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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2433/2025 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MARZANO GIUSEPPE
ATTORI
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del gennaio 2025, parte attrice, premesso il contratto di locazione del 30.11.2023
registrato il 15.12.2023, stipulato con il convenuto ed avente ad oggetto l'immobile sito in Paternò
P.zza Carlo Alberto ed ivi meglio descritto per un canone mensile di € 500,00 per i primi sei mesi ed €
700,00 per i successivi, riferiva che parte conduttrice non aveva pagato il canone di locazione ed era pagina 1 di 3 moroso della complessiva somma di € 7400,00 dal mese di gennaio al mese di dicembre 2024;
chiedevano, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo esecutivo, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 6.3.2025, parte attrice, tenuto conto delle difficoltà incontrate per il perfezionamento della notifica, chiedeva disporsi il mutamento del rito per coltivare la domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni.
Veniva dunque disposto il mutamento del rito.
La controversia, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituito benchè ritualmente Controparte_1
citato.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione del 30.11.2023, gli attori, concedevano in locazione al convenuto l'immobile sito in Paternò e per il canone mensile di € 500,00 per i primi sei mesi ed € 700,00 per i mesi successivi;
tale contratto risulta registrato all'Agenzia delle Entrate di
Catania il 15.12.2023.
Parte attrice lamenta il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006); infatti il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività con la prestazione del locatore integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto
(vd. Cass. n.12769/98); l'entità della morosità e la durata dell'inadempimento nel caso che occupa,
pagina 2 di 3 inoltre, integrano senz'altro la gravità del comportamento del conduttore e consentono la valutazione di fondatezza della domanda attorea.
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento del conduttore e quest'ultimo va condannato al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni richiesti in ricorso, quantificati in € 7400,00, oltre che al pagamento dei canoni successivamente scaduti ed a scadere sino all'effettivo rilascio.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia e non tenendo conto dei compensi previsti per la fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione inter
partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna il convenuto all'immediato rilascio del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € 7400,00 a titolo di canoni di locazione scaduti ed al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna il convenuto, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1701,00 per compensi ed € 250.00 per esborsi oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2433/2025 promossa da:
, (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. MARZANO GIUSEPPE
ATTORI
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso non abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del gennaio 2025, parte attrice, premesso il contratto di locazione del 30.11.2023
registrato il 15.12.2023, stipulato con il convenuto ed avente ad oggetto l'immobile sito in Paternò
P.zza Carlo Alberto ed ivi meglio descritto per un canone mensile di € 500,00 per i primi sei mesi ed €
700,00 per i successivi, riferiva che parte conduttrice non aveva pagato il canone di locazione ed era pagina 1 di 3 moroso della complessiva somma di € 7400,00 dal mese di gennaio al mese di dicembre 2024;
chiedevano, pertanto, convalidarsi l'intimato sfratto per morosità ed emettersi decreto ingiuntivo esecutivo, con vittoria di spese e compensi.
All'udienza del 6.3.2025, parte attrice, tenuto conto delle difficoltà incontrate per il perfezionamento della notifica, chiedeva disporsi il mutamento del rito per coltivare la domanda di risoluzione del contratto e di condanna al pagamento dei canoni.
Veniva dunque disposto il mutamento del rito.
La controversia, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di , non costituito benchè ritualmente Controparte_1
citato.
Nel merito, le domande attoree sono fondate.
Risulta dagli atti di causa, che con contratto di locazione del 30.11.2023, gli attori, concedevano in locazione al convenuto l'immobile sito in Paternò e per il canone mensile di € 500,00 per i primi sei mesi ed € 700,00 per i mesi successivi;
tale contratto risulta registrato all'Agenzia delle Entrate di
Catania il 15.12.2023.
Parte attrice lamenta il mancato pagamento dei canoni di locazione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Legittimità, il mancato pagamento del canone di locazione, costituisce grave inadempimento all'obbligazione primaria del conduttore che comporta la risoluzione contrattuale ( cfr ex multis Cass. n. 21242/2006); infatti il canone di locazione, ponendosi in rapporto di corrispettività con la prestazione del locatore integra con quest'ultima la causa onerosa del contratto e, pertanto, il mancato pagamento anche di una mensilità del canone priva di causa il godimento dell'immobile nel corrispondente periodo e giustifica, di per sè, la risoluzione del contratto
(vd. Cass. n.12769/98); l'entità della morosità e la durata dell'inadempimento nel caso che occupa,
pagina 2 di 3 inoltre, integrano senz'altro la gravità del comportamento del conduttore e consentono la valutazione di fondatezza della domanda attorea.
Per tali motivi, il contratto di locazione oggetto del contendere va risolto per grave inadempimento del conduttore e quest'ultimo va condannato al rilascio dell'immobile ed al pagamento dei canoni richiesti in ricorso, quantificati in € 7400,00, oltre che al pagamento dei canoni successivamente scaduti ed a scadere sino all'effettivo rilascio.
Le spese processuali, seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, avuto riguardo all'effettivo valore della controversia e non tenendo conto dei compensi previsti per la fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara risolto per grave inadempimento della parte conduttrice il contratto di locazione inter
partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna il convenuto all'immediato rilascio del bene immobile oggetto del contratto;
- condanna il convenuto al pagamento dell'importo di € 7400,00 a titolo di canoni di locazione scaduti ed al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere sino all'effettivo rilascio, oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna il convenuto, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1701,00 per compensi ed € 250.00 per esborsi oltre IVA , CPA e spese generali.
Così deciso in Catania, il 7.1.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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