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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 14/02/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g.5165/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5165/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BORRECA Parte_1 C.F._1
ROBERTO
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TASSIELLO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il sito in , via Dell'Olmo n. 45, al Parte_1 CP_1 CP_1 fine di accertare l'illegittimità della delibera assunta in data 22.03.2021 e con cui si è deliberato in ordine: 1) alla collocazione dell'isola ecologica a servizio del in idonea area CP_1 condominiale;
2) sulle modalità materiali e igienico sanitarie di mantenimento dell'isola; sull'eventuale assunzione di personale specializzato che vigili giornalmente sull'esatto utilizzo dell'isola ecologica. L'attrice assume che la delibera sia illegittima in quanto lesiva dei propri diritti, subendo ella le immissioni da cattivi odori, oltre alle immissioni sonore moleste derivanti dall'utilizzo dell'isola da parte dei ventisei condomini, nelle diverse ore del giorno e della sera;
si duole, inoltre, del deprezzamento dell'immobile e della presenza di ratti, soprattutto nei periodi di maggiore stoccaggio. Ella ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, per tutti i motivi esposti, accertare che la delibera del 20.03.2021 dall'assemblea straordinaria dei condomini del
[...]
in Nettuno (RM) è viziata, e quindi nulla e/o annullabile e, per l'effetto, invalidare Controparte_2 la delibera emessa il 20.03.2021 per quanto riguarda tutti e tre i punti all'o.d.g. e per l'effetto condannare il convenuto allo spostamento dell'isola ecologica nei luoghi di cui al punto CP_1
5) che precede (ipotesi A) o B) con esborsi a carico del;
II. in via subordinata, accertare CP_1 anche in caso di conferma della isola ecologica nell'attuale sede, previa quantificazione del deprezzamento subito dalla proprietà della Sig.ra per l'effetto condannare il Pt_1 CP_1 convenuto al pagamento del relativo importo in favore dell'attrice. III. Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge”. Il costituitosi come da comparsa, ha specificamente contestato le avverse deduzioni CP_1 eccependo la legittimità dell'operato del e la corretta individuazione dell'area in CP_1 questione, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di CTU. All'esito dell'istruttoria svolta la domanda principale dell'attrice è risultata fondata, posto che l'ubicazione dell'isola condominiale è stata deliberata in violazione delle norme in tema di distanze, nonché delle disposizioni ambientali in materia igienico sanitaria. Preliminarmente il CTU ha accertato l'esatta collocazione dell'isola ecologica a servizio del
CP_1 Più nel dettaglio, l'isola “è ubicata su area condominiale antistante l'abitazione attrice, sul lato sud- est, ed insiste su mappale 43, ed è posta ad una distanza minima di circa m. 8,00 rispetto alla facciata dell'edificio “C” su cui si aprono le finestre dell'appartamento di proprietà attrice. L'area di deposito risulta delimitata da pannelli metallici grigliati a maglia quadrata, schermata con siepe arborea (h circa m. 2,00), e una pavimentazione in battuto di cemento. L'accesso avviene da cancello pedonale a due ante fornito di chiavistello e lucchetto di chiusura. Ha forma pseudo-ellissoidale delle dimensioni (in proiezione) di circa m. 6,40x1,60 per una superficie stimata di circa mq. 10,20. All'interno sono collocati i mastelli-contenitori della raccolta differenziata, di caratteristiche, dimensioni, quantità e disposizione di cui meglio si dirà in seguito” (cfr. CTU p. 6). Nell'ambito dell'attività peritale, il CTU ha avuto modo di riscontrare la violazione del regolamento di igiene ambientale urbana, fonte secondaria emanata dall'Ente in ottemperanza all'art. 198 del decreto legislativo n. 152/2006, cd. testo unico sull'ambiente. I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente ben possono essere assunti dal giudice, anche in termini di criteri minimali, nella valutazione, secondo il suo prudente apprezzamento, in ordine alla prospettata violazione dell'art. 844 c.c., applicabile altresì nei rapporti condominiali. Nel caso in esame è stato rilevato che i contenitori della raccolta differenziata venissero adoperati in violazione delle prescrizioni contenute nel predetto regolamento, comportando la permanenza del rifiuto conferito per un tempo non compatibile con l'esigenza primaria della salvaguardia igienico- sanitaria (“E' stato riscontrato, nell'ambito degli accessi, (cfr. tabelle di rilievo par.
3.4.1 e 3.4.2, pagine precedenti) che i contenitori della raccolta differenziata per tipologia di rifiuto, vengono utilizzati in violazione delle modalità stabilite dalle norme contenute nel R.I.A.U.- Regolamento di Igiene Ambientale Urbana (art. 7, punti 1-3-4-5-6-7-9-15/7-15/9) e nel disciplinare della , Pt_2 avuto riguardo alle modalità e obblighi del produttore nonchè alle regole di raccolta e conferimento indicate nel calendario di programmazione settimanale. (cfr. all.06) Quindi il mancato rispetto dei giorni e orari stabiliti nell'apposito calendario, (art. 7 punto 6-7 e 9, art. 15 punto 1-4-5, art. 17 punto 6-7, art. 19 punto 3 del R.I.A.U.) comportano, in primis, la permanenza del rifiuto conferito per un tempo non compatibile con l'esigenza primaria della salvaguardia igienico-sanitaria di scongiurare l'insorgenza di inconvenienti correlati all'istaurazione di un processo di biodegrado/deperimento del rifiuto che causa l'emissione di composti volatili (gas maleodoranti) formatisi a seguito di processi biodegradativi dei rifiuti, soprattutto per quelli a matrice organica
(gli scarti alimentari o di cucina sono molto umidi, putrescibili e fermentano facilmente) e indifferenziata, ove, per quest'ultima, si verifica l'emissione di composti vari a seguito di combinazione di rifiuti tra loro incompatibili. 2) E' stata rilevata la presenza di rifiuto organico conferito in sacchetti di plastica, in violazione dell'art. 7, punto 15/9, e art. 19 punto 3 del R.I.A.U., che prescrive l'utilizzo di sacchetti biodegradabili” cfr. CTU pp. 16 e 17). Sotto tale aspetto, le criticità rilevate, unitamente all'insorgenza di altri fattori, quali le condizioni meteo e le temperature ambientali soprattutto con riguardo ai rifiuti organici e biodegradabili, confortano l'attendibilità delle doglianze dell'attrice, già esposte con mail del 24.02.2021 e non tenute in considerazione dalla volontà condominiale. (“le criticità rilevate soprattutto in ordine allo stato e modalità di utilizzo da parte dei condomini dell'isola ecologica, consentono di concludere che effettivamente gli inconvenienti lamentati dalla parte attrice, sussistono. Infatti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Igiene Ambientale Urbana Comunale causano l'insorgenza delle emissioni di gas maleodoranti che coinvolgono l'abitazione dell'attrice, immettendosi attraverso le finestre della stessa, ubicate ad una distanza di appena 8 metri. Dunque il conferimento dei rifiuti, (soprattutto di quelli organici ed indifferenziati) fuori dagli orari e giorni prescritti dal Regolamento Comunale e dal disciplinare della , provocano oggettivamente Pt_2 l'insorgenza di un processo di biodegrado/deperimento del rifiuto che causa l'emissione di composti volatili (gas maleodoranti)”cfr. CTU p. 19) e ulteriormente (“..Inoltre, le ridette emissioni e l'entità delle stesse, comunque, sono funzione anche di altri fattori, quali: -condizioni meteo e temperatura ambientale;
(durata soleggiamento) -la direzione del vento (venti dominanti, venti locali-brezze termiche); -il tempo di permanenza del rifiuto nell'isola ecologica (che non dovrebbe mai superare le 10/12 ore). Pertanto nella bella stagione con l'aumentare delle temperature si verifica una accelerazione del processo di biodegrado/deperimento del rifiuto, che dà luogo all'emissione di gas maleodoranti, in tempi molto brevi. La percezione di tali gas, e quindi il coinvolgimento dell'abitazione attorea, può essere più o meno forte o rilevante, in funzione della direzione del vento. La quantità di emissioni dipende infine dal tempo di permanenza del rifiuto all'interno dell'isola ecologica. Quando viene superato il tempo di permanenza limite (10/12) la quantità di emissioni aumenta in maniera esponenziale. Quindi in conclusione, avuto riguardo a questo primo aspetto, si può molto attendibilmente dedurre che le immissioni di gas maleodoranti nell'abitazione dell'attrice sussistono e sono causate, in primis, dalmancato rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Igiene Ambientale Urbana Comunale. C/2) A ciò si aggiunga che l'attuale posizionamento dell'isola ecologica non è compatibile con i requisiti igienico - sanitari previsti dalla normativa vigente in quanto non risulta conseguita alcuna autorizzazione (ambientale ed edilizia) da parte del convenuto, per la sua realizzazione. (cfr. Regolamento edilizio, artt. 41 e 17, CP_1 per assicurare l'igiene il decoro e la sicurezza pubblica.)” (cfr. CTU p. 20 e 21). La violazione delle norme del R.I.A.U. dev'essere ulteriormente valutata in relazione all'accertata violazione delle distanze prescritte dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, risultando l'isola ecologica paragonabile ad una costruzione, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche della solidità, stabilità e immobilizzazione, essendo ubicata in una porzione di area pavimentata, nonché delimitata da cancello e recinzione incorporati al suolo (“C/3) Inoltre, sotto un profilo dimensionale, la stessa risulta insufficiente sia in termini di superficie che di dotazione di contenitori, come risulta dalla tabella riportata al paragrafo B1), con riferimento al numero delle unità abitative servite. C/4) Per quanto riguarda la distanza dagli edifici, la normativa regolamentare locale (Regolamento edilizio e Regolamento di Igiene) nulla prevede. Pertanto occorre far riferimento alla normativa nazionale di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza;
tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico. Pertanto, essendo l'isola ecologica assimilabile ad una costruzione, avendo elementi stabilmente infissi nel terreno (recinzione, cancelli, pavimentazione) la distanza da rispettare rispetto all'edificio antistante è pari a m. 10,00, ex art. 9 D.M. citato. Poiché attualmente la stessa è posta a m. 8,00, rispetto alla facciata dell'edificio “C” su cui si aprono le finestre dell'appartamento di proprietà attrice, (come riferito nel Cap. II – par. 2.2- pag. 6) viola la norma richiamata”). La collocazione dell'isola ecologica, quindi, per le caratteristiche intrinseche relative all'ubicazione rispetto alla proprietà dell'attrice, alla modalità di gestione del servizio in violazione delle norme speciali ambientali, alla superficie e alla dotazione dei contenitori, è illegittima in quanto contrastante con la normativa primaria, nonché secondaria e di diretta derivazione dei principi stabiliti dal T.U, sull'ambiente. “Dunque, in conclusione, avuto riguardo agli ulteriori aspetti di cui ai sub C/2-C/3- C/4, si può riferire che l'attuale posizionamento dell'isola ecologica è incompatibile con i requisiti igienico - sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria (anche con riferimento ai regolamenti locali) in quanto: -è stata realizzata in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative;
-sotto il profilo dimensionale risulta insufficiente, e quindi inadeguata, sia in termini di superficie che di dotazione di contenitori;
-non rispetta la distanza minima prevista dalla normativa nazionale, rispetto all'abitazione dell'attrice, fissata in m. 10,00. (cfr. CTU pp. 21 e 22). Sono senz'altro condivisibili le valutazioni del CTU in quanto frutto di un lavoro approfondito ed esaustivo, avendo l'esperto compiutamente valutato lo stato dei luoghi e fornito elementi tecnici utili al fine di accertare la fondatezza della domanda attorea. D'altronde non sono da accogliere le osservazioni critiche del convenuto circa la nullità dell'elaborato in quanto giunto a valutazioni non riscontrate da elementi oggettivi.
Come già rilevato dal CTU in sede di risposta alle osservazioni, deve evidenziarsi che il fenomeno delle immissioni di cattivi odori è oggettivamente connesso al biodegrardarsi dei rifiuti (in particolare organici). In tal senso, quindi, l'elemento della non tollerabilità delle immissioni dev'essere valutato in ordine alle circostanze del caso concreto che, nel dettaglio, hanno evidenziato l'inadeguatezza dell'isola in termini di superficie e di contenitori;
la gestione del servizio in violazione del regolamento ambientale igienico sanitario dell'Ente; il mancato rispetto della distanza minima prevista dall'art. 9 d.m. 1444/1968 rispetto all'abitazione dell'attrice. L'attuale collocazione dell'isola quindi, violando la normativa primaria e secondaria posta a tutela del principio di precauzione è senz'altro illegittima. Il andrà pertanto condannato alla rimozione dell'isola ecologica nell'area attualmente CP_1 insistente e al relativo spostamento, a propria cura e spese, nell'area compiutamente individuata dal consulente alla p. 24 dell'elaborato peritale. (“Tale nuova soluzione prevede di collocare l'isola ecologica nel punto più distaccato dagli edifici condominiali, ad una distanza non inferiore a mt. 20/22, e precisamente nell'area verde condominiale retrostante gli edifici, in prossimità del vertice nord-ovest, a confine con la Via Capo d'Istria, come da immagini che seguono. La soluzione consentirebbe di ubicare l'isola a ridosso della via Capo d'Istria dove la già effettua il CP_3 ritiro dei rifiuti domestici per le abitazioni poste sul lato opposto della strada. Inoltre la stessa verrebbe realizzata in prossimità del confine con il fondo sovrastante adibito alla vendita di materiali da costruzione, costituito da un grande piazzale ove sono stoccati i materiali, il cui confine è materializzato da un muro alto più di mt. 2,50, il quale costituisce un'ottima schermatura. L'area di raccolta rifiuti avrebbe accesso da Via Capo d'Istria ove attualmente esiste una recinzione costituita da un muretto alto 50 cm. con sovrastanti paletti e rete metallica. Figura 3 – Stralcio elaborato planimetrico. In evidenza con cerchio rosso la proposta di spostamento dell'isola ecologica condominiale in prossimità del vertice nord-ovest, a confine con Via Capo D'Istria. (cfr. CTU p. 24)”. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, che si ritiene conforme inquadrare nello scaglione compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del CP_1
PQM
- Accerta e dichiara l'illegittimità della delibera condominiale del 24.02.2021 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
- Condanna il convenuto alla rimozione dell'isola ecologica nell'area attualmente CP_1 insistente (è ubicata su area condominiale antistante l'abitazione attrice, sul lato sud-est, ed insiste su mappale 43, ed è posta ad una distanza minima di circa m. 8,00 rispetto alla facciata dell'edificio “C” su cui si aprono le finestre dell'appartamento di proprietà attrice. L'area di deposito risulta delimitata da pannelli metallici grigliati a maglia quadrata, schermata con siepe arborea (h circa m. 2,00), e una pavimentazione in battuto di cemento. L'accesso avviene da cancello pedonale a due ante fornito di chiavistello e lucchetto di chiusura. Ha forma pseudo-ellissoidale delle dimensioni (in proiezione) di circa m. 6,40x1,60 per una superficie stimata di circa mq. 10,20) e al relativo spostamento, a propria cura e spese, nell'area compiutamente individuata dal consulente alla p. 24 dell'elaborato peritale Tale nuova soluzione prevede di collocare l'isola ecologica nel punto più distaccato dagli edifici condominiali, ad una distanza non inferiore a mt. 20/22, e precisamente nell'area verde condominiale retrostante gli edifici, in prossimità del vertice nord-ovest, a confine con la Via
Capo d'Istria, come da immagini che seguono. La soluzione consentirebbe di ubicare l'isola a ridosso della via Capo d'Istria dove la già effettua il ritiro dei rifiuti domestici CP_3 per le abitazioni poste sul lato opposto della strada. Inoltre la stessa verrebbe realizzata in prossimità del confine con il fondo sovrastante adibito alla vendita di materiali da costruzione, costituito da un grande piazzale ove sono stoccati i materiali, il cui confine è materializzato da un muro alto più di mt. 2,50, il quale costituisce un'ottima schermatura. L'area di raccolta rifiuti avrebbe accesso da Via Capo d'Istria ove attualmente esiste una recinzione costituita da un muretto alto 50 cm. con sovrastanti paletti e rete metallica. Figura
3 – Stralcio elaborato planimetrico. In evidenza con cerchio rosso la proposta di spostamento dell'isola ecologica condominiale in prossimità del vertice nord-ovest, a confine con Via Capo D'Istria. e secondo le prescrizioni espressamente previste dal CTU alle pp. 26,27,28,29 e 30 dell'elaborato.
- Condanna il convenuto, alla refusione delle spese di lite in favore della parte CP_1 attrice che si liquidano in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
- Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Velletri, lì 13.02.2025.
Il Giudice
Angelo Baffa
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Velletri, lì 13/02/2025
Il giudice
Angelo Baffa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Angelo Baffa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5165/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BORRECA Parte_1 C.F._1
ROBERTO
ATTORE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
TASSIELLO GIUSEPPE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24.06.2024. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio il sito in , via Dell'Olmo n. 45, al Parte_1 CP_1 CP_1 fine di accertare l'illegittimità della delibera assunta in data 22.03.2021 e con cui si è deliberato in ordine: 1) alla collocazione dell'isola ecologica a servizio del in idonea area CP_1 condominiale;
2) sulle modalità materiali e igienico sanitarie di mantenimento dell'isola; sull'eventuale assunzione di personale specializzato che vigili giornalmente sull'esatto utilizzo dell'isola ecologica. L'attrice assume che la delibera sia illegittima in quanto lesiva dei propri diritti, subendo ella le immissioni da cattivi odori, oltre alle immissioni sonore moleste derivanti dall'utilizzo dell'isola da parte dei ventisei condomini, nelle diverse ore del giorno e della sera;
si duole, inoltre, del deprezzamento dell'immobile e della presenza di ratti, soprattutto nei periodi di maggiore stoccaggio. Ella ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale, per tutti i motivi esposti, accertare che la delibera del 20.03.2021 dall'assemblea straordinaria dei condomini del
[...]
in Nettuno (RM) è viziata, e quindi nulla e/o annullabile e, per l'effetto, invalidare Controparte_2 la delibera emessa il 20.03.2021 per quanto riguarda tutti e tre i punti all'o.d.g. e per l'effetto condannare il convenuto allo spostamento dell'isola ecologica nei luoghi di cui al punto CP_1
5) che precede (ipotesi A) o B) con esborsi a carico del;
II. in via subordinata, accertare CP_1 anche in caso di conferma della isola ecologica nell'attuale sede, previa quantificazione del deprezzamento subito dalla proprietà della Sig.ra per l'effetto condannare il Pt_1 CP_1 convenuto al pagamento del relativo importo in favore dell'attrice. III. Con vittoria di spese e compensi di Avvocato, oltre spese generali ed accessori come per legge”. Il costituitosi come da comparsa, ha specificamente contestato le avverse deduzioni CP_1 eccependo la legittimità dell'operato del e la corretta individuazione dell'area in CP_1 questione, chiedendo il rigetto della domanda.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale ed espletamento di CTU. All'esito dell'istruttoria svolta la domanda principale dell'attrice è risultata fondata, posto che l'ubicazione dell'isola condominiale è stata deliberata in violazione delle norme in tema di distanze, nonché delle disposizioni ambientali in materia igienico sanitaria. Preliminarmente il CTU ha accertato l'esatta collocazione dell'isola ecologica a servizio del
CP_1 Più nel dettaglio, l'isola “è ubicata su area condominiale antistante l'abitazione attrice, sul lato sud- est, ed insiste su mappale 43, ed è posta ad una distanza minima di circa m. 8,00 rispetto alla facciata dell'edificio “C” su cui si aprono le finestre dell'appartamento di proprietà attrice. L'area di deposito risulta delimitata da pannelli metallici grigliati a maglia quadrata, schermata con siepe arborea (h circa m. 2,00), e una pavimentazione in battuto di cemento. L'accesso avviene da cancello pedonale a due ante fornito di chiavistello e lucchetto di chiusura. Ha forma pseudo-ellissoidale delle dimensioni (in proiezione) di circa m. 6,40x1,60 per una superficie stimata di circa mq. 10,20. All'interno sono collocati i mastelli-contenitori della raccolta differenziata, di caratteristiche, dimensioni, quantità e disposizione di cui meglio si dirà in seguito” (cfr. CTU p. 6). Nell'ambito dell'attività peritale, il CTU ha avuto modo di riscontrare la violazione del regolamento di igiene ambientale urbana, fonte secondaria emanata dall'Ente in ottemperanza all'art. 198 del decreto legislativo n. 152/2006, cd. testo unico sull'ambiente. I parametri fissati dalle norme speciali a tutela dell'ambiente ben possono essere assunti dal giudice, anche in termini di criteri minimali, nella valutazione, secondo il suo prudente apprezzamento, in ordine alla prospettata violazione dell'art. 844 c.c., applicabile altresì nei rapporti condominiali. Nel caso in esame è stato rilevato che i contenitori della raccolta differenziata venissero adoperati in violazione delle prescrizioni contenute nel predetto regolamento, comportando la permanenza del rifiuto conferito per un tempo non compatibile con l'esigenza primaria della salvaguardia igienico- sanitaria (“E' stato riscontrato, nell'ambito degli accessi, (cfr. tabelle di rilievo par.
3.4.1 e 3.4.2, pagine precedenti) che i contenitori della raccolta differenziata per tipologia di rifiuto, vengono utilizzati in violazione delle modalità stabilite dalle norme contenute nel R.I.A.U.- Regolamento di Igiene Ambientale Urbana (art. 7, punti 1-3-4-5-6-7-9-15/7-15/9) e nel disciplinare della , Pt_2 avuto riguardo alle modalità e obblighi del produttore nonchè alle regole di raccolta e conferimento indicate nel calendario di programmazione settimanale. (cfr. all.06) Quindi il mancato rispetto dei giorni e orari stabiliti nell'apposito calendario, (art. 7 punto 6-7 e 9, art. 15 punto 1-4-5, art. 17 punto 6-7, art. 19 punto 3 del R.I.A.U.) comportano, in primis, la permanenza del rifiuto conferito per un tempo non compatibile con l'esigenza primaria della salvaguardia igienico-sanitaria di scongiurare l'insorgenza di inconvenienti correlati all'istaurazione di un processo di biodegrado/deperimento del rifiuto che causa l'emissione di composti volatili (gas maleodoranti) formatisi a seguito di processi biodegradativi dei rifiuti, soprattutto per quelli a matrice organica
(gli scarti alimentari o di cucina sono molto umidi, putrescibili e fermentano facilmente) e indifferenziata, ove, per quest'ultima, si verifica l'emissione di composti vari a seguito di combinazione di rifiuti tra loro incompatibili. 2) E' stata rilevata la presenza di rifiuto organico conferito in sacchetti di plastica, in violazione dell'art. 7, punto 15/9, e art. 19 punto 3 del R.I.A.U., che prescrive l'utilizzo di sacchetti biodegradabili” cfr. CTU pp. 16 e 17). Sotto tale aspetto, le criticità rilevate, unitamente all'insorgenza di altri fattori, quali le condizioni meteo e le temperature ambientali soprattutto con riguardo ai rifiuti organici e biodegradabili, confortano l'attendibilità delle doglianze dell'attrice, già esposte con mail del 24.02.2021 e non tenute in considerazione dalla volontà condominiale. (“le criticità rilevate soprattutto in ordine allo stato e modalità di utilizzo da parte dei condomini dell'isola ecologica, consentono di concludere che effettivamente gli inconvenienti lamentati dalla parte attrice, sussistono. Infatti il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Igiene Ambientale Urbana Comunale causano l'insorgenza delle emissioni di gas maleodoranti che coinvolgono l'abitazione dell'attrice, immettendosi attraverso le finestre della stessa, ubicate ad una distanza di appena 8 metri. Dunque il conferimento dei rifiuti, (soprattutto di quelli organici ed indifferenziati) fuori dagli orari e giorni prescritti dal Regolamento Comunale e dal disciplinare della , provocano oggettivamente Pt_2 l'insorgenza di un processo di biodegrado/deperimento del rifiuto che causa l'emissione di composti volatili (gas maleodoranti)”cfr. CTU p. 19) e ulteriormente (“..Inoltre, le ridette emissioni e l'entità delle stesse, comunque, sono funzione anche di altri fattori, quali: -condizioni meteo e temperatura ambientale;
(durata soleggiamento) -la direzione del vento (venti dominanti, venti locali-brezze termiche); -il tempo di permanenza del rifiuto nell'isola ecologica (che non dovrebbe mai superare le 10/12 ore). Pertanto nella bella stagione con l'aumentare delle temperature si verifica una accelerazione del processo di biodegrado/deperimento del rifiuto, che dà luogo all'emissione di gas maleodoranti, in tempi molto brevi. La percezione di tali gas, e quindi il coinvolgimento dell'abitazione attorea, può essere più o meno forte o rilevante, in funzione della direzione del vento. La quantità di emissioni dipende infine dal tempo di permanenza del rifiuto all'interno dell'isola ecologica. Quando viene superato il tempo di permanenza limite (10/12) la quantità di emissioni aumenta in maniera esponenziale. Quindi in conclusione, avuto riguardo a questo primo aspetto, si può molto attendibilmente dedurre che le immissioni di gas maleodoranti nell'abitazione dell'attrice sussistono e sono causate, in primis, dalmancato rispetto delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento di Igiene Ambientale Urbana Comunale. C/2) A ciò si aggiunga che l'attuale posizionamento dell'isola ecologica non è compatibile con i requisiti igienico - sanitari previsti dalla normativa vigente in quanto non risulta conseguita alcuna autorizzazione (ambientale ed edilizia) da parte del convenuto, per la sua realizzazione. (cfr. Regolamento edilizio, artt. 41 e 17, CP_1 per assicurare l'igiene il decoro e la sicurezza pubblica.)” (cfr. CTU p. 20 e 21). La violazione delle norme del R.I.A.U. dev'essere ulteriormente valutata in relazione all'accertata violazione delle distanze prescritte dall'art. 9 del d.m. 1444/1968, risultando l'isola ecologica paragonabile ad una costruzione, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche della solidità, stabilità e immobilizzazione, essendo ubicata in una porzione di area pavimentata, nonché delimitata da cancello e recinzione incorporati al suolo (“C/3) Inoltre, sotto un profilo dimensionale, la stessa risulta insufficiente sia in termini di superficie che di dotazione di contenitori, come risulta dalla tabella riportata al paragrafo B1), con riferimento al numero delle unità abitative servite. C/4) Per quanto riguarda la distanza dagli edifici, la normativa regolamentare locale (Regolamento edilizio e Regolamento di Igiene) nulla prevede. Pertanto occorre far riferimento alla normativa nazionale di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza;
tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico. Pertanto, essendo l'isola ecologica assimilabile ad una costruzione, avendo elementi stabilmente infissi nel terreno (recinzione, cancelli, pavimentazione) la distanza da rispettare rispetto all'edificio antistante è pari a m. 10,00, ex art. 9 D.M. citato. Poiché attualmente la stessa è posta a m. 8,00, rispetto alla facciata dell'edificio “C” su cui si aprono le finestre dell'appartamento di proprietà attrice, (come riferito nel Cap. II – par. 2.2- pag. 6) viola la norma richiamata”). La collocazione dell'isola ecologica, quindi, per le caratteristiche intrinseche relative all'ubicazione rispetto alla proprietà dell'attrice, alla modalità di gestione del servizio in violazione delle norme speciali ambientali, alla superficie e alla dotazione dei contenitori, è illegittima in quanto contrastante con la normativa primaria, nonché secondaria e di diretta derivazione dei principi stabiliti dal T.U, sull'ambiente. “Dunque, in conclusione, avuto riguardo agli ulteriori aspetti di cui ai sub C/2-C/3- C/4, si può riferire che l'attuale posizionamento dell'isola ecologica è incompatibile con i requisiti igienico - sanitari previsti dalla normativa primaria e secondaria (anche con riferimento ai regolamenti locali) in quanto: -è stata realizzata in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative;
-sotto il profilo dimensionale risulta insufficiente, e quindi inadeguata, sia in termini di superficie che di dotazione di contenitori;
-non rispetta la distanza minima prevista dalla normativa nazionale, rispetto all'abitazione dell'attrice, fissata in m. 10,00. (cfr. CTU pp. 21 e 22). Sono senz'altro condivisibili le valutazioni del CTU in quanto frutto di un lavoro approfondito ed esaustivo, avendo l'esperto compiutamente valutato lo stato dei luoghi e fornito elementi tecnici utili al fine di accertare la fondatezza della domanda attorea. D'altronde non sono da accogliere le osservazioni critiche del convenuto circa la nullità dell'elaborato in quanto giunto a valutazioni non riscontrate da elementi oggettivi.
Come già rilevato dal CTU in sede di risposta alle osservazioni, deve evidenziarsi che il fenomeno delle immissioni di cattivi odori è oggettivamente connesso al biodegrardarsi dei rifiuti (in particolare organici). In tal senso, quindi, l'elemento della non tollerabilità delle immissioni dev'essere valutato in ordine alle circostanze del caso concreto che, nel dettaglio, hanno evidenziato l'inadeguatezza dell'isola in termini di superficie e di contenitori;
la gestione del servizio in violazione del regolamento ambientale igienico sanitario dell'Ente; il mancato rispetto della distanza minima prevista dall'art. 9 d.m. 1444/1968 rispetto all'abitazione dell'attrice. L'attuale collocazione dell'isola quindi, violando la normativa primaria e secondaria posta a tutela del principio di precauzione è senz'altro illegittima. Il andrà pertanto condannato alla rimozione dell'isola ecologica nell'area attualmente CP_1 insistente e al relativo spostamento, a propria cura e spese, nell'area compiutamente individuata dal consulente alla p. 24 dell'elaborato peritale. (“Tale nuova soluzione prevede di collocare l'isola ecologica nel punto più distaccato dagli edifici condominiali, ad una distanza non inferiore a mt. 20/22, e precisamente nell'area verde condominiale retrostante gli edifici, in prossimità del vertice nord-ovest, a confine con la Via Capo d'Istria, come da immagini che seguono. La soluzione consentirebbe di ubicare l'isola a ridosso della via Capo d'Istria dove la già effettua il CP_3 ritiro dei rifiuti domestici per le abitazioni poste sul lato opposto della strada. Inoltre la stessa verrebbe realizzata in prossimità del confine con il fondo sovrastante adibito alla vendita di materiali da costruzione, costituito da un grande piazzale ove sono stoccati i materiali, il cui confine è materializzato da un muro alto più di mt. 2,50, il quale costituisce un'ottima schermatura. L'area di raccolta rifiuti avrebbe accesso da Via Capo d'Istria ove attualmente esiste una recinzione costituita da un muretto alto 50 cm. con sovrastanti paletti e rete metallica. Figura 3 – Stralcio elaborato planimetrico. In evidenza con cerchio rosso la proposta di spostamento dell'isola ecologica condominiale in prossimità del vertice nord-ovest, a confine con Via Capo D'Istria. (cfr. CTU p. 24)”. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in ragione dei parametri medi previsti per le cause di valore indeterminabile a bassa complessità, che si ritiene conforme inquadrare nello scaglione compreso tra i 5.200,01 e i 26.000,00.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, sono poste a carico del CP_1
PQM
- Accerta e dichiara l'illegittimità della delibera condominiale del 24.02.2021 e, per l'effetto, ne dispone l'annullamento.
- Condanna il convenuto alla rimozione dell'isola ecologica nell'area attualmente CP_1 insistente (è ubicata su area condominiale antistante l'abitazione attrice, sul lato sud-est, ed insiste su mappale 43, ed è posta ad una distanza minima di circa m. 8,00 rispetto alla facciata dell'edificio “C” su cui si aprono le finestre dell'appartamento di proprietà attrice. L'area di deposito risulta delimitata da pannelli metallici grigliati a maglia quadrata, schermata con siepe arborea (h circa m. 2,00), e una pavimentazione in battuto di cemento. L'accesso avviene da cancello pedonale a due ante fornito di chiavistello e lucchetto di chiusura. Ha forma pseudo-ellissoidale delle dimensioni (in proiezione) di circa m. 6,40x1,60 per una superficie stimata di circa mq. 10,20) e al relativo spostamento, a propria cura e spese, nell'area compiutamente individuata dal consulente alla p. 24 dell'elaborato peritale Tale nuova soluzione prevede di collocare l'isola ecologica nel punto più distaccato dagli edifici condominiali, ad una distanza non inferiore a mt. 20/22, e precisamente nell'area verde condominiale retrostante gli edifici, in prossimità del vertice nord-ovest, a confine con la Via
Capo d'Istria, come da immagini che seguono. La soluzione consentirebbe di ubicare l'isola a ridosso della via Capo d'Istria dove la già effettua il ritiro dei rifiuti domestici CP_3 per le abitazioni poste sul lato opposto della strada. Inoltre la stessa verrebbe realizzata in prossimità del confine con il fondo sovrastante adibito alla vendita di materiali da costruzione, costituito da un grande piazzale ove sono stoccati i materiali, il cui confine è materializzato da un muro alto più di mt. 2,50, il quale costituisce un'ottima schermatura. L'area di raccolta rifiuti avrebbe accesso da Via Capo d'Istria ove attualmente esiste una recinzione costituita da un muretto alto 50 cm. con sovrastanti paletti e rete metallica. Figura
3 – Stralcio elaborato planimetrico. In evidenza con cerchio rosso la proposta di spostamento dell'isola ecologica condominiale in prossimità del vertice nord-ovest, a confine con Via Capo D'Istria. e secondo le prescrizioni espressamente previste dal CTU alle pp. 26,27,28,29 e 30 dell'elaborato.
- Condanna il convenuto, alla refusione delle spese di lite in favore della parte CP_1 attrice che si liquidano in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 5.077,00 per compensi, oltre accessori di legge.
- Pone definitivamente a carico del le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Velletri, lì 13.02.2025.
Il Giudice
Angelo Baffa
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
Velletri, lì 13/02/2025
Il giudice
Angelo Baffa