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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 02/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 2602/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 02/10/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.2602/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone in Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Mei Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha chiesto di
“accertare e dichiarare in violazione della sentenza n. n. 864/2023 pubbl. il 29/06/2023 RG n. 131/2023 emessa dal Giudice di lavoro del Tribunale di Frosinone, l'illegittimità delle trattenute mensili effettuate dall' e, Controparte_1 conseguentemente condannare la parte resistente a restituire alla Sig.ra la complessiva somma di €. 921.42; con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi 1 direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- di essere titolare della prestazione previdenziale N. 07071564 categoria INCIV;
- che in data 09.08.2022 l' comunicava alla ricorrente CP_1 che: “la sua pensione numero 07071564 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Il ricalcolo comprende la: revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). Pertanto, da gennaio 2020 ad agosto 2022 sulla pensione numero 07071564 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento CP_1 superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10.094,58”;
- di aver presentato ricorso avverso tale provvedimento prima al Comitato Provinciale di Frosinone e di seguito al Tribunale di Frosinone al fine di far dichiarare l'irripetibilità delle somme riscosse;
- che il Tribunale di Frosinone in data 29.06.2023 accertava:
“l'irripetibilità delle somme richieste dall' e CP_1 indebitamente percepite dalla ricorrente sulla pensione n. 07071564 categoria INVCIV per un importo complessivo di € 10.094,58 e per l'effetto dichiara l'annullamento dell'indebito per la non ripetibilità della somma richiesta per il periodo dal gennaio 2020 ad agosto 2022”;
- che tale sentenza veniva ritualmente notificata all' CP_1 resistente in data 03.07.2023;
- che ciononostante l' non ha provveduto alla restituzione CP_1 delle somme già precedentemente detratte sulla base del provvedimento di presunto indebito, continuando ad effettuare le trattenute fino al mese di Aprile 2023;
- che ad oggi, l' ha indebitamente trattenuto una somma CP_1 totale pari ad € 921,42.
Parte ricorrente ha quindi chiesto la restituzione della somma di € 921.42 indebitamente trattenuta dall' , in ragione della CP_1 sentenza n. 131/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone che ha dichiarato l'illegittimità delle trattenute mensili effettuate dall' , con annullamento dell'indebito. CP_1
2 L' si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del CP_1 ricorso.
In particolare, eccepiva che la sig.ra era “titolare” di Parte_1 due indebiti: indebito n. 1711181, di cui alla comunicazione del 09.8.2022, di importo pari ad € 10.094,58, annullato con sentenza n. 131/2023. indebito su cui l' aveva già CP_1 provveduto al recupero di € 764,72 a seguito di calcolo “in automatico” del relativo credito. L' ha poi dedotto che a CP_1 seguito dell'annullamento dell'indebito, come disposto dal Tribunale – ed a cui l' ha provveduto come da CP_1 documentazione allegata - tale somma va restituita alla ricorrente.
L' ha poi evidenziato che vi è poi l'indebito n. 16065805 CP_1 che non e' mai stato impugnato dalla sig.ra tanto è Parte_1 vero che la stessa ha provveduto alla sua restituzione con trattenute mensili di € 26,10 per un totale di €. 522,10 a partire da settembre 2021 fino a giugno 2023 – come da elenco allegato – e tale somma non va restituita.
All'udienza del 2/10/2025 parte ricorrente dichiarava di aderire ai conteggi dell e chiedeva la restituzione della somma di CP_1
€ 764,72 per come calcolata dall'ente e non ancora restituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati.
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 ottenere la restituzione della somma di €.921.42 illegittimamente trattenuta dall' sulla base del CP_1 provvedimento di ripetizione di indebito del 9/8/2022, che è stato annullato con sentenza del n. 864/2023 pubbl. il 29/06/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone.
3 L' eccepiva che l'esatto importo da restituire alla parte CP_1 ricorrente in ragione del provvedimento annullamento dell'indebito è pari a €764,72, allegando in atti prospetto di pagamento (all. n. 1 note del 28/8/25).
All'udienza del 2/10/2025 parte ricorrente aderiva ai conteggi dell' ritenendo ancora dovuta la somma di €764,72. CP_1
Nel caso oggetto di giudizio, risulta dagli atti di causa che il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 131/2023 ha dichiarato l'irripetibilità delle somme richieste dall' sulla pensione CP_1
n. 07071564 categoria INVCIV per un importo complessivo di
€ 10.094,58, annullando il relativo indebito.
Emerge altresì che l' prima della pubblicazione della CP_1 richiamata sentenza aveva già iniziato ad effettuare trattenute sulla pensione della ricorrente fino al mese di aprile 2023, in ragione del presunto indebito, successivamente annullato.
Inoltre, dalle note depositate dalle parti reciprocamente risulta ancora dovuta da parte dell'ente la restituzione della somma di
€ 764,72, e che lo stesso ha riconosciuto come ancora CP_1 dovute alla parte ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alla restituzione da parte dell' CP_1 della somma di € 764,72, per le ragioni sopra indicate.
Le spese di lite sono compensate tra le parti per ¼, stante gli esiti della presente controversia, e poste in capo all' per CP_1 la parte non compensata e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 2602/2024 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla restituzione della somma di € 764,72, e per l'effetto condanna
4 l' alla restituzione a favore della ricorrente della somma CP_1 di € 764,72; b) Compensa per ¼ le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente in favore della ricorrente delle spese di lite non compensate che si liquidano in euro 374,25 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 02/10/2023 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
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TRIBUNALE DI FROSINONE
- Sezione controversie di lavoro - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 02/10/2025 la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n.2602/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone in Via Adige n. 41, presso lo studio dell'Avv. Mei Francesco, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
[...] domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale in CP_1
Piazza Gramsci n. 4, e rappresento e difeso dall'avv. BELLASSAI DANIELA, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente ha chiesto di
“accertare e dichiarare in violazione della sentenza n. n. 864/2023 pubbl. il 29/06/2023 RG n. 131/2023 emessa dal Giudice di lavoro del Tribunale di Frosinone, l'illegittimità delle trattenute mensili effettuate dall' e, Controparte_1 conseguentemente condannare la parte resistente a restituire alla Sig.ra la complessiva somma di €. 921.42; con vittoria Parte_1 di spese, competenze ed onorari di giudizio, da liquidarsi 1 direttamente in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Parte ricorrente, a fondamento della domanda, ha in particolare dedotto quanto segue:
- di essere titolare della prestazione previdenziale N. 07071564 categoria INCIV;
- che in data 09.08.2022 l' comunicava alla ricorrente CP_1 che: “la sua pensione numero 07071564 categoria INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2019, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2019. Il ricalcolo comprende la: revoca della maggiorazione sociale;
revoca della maggiorazione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione). Pertanto, da gennaio 2020 ad agosto 2022 sulla pensione numero 07071564 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento CP_1 superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 10.094,58”;
- di aver presentato ricorso avverso tale provvedimento prima al Comitato Provinciale di Frosinone e di seguito al Tribunale di Frosinone al fine di far dichiarare l'irripetibilità delle somme riscosse;
- che il Tribunale di Frosinone in data 29.06.2023 accertava:
“l'irripetibilità delle somme richieste dall' e CP_1 indebitamente percepite dalla ricorrente sulla pensione n. 07071564 categoria INVCIV per un importo complessivo di € 10.094,58 e per l'effetto dichiara l'annullamento dell'indebito per la non ripetibilità della somma richiesta per il periodo dal gennaio 2020 ad agosto 2022”;
- che tale sentenza veniva ritualmente notificata all' CP_1 resistente in data 03.07.2023;
- che ciononostante l' non ha provveduto alla restituzione CP_1 delle somme già precedentemente detratte sulla base del provvedimento di presunto indebito, continuando ad effettuare le trattenute fino al mese di Aprile 2023;
- che ad oggi, l' ha indebitamente trattenuto una somma CP_1 totale pari ad € 921,42.
Parte ricorrente ha quindi chiesto la restituzione della somma di € 921.42 indebitamente trattenuta dall' , in ragione della CP_1 sentenza n. 131/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone che ha dichiarato l'illegittimità delle trattenute mensili effettuate dall' , con annullamento dell'indebito. CP_1
2 L' si è costituito in giudizio eccependo l'infondatezza del CP_1 ricorso.
In particolare, eccepiva che la sig.ra era “titolare” di Parte_1 due indebiti: indebito n. 1711181, di cui alla comunicazione del 09.8.2022, di importo pari ad € 10.094,58, annullato con sentenza n. 131/2023. indebito su cui l' aveva già CP_1 provveduto al recupero di € 764,72 a seguito di calcolo “in automatico” del relativo credito. L' ha poi dedotto che a CP_1 seguito dell'annullamento dell'indebito, come disposto dal Tribunale – ed a cui l' ha provveduto come da CP_1 documentazione allegata - tale somma va restituita alla ricorrente.
L' ha poi evidenziato che vi è poi l'indebito n. 16065805 CP_1 che non e' mai stato impugnato dalla sig.ra tanto è Parte_1 vero che la stessa ha provveduto alla sua restituzione con trattenute mensili di € 26,10 per un totale di €. 522,10 a partire da settembre 2021 fino a giugno 2023 – come da elenco allegato – e tale somma non va restituita.
All'udienza del 2/10/2025 parte ricorrente dichiarava di aderire ai conteggi dell e chiedeva la restituzione della somma di CP_1
€ 764,72 per come calcolata dall'ente e non ancora restituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito indicati.
Parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di CP_1 ottenere la restituzione della somma di €.921.42 illegittimamente trattenuta dall' sulla base del CP_1 provvedimento di ripetizione di indebito del 9/8/2022, che è stato annullato con sentenza del n. 864/2023 pubbl. il 29/06/2023 emessa dal Tribunale di Frosinone.
3 L' eccepiva che l'esatto importo da restituire alla parte CP_1 ricorrente in ragione del provvedimento annullamento dell'indebito è pari a €764,72, allegando in atti prospetto di pagamento (all. n. 1 note del 28/8/25).
All'udienza del 2/10/2025 parte ricorrente aderiva ai conteggi dell' ritenendo ancora dovuta la somma di €764,72. CP_1
Nel caso oggetto di giudizio, risulta dagli atti di causa che il Tribunale di Frosinone con sentenza n. 131/2023 ha dichiarato l'irripetibilità delle somme richieste dall' sulla pensione CP_1
n. 07071564 categoria INVCIV per un importo complessivo di
€ 10.094,58, annullando il relativo indebito.
Emerge altresì che l' prima della pubblicazione della CP_1 richiamata sentenza aveva già iniziato ad effettuare trattenute sulla pensione della ricorrente fino al mese di aprile 2023, in ragione del presunto indebito, successivamente annullato.
Inoltre, dalle note depositate dalle parti reciprocamente risulta ancora dovuta da parte dell'ente la restituzione della somma di
€ 764,72, e che lo stesso ha riconosciuto come ancora CP_1 dovute alla parte ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra, deve ritenersi che parte ricorrente abbia diritto alla restituzione da parte dell' CP_1 della somma di € 764,72, per le ragioni sopra indicate.
Le spese di lite sono compensate tra le parti per ¼, stante gli esiti della presente controversia, e poste in capo all' per CP_1 la parte non compensata e liquidate rispettivamente in base alla complessità medio bassa delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in data Parte_1 CP_1 nella causa iscritta al n. 2602/2024 R.G.A.C. disattesa ogni altra eccezione e deduzione:
a) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla restituzione della somma di € 764,72, e per l'effetto condanna
4 l' alla restituzione a favore della ricorrente della somma CP_1 di € 764,72; b) Compensa per ¼ le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento, in favore della ricorrente in favore della ricorrente delle spese di lite non compensate che si liquidano in euro 374,25 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi.
Frosinone, 02/10/2023 Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
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