Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 13/04/2026, n. 6643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6643 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06643/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10557/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10557 del 2025, proposto da
AS AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri - Sez. Lavoro n. 402/2024 causa n. 3625/2023 RG
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 il dott. FA CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale di Velletri - Sez. Lavoro n. 402/2024 causa n. 3625/2023 RG.
In corso di giudizio la parte ricorrente rappresentava che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto della dichiarazione di parte ricorrente, l’intervenuto saldo determina la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a.
Il Collegio regolamenta infine le spese di lite come segue:
-dispone una parziale compensazione delle spese, in ragione dell’esecuzione della sentenza da parte dell’Amministrazione a seguito della proposizione del ricorso (TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 4116/2026);
-per la restante parte dispone in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura indicata (al netto della disposta compensazione parziale) in dispositivo (sull’entità e sui criteri di liquidazione: Cons. Stato, sez. VII, n. 864/2026), da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
-condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
FA CI, Presidente FF, Estensore
Mario Gallucci, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| FA CI |
IL SEGRETARIO