Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 469
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione dell'art. 6bis legge 2012 - 2000 – illegittimità del procedimento per difetto dei presupposti essenziali stante l'omessa, preventiva e necessaria, notifica dello schema di atto – illegittimità ed annullabilità dell'atto anche in relazione all'art. 7 bis legge 212 – 2000

    Gli atti di recupero di crediti d'imposta inesistenti sono esclusi dall'obbligo di notifica preliminare dello schema d'atto, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 39/2024.

  • Rigettato
    Illegittimità del procedimento e conseguente nullità dell'atto impugnato - difetto del giusto contraddittorio - in relazione alla possibilità per la Società_1 di verificare l'esistenza o meno dei presupposti del credito oggetto di recupero stante l'intervenuto sequestro della documentazione fiscale - violazione della legge 212-2000 sotto diverso profilo - difetto di motivazione.

    La Corte ha ritenuto che la parte ricorrente non abbia fornito la prova dell'effettività dei crediti, né la documentazione necessaria a comprovare le spese e i progetti di ricerca e sviluppo, né indicato il tipo di progetto, le attività svolte, il fornitore incaricato e i pagamenti effettuati.

  • Rigettato
    Difetto dei presupposti - assenza di colpa del contribuente – responsabilità per dolo del professionista incaricato - art 1 legge 423/1995

    Il contribuente è tenuto a vigilare sull'operato del professionista. La responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento finalizzato a mascherare l'inadempimento. Non è sufficiente la presentazione di una denuncia penale né la mera allegazione di frode, occorre fornire prova concreta dell'assenza assoluta di colpa e dello stato di ignoranza incolpevole.

  • Rigettato
    Infondatezza della pretesa con riferimento agli interessi esposti ed alle sanzioni – comunque illegittimità per difetto di motivazione violazione dell'art. 7 legge 212 - 2000 — omessa indicazione dei criteri di calcolo

    L'atto impugnato evidenzia una motivazione ampia e articolata, contenente tutti gli elementi necessari per conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale. Per quanto attiene alle sanzioni, in caso di compensazione di crediti tributari inesistenti, trova applicazione l'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997, che prevedeva la sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato.

  • Rigettato
    Comunque applicazione della norma più favorevole (d lgs 87 del 14.06.2024) ai fini della applicazione delle sanzioni.

    La Corte non ha esaminato la produzione documentale di parte ricorrente depositata in data 13/01/2026 in quanto tardiva e quindi inammissibile ex art. 32 Dlgs. 546/92. In caso di compensazione di crediti tributari inesistenti, trova applicazione l'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997 che, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedeva l'applicazione della sanzione dal 100% al 200% del credito indebitamente utilizzato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 03/02/2026, n. 469
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 469
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

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