata di data 23/01/2018 che prevedeva, tra le altre cose, la fornitura alla attrice di ricambi per il valore di complessivi euro 13.000,00 (cfr. doc. 1 attrice).
Il successivo contratto NR 049/F del 26/10/2018 (cfr. doc. 2 attrice), inoltre, prevedeva l'obbligo di nei confronti di di: CP_1 AR
- fornire un “Aspo svolgitore” mod. AS 3/1500 e sei “Aspo manuale” a cavalletto 100/20 qli per il prezzo di
€ 45.000,00 oltre IVA;
- ritirare da cinque “Aspo autocostruiti a cavalletto”, un “Aspo a sforzo 1500 motorizzato” e AR
una “pressa oleodinamica 2000 mm” per il valore totale di € 11,000,00 oltre IVA.
Per la predetta fornitura veniva pattuito il prezzo in euro 34.000,00, oltre ad iva, mentre il pagamento veniva concordato con le seguenti modalità di:
- euro 9.000, oltre iva, al momento della sottoscrizione dell'accordo (cfr. bonifico del 31.10.2018)
- lo scomputo, per euro 9.000,00, del credito di nei confronti di di cui AR CP_1
alla scrittura privata 23/01/2018 (cfr. doc. 1 attrice)
- saldo, di euro 16.000,00, oltre iva, alla consegna prevista, tassativamente, entro il mese di maggio 2019.
Accertata la conclusione del contratto, a fronte dell'allegazione di parte attrice secondo cui CP_1
si sarebbe resa inadempiente in ordine alle altre obbligazioni assunte, sarebbe spettato alla convenuta, in adempimento dell'onere probatorio sulla stessa incombente, dimostrare l'avvenuto esatto ed integrale adempimento delle obbligazioni assunte ed in particolare di avere fornito i materiali ordinati, la garanzia dovuta per la vendita del CnC originale e il computer acquistato e mai consegnato alla parte attrice. La convenuta, invece, non ha assolto in alcun modo siffatto onere probatorio.
peraltro non ha contestato né la scrittura privata del 23/01/2018, né la stipula del contratto CP_1
del 26/10/2018 con la cliente non sono stati contestati nemmeno gli incassi degli AR
acconti di euro 10.980,00 di cui al bonifico del 31/10/2018, e di euro 3.660 di cui al bonifico del
28/08/2019, né la mancata fornitura di ricambi ed accessori per il complessivo importo di euro 13.000,00 pattuita con la scrittura privata del 23/01/2018: tali circostanze devono pertanto ritenersi pacifiche ed incontestate. affermava invece di aver prestato ogni possibile assistenza alla Cliente riscontrando le CP_1
segnalazioni di mancato funzionamento del macchinario, e che anzil'attrice si sarebbe inspiegabilmente opposta alle verifiche tecniche del caso chiedendo la fornitura di un nuovo CN in sostituzione di quello da poco fornito e di cui alla fattura di acconto n.65/2019.
Affermando inoltre di aver messo a disposizione di un CN muletto di proprietà della AR
di cortesia ovvero in sostituzione temporanea del CN originale per consentire la riparazione e/o CP_1
sostituzione di quest'ultimo, la convenuta ne lamentava la mancata restituzione da parte della cliente.
Di tali circostanze, tuttavia, parte convenuta, medio tempore fallita, e rimasta contumace dopo la riassunzione del processo non ha fornito prova.
Le circostanze dedotte da parte attrice a sostegno della domanda giudiziale hanno, invece, trovato puntuale conferma, in primo luogo, nella precisa e dettagliata deposizione resa dal teste escusso nel corso del giudizio, la sig.ra , impiegata presso la , la quale ha dichiarato che, nella Tes_1 AR
qualità rivestita in azienda, era stata presente quando le parti si erano accordate per dare esecuzione agli accordi e ai contratti assunti con CP_1
La teste confermava la circostanza secondo cui aveva comunicato alla fornitrice nei AR
primi giorni del mese di luglio 2019 la rottura del CNC computer di programmazione della macchina: a riguardo la teste precisava “E' vero. Io lavoro lì in ufficio, è vero che la comunicazione è avvenuta i primi giorni di luglio 2019, l'ho fatta io anche tramite mail, ci siamo sentiti anche telefonicamente con . CP_1
Confermava, altresì, che, nel mese di luglio, aveva più volte lamentato il AR malfunzionamento del computer “muletto” nei seguenti termini: “E' vero, ci siamo sentiti telefonicamente ed a mezzo mail;
le problematiche erano di programmazione, normalmente si facevano 7-8 pieghe di lamiera in pochi minuti, se non funzionava non era possibile fare la programmazione, bisognava sfilare la lamiera e riprogrammare la piega successiva,
e poi di nuovo si andava avanti così fino a fare tutte le pieghe che servivano. Così facendo invece che 2-3 minuti ci si impiegava anche un'ora per fare le pieghe necessarie (nella normalità le pieghe da fare sul pezzo di lamiera sono 7 – 8)”.
Confermava anche il mancato funzionamento del CNC inviato da in data 23.9.2019, in CP_1
sostituzione, in attesa della consegna del nuovo CNC, oggetto della conferma d'ordine di acquisto del
28/8/2019, per cui aveva predisposto il pagamento dell'acconto di euro 3.000,00 oltre iva. AR
La teste confermava anche che attraverso un “collegamento da remoto” aveva riscontrato e preso CP_1
atto del mancato funzionamento del CNC Computer inviato il 23.9.2019.
Parimenti confermata era la circostanza che non poteva pagare per la consegna dei pezzi CP_1 CP_4
sostitutivi che sarebbero serviti per aggiustare il CNC. A domanda, la teste rispondeva: “siamo rimasti sempre bloccati con il CNC;
lo stesso è rimasto sempre da noi, inutilizzato, non funzionante e noi abbiamo provveduto ad acquistarne un altro da altro venditore”.
Alla luce del compendio probatorio messo a disposizione, nessun dubbio può, quindi, residuare in ordine al fatto che la convenuta si sia resa responsabile di grave inadempimento contrattuale nei confronti dell'attrice.
Può quindi essere accolta la domanda di risoluzione contrattuale.
ha inoltre richiesto il rimborso di: AR
- euro 10.980,00 corrisposti a mezzo di bonifico bancario 31/10/2018 a titolo di acconto per la fornitura di cui al contratto 049/F del 26/10/2018 ( in atti c'è prova dell'avvenuto pagamento);
- euro 3.660,00 quale acconto corrisposto in data 28/08/2019 per mancata fornitura CNC-computer; ed il pagamento di:
- euro 13.000,00 pari al valore della mancata fornitura ricambi di cui alla scrittura privata 23/01/2018;
- euro 41.881,04 a titolo di risarcimento dei danni patiti, ex art. 1453 c.c.
Orbene, accertata la mancata fornitura oggetto della scrittura privata 23/01/2018 e del contratto 049/F del 26/10/2018, va sicuramente riconosciuto all'attrice il pagamento delle somme di euro 10.980,00 e di euro 13.000,00. Parimenti fondata è la richiesta di rimborso della somma di euro 3.000,00 oltre iva (e così complessivamente euro 3.660,00), corrisposta da parte attrice, in data 28/08/2019, a titolo di acconto per la fornitura del nuovo CNC oggetto di proposta del 30/7/2019 e mai consegnato da (circostanze CP_1
pacifiche).
Per quanto, invece, riguarda i danni lamentati, ex art. 1453 c.c., e quantificati da parte attrice in euro
41.881,04, la domanda non può essere accolta mancando la prova dell'effettiva perdita patrimoniale asseritamente subita da . AR
La domanda di risarcimento del danno viene giustificata sulla base dei costi per fornitura e programmazione di nuovo CNC come da preventivo che si allega (all. n. 10) per € 16.580,00 (oltre IVA), considerato che i ricambi forniti erano viziati e non sono stati in grado di far funzionare la macchina piegatrice e la fattura della ditta CP_3
Marchesi srl che ha effettuato le lavorazioni che non è stata in grado di svolgere a causa del mancato AR
funzionamento della Piegatrice per € 17.748,72, oltre IVA (all. n. 11). CP_3
A riguardo, l'attrice argomenta che l'inadempimento di responsabile di non aver fornito un CP_1
computer funzionante per garantire il corretto funzionamento della piegatrice fornita a CP_5
avrebbe comportato il blocco dell'attività costringendola a rivolgersi ad un altro AR
fornitore per rispettare i tempi di consegna concordati con i clienti.
A riprova di tale perdita patrimoniale l'attrice produce fattura n. 604/2019 della soc. Marchesi Metalli.com dell'importo di euro 21.653,44 (cfr. doc. 11 allegato all'atto di citazione) emessa a fronte dell'acquisto di lamiere già piegate, nell'impossibilità di effettuare le consegne della merce nei tempi dovuti, a causa del malfunzionamento della piegatrice CP_5
tuttavia, non fornisce prova dell'avvenuto pagamento di tale fattura e della AR
conseguente perdita patrimoniale, per cui ha agito in sede giudiziale.
Lo stesso può dirsi con riferimento alla produzione documentale n. 10, rappresentata da un mero preventivo;
in nessuno dei due casi l'attrice ha provato l'avvenuto esborso delle somme e, quindi, il danno subito, da intendersi quale danno emergente. In definitiva, quindi, per quanto sin qui esposto ed argomentato, pronunciata la risoluzione dei contratti, può essere riconosciuta alla attrice la restituzione delle somme di 10.980 euro e di 3.660 euro, dalla stessa versate, oltre al pagamento, in favore della da parte di della somma di 13.000 euro, a AR CP_1
fronte della mancata consegna dei pezzi di ricambio per quel valore (specificato nel testo contrattuale) così come oggetto di accordo, per un complessivo importo di euro 27.640,00, oltre interessi di mora.
Diversamente deve essere rigettata la domanda di compensazione proposta dalla convenuta tardivamente nella propria comparsa.
La domanda, oltre che tardiva, è da ritenersi infondata alla luce degli esiti istruttori e, nello specifico, della deposizione della teste.
Le spese di lite vanno poste a carico della convenuta nella misura di 2/3 e compensate nella misura di
1/3, in osservanza del principio di soccombenza, e liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avendo riguardo al decisum (euro 27.640,00) e con il compenso calcolato per lo scaglione di riferimento, valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando nel merito, così provvede:
1) accerta il grave inadempimento di cui si è resa responsabile la convenuta in Controparte_7
persona del legale rappresentante, in ordine al contratto NR 049/F del 26.10.2018, nonché alla scrittura privata del 23/01/2018;
2) accoglie la domanda di risoluzione dei contratti;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore della soc. in persona del AR
legale rappresentante, della somma complessiva di euro 27.640,00, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda proposta dalla parte attrice;
5) rigetta la domanda proposta dalla convenuta;
6) condanna la soc. in persona del legale rappresentante, a rifondere alla soc. CP_1 [...] in persona del legale rappresentante, le spese e competenze di lite nella misura di 2/3, AR
compensando le spese per il restante 1/3, spese che liquida nell'importo totale di euro 7.616,00, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Treviso, 7 febbraio 2025.
Il Giudice
Marina Righi
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5 ton con premi lamiera folle idraulico espansione oleodinamica ansa a fotocellula e “sei ASPO manuali a cavalletto
1000/20 q.li” come da contratto NR 049/F del 26.10.2018, con conseguente risoluzione del contratto sopra indicato;
- Accertarsi l'inadempimento della in merito alla sostituzione del CNC (computer di programmazione del CP_1