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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12550 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico Elena Fulgenzi riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause civili iscritte ai n. 32458/2022 di Ruolo generale affari contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...], (C.F.: , Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], (C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dagli avvocati Rosario Pinto e Parte_2
E
, C.F. amministrato dalla Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore Controparte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierpaolo Pizzuto Controparte_3
Oggetto: annullamento delibera assembleare del di Controparte_4
del 01/04/2022 CP_1
FATTO E DIRITTO
1. e , hanno convenuto il Parte_1 Parte_2 Controparte_5
amministrato dalla chiedendo
[...] Controparte_2
“dichiarare NULLE/illegittime e comunque prive di effetti, ovvero e comunque in via gradata annullate, le delibere adottate l' 01/04/2022 dall'Assemblea ai punti nn. 1 e 2 posti all'ordine del giorno, per tutti i motivi espositi in narrativa ed in ogni caso perchè prive di oggetto, ossia mancante di un reale decisum ovvero con un oggetto non determinato, né determinabile, per di più in assenza di qualsiasi informazione preventiva, contestuale non rinvenibile nel verbale di assemblea, o successiva al verbale stesso, ed in ogni caso - sempre nel merito: dichiararle illegittime, e conseguentemente dichiararle nulle, ovvero in subordine annullarle, per tutti i motivi indicati in narrativa e previo accertamento della loro relativa contrarietà a legge e alle statuizioni assunte dal Giudice nelle sentenze già emesse al riguardo (N. 11204 del 21/05/2014 Tribunale civile di Roma, sez. 5, dr. Cinque, Corte di Appello di Roma sent. 802 del 08/02/2016 scaturita dal procedimento distinto dal NRG 203/2015). Con vitoria di spese, anche generali, competenze ed onorari di giudizio di cui i sottoscritti procuratori si dichiarano antistatari. Hanno premesso gli attori di essere eredi del Signor deceduto il 29.07.2015 e Persona_1 titolari del diritto di proprietà su quattro immobili siti in al . CP_1 Controparte_4 pagina 1 di 4 Con nota datata 21.03.2022, entrambi hanno ricevuto la convocazione di un'assemblea in seconda convocazione il giorno Venerdì 1 Aprile 2022 alle ore 18.00 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: “
1. approvazione millesimi riscaldamento tabella uni 10200; delibere in merito;
2. l'approvazione dei seguenti consuntivi del riscaldamento ha gia' avuto luogo nella riunione del 17.12.2021 rispetto alla quale il condomino ed altri 2 hanno chiesto impugnativa adducendo Pt_1 la mancanza di approvazione dei millesimi di cui al punto 1; pertanto si ripropone il medesimo ordine del giorno per evitare l'instaurarsi di ulteriori e costosi come gia' accaduto in precedenza
“approvazione consuntivo riscaldamento gestione 2017/2018 e relativo riparto;
approvazione consuntivo riscaldamento gestione 2018/2019 e relativo riparto;
approvazione consuntivo riscaldamento gestione 2020/2021 e relativo riparto;
”delibere in merito;
3. autorizzazione a partecipare alle mediazioni promosse contro il condominio dall'avv. + altri e contraddistinte Pt_1 dai numeri identificativi 32/2021 e 613/2021; nomina del legale;
delibere in merito;
4. esamina elenco lavori per l'installazione di una scala di accesso alle aree condominiali onde favorire la periodica pulizia delle stesse;
esamina dei preventivi al riguardo e delibera di spesa;
(chiunque voglia puo' presentare preventivi di ditte di propria fiducia direttamente in assemblea;
5. aggiornamento in merito allo stato di fatto delle precedenti delibere contrassegnate dai numeri 2,3,4,5,8 nel verbale del 17.12.2021; (il numero 1 e' trattato separatamente nel punto 4 dell'odierno ordine del giorno, il numero 6 trattato separatamente nel punto 6 dell'odierno ordine del giorno;
il punto 7 e' trattato nel punto 7 dell'odierno ordine del giorno) delibere in merito;
6. approvazione spesa revisione contabilizzatori in tutti gli appartamenti;
delibere in merito;
7. delibera di spesa per l'installazione di un impianto di videosorveglianza per le aree condominiali;
delibere in merito;
8. aggiornamento situazione lavori acea manutenzione impianto fognario;
delibere in merito a quanto riscontrato;
delibere in merito;
9. delibera lavori urgenti ascensore scala c;
delibera in merito;
10. varie ed eventuali” . (doc. all. n.2). In tale contesto, il ha approvato i punti numeri 1 e 2 posti all'ordine del giorno CP_1 dell'assemblea del 01/04/2022 deliberando come segue:
“1° PUNTO: l'assemblea all'unanimità approva i millesimi di riscaldamento secondo la normativa UNI 10200; 2° PUNTO: l'assemblea all'unanimità approva i consuntivi di riscaldamento 2017/2018, 2018/2019 e 2020/2021 rispettivamente di €32.459,23, €34.351,70 e 32.681,21 unitamente alle relative ripartizioni millesimali delle spese”. Ciò premesso sostengono gli attori , con principale motivo di impugnazione, che dal verbale di Assemblea non si rinviene quali siano i millesimi di riscaldamento attribuiti a ciascun condomino
“secondo la norma UNI 10200”, né possono rinvenirsi i criteri adottati di ripartizione delle spese di riscaldamento non avendo gli attori ricevuto prima, in uno con la convocazione dell'assemblea, né le tabelle di riscaldamento, né una preventiva informazione, circa i criteri di ripartizione delle spese.
In occasione della riunione tenutasi il 17/12/2021 l'amministratore aveva inviato un prospetto per ciascun appartamento recante l'intestazione FK Impianti S.r.l. stagione invernale 2019/2020 contenente il riepilogo dei costi totali e le voci da ripartire ma da tale documentazione non si evincerebbe quali tabelle siano state approvate. In ogni caso la ripartizione, sarebbe stata adottata in spregio alla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 802 del 08/02/2016 con la quale la Corte aveva determinato la quota di consumo involontario risultante dalla tabella per le spese di riscaldamento ed il loro obbligo di contribuzione alle spese per l'esercizio dell'impianto condominiale (doc. all. n. 8). pagina 2 di 4 Ancora, gli attori hanno sostenuto che la delibera assembleare assunta il 01/04/2022 limitatamente ai punti nn. 1 e 2 posti all'ordine del giorno sarebbe nulla per violazione anche dell'art. 66 disp. att. al. c.c..poiché il sistema di ripartizione votato dall'assemblea non era stato inserito dall'Amministratore nell'ordine del giorno comunicato con la convocazione ai condomini.
2.Si è costituito il , replicando che è priva di fondamento Controparte_6
l'affermazione sostenuta dagli odierni Attori secondo la quale l'Amministrazione condominiale nel ripartire le spese per il riscaldamento condominiale non abbia tenuto in considerazione la sentenza n° 802 del 08.08.2016 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.. Al punto 3 all'ordine del giorno della precedente assemblea del 18.12.2018 era stata espressamente già posta la seguente voce: “approvazione millesimi del riscaldamento elaborati dalla ditta Fk impianti”. Unitamente alla convocazione dell'assemblea condominiale erano stati allegati una serie di documenti, tra i quali l'elaborato che i condomini erano stati chiamati ad approvare in merito ai millesimi norma UNI10200. Tale documento (doc.1) si compone di 39 pagine dalle quali si evince chiaramente la metodologia di calcolo adottata dai tecnici della FK Impianti incaricati di tale elaborazione, nello specifico i calcoli sono stati elaborati dall'Ing. Persona_2
Gli odierni Attori ricevettero tutta la documentazione del caso e presenziarono anche l'assemblea del 19.12.2018 . Alla predetta assemblea non fu raggiunto il quorum valido per la votazione delle tabelle ma l'elaborazione delle stesse fu ampiamente discussa, e gli Attori in quella sede non mossero alcun tipo di contestazione sulla documentazione ricevuta allegata alla convocazione dell'assemblea condominiale del 19.12.2018. Quanto al mancato rispetto della sentenza della Corte di appello n° 802 del 08.08.2016, gli attori sono privi di interesse in quanto le spese loro addebitate secondo il criterio ivi enunciato sarebbero state più elevate. Infatti la sentenza in questione aveva stabilito una percentuale secca sulle spese. Tale percentuale applicata ai consuntivi in questione avrebbe determinato voci di spesa superiori a quelli applicati in base alla nuova tabella approvata. Il ha, comunque, evidenziato che in data 17.05.2022 ha riapprovato la tabella dei CP_1 millesimi di riscaldamento secondo la normativa UNI10200 superando i motivi che hanno indotto gli odierni Attori ad impugnare la delibera del 01.04.2022. Ha concluso , pertanto, il chiedendo “in via principale e nel merito, dichiarare CP_1
l'intervenuta cessazione della materia del contendere in riferimento all'impugnativa della delibera assembleare del giorno 01/04/2022 ;sempre in via principale, rigettare le domande avanzate dagli odierni Attori, in merito all'impugnativa della delibera assembleare 01/04/2022 in quanto infondate in fatto ed in diritto per le motivazioni meglio evidenziate nel corpo del presente atto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, clausola e spese generali”
3.Va dichiarata, ad avviso del giudicante , la cessazione della materia del contendere non essendo contestato dagli attori che l'assemblea del in data Controparte_6
17.05.2022 abbia nuovamente approvato la tabella dei millesimi di riscaldamento secondo la normativa UNI10200 con ciò implicitamente revocando la precedente deliberazione del 1 aprile 2022 oggetto di impugnazione .
4.Quanto alla c.d. soccombenza virtuale ritiene questo Giudice che le stesse debbano essere poste a carico degli attori.
pagina 3 di 4 Destituito di fondamento è, infatti, il motivo di impugnazione della deliberazione per violazione in ordine alla genericità dell'avviso di convocazione considerato che gli stessi attori lo riportano per esteso alla pag. 3 dell'atto di citazione come sopra riportato. Non si ravvisa alcuna invalidità della deliberazione impugnata che , superando il criterio originariamente previsto dalla la sentenza n° 802/.2016 emessa dalla Corte d'Appello di Roma ha ripartito le spese, una volta installati i contabilizzatori di calore, secondo il criterio del consumo effettivo ( vedi Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 28282 del 04/11/2019 ) Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri - sia pure solamente parziale - alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari ) Le contestazioni sul punto della mancata adeguata informazione dei Condomini impugnanti risultano essere , a fronte dei chiarimenti forniti dal del tutto generiche tanto da giustificare CP_1
l'accollo ad essi delle spese del procedimento liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/14 e successivi aggiornamenti
p.q.m.
il Tribunale , definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna gli attori , in solido tra loro, alla rifusione al delle spese del presente giudizio che liquida in euro 4.000,00 oltre Iva, cap e rimborso CP_1 forfettario spese generali Così deciso in Roma il 12 settembre 2025 Il Giudice
Elena Fulgenzi
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