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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/577
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
ORDINANZA ESTINZIONE PROCESSO
PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO EX ART. 306 C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, vista l'istanza di rinuncia agli atti del presente procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. depositata in data 29.03.2025 dall'avv. Giacalone Giulia, difensore di parte ricorrente
, prima della costituzione in giudizio della parte resistente convenuta;
Parte_1 rilevato che l'art. 306, comma 1, c.p.c. prevede che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione” e che, nel caso di specie, stante la mancata costituzione allo stato di parte resistente, si ritiene che la rinuncia agli atti senza riserve né condizioni di parte ricorrente sia di per sé efficace testimoniando che la stessa parte ricorrente non ha più interesse a proseguire il presente giudizio;
rilevato che ciò risulta in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'accettazione della rinuncia è presupposto necessario solo quando la parte sia costituita, in quanto
“ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto” (cfr. Cass. n. 6850 del
24.03.2011); rilevato, altresì, che ai fini della validità della dichiarazione di rinuncia agli atti è necessario che la stessa sia stata formulata dal procuratore speciale di parte munito dello specifico potere e ciò è provato dalla procura alle liti in atti, allegata al ricorso introduttivo;
vista l'assenza di una controparte costituita non vi è ragione per provvedere in ordine alle spese;
visti, dunque, gli artt. 306 e 307 c.p.c.;
P.Q.M.
1. DICHIARA l'estinzione del presente giudizio recante R.G. n. 577/2025 e DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
2. NULLA per le spese del presente procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c..
Si comunichi.
Forlì, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
Pagina 1
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLÌ
Sezione Unica CIVILE
ORDINANZA ESTINZIONE PROCESSO
PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO EX ART. 306 C.P.C.
Il Giudice dott.ssa Giorgia Sartoni, vista l'istanza di rinuncia agli atti del presente procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c. depositata in data 29.03.2025 dall'avv. Giacalone Giulia, difensore di parte ricorrente
, prima della costituzione in giudizio della parte resistente convenuta;
Parte_1 rilevato che l'art. 306, comma 1, c.p.c. prevede che “il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione” e che, nel caso di specie, stante la mancata costituzione allo stato di parte resistente, si ritiene che la rinuncia agli atti senza riserve né condizioni di parte ricorrente sia di per sé efficace testimoniando che la stessa parte ricorrente non ha più interesse a proseguire il presente giudizio;
rilevato che ciò risulta in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui l'accettazione della rinuncia è presupposto necessario solo quando la parte sia costituita, in quanto
“ai fini della declaratoria di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 cod. proc. civ., l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando, nel rapporto processuale già instaurato, vi sia una parte costituita che potrebbe avere interesse alla prosecuzione del giudizio, non rilevando a tal fine che la parte non costituita abbia un interesse a partecipare al giudizio o un interesse dipendente da quello ivi dedotto” (cfr. Cass. n. 6850 del
24.03.2011); rilevato, altresì, che ai fini della validità della dichiarazione di rinuncia agli atti è necessario che la stessa sia stata formulata dal procuratore speciale di parte munito dello specifico potere e ciò è provato dalla procura alle liti in atti, allegata al ricorso introduttivo;
vista l'assenza di una controparte costituita non vi è ragione per provvedere in ordine alle spese;
visti, dunque, gli artt. 306 e 307 c.p.c.;
P.Q.M.
1. DICHIARA l'estinzione del presente giudizio recante R.G. n. 577/2025 e DISPONE la cancellazione della causa dal ruolo.
2. NULLA per le spese del presente procedimento di istruzione preventiva ex art. 696 bis c.p.c..
Si comunichi.
Forlì, 31 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Giorgia Sartoni
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