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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/06/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1174 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA AGRIGENTO N. 2 CAMPOFELICE DI ROCCELLA, presso lo studio dell'avv. ALLEGRA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- Sede di Palermo - in persona del
[...]
per la Sicilia e legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale , con l'Avv. Luigi La Valle, che lo CP_1
rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo in capitale/rendita vitalizia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
03/04/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l e, premesso di aver subito in data CP_1
17/07/2023 un infortunio sul lavoro per il quale gli era stato riconosciuto un indennizzo per un danno biologico complessivo del 5%, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico pari al 7%, e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore del relativo indennizzo con CP_1
decorrenza come per legge, oltre accessori e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la CP_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso non merita accoglimento.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha Persona_1
concluso la sua relazione affermando che “Sulla base dell'attenta analisi della documentazione sanitaria esibita e concordemente alla visita medica e al colloquio effettuati, tenuto conto dei riferimenti tabellari del D.M. 12/luglio 2000, n. 381, al sig. Pt_1
si riconosce:
[...]
— danno biologico permanente scaturente a seguito dell'infortunio di cui alla narrativa, nella misura del: 5%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, è rigettata.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate in CP_1
corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 24/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1174 dell'anno 2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIA AGRIGENTO N. 2 CAMPOFELICE DI ROCCELLA, presso lo studio dell'avv. ALLEGRA GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
- Sede di Palermo - in persona del
[...]
per la Sicilia e legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2
domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D, presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale , con l'Avv. Luigi La Valle, che lo CP_1
rappresenta e difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Indennizzo in capitale/rendita vitalizia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza a trattazione scritta del
03/04/2024 parte ricorrente concludeva come da note autorizzate, cui si rinvia.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/03/2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l e, premesso di aver subito in data CP_1
17/07/2023 un infortunio sul lavoro per il quale gli era stato riconosciuto un indennizzo per un danno biologico complessivo del 5%, chiedeva il riconoscimento di un danno biologico pari al 7%, e, per l'effetto, la condanna dell' al pagamento in suo favore del relativo indennizzo con CP_1
decorrenza come per legge, oltre accessori e spese.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, contestava la CP_1
domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il ricorso non merita accoglimento.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha Persona_1
concluso la sua relazione affermando che “Sulla base dell'attenta analisi della documentazione sanitaria esibita e concordemente alla visita medica e al colloquio effettuati, tenuto conto dei riferimenti tabellari del D.M. 12/luglio 2000, n. 381, al sig. Pt_1
si riconosce:
[...]
— danno biologico permanente scaturente a seguito dell'infortunio di cui alla narrativa, nella misura del: 5%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
La domanda, pertanto, è rigettata.
Spese di lite compensate in quanto figura in ricorso la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Restano a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa rigetta il ricorso;
dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU come liquidate in CP_1
corso di causa.
Così deciso in Termini Imerese il 24/06/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile