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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/10/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente dott.ssa Alessandra Angiuli Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato ex artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 961/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPA' Parte_1 C.F._1 FRANCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro in carica l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 nonché contro Controparte_2 (C.F. ), in persona del Prefetto in carica l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2 Distrettuale dello Stato di Catanzaro RESISTENTI
e con l'intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 22 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato nei termini di legge, Pt_1
ha impugnato il decreto prefettizio del 24 luglio 2025 con il quale è stata disposta la sua
[...] sospensione dalla carica di Sindaco del ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. Controparte_3
a) del d. lgs. n. 235/2012. Il provvedimento impugnato trova fondamento nella sentenza di condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18 luglio 2025, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., commesso in continuazione sino al mese di dicembre 2012 quando egli rivestiva la qualità di capogruppo dell'UDC al Consiglio
Regionale della Calabria.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012 sotto molteplici profili, lamentando in particolare il contrasto con l'art. 3, 27, 111, e 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione con l'art. 6 della CEDU, nella parte in cui la norma non prevede alcun limite temporale per l'applicazione della sospensione dalle cariche elettive, qualora – come nel caso di specie
– la sospensione intervenga dopo diversi anni dalla commissione dei fatti di reato, nonché nella parte in cui non prevede un giudizio di proporzionalità nel caso di sostanziale diversità strutturale tra le funzioni per cui è intervenuta la condanna e quelle svolte al momento della sospensione.
Ha chiesto dunque, in via principale, di interpretare costituzionalmente l'art. 11 del d. lgs. 235/2012 nel senso che la sospensione non può essere applicata quando sussista una sproporzione temporale manifesta (nella specie, 13 anni tra la commissione dei fatti e la condanna); in ogni caso, annullare il decreto prefettizio per eccesso di potere derivante dall'applicazione meccanica e sproporzionata di una norma in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e ragionevole durata del processo;
in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d. lgs.
235/2012 per i medesimi motivi;
nel merito, accogliere il ricorso ed annullare il decreto del Prefetto di del 24 luglio 2025. CP_2
1).1 Le amministrazioni convenute si sono ritualmente costituite in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e rilevando che il potere prefettizio è completamente vincolato dalla legge, senza margini di discrezionalità valutativa, e che la Corte Costituzionale con sentenza n. 230/2021 ha già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle prospettate.
1).2 Con note depositate in data 15.09.2025, il ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate, ribadendo la fondatezza delle censure costituzionali e l'applicabilità dei principi della sentenza n. pagina 2 di 7 51/2024 in materia di automatismi sanzionatori per i magistrati anche alla disciplina della legge
NO, nonché il carattere inedito dei profili di incostituzionalità sollevati, mai esaminati dalla giurisprudenza costituzionale.
1).3 All'udienza del 18.09.2025, dopo la discussione orale delle parti ex art. 281-sexies c.p.c., il
Collegio ha riservato la decisione.
Il Procuratore della Repubblica è regolarmente intervenuto concludendo per il rigetto della richiesta di parte ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, d. lgs. 235/2012 ed insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
2) Occorre premettere che la disciplina della sospensione cautelare dalle cariche elettive negli enti locali è dettata dall'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, il quale prevede che sono sospesi di diritto dalle cariche elettive negli enti locali coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), b), c), tra i quali figura il delitto di peculato, per il quale il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria.
Secondo l'orientamento sinora formatosi in seno alla Corte Costituzionale, fatto proprio dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. sentenza 17 giugno 2021, Miniscalco
contro
Italia;
decisione 18 maggio 2021,
contro
Italia) la sospensione in esame non ha natura sanzionatoria, ma è una Tes_1 misura cautelare diretta ad evitare che coloro che sono stati condannati anche in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della pubblica amministrazione – come il peculato, per il quale è stato condannato il ricorrente – rivestano cariche elettive, mettendo così in pericolo il buon andamento dell'amministrazione stessa e la sua onorabilità (v. sentenze della Corte Costituzionale n.
35 del 2021, n. 36 del 2019, n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015).
L'adeguatezza della misura a corrispondere a queste esigenze va dunque apprezzata in una logica che prescinde dalla concreta gravità del reato contestato e dalla pena irrogata, e che si incentra invece sulla finalità cautelare perseguita, che è quella di evitare che la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo pregiudichi lo stesso interesse al buon andamento e all'onorabilità della pubblica amministrazione (ex plurimis, sentenze della Corte Costituzionale n. 35 del 2021 e n. 276 del 2016).
Deve altresì rilevarsi che, come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica intervenuto nel presente giudizio, la Corte Costituzionale ha escluso che la sospensione possa avere natura sostanzialmente penale, verificando la riconducibilità della stessa nella nozione di pena secondo i c.d. criteri “Engel” (ossia la qualificazione dell'illecito operata dal diritto nazionale, la natura della pagina 3 di 7 sanzione, alla luce della sua funzione punitiva-deterrente e la sua severità, ovvero la gravità del sacrificio imposto).
In particolare, ferma restando la natura amministrativa della sospensione nel diritto interno, la Corte
Costituzionale ne ha escluso la natura punitiva, osservando che scopo della misura della sospensione dalla carica prevista dal d.lgs. n. 235 del 2012 è “esclusivamente quello di tutelare la pubblica funzione in attesa che l'accertamento penale si consolidi nel giudicato. Si tratta di una misura tipicamente interinale, di mera anticipazione dell'effetto interdittivo derivante dal giudicato, anch'esso parimenti non diretto a finalità punitive. Tale effetto trova il suo fondamento nella valutazione, compiuta dal legislatore, delle condizioni che sconsigliano provvisoriamente la permanenza dell'eletto in una determinata carica pubblica, al fine di sottrarre l'ufficio a dubbi sulla onorabilità di chi lo riveste che potrebbero metterne in discussione il prestigio e pregiudicarne il buon andamento” (v. Corte
Costituzionale n. 276 del 2016).
Del pari, corretto è quanto evidenziato dalle parti convenute in merito alla natura vincolata del potere prefettizio, in quanto la norma di riferimento (quinto comma dell'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012) è una norma di azione che delimita i poteri dell'Amministrazione, vincolandone l'agire e stabilendo che il
Prefetto, ricevuto il provvedimento giudiziario, deve accertare la sussistenza di una delle cause di sospensione tassativamente tipizzate dalla legge e, in caso positivo, ha il dovere di notificare il provvedimento cautelare di sospensione all'ente locale interessato.
L'Amministrazione esercita dunque un potere vincolato, limitandosi a verificare l'esistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere, emanando un provvedimento che non può essere diverso da quello stabilito dalla legge medesima.
2).1 Tanto premesso ed applicati i suesposti principi costituzionali al caso di specie, si rileva che la censura di incostituzionalità della norma, nella parte in cui non prevede un limite temporale all'applicazione della misura della sospensione, appare manifestamente infondata.
Ed infatti, come già chiarito dalle succitate sentenze della Corte Costituzionale - che hanno già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma riferite agli artt. 3, 24, 27,
48 e 51, 97, 113 della Costituzione - la disciplina della legge NO si basa su presupposti meramente oggettivi e predeterminati dalla stessa norma. Conseguentemente deve ritenersi che la condanna penale, anche se pronunciata dopo anni, mantiene la sua natura di accertamento giurisdizionale della responsabilità penale e costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione pagina 4 di 7 della misura cautelare. Il tempo trascorso non incide né sulla gravità del fatto accertato, né sulla necessità di tutelare il buon andamento dell'amministrazione.
In particolare, le esigenze cautelari che giustificano la sospensione non vengono meno per il solo decorso del tempo, ma permangono finché sussiste la condanna non definitiva. Come chiarito dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2015, la misura risponde all'esigenza di garantire “la credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'“ombra” gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera”.
Queste finalità di tutela della credibilità istituzionale non devono ritenersi correlate al momento di commissione dei fatti, ma alla situazione attuale dell'amministratore condannato che continua a rivestire la carica pubblica (v. in tal senso, di recente, C. Appello Roma, sentenza n. 6862 del 31 ottobre 2024, che ha rimarcato che la finalità della misura è esclusivamente quella di tutelare la pubblica funzione in attesa che l'accertamento penale si consolidi nel giudicato, trattandosi di misura
“tipicamente interinale di mera anticipazione dell'effetto interdittivo derivante dal giudicato, anch'esso parimenti non diretto a finalità punitive”).
In definitiva, l'eventuale lentezza del processo penale – imputabile a fattori estranei alla disciplina amministrativa della sospensione ed attinente esclusivamente al profilo processualpenalistico della ragionevole durata del processo – non può riflettersi sulla legittimità costituzionale di una norma che persegue autonome finalità di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
Per le ragioni esposte, non può essere accolta né la domanda di interpretare costituzionalmente l'art. 11 del d. lgs. 235/2012, né quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, in quanto la censura non supera il vaglio della non manifesta infondatezza.
2).2 Parimenti, non coglie nel segno la censura relativa alla diversità strutturale tra le funzioni di capogruppo consiliare (svolte al momento della condanna) e quelle di sindaco.
Ed infatti, la finalità cautelare della misura non è correlata alla specifica modalità di commissione del reato o alle funzioni concretamente svolte, ma alla necessità di preservare il prestigio e la credibilità delle istituzioni pubbliche locali. Inoltre, la citata giurisprudenza costituzionale conferma che il legislatore può legittimamente operare “in via generale ed astratta” identificando l'ambito di applicazione della misura cautelare in relazione ai soggetti coinvolti e al nesso tra la condanna non definitiva e le funzioni elettive svolte, senza alcuna possibilità di effettuare una valutazione pagina 5 di 7 individualizzata. Ne consegue l'inammissibilità di un'interpretazione che ammetta una valutazione caso per caso della compatibilità strutturale tra le diverse cariche in quanto contrastante con la stessa ratio della norma, fondata su presupposti oggettivi e predeterminati.
2).3 Quanto all'invocata applicabilità dei principi sanciti dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 51/2024 in materia di automatismi sanzionatori per i magistrati, deve rilevarsi che tale pronuncia attiene ad un ambito costituzionale profondamente diverso da quello del d. lgs.
235/2012.
La sentenza n. 51/2024 si inserisce nel contesto costituzionale dell'indipendenza della magistratura
(artt. 104-106 Cost.) e l'automatismo sanzionatorio censurato in quella sede atteneva al ruolo costituzionale del CSM, impedendogli quella valutazione individualizzata che è propria della funzione giurisdizionale della Sezione Disciplinare del CSM (essendo, peraltro, le sue decisioni ricorribili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione).
Il d. lgs. 235/2012 (legge NO) persegue invece la tutela del buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost., che la giurisprudenza costituzionale ha sempre riconosciuto possa essere legittimamente perseguito attraverso meccanismi automatici che prescindono da valutazioni soggettive.
Inoltre, mentre la rimozione del magistrato prevista dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 - dichiarato incostituzionale da Corte cost., sentenza n. 51 del 2024 - è definitiva e irreversibile, la sospensione dell'amministratore locale è temporanea (18 mesi), reversibile e destinata a cessare automaticamente in caso di assoluzione o proscioglimento.
Non sussiste pertanto alcuna modifica del quadro interpretativo degli automatismi sanzionatori, né alcun contrasto giurisprudenziale che possa giustificare la riproposizione di questioni già definite dalla
Corte Costituzionale.
2).4 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Il decreto prefettizio impugnato risulta pienamente legittimo, essendo stato adottato in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge: - condanna non definitiva pronunciata dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 18 luglio 2025; - reato rilevante (peculato ex art. 314 c.p., espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 235/2012); - carica elettiva rientrante nell'ambito applicativo della disciplina (Sindaco di ente locale); - corretto esercizio del potere vincolato da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 235/2012. pagina 6 di 7 3) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere alle amministrazioni convenute, in via di solidarietà attiva, le Parte_1 spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.713,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarre in favore dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 21 R.D. n. 1611/1933.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Maria Luisa Mingrone
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Luisa Mingrone Presidente dott.ssa Alessandra Angiuli Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est. ha pronunciato ex artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 961/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMPA' Parte_1 C.F._1 FRANCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del Ministro in carica l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1 nonché contro Controparte_2 (C.F. ), in persona del Prefetto in carica l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura P.IVA_2 Distrettuale dello Stato di Catanzaro RESISTENTI
e con l'intervento del PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CROTONE
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso ex art. 22 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, depositato nei termini di legge, Pt_1
ha impugnato il decreto prefettizio del 24 luglio 2025 con il quale è stata disposta la sua
[...] sospensione dalla carica di Sindaco del ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. Controparte_3
a) del d. lgs. n. 235/2012. Il provvedimento impugnato trova fondamento nella sentenza di condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria in data 18 luglio 2025, con la quale il ricorrente è stato condannato per il reato di peculato di cui all'art. 314 c.p., commesso in continuazione sino al mese di dicembre 2012 quando egli rivestiva la qualità di capogruppo dell'UDC al Consiglio
Regionale della Calabria.
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012 sotto molteplici profili, lamentando in particolare il contrasto con l'art. 3, 27, 111, e 117, comma 1 della Costituzione, quest'ultimo in relazione con l'art. 6 della CEDU, nella parte in cui la norma non prevede alcun limite temporale per l'applicazione della sospensione dalle cariche elettive, qualora – come nel caso di specie
– la sospensione intervenga dopo diversi anni dalla commissione dei fatti di reato, nonché nella parte in cui non prevede un giudizio di proporzionalità nel caso di sostanziale diversità strutturale tra le funzioni per cui è intervenuta la condanna e quelle svolte al momento della sospensione.
Ha chiesto dunque, in via principale, di interpretare costituzionalmente l'art. 11 del d. lgs. 235/2012 nel senso che la sospensione non può essere applicata quando sussista una sproporzione temporale manifesta (nella specie, 13 anni tra la commissione dei fatti e la condanna); in ogni caso, annullare il decreto prefettizio per eccesso di potere derivante dall'applicazione meccanica e sproporzionata di una norma in violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e ragionevole durata del processo;
in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 del d. lgs.
235/2012 per i medesimi motivi;
nel merito, accogliere il ricorso ed annullare il decreto del Prefetto di del 24 luglio 2025. CP_2
1).1 Le amministrazioni convenute si sono ritualmente costituite in giudizio, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso e rilevando che il potere prefettizio è completamente vincolato dalla legge, senza margini di discrezionalità valutativa, e che la Corte Costituzionale con sentenza n. 230/2021 ha già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle prospettate.
1).2 Con note depositate in data 15.09.2025, il ricorrente ha replicato alle eccezioni sollevate, ribadendo la fondatezza delle censure costituzionali e l'applicabilità dei principi della sentenza n. pagina 2 di 7 51/2024 in materia di automatismi sanzionatori per i magistrati anche alla disciplina della legge
NO, nonché il carattere inedito dei profili di incostituzionalità sollevati, mai esaminati dalla giurisprudenza costituzionale.
1).3 All'udienza del 18.09.2025, dopo la discussione orale delle parti ex art. 281-sexies c.p.c., il
Collegio ha riservato la decisione.
Il Procuratore della Repubblica è regolarmente intervenuto concludendo per il rigetto della richiesta di parte ricorrente di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, d. lgs. 235/2012 ed insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso.
2) Occorre premettere che la disciplina della sospensione cautelare dalle cariche elettive negli enti locali è dettata dall'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012, il quale prevede che sono sospesi di diritto dalle cariche elettive negli enti locali coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), b), c), tra i quali figura il delitto di peculato, per il quale il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria.
Secondo l'orientamento sinora formatosi in seno alla Corte Costituzionale, fatto proprio dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (v. sentenza 17 giugno 2021, Miniscalco
contro
Italia;
decisione 18 maggio 2021,
contro
Italia) la sospensione in esame non ha natura sanzionatoria, ma è una Tes_1 misura cautelare diretta ad evitare che coloro che sono stati condannati anche in via non definitiva per determinati reati gravi o comunque offensivi della pubblica amministrazione – come il peculato, per il quale è stato condannato il ricorrente – rivestano cariche elettive, mettendo così in pericolo il buon andamento dell'amministrazione stessa e la sua onorabilità (v. sentenze della Corte Costituzionale n.
35 del 2021, n. 36 del 2019, n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015).
L'adeguatezza della misura a corrispondere a queste esigenze va dunque apprezzata in una logica che prescinde dalla concreta gravità del reato contestato e dalla pena irrogata, e che si incentra invece sulla finalità cautelare perseguita, che è quella di evitare che la permanenza dell'eletto nell'organo elettivo pregiudichi lo stesso interesse al buon andamento e all'onorabilità della pubblica amministrazione (ex plurimis, sentenze della Corte Costituzionale n. 35 del 2021 e n. 276 del 2016).
Deve altresì rilevarsi che, come correttamente rilevato dal Procuratore della Repubblica intervenuto nel presente giudizio, la Corte Costituzionale ha escluso che la sospensione possa avere natura sostanzialmente penale, verificando la riconducibilità della stessa nella nozione di pena secondo i c.d. criteri “Engel” (ossia la qualificazione dell'illecito operata dal diritto nazionale, la natura della pagina 3 di 7 sanzione, alla luce della sua funzione punitiva-deterrente e la sua severità, ovvero la gravità del sacrificio imposto).
In particolare, ferma restando la natura amministrativa della sospensione nel diritto interno, la Corte
Costituzionale ne ha escluso la natura punitiva, osservando che scopo della misura della sospensione dalla carica prevista dal d.lgs. n. 235 del 2012 è “esclusivamente quello di tutelare la pubblica funzione in attesa che l'accertamento penale si consolidi nel giudicato. Si tratta di una misura tipicamente interinale, di mera anticipazione dell'effetto interdittivo derivante dal giudicato, anch'esso parimenti non diretto a finalità punitive. Tale effetto trova il suo fondamento nella valutazione, compiuta dal legislatore, delle condizioni che sconsigliano provvisoriamente la permanenza dell'eletto in una determinata carica pubblica, al fine di sottrarre l'ufficio a dubbi sulla onorabilità di chi lo riveste che potrebbero metterne in discussione il prestigio e pregiudicarne il buon andamento” (v. Corte
Costituzionale n. 276 del 2016).
Del pari, corretto è quanto evidenziato dalle parti convenute in merito alla natura vincolata del potere prefettizio, in quanto la norma di riferimento (quinto comma dell'art. 11 del d.lgs. n. 235/2012) è una norma di azione che delimita i poteri dell'Amministrazione, vincolandone l'agire e stabilendo che il
Prefetto, ricevuto il provvedimento giudiziario, deve accertare la sussistenza di una delle cause di sospensione tassativamente tipizzate dalla legge e, in caso positivo, ha il dovere di notificare il provvedimento cautelare di sospensione all'ente locale interessato.
L'Amministrazione esercita dunque un potere vincolato, limitandosi a verificare l'esistenza dei presupposti di legge per l'esercizio del potere, emanando un provvedimento che non può essere diverso da quello stabilito dalla legge medesima.
2).1 Tanto premesso ed applicati i suesposti principi costituzionali al caso di specie, si rileva che la censura di incostituzionalità della norma, nella parte in cui non prevede un limite temporale all'applicazione della misura della sospensione, appare manifestamente infondata.
Ed infatti, come già chiarito dalle succitate sentenze della Corte Costituzionale - che hanno già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della norma riferite agli artt. 3, 24, 27,
48 e 51, 97, 113 della Costituzione - la disciplina della legge NO si basa su presupposti meramente oggettivi e predeterminati dalla stessa norma. Conseguentemente deve ritenersi che la condanna penale, anche se pronunciata dopo anni, mantiene la sua natura di accertamento giurisdizionale della responsabilità penale e costituisce il presupposto oggettivo per l'applicazione pagina 4 di 7 della misura cautelare. Il tempo trascorso non incide né sulla gravità del fatto accertato, né sulla necessità di tutelare il buon andamento dell'amministrazione.
In particolare, le esigenze cautelari che giustificano la sospensione non vengono meno per il solo decorso del tempo, ma permangono finché sussiste la condanna non definitiva. Come chiarito dalla
Corte Costituzionale con sentenza n. 236/2015, la misura risponde all'esigenza di garantire “la credibilità dell'amministrazione presso il pubblico, cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, che può rischiare di essere incrinato dall'“ombra” gravante su di essa a causa dell'accusa da cui è colpita una persona attraverso la quale l'istituzione stessa opera”.
Queste finalità di tutela della credibilità istituzionale non devono ritenersi correlate al momento di commissione dei fatti, ma alla situazione attuale dell'amministratore condannato che continua a rivestire la carica pubblica (v. in tal senso, di recente, C. Appello Roma, sentenza n. 6862 del 31 ottobre 2024, che ha rimarcato che la finalità della misura è esclusivamente quella di tutelare la pubblica funzione in attesa che l'accertamento penale si consolidi nel giudicato, trattandosi di misura
“tipicamente interinale di mera anticipazione dell'effetto interdittivo derivante dal giudicato, anch'esso parimenti non diretto a finalità punitive”).
In definitiva, l'eventuale lentezza del processo penale – imputabile a fattori estranei alla disciplina amministrativa della sospensione ed attinente esclusivamente al profilo processualpenalistico della ragionevole durata del processo – non può riflettersi sulla legittimità costituzionale di una norma che persegue autonome finalità di tutela del buon andamento della pubblica amministrazione.
Per le ragioni esposte, non può essere accolta né la domanda di interpretare costituzionalmente l'art. 11 del d. lgs. 235/2012, né quella di sollevare la questione di legittimità costituzionale della medesima norma, in quanto la censura non supera il vaglio della non manifesta infondatezza.
2).2 Parimenti, non coglie nel segno la censura relativa alla diversità strutturale tra le funzioni di capogruppo consiliare (svolte al momento della condanna) e quelle di sindaco.
Ed infatti, la finalità cautelare della misura non è correlata alla specifica modalità di commissione del reato o alle funzioni concretamente svolte, ma alla necessità di preservare il prestigio e la credibilità delle istituzioni pubbliche locali. Inoltre, la citata giurisprudenza costituzionale conferma che il legislatore può legittimamente operare “in via generale ed astratta” identificando l'ambito di applicazione della misura cautelare in relazione ai soggetti coinvolti e al nesso tra la condanna non definitiva e le funzioni elettive svolte, senza alcuna possibilità di effettuare una valutazione pagina 5 di 7 individualizzata. Ne consegue l'inammissibilità di un'interpretazione che ammetta una valutazione caso per caso della compatibilità strutturale tra le diverse cariche in quanto contrastante con la stessa ratio della norma, fondata su presupposti oggettivi e predeterminati.
2).3 Quanto all'invocata applicabilità dei principi sanciti dalla recente sentenza della Corte
Costituzionale n. 51/2024 in materia di automatismi sanzionatori per i magistrati, deve rilevarsi che tale pronuncia attiene ad un ambito costituzionale profondamente diverso da quello del d. lgs.
235/2012.
La sentenza n. 51/2024 si inserisce nel contesto costituzionale dell'indipendenza della magistratura
(artt. 104-106 Cost.) e l'automatismo sanzionatorio censurato in quella sede atteneva al ruolo costituzionale del CSM, impedendogli quella valutazione individualizzata che è propria della funzione giurisdizionale della Sezione Disciplinare del CSM (essendo, peraltro, le sue decisioni ricorribili dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione).
Il d. lgs. 235/2012 (legge NO) persegue invece la tutela del buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost., che la giurisprudenza costituzionale ha sempre riconosciuto possa essere legittimamente perseguito attraverso meccanismi automatici che prescindono da valutazioni soggettive.
Inoltre, mentre la rimozione del magistrato prevista dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006 - dichiarato incostituzionale da Corte cost., sentenza n. 51 del 2024 - è definitiva e irreversibile, la sospensione dell'amministratore locale è temporanea (18 mesi), reversibile e destinata a cessare automaticamente in caso di assoluzione o proscioglimento.
Non sussiste pertanto alcuna modifica del quadro interpretativo degli automatismi sanzionatori, né alcun contrasto giurisprudenziale che possa giustificare la riproposizione di questioni già definite dalla
Corte Costituzionale.
2).4 In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Il decreto prefettizio impugnato risulta pienamente legittimo, essendo stato adottato in presenza di tutti i presupposti previsti dalla legge: - condanna non definitiva pronunciata dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 18 luglio 2025; - reato rilevante (peculato ex art. 314 c.p., espressamente previsto dall'art. 10, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 235/2012); - carica elettiva rientrante nell'ambito applicativo della disciplina (Sindaco di ente locale); - corretto esercizio del potere vincolato da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. n. 235/2012. pagina 6 di 7 3) Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono calcolate ai sensi del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase istruttoria, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere alle amministrazioni convenute, in via di solidarietà attiva, le Parte_1 spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 6.713,00, oltre 15% rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, da distrarre in favore dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 21 R.D. n. 1611/1933.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 17.09.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Sofia Nobile de Santis dott.ssa Maria Luisa Mingrone
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