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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 5014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5014 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.o.p., dr. RI Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 6032/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa, dall'Avv. Luigi Tocci come da procura in atti;
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Maria Cotugno come da procura in atti;
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale udienza del 9.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio la dinnanzi al Controparte_2
Tribunale di Salerno per ivi sentire : 1) in accoglimento della domanda accertare e dichiarare la società tenuta a Controparte_2
risarcire ai sensi dell'art. 1905 c.c., la Parte_1
dal danno sofferto in conseguenza dell'incendio
[...]
del 20/08/2021, attraverso la corresponsione del relativo indennizzo contrattualmente previsto;
2) conseguentemente, condannare la società convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di euro 200.000,00
(duecentomila/00), in favore dell'odierna attrice, con espressa rinuncia all'ulteriore importo eccedente i limiti del massimale di polizza, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU, oltre accessori di legge;
3) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale in cui è incorsa la in virtù delle informazioni generiche Controparte_2
opache e reticenti rese in fase di stipula del contratto assicurativo e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di ogni danno, nocumento e/o pregiudizio, patrimoniale e non, arrecato nei confronti della società
[...]
nella misura di euro Parte_1
235.951,47 (duecentotrentacinquemilanovecentocinquantuno/47) ovvero di quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio,
a seguito dell'espletanda fase istruttoria ed anche per mezzo di CTU a designarsi, ossia ritenuta equa e di Giustizia, oltre accessori di legge;
4) in via subordinata ed ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità del contratto assicurativo per inesistenza del rischio al momento della stipula ovvero per mancanza di causa del contratto stesso e, per l'effetto, condannare la società convenuta in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del premio assicurativo versato nel periodo 2015-2022, nonché al risarcimento di ogni danno, nocumento e/o pregiudizio, patrimoniale e non, patito dalla società nella Parte_1
misura di euro 235.951,47
(duecentotrentacinquemilanovecentocinquantuno/47), ovvero di quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio, a seguito dell'espletanda fase istruttoria ed anche per mezzo di CTU a designarsi, ossia ritenuta equa e di Giustizia, oltre accessori di Legge;
5) condannare la al pagamento delle spese e dei Controparte_2
compensi professionali del presente giudizio, oltre S.G 15%, CPA 4% ed
Iva 22% se dovuta.
A sostegno della domanda l'attrice società deduceva che a) la
[...]
già affidataria in virtù di Parte_1
Convenzione stipulata con il Comune di AN in data 9 novembre 2015, era proprietaria di un impianto sportivo, sito nel Comune di
AN (SA), alla frazione Capriglia, via vicinale Casignano, riportato in
Catasto Fabbricati del Comune di AN al foglio 3, mappale n.633, e al Catasto Terreni foglio 3, mappale n.633; b) in data 20.08.2021, intorno alle ore 13:00 circa, in località Casignano, nel Comune di AN (SA), si verificava un incendio che, sviluppatosi dai terreni adiacenti per cause non accertate, andava ad interessare l'impianto della c) Parte_1
sul posto intervenivano i vigili del fuoco di Salerno che, anche con l'ausilio dell'intervento della protezione civile di AN e di un squadra dell'Antincendio Boschivi della Regione Campania, riuscivano a spegnere l'incendio che, nel mentre, aveva assunto proporzioni notevoli anche a causa del persistere di un forte vento;
d) sui luoghi, inoltre, interveniva il
Comando di Polizia Municipale del di AN, redigendo CP_3
apposito verbale;
e) come riportato anche dal verbale dei vigili del fuoco,
l'incendio danneggiava la recinzione perimetrale "parapalloni" e la rete di recinzione metallica di confine del campo di calcio e danneggiava altresì parte del manto erboso sintetico, sia del campo ad undici che di quello da calcetto;
f) sul predetto impianto sportivo era operante la polizza assicurativa n. 104916163 stipulata in data 12/10/2015 con la società
denominata “incendio rischi ordinari” e, Controparte_2
in virtù di ciò, l'evento veniva prontamente denunciato alla medesima
Società di Assicurazioni per il tramite del proprio agente di zona;
g) successivamente, personale qualificatosi come incaricato dalla si presentava presso la struttura della Controparte_2 [...]
e, senza nessuna autorizzazione preventiva, provvedeva ad Pt_1
effettuare non meglio precisati accertamenti peritali, non redigendo alcun verbale di sopralluogo tra le parti né rilasciando copia al contraente o persona dallo stesso delegato in spregio alle condizioni contrattuali previste dalla polizza a suo tempo sottoscritta;
h) dopo diversi mesi di silenzio la società si vedeva costretta, per il tramite del Parte_1
proprio avvocato, ad avanzare formale richiesta di risarcimento danno e non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della società assicurativa, in data 09.08.2022, provvedeva ad inoltrare formale richiamo all'Ufficio preposto della medesima;
i) dopo circa un mese, in data 06/09/2022, alle ore 09:17, l'Ufficio Reclami con nota n. 151-
00914.0-2022, comunicava che l'ufficio sinistri aveva inviato lettera di contestazione allo scrivente in quanto il sinistro risultava non indennizzabile;
l) seguiva richiesta di accesso agli atti da parte della
[...]
che, per ben due volte, veniva rigettata dalla Pt_1 [...]
m) in data 17/03/2023 veniva depositata istanza di Controparte_4
mediazione e conciliazione ex art. 5 D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni nei confronti della Controparte_2
al procedimento di mediazione veniva assegnato il n. di prot.
[...]
120/2023 ed il responsabile dell'Organismo di Mediazione e conciliazione fissava l'incontro tra le parti per il giorno 14/04/2023, data in cui era presente soltanto la parte istante mentre la parte convenuta
[...]
seppur regolarmente invitata, non compariva senza Controparte_2
addurre alcuna motivazione del che veniva redatto il relativo verbale negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.11.2023, si costituiva in giudizio la impugnando Controparte_2
l'atto di citazione notificatole, eccependone la nullità, la genericità,
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità, nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome del tutto infondata sia in fatto sia in diritto.
A seguito di declaratoria di inammissibilità della prova orale articolata da parte attrice, veniva disposta espletata la CTU;
successivamente, all'udienza del 1.03.2025, il giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 9.12.2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
La domanda spiegata dall'odierna attrice ha ad oggetto la richiesta di risarcimento prevista dall'art. 1905 del Codice civile derivante da un contratto assicurativo “incendio rischi ordinari” stipulato tra la medesima e la società convenuta in data 12.10.2015. Controparte_2 Giova preliminarmente ricordare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 25872/2020).
L'onere di provare l'adempimento opera, non solo nel caso in cui l'attore agisca per l'adempimento, ma anche nel caso in cui si agisca per la risoluzione o il risarcimento del danno.
Secondo quanto previsto dall'articolo 1905, comma 1, del Codice civile:
“L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.”.
In merito al caso di specie, occorre rilevare che la parte attrice ha dato prova della fonte da cui deriva l'obbligazione sorta tra la stessa e la convenuta, ossia il contratto di assicurazione “incendio rischi ordinari” stipulato in data 12.10.2015. Inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dai verbali redatti dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale di AN, l'incendio da cui ha avuto origine il danno sofferto dall'attrice si è verificato in data 20.8.2021, data in cui la polizza risultava effettivamente vigente, come si desume dalla quietanza di pagamento, allegata dalla parte attorea, in cui si prende atto che il periodo assicurativo per il quale era stato pagato il premio andava dal 12.10.2020 al 12.10.2021.
Rispetto al contenuto dei verbali citati in precedenza, da entrambi si deduce che la parte attrice riportava danni alla recinzione perimetrale
“parapalloni”, alla rete di recinzione metallica di confine del campo di calcio e, infine, a parte del manto erboso sintetico. Sulla base del contratto stipulato, si evince chiaramente che il premio netto versato dall'attrice per “attrezzature e arredamento” è pari a €
98,96 e che la somma assicurata è pari a € 200.000,00.
Proprio nelle condizioni generali del contratto di assicurazione, nel glossario, si rinviene la definizione di “attrezzature e arredamenti” ove sono compresi anche, gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall'Assicurato locatario;
e negli stessi impianti, ritiene questo giudicante, deve ritenersi ricompreso il manto erboso, indispensabile all'attività prevalente svolta dalla Parte_2
che è quella di “scuola calcio”; così come devono considerarsi arredamenti le recinzioni e, in ogni caso, tutto ciò che è presente intorno al campo funzionale, oltre che necessario, allo svolgimento dell'attività medesima.
Per quanto concerne il quantum il CTU nominato in corso di causa, con procedimento da ritenersi condivisibile, stimava i danni subiti dall'attrice società, facendo riferimento al prezzario della Regione Campania anno
2023, in complessivi € 55.639,25 di cui “€ 5.984,32 per lavori ripristino recinzioni;
€ 46.848,00 per lavori ripristino campo di gioco;
€ 2.806,90 per lavori smaltimento rifiuti.
In conclusione, sulla base di quanto esposto la domanda proposta dall'attrice va accolta nei limiti quantitativi di cui alla richiamata relazione peritale.
Sulla somma di € 55.639,25 gli interessi, al tasso legale, vanno calcolati dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
RI Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante
R.G. n. 6032/23 così decide:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, condanna la Parte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento
[...]
danni, della somma di € 55.639,25 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna la al pagamento delle spese Controparte_2
di lite che vengono liquidate in € 550,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre C.P.A ed IVA se dovuta.
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il g.o.p.
Dr. RI Pelosi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del G.o.p., dr. RI Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta a ruolo al r.g. n. 6032/2023, avente ad oggetto: risarcimento danni;
TRA
C.F. Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_1
difesa, dall'Avv. Luigi Tocci come da procura in atti;
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rapp.ta e difesa dall'avv. Stefano Maria Cotugno come da procura in atti;
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale udienza del 9.12.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Parte_1
conveniva in giudizio la dinnanzi al Controparte_2
Tribunale di Salerno per ivi sentire : 1) in accoglimento della domanda accertare e dichiarare la società tenuta a Controparte_2
risarcire ai sensi dell'art. 1905 c.c., la Parte_1
dal danno sofferto in conseguenza dell'incendio
[...]
del 20/08/2021, attraverso la corresponsione del relativo indennizzo contrattualmente previsto;
2) conseguentemente, condannare la società convenuta in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di euro 200.000,00
(duecentomila/00), in favore dell'odierna attrice, con espressa rinuncia all'ulteriore importo eccedente i limiti del massimale di polizza, ovvero di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di espletanda CTU, oltre accessori di legge;
3) in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale in cui è incorsa la in virtù delle informazioni generiche Controparte_2
opache e reticenti rese in fase di stipula del contratto assicurativo e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di ogni danno, nocumento e/o pregiudizio, patrimoniale e non, arrecato nei confronti della società
[...]
nella misura di euro Parte_1
235.951,47 (duecentotrentacinquemilanovecentocinquantuno/47) ovvero di quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio,
a seguito dell'espletanda fase istruttoria ed anche per mezzo di CTU a designarsi, ossia ritenuta equa e di Giustizia, oltre accessori di legge;
4) in via subordinata ed ulteriormente gradata, accertare e dichiarare la nullità del contratto assicurativo per inesistenza del rischio al momento della stipula ovvero per mancanza di causa del contratto stesso e, per l'effetto, condannare la società convenuta in Controparte_2
persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione del premio assicurativo versato nel periodo 2015-2022, nonché al risarcimento di ogni danno, nocumento e/o pregiudizio, patrimoniale e non, patito dalla società nella Parte_1
misura di euro 235.951,47
(duecentotrentacinquemilanovecentocinquantuno/47), ovvero di quella somma maggiore o minore accertata in corso di giudizio, a seguito dell'espletanda fase istruttoria ed anche per mezzo di CTU a designarsi, ossia ritenuta equa e di Giustizia, oltre accessori di Legge;
5) condannare la al pagamento delle spese e dei Controparte_2
compensi professionali del presente giudizio, oltre S.G 15%, CPA 4% ed
Iva 22% se dovuta.
A sostegno della domanda l'attrice società deduceva che a) la
[...]
già affidataria in virtù di Parte_1
Convenzione stipulata con il Comune di AN in data 9 novembre 2015, era proprietaria di un impianto sportivo, sito nel Comune di
AN (SA), alla frazione Capriglia, via vicinale Casignano, riportato in
Catasto Fabbricati del Comune di AN al foglio 3, mappale n.633, e al Catasto Terreni foglio 3, mappale n.633; b) in data 20.08.2021, intorno alle ore 13:00 circa, in località Casignano, nel Comune di AN (SA), si verificava un incendio che, sviluppatosi dai terreni adiacenti per cause non accertate, andava ad interessare l'impianto della c) Parte_1
sul posto intervenivano i vigili del fuoco di Salerno che, anche con l'ausilio dell'intervento della protezione civile di AN e di un squadra dell'Antincendio Boschivi della Regione Campania, riuscivano a spegnere l'incendio che, nel mentre, aveva assunto proporzioni notevoli anche a causa del persistere di un forte vento;
d) sui luoghi, inoltre, interveniva il
Comando di Polizia Municipale del di AN, redigendo CP_3
apposito verbale;
e) come riportato anche dal verbale dei vigili del fuoco,
l'incendio danneggiava la recinzione perimetrale "parapalloni" e la rete di recinzione metallica di confine del campo di calcio e danneggiava altresì parte del manto erboso sintetico, sia del campo ad undici che di quello da calcetto;
f) sul predetto impianto sportivo era operante la polizza assicurativa n. 104916163 stipulata in data 12/10/2015 con la società
denominata “incendio rischi ordinari” e, Controparte_2
in virtù di ciò, l'evento veniva prontamente denunciato alla medesima
Società di Assicurazioni per il tramite del proprio agente di zona;
g) successivamente, personale qualificatosi come incaricato dalla si presentava presso la struttura della Controparte_2 [...]
e, senza nessuna autorizzazione preventiva, provvedeva ad Pt_1
effettuare non meglio precisati accertamenti peritali, non redigendo alcun verbale di sopralluogo tra le parti né rilasciando copia al contraente o persona dallo stesso delegato in spregio alle condizioni contrattuali previste dalla polizza a suo tempo sottoscritta;
h) dopo diversi mesi di silenzio la società si vedeva costretta, per il tramite del Parte_1
proprio avvocato, ad avanzare formale richiesta di risarcimento danno e non essendo pervenuto alcun riscontro da parte della società assicurativa, in data 09.08.2022, provvedeva ad inoltrare formale richiamo all'Ufficio preposto della medesima;
i) dopo circa un mese, in data 06/09/2022, alle ore 09:17, l'Ufficio Reclami con nota n. 151-
00914.0-2022, comunicava che l'ufficio sinistri aveva inviato lettera di contestazione allo scrivente in quanto il sinistro risultava non indennizzabile;
l) seguiva richiesta di accesso agli atti da parte della
[...]
che, per ben due volte, veniva rigettata dalla Pt_1 [...]
m) in data 17/03/2023 veniva depositata istanza di Controparte_4
mediazione e conciliazione ex art. 5 D. Lgs 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni nei confronti della Controparte_2
al procedimento di mediazione veniva assegnato il n. di prot.
[...]
120/2023 ed il responsabile dell'Organismo di Mediazione e conciliazione fissava l'incontro tra le parti per il giorno 14/04/2023, data in cui era presente soltanto la parte istante mentre la parte convenuta
[...]
seppur regolarmente invitata, non compariva senza Controparte_2
addurre alcuna motivazione del che veniva redatto il relativo verbale negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16.11.2023, si costituiva in giudizio la impugnando Controparte_2
l'atto di citazione notificatole, eccependone la nullità, la genericità,
l'inammissibilità, l'improponibilità, l'improcedibilità, nel merito chiedeva il rigetto della domanda siccome del tutto infondata sia in fatto sia in diritto.
A seguito di declaratoria di inammissibilità della prova orale articolata da parte attrice, veniva disposta espletata la CTU;
successivamente, all'udienza del 1.03.2025, il giudice rinviava per la rimessione della causa in decisione all'udienza del 9.12.2025, con assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c.
La domanda spiegata dall'odierna attrice ha ad oggetto la richiesta di risarcimento prevista dall'art. 1905 del Codice civile derivante da un contratto assicurativo “incendio rischi ordinari” stipulato tra la medesima e la società convenuta in data 12.10.2015. Controparte_2 Giova preliminarmente ricordare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 25872/2020).
L'onere di provare l'adempimento opera, non solo nel caso in cui l'attore agisca per l'adempimento, ma anche nel caso in cui si agisca per la risoluzione o il risarcimento del danno.
Secondo quanto previsto dall'articolo 1905, comma 1, del Codice civile:
“L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro.”.
In merito al caso di specie, occorre rilevare che la parte attrice ha dato prova della fonte da cui deriva l'obbligazione sorta tra la stessa e la convenuta, ossia il contratto di assicurazione “incendio rischi ordinari” stipulato in data 12.10.2015. Inoltre, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in particolare dai verbali redatti dai vigili del fuoco e dalla polizia municipale di AN, l'incendio da cui ha avuto origine il danno sofferto dall'attrice si è verificato in data 20.8.2021, data in cui la polizza risultava effettivamente vigente, come si desume dalla quietanza di pagamento, allegata dalla parte attorea, in cui si prende atto che il periodo assicurativo per il quale era stato pagato il premio andava dal 12.10.2020 al 12.10.2021.
Rispetto al contenuto dei verbali citati in precedenza, da entrambi si deduce che la parte attrice riportava danni alla recinzione perimetrale
“parapalloni”, alla rete di recinzione metallica di confine del campo di calcio e, infine, a parte del manto erboso sintetico. Sulla base del contratto stipulato, si evince chiaramente che il premio netto versato dall'attrice per “attrezzature e arredamento” è pari a €
98,96 e che la somma assicurata è pari a € 200.000,00.
Proprio nelle condizioni generali del contratto di assicurazione, nel glossario, si rinviene la definizione di “attrezzature e arredamenti” ove sono compresi anche, gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall'Assicurato locatario;
e negli stessi impianti, ritiene questo giudicante, deve ritenersi ricompreso il manto erboso, indispensabile all'attività prevalente svolta dalla Parte_2
che è quella di “scuola calcio”; così come devono considerarsi arredamenti le recinzioni e, in ogni caso, tutto ciò che è presente intorno al campo funzionale, oltre che necessario, allo svolgimento dell'attività medesima.
Per quanto concerne il quantum il CTU nominato in corso di causa, con procedimento da ritenersi condivisibile, stimava i danni subiti dall'attrice società, facendo riferimento al prezzario della Regione Campania anno
2023, in complessivi € 55.639,25 di cui “€ 5.984,32 per lavori ripristino recinzioni;
€ 46.848,00 per lavori ripristino campo di gioco;
€ 2.806,90 per lavori smaltimento rifiuti.
In conclusione, sulla base di quanto esposto la domanda proposta dall'attrice va accolta nei limiti quantitativi di cui alla richiamata relazione peritale.
Sulla somma di € 55.639,25 gli interessi, al tasso legale, vanno calcolati dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto del valore del decisum e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice,
RI Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante
R.G. n. 6032/23 così decide:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dalla
[...]
e, per l'effetto, condanna la Parte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento
[...]
danni, della somma di € 55.639,25 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna la al pagamento delle spese Controparte_2
di lite che vengono liquidate in € 550,00 per esborsi ed € 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre C.P.A ed IVA se dovuta.
3) Pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU.
Così deciso in Salerno il 9.12.2025
Il g.o.p.
Dr. RI Pelosi