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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1251/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente ad Ispica (RG) in via Augusteo Marina Marza s.n., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristina Vindigni, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
ad Ispica (RG) in via Augusteo Marina Marza s.n., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Dario Lombardo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Ispica (RG) il 02.02.2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, Serie A, dell'anno 2021, in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati quattro figli: (il 27.03.2018 a Parte_3
Modica), (il 29.1.2019 a Modica), (il 10.12.2020 a Modica) e Parte_4 Parte_5 Pt_6
(il 10.09.2022 a Modica);
[...] che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 04.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e fisseranno la loro residenza ove vorranno;
2) i coniugi si prestano vicendevolmente il consenso per il rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio o per motivi turistici, di lavoro o di qualsivoglia altra natura;
3) i figli minori , , e saranno affidati ad entrambi i genitori, ma Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
collocati presso l'abitazione della madre;
4) il IG. verserà entro il 5 di ogni mese alla IG. ra un Parte_1 Parte_2 assegno pari ad € 1.100,00 a titolo di concorso nel mantenimento di cui €. 200,00 per ciascun figlio ed €. 300,00 per il mantenimento della IG.ra ; il suddetto importo Parte_2
sarà annualmente rivalutato senza bisogno di alcuna richiesta, secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
5) il IG. si obbliga a versare il 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1
le linee guida del Tribunale di Ragusa, spese che dovranno essere preventivamente concordate con l'altro coniuge;
6) la casa coniugale, sita in Ispica in Via Augusteo Marina Marza s.n., verrà assegnata al IG.
; Parte_1
7) il padre avrà facoltà di tenere e portare con sé i figli nei weekend alternandosi in ciò con la madre, e segnatamente da venerdì (ore 16:30) fino alla domenica sera (alle 20:00);
8) il padre avrà anche la facoltà di portare e tenere con sé i figli in altri giorni infrasettimanali ed in particolare il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 20.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori;
9) in occasione delle festività natalizie, i minori potranno trascorrere cinque giorni consecutivi, comprendendo o il 25 dicembre o l'uno gennaio, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
La stessa cosa per le festività pasquali, allorché i figli potranno trascorrere tre giorni consecutivi, comprendendo o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
10) in occasione del periodo feriale estivo, i minori potranno trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori;
durante tale periodo feriale il diritto di visita del genitore non collocatario sarà momentaneamente sospeso;
11) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date delle superiori ferie estive entro
e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
12) in occasione del giorno del compleanno dei minori gli stessi trascorreranno ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro e nel caso in cui tale compleanno venga festeggiato entrambi i coniugi vi potranno partecipare dividendo le spese al 50%;
13) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Ispica l'annotazione dell'emanando provvedimento. che l'udienza di comparizione del dì 30.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale d ei coniugi e , Parte_2 Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Ispica (RG) in data 02.02.2021, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ispica (RG), al n. 4, parte I, serie A, anno 2021; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ispica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11..2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1251/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
, (C.F. nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente ad Ispica (RG) in via Augusteo Marina Marza s.n., elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cristina Vindigni, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
ad Ispica (RG) in via Augusteo Marina Marza s.n., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Dario Lombardo, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
30.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in Ispica (RG) il 02.02.2021, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 4, parte I, Serie A, dell'anno 2021, in regime di separazione dei beni e che dalla loro unione sono nati quattro figli: (il 27.03.2018 a Parte_3
Modica), (il 29.1.2019 a Modica), (il 10.12.2020 a Modica) e Parte_4 Parte_5 Pt_6
(il 10.09.2022 a Modica);
[...] che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 04.07.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e fisseranno la loro residenza ove vorranno;
2) i coniugi si prestano vicendevolmente il consenso per il rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l'espatrio o per motivi turistici, di lavoro o di qualsivoglia altra natura;
3) i figli minori , , e saranno affidati ad entrambi i genitori, ma Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6
collocati presso l'abitazione della madre;
4) il IG. verserà entro il 5 di ogni mese alla IG. ra un Parte_1 Parte_2 assegno pari ad € 1.100,00 a titolo di concorso nel mantenimento di cui €. 200,00 per ciascun figlio ed €. 300,00 per il mantenimento della IG.ra ; il suddetto importo Parte_2
sarà annualmente rivalutato senza bisogno di alcuna richiesta, secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati;
5) il IG. si obbliga a versare il 50% delle spese straordinarie secondo Parte_1
le linee guida del Tribunale di Ragusa, spese che dovranno essere preventivamente concordate con l'altro coniuge;
6) la casa coniugale, sita in Ispica in Via Augusteo Marina Marza s.n., verrà assegnata al IG.
; Parte_1
7) il padre avrà facoltà di tenere e portare con sé i figli nei weekend alternandosi in ciò con la madre, e segnatamente da venerdì (ore 16:30) fino alla domenica sera (alle 20:00);
8) il padre avrà anche la facoltà di portare e tenere con sé i figli in altri giorni infrasettimanali ed in particolare il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 20.00 compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dei minori;
9) in occasione delle festività natalizie, i minori potranno trascorrere cinque giorni consecutivi, comprendendo o il 25 dicembre o l'uno gennaio, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore.
La stessa cosa per le festività pasquali, allorché i figli potranno trascorrere tre giorni consecutivi, comprendendo o il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
10) in occasione del periodo feriale estivo, i minori potranno trascorrere quindici giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei due genitori;
durante tale periodo feriale il diritto di visita del genitore non collocatario sarà momentaneamente sospeso;
11) I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le date delle superiori ferie estive entro
e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
12) in occasione del giorno del compleanno dei minori gli stessi trascorreranno ad anni alterni il pranzo con un genitore e la cena con l'altro e nel caso in cui tale compleanno venga festeggiato entrambi i coniugi vi potranno partecipare dividendo le spese al 50%;
13) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Ispica l'annotazione dell'emanando provvedimento. che l'udienza di comparizione del dì 30.10.2024, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c. che le superiori condizioni di separazione concordate relativamente alla prole appaiono rispondenti agli interessi degli stessi, e possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale, al pari di quelle inerenti ai rapporti economici tra le parti che possono essere recepite in quanto regolamentano compiutamente le condizioni economiche inerenti ai rapporti patrimoniali;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale d ei coniugi e , Parte_2 Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Ispica (RG) in data 02.02.2021, con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Ispica (RG), al n. 4, parte I, serie A, anno 2021; - Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ispica perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11..2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti