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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 469/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
GR RG, RE
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4402/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRB200270 2025 REC CREDITO IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3, Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato l'atto di recupero n. T9DCRB200270-2025, emesso ex art. 38bis D. PR. 600/1973, notificato in data 08/07/2025, con il quale l'Ufficio ha recuperato il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione dei debiti tributari dovuti negli anni 2019 – 2020, per un totale di € 168.540,72=, olte interessi fino al 02.09.2025 per € 37.542,54= ed oltre sanzioni per
€ 168.540,72=. Precedentemente alla parte erano stati notificati, in data 31/03/2025, i questionari n.
Q00395/2025 - Q00396/2025 con richiesta di documentazione contabile "certificata” e del bilancio d'esercizio, utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività delle spese sostenute, sulle base delle quali è stato determinato il credito di imposta oggetto del controllo. La società, inizialmente, aveva contattato l'Ufficio per procedere con la rateizzazione e/o al riversamento spontaneo degli importi in contestazione;
successivamente, riscontrato che il periodo in esame (2019 e 2020) riguardava gli anni in cui la gestione contabile della società era stata affidata al commercialista dr. Nominativo_1 - che la società riteneva avesse tenuto una condotta spregiudicata nella gestione fiscale, creandole danni oltre al coinvolgimento del sig. Nominativo_2 n. q. in un procedimento penale nel quale principale imputato risulta essere il dr. Nominativo_1 e altre decine di imprenditori da lui seguiti dal punto di vista fiscale - in data 18/04/2025 trasmetteva all'Ufficio il Provvedimento di sequestro di tutta la documentazione fiscale della società, chiedendo una sospensione del procedimento, che non è stata accolta. Evidenzia che le agevolazioni richieste per gli anni 2019 e 2020 si riferiscono a crediti derivanti da investimenti effettuati, negli anni 2018 e 2019, nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo.
Parte ricorrente, evidenziando di essere stata all'oscuro della condotta fraudolenta del professionista (Dr. Nominativo_1) e di aver presentato nei suoi confronti denuncia-querela in data 24/07/2025, eccepisce:
“1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 6bis legge 2012 - 2000 – illegittimità del procedimento per difetto dei presupposti essenziali stante l'omessa, preventiva e necessaria, notifica dello schema di atto – illegittimità ed annullabilità dell'atto anche in relazione all'art. 7 bis legge 212 – 2000;
- Illegittimità del procedimento e conseguente nullità dell'atto impugnato - difetto del giusto contraddittorio - in relazione alla possibilità per la Società_1 di verificare la esistenza o meno dei presupposti del credito oggetto di recupero stante l'intervenuto sequestro della documentazione fiscale - violazione della legge
212-2000 sotto diverso profilo - difetto di motivazione. In particolare ritiene illegittimo il procedimento attivato dall'A.F., in quanto, nonostante l'evidenza del sequestro (scaturente dal procedimento penale 3960-2013 RGNR) della documentazione fiscale della Società_1, per gli anni dal 2016 al 2021, non è stato sospesa l'attività finalizzata al recupero ma è stato ritenuto, attraverso semplici deduzioni, che la documentazione fiscale non contenesse alcun riferimento al credito di imposta;
- Difetto dei presupposti - assenza di colpa del contribuente – responsabilità per dolo del professionista incaricato - art 1 legge 423/1995;
- Infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi esposti ed alle sanzioni – comunque illegittimità per difetto di motivazione violazione dell'art. 7 legge 212 - 2000 — omessa indicazione dei criteri di calcolo
- comunque applicazione della norma più favorevole (d lgs 87 del 14.06.2024) ai fini della applicazione delle sanzioni.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano evidenziando:
con riferimento al primo motivo di ricorso (omessa preventiva notifica dello schema d'atto) che il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applica agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
In relazione al secondo motivo di ricorso (sospensione dell'attività di recupero dei crediti contestati a seguito del sequestro della documentazione fiscale della società detenuta dal dr. Nominativo_1), evidenzia che parte ricorrente, non solo non ha fornito prova dell'effettività dei crediti indicati in dichiarazione, ma non è nemmeno stata in grado di indicare quale sarebbe stato il progetto di ricerca e sviluppo intrapreso, le attività svolte, il fornitore incaricato dello stesso, e ciò a riprova dell'evidente inesistenza ab origine di un progetto di cui l'amministratore e legale rappresentante della società non poteva non essere a conoscenza.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso (sanzioni irrogate), l'Ufficio evidenzia che, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza assoluta di colpa, occorrendo dimostrare di aver versato in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (tra le tante: Cass. n. 12901/2019, n.
28890/2020).
Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso (interessi e sanzioni), evidenzia che è stato precisato nell'atto il tipo di interesse applicato (ritardata iscrizione a ruolo, il dies a quo, quello ad quem, e il tasso applicato). Quanto alle sanzioni, ritiene corretta la misura applicata (100% del credito utilizzato in compensazione).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria 13/01/2026 parte ricorrente deposita denuncia querela sporta nei confronti del Dr. Nominativo_1 e Sentenza definitiva resa nel procedimento penale cd “Epicentro”.
L'Ufficio deposita in data 15/01/2026 memoria, contestando la produzione documentale versata da parte ricorrente in data 13/01/2026 in quanto inammissibile poichè tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Si premette che la Corte non ha esaminato la produzione documentale di parte ricorrente depositata in data
13/01/2026 in quanto tardiva e quindi inammissibile ex art. 32 Dlgs. 546/92.
In relazione al primo motivo di ricorso si rileva che l'art. 7 bis del D.Lgs. 39/2024, al comma 1 dispone: “Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.” Ne discende che gli atti di recupero di cui all'articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, aventi ad oggetto crediti d'imposta inesistenti - e cioè i provvedimenti con cui l'Amministrazione recupera somme derivanti da crediti ritenuti mai esistiti - sono esclusi dall'obbligo per gli Uffici di notificare preliminarmente ai contribuenti il relativo schema d'atto - contraddittorio preventivo obbligatorio (art.
6-bis, comma 1) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). L'eccezione di parte ricorrente di nullità dell'atto impugnato per violazione del contraddittorio non si ritiene quindi fondata, non trovando il principio evocato applicazione per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Già nell'atto di recupero impugnato, a pag. 7 veniva riportato che lo stesso non è stato preceduto da schema d'atto di cui all'art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, ai sensi dell'art.
7-bis, del DL 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 67 del 23 maggio 2024, trattandosi di atto di recupero, di cui all'articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973, conseguente al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
Con il secondo motivo, parte ricorente ha contestato la mancata sospensione dell'attività finalizzata al recupero dei crediti contestati a seguito del sequestro disposto nei confronti del dott. Nominativo_1 (a seguito del procedimento penale 3960-2013 RGNR), della documentazione fiscale della Società e dallo stesso detenuta,
e che avrebbe errato nel ritenere che dall'elencazione dei titoli dei faldoni sequestrati, indicati nel relativo verbale, potesse desumersi che gli stessi non contenessero documentazione concernente il credito di imposta in contestazione. Si rileva come i crediti in questione possano essere valutati, e se del caso riconosciuti, in presenza di documentazione che comprovi l'attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo, ed il sostenimento delle relative spese. Nel caso, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'effettività dei crediti indicati, né copia della documentazione fiscale e contabile (che la parte avrebbe dovuto diligentemente fornire – e avrebbe potuto fornire se avesse fatto delle copie prima di consegnare la documentazione al professionista - o tentare di recuperare) in ordine alla effettività delle prestazioni, né è stato indicato il tipo di progetto di ricerca e sviluppo intrapreso, le attività svolte, il fornitore incaricato, i pagamenti delle spese sostenute che avrebbero generato i crediti. Stante la mancanza di ogni elemento non si è nelle condizioni di valutare l'originalità e la novità del progetto e se la società potesse usufruire del beneficio.
In relazione al terzo motivo di doglianza parte ricorrente - sulla quale grava l'onere di provare l'assenza assoluta di colpa - richiama, senza tempesivamente produrla, la denuncia presentata nei confronti del dr. Nominativo_1 a comprova del comportamento fraudolento dello stesso e della buona fede del rappresentante legale della ricorrente, e ciò ai fini dell'inapplicabilità delle sanzioni irrogate. Si rileva che in caso di affidamento di un incarico ad un professionista per l'adempimento degli obblighi, il contribuente è tenuto a vigilare sull'operato del professionista stesso, e la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Nello specifico il contribuente deve fornire prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista, ovvero dare sia prova del comportamento fraudolento del professionista, non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale - che, nel caso, non è peraltro stata fornita - sia fornire la prova concreta dell'assenza assoluta di colpa occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che, in assenza di ogni elemento a comprova della condotta infedele e omissiva del professionista incaricato e di un'adeguata prova di vigilanza del contribuente sull'operato del professionista stesso, non si può essere esentati dalle conseguenze per le violazioni delle disposizioni tributarie riscontrate.
In relazione all'ultima eccezione di parte ricorrente la Corte ritiene che l'atto impugnato evidenzi una motivazione ampia e articolata (in termini sostanzialmente ripresi nelle controdeduzioni) e contenga tutti gli elementi sufficienti e necessari per consentirgli di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche ai fini del controllo delle somme richieste.
Per quanto attiene poi all'aspetto sanzionatorio, la Corte non ritiene accoglibili i motivi di doglianza della parte privata. In caso di compensazione di crediti tributari inesistenti, trova applicazione l'art. 13, comma 5,
d.lgs. n. 471/1997 che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Allo stato degli atti, pertanto, l'atto di recupero appare legittimo e va confermato.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di € 10.000,00=.
P.Q.M.
LA CORTE RESPINGE IL RICORSO E CONDANNA LA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 10.000,00
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
GR RG, RE
DOLCI ALESSANDRA, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4402/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. T9DCRB200270 2025 REC CREDITO IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 132/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3, Difensore_2 e Difensore_1, ha impugnato l'atto di recupero n. T9DCRB200270-2025, emesso ex art. 38bis D. PR. 600/1973, notificato in data 08/07/2025, con il quale l'Ufficio ha recuperato il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo utilizzato in compensazione dei debiti tributari dovuti negli anni 2019 – 2020, per un totale di € 168.540,72=, olte interessi fino al 02.09.2025 per € 37.542,54= ed oltre sanzioni per
€ 168.540,72=. Precedentemente alla parte erano stati notificati, in data 31/03/2025, i questionari n.
Q00395/2025 - Q00396/2025 con richiesta di documentazione contabile "certificata” e del bilancio d'esercizio, utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività delle spese sostenute, sulle base delle quali è stato determinato il credito di imposta oggetto del controllo. La società, inizialmente, aveva contattato l'Ufficio per procedere con la rateizzazione e/o al riversamento spontaneo degli importi in contestazione;
successivamente, riscontrato che il periodo in esame (2019 e 2020) riguardava gli anni in cui la gestione contabile della società era stata affidata al commercialista dr. Nominativo_1 - che la società riteneva avesse tenuto una condotta spregiudicata nella gestione fiscale, creandole danni oltre al coinvolgimento del sig. Nominativo_2 n. q. in un procedimento penale nel quale principale imputato risulta essere il dr. Nominativo_1 e altre decine di imprenditori da lui seguiti dal punto di vista fiscale - in data 18/04/2025 trasmetteva all'Ufficio il Provvedimento di sequestro di tutta la documentazione fiscale della società, chiedendo una sospensione del procedimento, che non è stata accolta. Evidenzia che le agevolazioni richieste per gli anni 2019 e 2020 si riferiscono a crediti derivanti da investimenti effettuati, negli anni 2018 e 2019, nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo.
Parte ricorrente, evidenziando di essere stata all'oscuro della condotta fraudolenta del professionista (Dr. Nominativo_1) e di aver presentato nei suoi confronti denuncia-querela in data 24/07/2025, eccepisce:
“1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 6bis legge 2012 - 2000 – illegittimità del procedimento per difetto dei presupposti essenziali stante l'omessa, preventiva e necessaria, notifica dello schema di atto – illegittimità ed annullabilità dell'atto anche in relazione all'art. 7 bis legge 212 – 2000;
- Illegittimità del procedimento e conseguente nullità dell'atto impugnato - difetto del giusto contraddittorio - in relazione alla possibilità per la Società_1 di verificare la esistenza o meno dei presupposti del credito oggetto di recupero stante l'intervenuto sequestro della documentazione fiscale - violazione della legge
212-2000 sotto diverso profilo - difetto di motivazione. In particolare ritiene illegittimo il procedimento attivato dall'A.F., in quanto, nonostante l'evidenza del sequestro (scaturente dal procedimento penale 3960-2013 RGNR) della documentazione fiscale della Società_1, per gli anni dal 2016 al 2021, non è stato sospesa l'attività finalizzata al recupero ma è stato ritenuto, attraverso semplici deduzioni, che la documentazione fiscale non contenesse alcun riferimento al credito di imposta;
- Difetto dei presupposti - assenza di colpa del contribuente – responsabilità per dolo del professionista incaricato - art 1 legge 423/1995;
- Infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi esposti ed alle sanzioni – comunque illegittimità per difetto di motivazione violazione dell'art. 7 legge 212 - 2000 — omessa indicazione dei criteri di calcolo
- comunque applicazione della norma più favorevole (d lgs 87 del 14.06.2024) ai fini della applicazione delle sanzioni.
Conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano evidenziando:
con riferimento al primo motivo di ricorso (omessa preventiva notifica dello schema d'atto) che il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non si applica agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
In relazione al secondo motivo di ricorso (sospensione dell'attività di recupero dei crediti contestati a seguito del sequestro della documentazione fiscale della società detenuta dal dr. Nominativo_1), evidenzia che parte ricorrente, non solo non ha fornito prova dell'effettività dei crediti indicati in dichiarazione, ma non è nemmeno stata in grado di indicare quale sarebbe stato il progetto di ricerca e sviluppo intrapreso, le attività svolte, il fornitore incaricato dello stesso, e ciò a riprova dell'evidente inesistenza ab origine di un progetto di cui l'amministratore e legale rappresentante della società non poteva non essere a conoscenza.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso (sanzioni irrogate), l'Ufficio evidenzia che, grava sul contribuente l'onere di provare l'assenza assoluta di colpa, occorrendo dimostrare di aver versato in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza (tra le tante: Cass. n. 12901/2019, n.
28890/2020).
Con riferimento all'ultimo motivo di ricorso (interessi e sanzioni), evidenzia che è stato precisato nell'atto il tipo di interesse applicato (ritardata iscrizione a ruolo, il dies a quo, quello ad quem, e il tasso applicato). Quanto alle sanzioni, ritiene corretta la misura applicata (100% del credito utilizzato in compensazione).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Con memoria 13/01/2026 parte ricorrente deposita denuncia querela sporta nei confronti del Dr. Nominativo_1 e Sentenza definitiva resa nel procedimento penale cd “Epicentro”.
L'Ufficio deposita in data 15/01/2026 memoria, contestando la produzione documentale versata da parte ricorrente in data 13/01/2026 in quanto inammissibile poichè tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Anzitutto occorre ricordare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "errar in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cast., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass.
Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020; Cass. Civ., ord. n. 363/2019; Cass. Civ., ord. n.
11458/2018; Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Si premette che la Corte non ha esaminato la produzione documentale di parte ricorrente depositata in data
13/01/2026 in quanto tardiva e quindi inammissibile ex art. 32 Dlgs. 546/92.
In relazione al primo motivo di ricorso si rileva che l'art. 7 bis del D.Lgs. 39/2024, al comma 1 dispone: “Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.” Ne discende che gli atti di recupero di cui all'articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973, aventi ad oggetto crediti d'imposta inesistenti - e cioè i provvedimenti con cui l'Amministrazione recupera somme derivanti da crediti ritenuti mai esistiti - sono esclusi dall'obbligo per gli Uffici di notificare preliminarmente ai contribuenti il relativo schema d'atto - contraddittorio preventivo obbligatorio (art.
6-bis, comma 1) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente). L'eccezione di parte ricorrente di nullità dell'atto impugnato per violazione del contraddittorio non si ritiene quindi fondata, non trovando il principio evocato applicazione per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Già nell'atto di recupero impugnato, a pag. 7 veniva riportato che lo stesso non è stato preceduto da schema d'atto di cui all'art.
6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, ai sensi dell'art.
7-bis, del DL 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 67 del 23 maggio 2024, trattandosi di atto di recupero, di cui all'articolo 38-bis del D.P.R. 600/1973, conseguente al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
Con il secondo motivo, parte ricorente ha contestato la mancata sospensione dell'attività finalizzata al recupero dei crediti contestati a seguito del sequestro disposto nei confronti del dott. Nominativo_1 (a seguito del procedimento penale 3960-2013 RGNR), della documentazione fiscale della Società e dallo stesso detenuta,
e che avrebbe errato nel ritenere che dall'elencazione dei titoli dei faldoni sequestrati, indicati nel relativo verbale, potesse desumersi che gli stessi non contenessero documentazione concernente il credito di imposta in contestazione. Si rileva come i crediti in questione possano essere valutati, e se del caso riconosciuti, in presenza di documentazione che comprovi l'attuazione dei progetti di ricerca e sviluppo, ed il sostenimento delle relative spese. Nel caso, parte ricorrente non ha fornito la prova dell'effettività dei crediti indicati, né copia della documentazione fiscale e contabile (che la parte avrebbe dovuto diligentemente fornire – e avrebbe potuto fornire se avesse fatto delle copie prima di consegnare la documentazione al professionista - o tentare di recuperare) in ordine alla effettività delle prestazioni, né è stato indicato il tipo di progetto di ricerca e sviluppo intrapreso, le attività svolte, il fornitore incaricato, i pagamenti delle spese sostenute che avrebbero generato i crediti. Stante la mancanza di ogni elemento non si è nelle condizioni di valutare l'originalità e la novità del progetto e se la società potesse usufruire del beneficio.
In relazione al terzo motivo di doglianza parte ricorrente - sulla quale grava l'onere di provare l'assenza assoluta di colpa - richiama, senza tempesivamente produrla, la denuncia presentata nei confronti del dr. Nominativo_1 a comprova del comportamento fraudolento dello stesso e della buona fede del rappresentante legale della ricorrente, e ciò ai fini dell'inapplicabilità delle sanzioni irrogate. Si rileva che in caso di affidamento di un incarico ad un professionista per l'adempimento degli obblighi, il contribuente è tenuto a vigilare sull'operato del professionista stesso, e la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento. Nello specifico il contribuente deve fornire prova dell'attività di vigilanza e controllo in concreto esercitata sull'operato del professionista, ovvero dare sia prova del comportamento fraudolento del professionista, non essendo sufficiente la mera presentazione di denuncia penale - che, nel caso, non è peraltro stata fornita - sia fornire la prova concreta dell'assenza assoluta di colpa occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Ne consegue che, in assenza di ogni elemento a comprova della condotta infedele e omissiva del professionista incaricato e di un'adeguata prova di vigilanza del contribuente sull'operato del professionista stesso, non si può essere esentati dalle conseguenze per le violazioni delle disposizioni tributarie riscontrate.
In relazione all'ultima eccezione di parte ricorrente la Corte ritiene che l'atto impugnato evidenzi una motivazione ampia e articolata (in termini sostanzialmente ripresi nelle controdeduzioni) e contenga tutti gli elementi sufficienti e necessari per consentirgli di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, anche ai fini del controllo delle somme richieste.
Per quanto attiene poi all'aspetto sanzionatorio, la Corte non ritiene accoglibili i motivi di doglianza della parte privata. In caso di compensazione di crediti tributari inesistenti, trova applicazione l'art. 13, comma 5,
d.lgs. n. 471/1997 che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato. Allo stato degli atti, pertanto, l'atto di recupero appare legittimo e va confermato.
Quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, le stesse vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di € 10.000,00=.
P.Q.M.
LA CORTE RESPINGE IL RICORSO E CONDANNA LA PARTE RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE
SPESE DI LITE LIQUIDATE IN EURO 10.000,00