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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9186/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 9186/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POTENA Parte_1 C.F._1
ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA CARSO 8 SAN SEVERO presso il difensore avv.
POTENA ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNELLI Controparte_1 C.F._2
MARGHERITA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE CARSO 26 71013 SAN GIOVANNI
ROTONDO presso il difensore avv. PENNELLI MARGHERITA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione notificato in data 19.04.13, conveniva in giudizio Controparte_1
al fine di vederla condannare, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., al pagamento Parte_1 della somma di € 600,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento per i danni da infiltrazione causati all'appartamento di sua proprietà provenienti dall'abbaino di nuova costruzione a servizio pagina 1 di 8 dell'appartamento del piano sovrastante, di proprietà della convenuta, nonché al pagamento dei danni morali, previa quantificazione in via equitativa degli stessi e al rimborso dell'importo di € 1.055,17 versato dall'attrice a titolo di onorari spettanti al C.T.U., , nominato nel procedimento per Persona_1
consulenza tecnica preventiva instaurato dinanzi al G.d.P. di San Giovanni Rotondo di cui al n. R.G.
251-A/2011, nonché alle spese di lite relative al medesimo procedimento e al giudizio di merito.
A tal riguardo, l'odierna appellante adduceva la presenza, da anni, di notevoli gocciolamenti di acqua piovana sul soffitto della camera da letto dell'appartamento di sua proprietà sito in San Giovanni
Rotondo alla via Sant'Agnese n. 7, piano 4°, a sua detta causati dalla costruzione di un abbaino sulla mansarda posta al piano sovrastante, di proprietà della . Pt_1
Stante l'inerzia di quest'ultima nel porre fine alla problematica infiltrativa, la proponeva CP_1
ricorso ex art. 969 c.p.c. dinanzi al G.d.P. di San Giovanni Rotondo per accertare le cause dei lamentati danni e provvedere alla loro quantificazione.
Con memoria di costituzione, la chiedeva l'estensione del contraddittorio nei confronti della Pt_1 ditta Barbano Biagio, in qualità di realizzatrice dell'abbaino.
Costituitasi in giudizio, la ditta convenuta negava qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Al termine dell'A.T.P., il perito d'ufficio, confermava il nesso causale tra i danni Persona_1 all'appartamento della e i difetti di costruzione dell'abbaino di proprietà della , CP_1 Pt_1 stimando i relativi danni in € 600,00.
Sulla base delle risultanze poc'anzi esposte, la si costituiva nel giudizio di merito al fine di CP_1
far accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 2051 c.c. per le infiltrazioni de quo, con Pt_1
conseguente condanna al risarcimento per i danni materiali, morali e delle spese anticipate a titolo di compenso del C.T.U., con ulteriore condanna alle spese del giudizio di merito e alle spese di lite del procedimento di A.T.P.
La de si costituiva nel giudizio promosso, contestando ogni avverso dedotto e richiesto e Pt_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Disposta l'acquisizione del fascicolo per il giudizio di A.T.P. ed esaurita l'istruttoria, consistita nell'escussione del consulente tecnico di parte attrice con sentenza n. 70/2016 del Persona_2
02.04.16 e depositata il 20.04.16, il G.d.P. di San Giovanni Rotondo accoglieva le domande attoree condannando la al pagamento di € 600,00 a titolo di danni causati da infiltrazioni di acque Pt_1 meteoriche, nonché della somma, stabilita in via equitativa, di € 500,00, a titolo di danno morale;
pagina 2 di 8 provvedeva, inoltre, in ordine alla condanna della conventa al pagamento di € 1.677,00, oltre accessori,
a titolo di compenso liquidato al C.T.U. per l'espletata consulenza in sede di A.T.P., con condanna alle spese ed onorari.
Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato in data 23.11.16, la ha citato in giudizio Pt_1
affinché il Tribunale adito riformasse la pronuncia di primo grado per i seguenti Controparte_1 motivi: mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in ordine all'assunta proprietà dell'appartamento di parte attrice, con conseguente difetto di legittimazione attiva;
omessa specificazione, da parte del Giudice di prime cure, della fattispecie normativa applicata;
vizio di extrapetizione in ordine alla ritenuta sussistenza di danni morali patiti dalla e liquidati in via CP_1 equitativa;
violazione dell'art. 2733 c.c. in riferimento al rigetto implicito della eccepita prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, con conseguente violazione dell'art. 2947 c.c. Pertanto, chiedeva modificarsi la sentenza appellata, con condanna integrale alle spese ed onorari dell'A.T.P., nonché del doppio grado di giudizio, comprese le spese per la C.T.U. e di tutto quanto già pagato in conseguenza del deposito della sentenza impugnata.
Nel costituirsi in giudizio, la eccepiva, in rito, l'irritualità e l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello per violazione dell'art. 113 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 01.08.24, il Giudice si riservava per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
****
L'odierno appellante ha notificato ad atto di appello avverso la sentenza del G.d.P. di Controparte_1
San Giovanni Rotondo n. 70/2016 del 02.04.16 e depositata in Cancelleria il 20.04.16, introducendo giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi:
- Mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte dell'attrice in primo grado in riferimento alla proprietà dell'appartamento per cui è causa e conseguente difetto di legittimazione attiva, sotto il profilo della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione esercitata;
- Omessa specificazione della fattispecie normativa applicata in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità della dott.ssa quale proprietaria della mansarda de quo per le Pt_1 infiltrazioni d'acqua piovana nel soffitto del piano sottostante;
pagina 3 di 8 - Vizio di extrapetizione in ordine alla sussistenza dei danni morali patiti dalla e Parte_2
liquidati in via equitativa;
- In ordine al rigetto implicito della eccepita prescrizione del diritto al risarcimento dei danni: violazione degli artt. 2947 e 2733 c.c.
****
L'appello è solo in parte fondato e, pertanto, non merita accoglimento.
1. INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n.70/2016 del giudice di pace di GI (ex San Giovanni Rotondo) per violazione dell'art.339 comma
3° c.p.c. norma che testualmente prevede “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art.113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”; l'art. 113 c.p.c. 2° comma, infatti, stabiliva, ratione temporis, con riferimento alla decisione impugnata, che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro.
Ai fini del rigetto dell'eccezione, basta la mera lettura delle conclusioni formulate dall'appellata nella citazione di primo grado per rendersi conto che la medesima ha proposto più domande che sommate tra loro superano abbondantemente il limite di 1.100,00- € previsto dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c.
(condannare la al pagamento della somma di € 600,00 oltre iva per i danni materiali subiti;
Pt_1 condannare la medesima al rimborso dell'importo di € 1.055,17- versato dall'attrice al CTU).
2. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, avanzata da parte appellante, del difetto di legittimazione attiva della , fondata sulla contestazione della mancanza di prova circa il CP_1 diritto di proprietà dell'immobile danneggiato.
A tal proposito, è bene rammentare che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene, invece, al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Quest'ultima, poi, può essere provata in positivo dall'attore, ma anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità stessa (Cass. S.U. sent. 2951/2016). pagina 4 di 8 Nel caso di specie, legittimato all'azione ex art. 2051 c.c. è il danneggiato, ovverosia chiunque abbia subito un danno ingiusto derivante da cose in custodia, a nulla rilevando la prova del titolo cui è pervenuta la proprietà dell'immobile danneggiato in capo a chi agisce. Infatti, ciò che rileva per valutare la sussistenza della legittimazione ad agire è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è, quindi, la sua prospettazione.
A fronte di quanto premesso, l'appellata ha correttamente dimostrato di avere il godimento e la disponibilità dell'immobile danneggiato, comportandosi da proprietaria, allertando l'amministratore del fenomeno infiltrativo, per poi instaurare il giudizio di per la valutazione dell'entità dei relativi CP_2 danni, consentendo l'accesso all'immobile per i sopralluoghi necessari alla perizia.
Ma la prova di detta titolarità può evincersi anche dal comportamento processuale tenuto dalla stessa appellante che, nel giudizio di primo grado, ha articolato una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, condividendo la richiesta di accertamento tecnico preventivo con l'odierna appellata, formulando al nominato consulente quesiti aggiuntivi volti a verificare la responsabilità per i danni cagionati dal terzo chiamato in causa, la ditta Barbano Biagio, ovvero ponendo in essere comportamenti conflittuali con l'asserito difetto di legittimazione attiva.
Pertanto, il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
3. L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Deve ritenersi parimenti infondata l'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento. Infatti, come si evince dall' le infiltrazioni al momento della proposizione del giudizio di accertamento tecnico CP_2
preventivo, erano ancora in essere. Il danno derivante dal mantenimento dello stato di fatto – contra ius
– produttivo delle infiltrazioni e che la avrebbe dovuto eliminare, deve essere considerato Pt_1
quale conseguenza di un illecito di natura non istantanea ma permanente.
Pertanto, poiché la decorrenza della prescrizione del termine quinquennale presuppone la cessazione della permanenza del danno, correttamente il Giudice di prime cure ha non ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dell'appellata.
4. LA QUESTIONE DI MERITO
Quanto al merito, la vicenda oggetto dell'odierna controversia è senza dubbio ascrivibile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, la detta disposizione grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità, dovendo risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità.
pagina 5 di 8 Sul custode che voglia liberarsi da detta responsabilità grava, invece, la prova del caso fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa.
Ebbene, al termine del procedimento per A.T.P., il consulente nominato dal Giudice accertava la responsabilità della de in ordine alla causazione del fenomeno infiltrativo, precisando che “(…) Pt_1
le cause che hanno prodotto le infiltrazioni di acqua piovana, in via generale, sono da attribuirsi essenzialmente alla cattiva realizzazione dell'abbaino ed all'utilizzo di materiali inidonei ai climi rigidi del luogo”, precisando che “(…)il percolamento di acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche lungo la parete frontale e di destra (…) si verifica a causa: a) della mancanza di pendenza della copertura dell'abbaino (…); b) della sconnessione del giunto tra la pavimentazione e la copertina di coronamento in pietra;
c) dello scarso aggetto della copertina in pietra;
d) del pilastro a servizio dell'abbaino lasciato scoperto nella parte sommitale solamente intonacata (…). Tale situazione, lamentata dall'attrice sin dal 2001 (…) è stata causata fondamentalmente dalla impermeabilizzazione non eseguita a regola d'arte”. Inoltre, il perito riscontrava delle infiltrazioni all'interno del sottotetto causate “dall'errata realizzazione del solino verticale adiacente la soglia della finestra dell'abbaino (lato sud-est) che ha procurato lo scollamento della guaina lungo tutto il fronte della soglia (vedi foto n. 21).
Le acque che vi si infiltrano, attraversando la falda percorrendola per tutta la lunghezza (circa m. 2,50) fino ad incrociare il solaio di copertura del 4° piano (vedi foto nn. 13/14), ristagnano sullo stesso manifestandosi sul soffitto della sig.ra ”. CP_1
Ebbene, rispondendo al quesito 7.3, il consulente concludeva evidenziando espressamente la sussistenza del nesso di causalità tra i danni da infiltrazione e l'errata costruzione dell'abbaino sovrastante l'immobile danneggiato.
Pertanto, è pienamente condivisibile la scelta operata dal Giudice di prime cure di fondare il proprio convincimento sull'elaborato peritale che, scevro da qualsivoglia imprecisione, ha compiutamente descritto ed accertato lo stato dei luoghi e le cause del fenomeno infiltrativo, imputandole alla de Fazio, anche a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il fortuito da parte della danneggiante.
Dunque, la pronuncia di primo grado, lungi dall'essere erronea e generica, ha correttamente individuato il responsabile del danno, pronunciandosi in conformità alla domanda attorea, che ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra, il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
pagina 6 di 8
5. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE
L'odierno appellante lamenta, altresì, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado pronunciato oltre i limiti della domanda avanzata dall'attore.
Ebbene, premesso che la lesione patita dal titolare del diritto reale, consistente nel mancato godimento dell'immobile, incide sulla “pienezza” del potere di godere e di disporre del bene stesso, la risarcibilità del danno di carattere patrimoniale può ritenersi in re ipsa, con liquidazione che avviene in via equitativa, eventualmente mediante ricorso al parametro del canone locativo di mercato (Cass. S.U. sentt. nn. 33645/2022 e 33659/2022).
Il favore risarcitorio dalla giurisprudenza riconosciuto nei confronti della lesione del diritto di godimento della casa di abitazione, sia essa in proprietà che nel mero godimento, è sintomatico della valenza che più in generale si riconosce al domicilio, inteso come luogo da ritenersi costituzionalmente protetto da ingerenze esterne di qualsiasi tipo. Ebbene, la violazione che consegue alle azioni illecite del diritto a non subire intromissioni nella propria sfera personale, anche quando, come nel caso di specie, si traducano nella imposizione di condizioni di insalubrità degli ambienti domestici, è certamente idonea a provocare una sofferenza morale equitativamente valutabile di volta in volta e in considerazione delle circostanze di fatto concretamente emerse. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. condannando la ai danni morali ex art. 1226 c.p.c., Pt_1 anziché ai sensi dell'art. 114 c.p.c., come richiesto dalla . CP_1
Sul punto giova rilevare che il G.d.P. non si è pronunciato su una domanda diversa da quella proposta dalla , ovvero relativa a danni diversi e/o fondata su fatti diversi da quelli prospettati nell'atto CP_1
di citazione, bensì sulla medesima domanda di risarcimento del danno morale, fondata sulle medesime condotte illecite censurate da parte attrice, alle quali ha solo dato una diversa qualificazione giuridica ai fini della relativa quantificazione.
Al riguardo, infatti, gli hanno chiarito che la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che Parte_3 vincola il Giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c., riguarda il petitum, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto.
Tuttavia, il Giudice può legittimamente pronunciarsi sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella indicata dalle parti stesse (Cass. sent. n. 13049/2016).
Dal punto di vista della prova, devono ritenersi sufficienti alla condanna anche le presunzioni emerse nel caso di specie. Dall'intero iter procedimentale è emerso che l'odierna appellata, per ottenere la pagina 7 di 8 reintegrazione dello stato dei luoghi ha dovuto agire prima stragiudizialmente e poi introdurre un giudizio di accertamento tecnico preventivo che ha individuato nella condotta dell'odierna appellante le cause delle infiltrazioni. Ciò non è stato tuttavia sufficiente ad ottenere l'eliminazione delle conseguenze dannose, dal momento che la ha dovuto successivamente introdurre un CP_1 giudizio di merito, solo all'esito del quale, confermata la responsabilità della , quest'ultima si Pt_1
è determinata ad eseguire le opere ritenute necessarie dal consulente tecnico d'ufficio già in sede di accertamento tecnico preventivo. È opportuno precisare che non ogni condotta illecita che determini infiltrazioni produce un danno morale risarcibile, ma certamente merita di essere risarcita quella ingerenza domestica che si prolunghi irragionevolmente, impegnando la parte danneggiata nel lungo iter giudiziale riscontrato nel caso di specie. Per tale ragione merita rigetto anche tale motivo di impugnazione.
6. SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza n. 70/2016 del 02.04.16 e depositata il
20.04.16 128/2015 emessa dal G.d.P. di San Giovanni Rotondo;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in
€ 3.397,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa, rimborso forfettario come per legge, contributo unificato e marca da bollo;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'esazione da parte della cancelleria del doppio contributo unificato.
GI, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 9186/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POTENA Parte_1 C.F._1
ANGELO, elettivamente domiciliato in VIA CARSO 8 SAN SEVERO presso il difensore avv.
POTENA ANGELO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PENNELLI Controparte_1 C.F._2
MARGHERITA, elettivamente domiciliato in VIA MONTE CARSO 26 71013 SAN GIOVANNI
ROTONDO presso il difensore avv. PENNELLI MARGHERITA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con atto di citazione notificato in data 19.04.13, conveniva in giudizio Controparte_1
al fine di vederla condannare, in qualità di custode ex art. 2051 c.c., al pagamento Parte_1 della somma di € 600,00, oltre IVA, a titolo di risarcimento per i danni da infiltrazione causati all'appartamento di sua proprietà provenienti dall'abbaino di nuova costruzione a servizio pagina 1 di 8 dell'appartamento del piano sovrastante, di proprietà della convenuta, nonché al pagamento dei danni morali, previa quantificazione in via equitativa degli stessi e al rimborso dell'importo di € 1.055,17 versato dall'attrice a titolo di onorari spettanti al C.T.U., , nominato nel procedimento per Persona_1
consulenza tecnica preventiva instaurato dinanzi al G.d.P. di San Giovanni Rotondo di cui al n. R.G.
251-A/2011, nonché alle spese di lite relative al medesimo procedimento e al giudizio di merito.
A tal riguardo, l'odierna appellante adduceva la presenza, da anni, di notevoli gocciolamenti di acqua piovana sul soffitto della camera da letto dell'appartamento di sua proprietà sito in San Giovanni
Rotondo alla via Sant'Agnese n. 7, piano 4°, a sua detta causati dalla costruzione di un abbaino sulla mansarda posta al piano sovrastante, di proprietà della . Pt_1
Stante l'inerzia di quest'ultima nel porre fine alla problematica infiltrativa, la proponeva CP_1
ricorso ex art. 969 c.p.c. dinanzi al G.d.P. di San Giovanni Rotondo per accertare le cause dei lamentati danni e provvedere alla loro quantificazione.
Con memoria di costituzione, la chiedeva l'estensione del contraddittorio nei confronti della Pt_1 ditta Barbano Biagio, in qualità di realizzatrice dell'abbaino.
Costituitasi in giudizio, la ditta convenuta negava qualsivoglia responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Al termine dell'A.T.P., il perito d'ufficio, confermava il nesso causale tra i danni Persona_1 all'appartamento della e i difetti di costruzione dell'abbaino di proprietà della , CP_1 Pt_1 stimando i relativi danni in € 600,00.
Sulla base delle risultanze poc'anzi esposte, la si costituiva nel giudizio di merito al fine di CP_1
far accertare e dichiarare la responsabilità della ex art. 2051 c.c. per le infiltrazioni de quo, con Pt_1
conseguente condanna al risarcimento per i danni materiali, morali e delle spese anticipate a titolo di compenso del C.T.U., con ulteriore condanna alle spese del giudizio di merito e alle spese di lite del procedimento di A.T.P.
La de si costituiva nel giudizio promosso, contestando ogni avverso dedotto e richiesto e Pt_1
chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto infondate.
Disposta l'acquisizione del fascicolo per il giudizio di A.T.P. ed esaurita l'istruttoria, consistita nell'escussione del consulente tecnico di parte attrice con sentenza n. 70/2016 del Persona_2
02.04.16 e depositata il 20.04.16, il G.d.P. di San Giovanni Rotondo accoglieva le domande attoree condannando la al pagamento di € 600,00 a titolo di danni causati da infiltrazioni di acque Pt_1 meteoriche, nonché della somma, stabilita in via equitativa, di € 500,00, a titolo di danno morale;
pagina 2 di 8 provvedeva, inoltre, in ordine alla condanna della conventa al pagamento di € 1.677,00, oltre accessori,
a titolo di compenso liquidato al C.T.U. per l'espletata consulenza in sede di A.T.P., con condanna alle spese ed onorari.
Avverso tale sentenza, con atto di appello notificato in data 23.11.16, la ha citato in giudizio Pt_1
affinché il Tribunale adito riformasse la pronuncia di primo grado per i seguenti Controparte_1 motivi: mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. in ordine all'assunta proprietà dell'appartamento di parte attrice, con conseguente difetto di legittimazione attiva;
omessa specificazione, da parte del Giudice di prime cure, della fattispecie normativa applicata;
vizio di extrapetizione in ordine alla ritenuta sussistenza di danni morali patiti dalla e liquidati in via CP_1 equitativa;
violazione dell'art. 2733 c.c. in riferimento al rigetto implicito della eccepita prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, con conseguente violazione dell'art. 2947 c.c. Pertanto, chiedeva modificarsi la sentenza appellata, con condanna integrale alle spese ed onorari dell'A.T.P., nonché del doppio grado di giudizio, comprese le spese per la C.T.U. e di tutto quanto già pagato in conseguenza del deposito della sentenza impugnata.
Nel costituirsi in giudizio, la eccepiva, in rito, l'irritualità e l'inammissibilità dell'atto di CP_1 appello per violazione dell'art. 113 c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 01.08.24, il Giudice si riservava per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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L'odierno appellante ha notificato ad atto di appello avverso la sentenza del G.d.P. di Controparte_1
San Giovanni Rotondo n. 70/2016 del 02.04.16 e depositata in Cancelleria il 20.04.16, introducendo giudizio di gravame sulla scorta dei seguenti motivi:
- Mancato assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. da parte dell'attrice in primo grado in riferimento alla proprietà dell'appartamento per cui è causa e conseguente difetto di legittimazione attiva, sotto il profilo della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione esercitata;
- Omessa specificazione della fattispecie normativa applicata in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità della dott.ssa quale proprietaria della mansarda de quo per le Pt_1 infiltrazioni d'acqua piovana nel soffitto del piano sottostante;
pagina 3 di 8 - Vizio di extrapetizione in ordine alla sussistenza dei danni morali patiti dalla e Parte_2
liquidati in via equitativa;
- In ordine al rigetto implicito della eccepita prescrizione del diritto al risarcimento dei danni: violazione degli artt. 2947 e 2733 c.c.
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L'appello è solo in parte fondato e, pertanto, non merita accoglimento.
1. INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello avverso la sentenza n.70/2016 del giudice di pace di GI (ex San Giovanni Rotondo) per violazione dell'art.339 comma
3° c.p.c. norma che testualmente prevede “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art.113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”; l'art. 113 c.p.c. 2° comma, infatti, stabiliva, ratione temporis, con riferimento alla decisione impugnata, che il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro.
Ai fini del rigetto dell'eccezione, basta la mera lettura delle conclusioni formulate dall'appellata nella citazione di primo grado per rendersi conto che la medesima ha proposto più domande che sommate tra loro superano abbondantemente il limite di 1.100,00- € previsto dal secondo comma dell'art. 113 c.p.c.
(condannare la al pagamento della somma di € 600,00 oltre iva per i danni materiali subiti;
Pt_1 condannare la medesima al rimborso dell'importo di € 1.055,17- versato dall'attrice al CTU).
2. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA
Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione, avanzata da parte appellante, del difetto di legittimazione attiva della , fondata sulla contestazione della mancanza di prova circa il CP_1 diritto di proprietà dell'immobile danneggiato.
A tal proposito, è bene rammentare che la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione e spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto, assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio attiene, invece, al merito della causa in quanto elemento costitutivo del diritto fatto valere, titolarità che l'attore ha l'onere di allegare e di provare. Quest'ultima, poi, può essere provata in positivo dall'attore, ma anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità stessa (Cass. S.U. sent. 2951/2016). pagina 4 di 8 Nel caso di specie, legittimato all'azione ex art. 2051 c.c. è il danneggiato, ovverosia chiunque abbia subito un danno ingiusto derivante da cose in custodia, a nulla rilevando la prova del titolo cui è pervenuta la proprietà dell'immobile danneggiato in capo a chi agisce. Infatti, ciò che rileva per valutare la sussistenza della legittimazione ad agire è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva è, quindi, la sua prospettazione.
A fronte di quanto premesso, l'appellata ha correttamente dimostrato di avere il godimento e la disponibilità dell'immobile danneggiato, comportandosi da proprietaria, allertando l'amministratore del fenomeno infiltrativo, per poi instaurare il giudizio di per la valutazione dell'entità dei relativi CP_2 danni, consentendo l'accesso all'immobile per i sopralluoghi necessari alla perizia.
Ma la prova di detta titolarità può evincersi anche dal comportamento processuale tenuto dalla stessa appellante che, nel giudizio di primo grado, ha articolato una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo, condividendo la richiesta di accertamento tecnico preventivo con l'odierna appellata, formulando al nominato consulente quesiti aggiuntivi volti a verificare la responsabilità per i danni cagionati dal terzo chiamato in causa, la ditta Barbano Biagio, ovvero ponendo in essere comportamenti conflittuali con l'asserito difetto di legittimazione attiva.
Pertanto, il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
3. L'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
Deve ritenersi parimenti infondata l'eccepita prescrizione del diritto al risarcimento. Infatti, come si evince dall' le infiltrazioni al momento della proposizione del giudizio di accertamento tecnico CP_2
preventivo, erano ancora in essere. Il danno derivante dal mantenimento dello stato di fatto – contra ius
– produttivo delle infiltrazioni e che la avrebbe dovuto eliminare, deve essere considerato Pt_1
quale conseguenza di un illecito di natura non istantanea ma permanente.
Pertanto, poiché la decorrenza della prescrizione del termine quinquennale presuppone la cessazione della permanenza del danno, correttamente il Giudice di prime cure ha non ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento dell'appellata.
4. LA QUESTIONE DI MERITO
Quanto al merito, la vicenda oggetto dell'odierna controversia è senza dubbio ascrivibile nell'alveo della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Dal punto di vista della distribuzione dell'onere probatorio, la detta disposizione grava il danneggiato della prova del danno e del nesso di causalità, dovendo risultare certo che a determinare il pregiudizio sia stata la cosa in custodia in conseguenza del naturale dinamismo della stessa o della sua difettosità.
pagina 5 di 8 Sul custode che voglia liberarsi da detta responsabilità grava, invece, la prova del caso fortuito e, cioè, dell'intervento di un fattore estraneo alla sfera di azione del custode che abbia da solo cagionato il danno, inserendosi sul piano eziologico come unica causa o come concausa nelle ipotesi di concorso di colpa.
Ebbene, al termine del procedimento per A.T.P., il consulente nominato dal Giudice accertava la responsabilità della de in ordine alla causazione del fenomeno infiltrativo, precisando che “(…) Pt_1
le cause che hanno prodotto le infiltrazioni di acqua piovana, in via generale, sono da attribuirsi essenzialmente alla cattiva realizzazione dell'abbaino ed all'utilizzo di materiali inidonei ai climi rigidi del luogo”, precisando che “(…)il percolamento di acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche lungo la parete frontale e di destra (…) si verifica a causa: a) della mancanza di pendenza della copertura dell'abbaino (…); b) della sconnessione del giunto tra la pavimentazione e la copertina di coronamento in pietra;
c) dello scarso aggetto della copertina in pietra;
d) del pilastro a servizio dell'abbaino lasciato scoperto nella parte sommitale solamente intonacata (…). Tale situazione, lamentata dall'attrice sin dal 2001 (…) è stata causata fondamentalmente dalla impermeabilizzazione non eseguita a regola d'arte”. Inoltre, il perito riscontrava delle infiltrazioni all'interno del sottotetto causate “dall'errata realizzazione del solino verticale adiacente la soglia della finestra dell'abbaino (lato sud-est) che ha procurato lo scollamento della guaina lungo tutto il fronte della soglia (vedi foto n. 21).
Le acque che vi si infiltrano, attraversando la falda percorrendola per tutta la lunghezza (circa m. 2,50) fino ad incrociare il solaio di copertura del 4° piano (vedi foto nn. 13/14), ristagnano sullo stesso manifestandosi sul soffitto della sig.ra ”. CP_1
Ebbene, rispondendo al quesito 7.3, il consulente concludeva evidenziando espressamente la sussistenza del nesso di causalità tra i danni da infiltrazione e l'errata costruzione dell'abbaino sovrastante l'immobile danneggiato.
Pertanto, è pienamente condivisibile la scelta operata dal Giudice di prime cure di fondare il proprio convincimento sull'elaborato peritale che, scevro da qualsivoglia imprecisione, ha compiutamente descritto ed accertato lo stato dei luoghi e le cause del fenomeno infiltrativo, imputandole alla de Fazio, anche a fronte del mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il fortuito da parte della danneggiante.
Dunque, la pronuncia di primo grado, lungi dall'essere erronea e generica, ha correttamente individuato il responsabile del danno, pronunciandosi in conformità alla domanda attorea, che ne chiedeva la condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra, il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
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5. VIZIO DI ULTRAPETIZIONE
L'odierno appellante lamenta, altresì, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di primo grado pronunciato oltre i limiti della domanda avanzata dall'attore.
Ebbene, premesso che la lesione patita dal titolare del diritto reale, consistente nel mancato godimento dell'immobile, incide sulla “pienezza” del potere di godere e di disporre del bene stesso, la risarcibilità del danno di carattere patrimoniale può ritenersi in re ipsa, con liquidazione che avviene in via equitativa, eventualmente mediante ricorso al parametro del canone locativo di mercato (Cass. S.U. sentt. nn. 33645/2022 e 33659/2022).
Il favore risarcitorio dalla giurisprudenza riconosciuto nei confronti della lesione del diritto di godimento della casa di abitazione, sia essa in proprietà che nel mero godimento, è sintomatico della valenza che più in generale si riconosce al domicilio, inteso come luogo da ritenersi costituzionalmente protetto da ingerenze esterne di qualsiasi tipo. Ebbene, la violazione che consegue alle azioni illecite del diritto a non subire intromissioni nella propria sfera personale, anche quando, come nel caso di specie, si traducano nella imposizione di condizioni di insalubrità degli ambienti domestici, è certamente idonea a provocare una sofferenza morale equitativamente valutabile di volta in volta e in considerazione delle circostanze di fatto concretamente emerse. Nel caso di specie, il Giudice di primo grado avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. condannando la ai danni morali ex art. 1226 c.p.c., Pt_1 anziché ai sensi dell'art. 114 c.p.c., come richiesto dalla . CP_1
Sul punto giova rilevare che il G.d.P. non si è pronunciato su una domanda diversa da quella proposta dalla , ovvero relativa a danni diversi e/o fondata su fatti diversi da quelli prospettati nell'atto CP_1
di citazione, bensì sulla medesima domanda di risarcimento del danno morale, fondata sulle medesime condotte illecite censurate da parte attrice, alle quali ha solo dato una diversa qualificazione giuridica ai fini della relativa quantificazione.
Al riguardo, infatti, gli hanno chiarito che la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato che Parte_3 vincola il Giudice ai sensi dell'art. 112 c.p.c., riguarda il petitum, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto.
Tuttavia, il Giudice può legittimamente pronunciarsi sulla base di una ricostruzione autonoma dei fatti, rispetto a quella prospettata dalle parti, nonché in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e, in genere, all'applicazione di una norma giuridica diversa da quella indicata dalle parti stesse (Cass. sent. n. 13049/2016).
Dal punto di vista della prova, devono ritenersi sufficienti alla condanna anche le presunzioni emerse nel caso di specie. Dall'intero iter procedimentale è emerso che l'odierna appellata, per ottenere la pagina 7 di 8 reintegrazione dello stato dei luoghi ha dovuto agire prima stragiudizialmente e poi introdurre un giudizio di accertamento tecnico preventivo che ha individuato nella condotta dell'odierna appellante le cause delle infiltrazioni. Ciò non è stato tuttavia sufficiente ad ottenere l'eliminazione delle conseguenze dannose, dal momento che la ha dovuto successivamente introdurre un CP_1 giudizio di merito, solo all'esito del quale, confermata la responsabilità della , quest'ultima si Pt_1
è determinata ad eseguire le opere ritenute necessarie dal consulente tecnico d'ufficio già in sede di accertamento tecnico preventivo. È opportuno precisare che non ogni condotta illecita che determini infiltrazioni produce un danno morale risarcibile, ma certamente merita di essere risarcita quella ingerenza domestica che si prolunghi irragionevolmente, impegnando la parte danneggiata nel lungo iter giudiziale riscontrato nel caso di specie. Per tale ragione merita rigetto anche tale motivo di impugnazione.
6. SPESE DI LITE
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'appello, con integrale conferma della sentenza n. 70/2016 del 02.04.16 e depositata il
20.04.16 128/2015 emessa dal G.d.P. di San Giovanni Rotondo;
- condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in
€ 3.397,00 per compenso professionale, oltre Iva, Cpa, rimborso forfettario come per legge, contributo unificato e marca da bollo;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti per l'esazione da parte della cancelleria del doppio contributo unificato.
GI, 17.01.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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