Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01009/2025REG.PROV.COLL.
N. 01197/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2025, proposto da
Comune di Alimena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Ribaudo, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via MAno Stabile n.241;
contro
AN Di AN, NO MA e OS CI, rappresentati e difesi dall'Avvocato Renzo Briguglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
MA GR LL, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 02389/2025, resa tra le parti, pubblicata in data 21 ottobre 2025, notificata in data 18 novembre 2025, con la quale è stato accolto il ricorso per l'annullamento previa sospensione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2025 del 18 giugno 2025, avente ad oggetto: “ Elezione del Presidente del Consiglio Comunale ”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa, ove occorra, la nota Sindacale del 24 luglio 2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AN Di AN, di NO MA e di OS CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. IG NI e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I - Con il ricorso introduttivo, gli odierni controinteressati contestavano che il Consiglio Comunale di Alimena, a seguito delle dimissioni del Presidente già in carica e dopo due votazioni nelle quali non era stato raggiunto il quorum deliberativo, aveva proclamato eletto il nuovo Presidente, individuandolo, stante la parità di voti tra i due candidati, nel consigliere più anziano di età anagrafica, già V. Presidente del Consiglio Comunale, che aveva presieduto la seduta, censurando l’assenza di specifica disciplina della fattispecie nella normativa statutaria e regolamentare comunale, ed invocando la giurisprudenza amministrativa che ha affermato che nell’ipotesi in cui nella votazione successiva alla prima i candidati riportino un eguale numero di voti, deve applicarsi, in mancanza di una espressa disposizione, la regola generale secondo cui, non avendo alcun candidato riportato la maggioranza semplice, la votazione deve essere ripetuta.
Il T.A.R. ha accolto il ricorso ritenendo che il criterio dell’anzianità anagrafica, utilizzato per risolvere la parità di voti, non fosse previsto da alcuna fonte normativa locale.
Il Comune, in questa sede deduce che l’art. 171 dell’O.R.E.L. e l’art. 27 dello Statuto dell’Ente, intitolato “ Criteri e modalità per le nomine (non per elezioni) ”, che recita: “ Quando la legge o lo statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano di età ”.
Deduce, pertanto, i seguenti motivi di appello:
1 – error in iudicando , violazione dell’art. 27 dello Statuto comunale, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto assoluto dei presupposti di legge, sviamento della causa tipica e arbitrarietà manifesta;
2 – in subordine, error in iudicando , violazione e falsa applicazione dell’art. 171 dell’O.R.E.L. e dei principi generali dell’ordinamento, nonché dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di legge e sviamento dalla causa tipica.
Sotto il profilo cautelare, il Comune ha precisato il pericolo di un danno grave e irreparabile per la funzionalità del Consiglio Comunale.
Si sono costituiti i controinteressati per resistere, ribadendo le ragioni espresse in primo grado.
Alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025 è stato dato avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
II – In via preliminare, ritiene il Collegio che la causa può essere definita in forma semplificata, vertendo su un’unica questione di diritto.
III – Con riguardo alla questione controversa, non vi è motivo di discostarsi dall’orientamento assunto da questo Consiglio con la sentenza n. 25 del 2023, che – sia pur sinteticamente ai fini delle spese – ha confermato la sentenza n. 483 del 2020 resa dal T.A.R. Palermo (e richiamata dalla sentenza qui appellata), secondo cui in mancanza di una espressa disposizione, va applicata la regola generale secondo cui la votazione deve essere ripetuta.
In particolare, nella richiamata pronunzia si è precisato che “ contrariamente a quanto sostenuto con il provvedimento impugnato, non può invece trovare applicazione in via diretta, né in via analogica, l'art.171 dell’O.R.E.L. – in disparte la questione della sua eventuale abrogazione tacita - poiché tale disposizione nel disciplinare l'ordine di anzianità fissando i relativi criteri, tra i quali - in terza ipotesi - viene indicata l'età, muove dal presupposto che vi sia una norma che dia rilevanza all'anzianità al fine di considerare eletto il candidato con maggiore età ”.
Nella specie che occupa, infatti, a differenza di quanto sostenuto dall’ente appellante, l’invocato art. 27 dello Statuto reca i criteri per le nomine e non per le elezioni, non essendo applicabile al caso in questione.
IV – La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunziandosi sull’appello indicato in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER GN, Presidente
IG NI, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IG NI | ER GN |
IL SEGRETARIO