TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/07/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 14300/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 14300 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. ROSSI DANIELA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. FALCONI MASSIMILIANO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate il 03.06.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1.
Cessazione della convivenza Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Mantenimento del figlio: Il Sig.
corrisponderà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Pt_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari Per_1 nel complesso ad € 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
Le spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Roma sottoscritto con il COA di Roma in data 17.12.2014 ed allegato al presente verbale, nonché sottoscritto per presa visione ed accettazione tra le parti, verranno sostenute al
50%tra le parti;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Rialto n. 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
3. Casa coniugale: La casa coniugale è attualmente di proprietà, di entrambi i coniugi e precisamente: nella misura del 70% di proprietà della moglie e del 30% del marito, acquistata nell'anno 2014, con un mutuo intestato alla sola moglie ed il marito in qualità di garante. Al riguardo le parti si accordano come segue:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Rialto n. 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali i coniugi, al fine di raggiungere l'accordo sulle condizioni della separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno così stabilito: A. il Sig. Parte_2
si impegna una volta liberato dal ruolo di garante sull'immobile ed a seguito
[...] della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a trasferire a titolo gratuito, senza corrispettivo alcuno, alla Sig.ra il 30% della quota di proprietà Parte_1 dell'appartamento sito in Roma alla Via Rialto n. 18 Interno 16 Piano terzo e quarto, censito al NCEU di Roma, foglio 373 numero 290 sub 513 zona 3 categoria A/2 classe 2 consistenza 7,5 totale 154 mq -Totale escluse aree scoperte: 146 m² vani 7,50 rendita Euro
1.723,67 B. la Sig.ra liberando il marito dalla garanzia prestata a fronte Parte_1 del trasferimento sopporterà in via esclusiva l'intero debito residuo verso la WEBANK
S.p.A. per un mutuo di originari € 190.000,00, di cui al contratto in data 6.5.2014 a rogito
Notaio n.14047di Rep. e n. 6202 di Racc. (registrato a Roma il 9.5. 2014 il al n. Per_2
IT 11693), garantito da ipoteca volontaria, che verrà cancellata a suo tempo a sua cura e spese una volta completamente estinto il mutuo, C. A tali effetti la Sig.ra Parte_1 si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi
[...] ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. Il detto trasferimento di proprietà è da considerarsi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sarà redatto da un notaio una volta liberato il sig. dal ruolo Parte_2 di garante sull'immobile ed a seguito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con oneri a carico della Sig.ra Al fine della piena Parte_1 attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
4. Mantenimento del coniuge: le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
5. Consenso all'espatrio: entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vitulano di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 23, Parte 2,
Serie A, Anno 1999);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Simona Rossi Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al R.G. V.G. 14300 / 2024 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. ROSSI DANIELA
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. FALCONI MASSIMILIANO
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.06.25, depositate il 03.06.25;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti condizioni: “1.
Cessazione della convivenza Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Mantenimento del figlio: Il Sig.
corrisponderà alla Sig.ra tramite accredito in c/c, entro e non Pt_2 Parte_1 oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per il figlio pari Per_1 nel complesso ad € 500,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
Le spese straordinarie così come disciplinate dal Protocollo del Tribunale di
Roma sottoscritto con il COA di Roma in data 17.12.2014 ed allegato al presente verbale, nonché sottoscritto per presa visione ed accettazione tra le parti, verranno sostenute al
50%tra le parti;
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Rialto n. 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra Parte_1
3. Casa coniugale: La casa coniugale è attualmente di proprietà, di entrambi i coniugi e precisamente: nella misura del 70% di proprietà della moglie e del 30% del marito, acquistata nell'anno 2014, con un mutuo intestato alla sola moglie ed il marito in qualità di garante. Al riguardo le parti si accordano come segue:
1. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Roma in Via Rialto n. 18 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla Sig.ra Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti Parte_1 patrimoniali i coniugi, al fine di raggiungere l'accordo sulle condizioni della separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, hanno così stabilito: A. il Sig. Parte_2
si impegna una volta liberato dal ruolo di garante sull'immobile ed a seguito
[...] della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a trasferire a titolo gratuito, senza corrispettivo alcuno, alla Sig.ra il 30% della quota di proprietà Parte_1 dell'appartamento sito in Roma alla Via Rialto n. 18 Interno 16 Piano terzo e quarto, censito al NCEU di Roma, foglio 373 numero 290 sub 513 zona 3 categoria A/2 classe 2 consistenza 7,5 totale 154 mq -Totale escluse aree scoperte: 146 m² vani 7,50 rendita Euro
1.723,67 B. la Sig.ra liberando il marito dalla garanzia prestata a fronte Parte_1 del trasferimento sopporterà in via esclusiva l'intero debito residuo verso la WEBANK
S.p.A. per un mutuo di originari € 190.000,00, di cui al contratto in data 6.5.2014 a rogito
Notaio n.14047di Rep. e n. 6202 di Racc. (registrato a Roma il 9.5. 2014 il al n. Per_2
IT 11693), garantito da ipoteca volontaria, che verrà cancellata a suo tempo a sua cura e spese una volta completamente estinto il mutuo, C. A tali effetti la Sig.ra Parte_1 si obbliga a pagare puntualmente le singole rate residue in linea capitale, interessi
[...] ed accessori sino a completa estinzione del debito e si dichiara perfettamente edotta di tutte le clausole contrattuali che regolano il mutuo in parola. Il detto trasferimento di proprietà è da considerarsi funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e sarà redatto da un notaio una volta liberato il sig. dal ruolo Parte_2 di garante sull'immobile ed a seguito della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con oneri a carico della Sig.ra Al fine della piena Parte_1 attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi effettuato, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art.19 della L.6 marzo 1987, n.74, della sentenza della Corte Costituzionale
n.154/1999 e della successiva sentenza n.21761/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
4. Mantenimento del coniuge: le parti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti.
5. Consenso all'espatrio: entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio” e il procuratore ha concluso in conformità;
visti gli artt. 473bis.47 e .51 c.p.c., ritenuta la equità e congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia;
che non vi sia luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P. Q. M.
1) omologa la separazione personale di , nata a [...] l'[...], e Parte_1
, nato a [...] il [...], alle condizioni come integralmente Parte_2 riportate in parte motiva, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal contenuto necessario della pronuncia, di cui il Tribunale prende atto;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Vitulano di procedere all' annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio, atto n. 23, Parte 2,
Serie A, Anno 1999);
3) nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, 17/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Simona Rossi dott.ssa Marta Ienzi