Sentenza 13 settembre 2016
Massime • 1
In tema di affidamento in prova terapeutico ai sensi dell'art. 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, nel caso di titolo esecutivo comprendente anche taluni dei reati previsti dall'art. 4-bis ord. pen. non è consentito lo scioglimento virtuale del cumulo, ma deve essere considerata la pena complessiva da espiare. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza che aveva ammesso alla misura alternativa in questione il condannato, cui restava da espiare una pena superiore a quattro anni, di cui tre relativi al reato ostativo di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990).
Commentari • 3
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di Fabio Gianfilippi Sommario: 1.Disposizioni emergenziali e carcere. - 2.L'esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e preclusioni. - 3.La nuova misura alla prova del sovraffollamento e del rischio sanitario. - 4.Le licenze straordinarie per i semiliberi. 1.Disposizioni emergenziali e carcere. Il DL “cura Italia” approvato ieri contiene, all'interno di una vasta congerie di interventi legati alle più varie necessità connesse all'emergenza che stiamo attraversando, anche alcune disposizioni relative al carcere (art. 123 e 124), che si aggiungono a quelle, per la verità di portata assai limitata, contenute nel DL 8 marzo 2020 n. 11. 2.L'esecuzione domiciliare in deroga: requisiti e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/09/2016, n. 51882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51882 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2016 |
Testo completo
5 1 8 8 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 13.09.2016 Registro generale n. 43662/2015 Composta dai Consiglieri: N° Ruolo: 13 H°SENTONIA 2124/16 Mariastefania Di Tomassi Presidente Antonella Patrizia Mazzei Giacomo Rocchi Gaetano Di Giuro Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SASSARI Nei confronti di LO PA, nato il [...] Avverso l'ordinanza n° 800/2015 del Tribunale di Sorveglianza di Sassari del 13.08.2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Mr Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Mario Pinelli, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udit i difensor Avv. 1 RILEVATO IN FATTO Con ordinanza in data 13.08.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ammetteva FL PA all'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94 del DPR n° 309/1990. Precisava il giudice che il FL stava espiando una pena che comprendeva due titoli, e cioè la condanna di cui alla sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 15.05.2014 (anche per il delitto di cui all'art. 74 del DPR n° 309/1990) e la condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 04.02.2015: risulta dall'ordinanza che, in ordine alla prima sentenza, la pena relativa al delitto ostativo era stata rideterminata in anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione mentre la pena di cui alla seconda sentenza era stata determinata in tre mesi di reclusione in aumento a quella della prima;
computato il presofferto e il periodo di espiazione patito, il giudice rilevava che la pena espianda residua era di poco superiore ai quattro anni, di cui poco meno di tre anni era la porzione di pena riferibile al delitto di cui all'art. 74 del DPR n° 309/1990; così il giudice decideva di sciogliere il cumulo in modo che il delitto ostativo risultasse di pena inferiore a quattro anni di detenzione e, considerato che la pena complessiva era inferiore ad anni sei di reclusione, riteneva ammissibile l'istanza; ciò per evitare disuguaglianze tra detenuti che espiavano cumuli di pene e detenuti che espiavano condanne separate nonché per attuare il trattamento di favore legislativo riservato ai tossicodipendenti. Avverso detta ordinanza propone ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Sezione Distaccata di Sassari, deducendo, con motivo unico ex art. 606, comma 1 lett. b), cod.proc.pen. l'erronea applicazione di legge: si sostiene che l'istanza andava considerata inammissibile, poiché la pena complessiva - comprendente un delitto ricompreso nel novero di cui all'art. 4 bis O.P. era - comunque superiore ai quattro anni di detenzione e che, in ogni caso, la scindibilità del cumulo poteva sì consentire l'imputazione della pena relativa ad un certo delitto alla sanzione già espiata, ma non stabilire limiti di ammissione differenti in relazione alle diverse condanne, altrimenti la parcellizzazione delle singole pene avrebbe condotto a risultati paradossali. CONSIDERATO IN DIRITTO M II P.G. chiede l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata deve essere annullata. Si è detto che l'ordinanza impugnata ha ritenuto ammissibile l'istanza avanzata da FL PA ed ha concesso al medesimo la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari ex art. 94 del DPR n° 309/1990: per ottenere 2 ' detto risultato (atteso che la pena complessiva residua era superiore ai quattro anni), il giudice ha deciso di sciogliere il cumulo in espiazione in guisa tale da fare in modo che il delitto ostativo in esso compreso (e cioè il delitto di cui all'art. 74 del DPR n° 309/1990) risultasse di pena inferiore a quattro anni di detenzione;
così, rilevato che la pena complessiva era inferiore ai anni sei di reclusione, riteneva ammissibile l'istanza medesima. Ma la doglianza del Procuratore Generale ricorrente è fondata. Premesso che, nella fattispecie, non ha rilievo la tematica pure sviluppata nell'ordinanza impugnata relativa alla scindibilità o meno del cumulo nei casi di - presenza di un reato "ostativo" la cui pena sia stata espiata (atteso che la motivazione ed il ricorso danno atto che la pena derivante dalla violazione dell'art. 74 del DPR n° 309/1990 non era stata ancora espiata), va detto che il D.P.R. n. 309 del 1990, al suo art. 94 gradua la applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari di condannati, tossicodipendenti o alcooldipendenti in trattamento o che intendano sottoporsi al programma di recupero, in funzione della misura della pena detentiva inflitta o di quella residua espianda e, in proposito, stabilisce, come condizione di ammissibilità della misura alternativa, che la ridetta pena deve essere contenuta nel limite di sei anni ovvero più rigorosamente di quattro anni, se - - relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis e successive modificazioni. Il criterio distintivo stabilito dal Legislatore è, pertanto, costituito dalla inclusione nel titolo esecutivo di alcuno dei reati previsti dall'art. 4 bis O.P. La disciplina positiva, per il riferimento operato all'insieme dei reati compresi nel titolo esecutivo e in funzione della condizione che (anche) uno (solo) di essi corrisponda ad alcuno di quelli indicati dall'art. 4 bis O.P., comporta che detti reati assumono rilievo in quanto concorrenti alla formazione del cumulo, oggetto del titolo in esecuzione. La disposizione è testuale e risponde alla esigenza di limitare, più restrittivamente, la applicazione della misura alternativa (col requisito temporale maggiormente rigoroso, alternativamente previsto), in funzione della maggiore pericolosità dei condannati, normativamente apprezzata sulla base, per l'appunto, del criterio indicato (Sez. 1, n° 41322 del 07.10.2009, Rv 245057). Pertanto, il tema argomentativo dell'ordinanza impugnata è stato sviluppato in modo non conforme alla normativa: qualora il titolo esecutivo comprenda (anche) un reato c.d. "ostativo", la soglia per la concessione del beneficio penitenziario de quo è quella di complessivi quattro anni di detenzione;
si tratta di un riferimento testuale, violato dalla motivazione del provvedimento impugnato, che, mediante un peculiare scioglimento del cumulo, giunge alla conclusione di parcellizzare le condanne per aggirare i limiti stabiliti dall'art. 94 del DPR n° 309/1990 e di ipotizzare termini di 3 ammissione differenti in relazione alle diverse condanne di un medesimo cumulo in espiazione. Per le ragioni sopra esposte si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari che, uniformandosi ai principi sopra enunciati, dovrà verificare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità del condannato alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 94.
P.Q.M
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Sassari, Così deciso in Roma, il 13 settembre 2016. Il Consigliere relatore Il Presidente (Antonio Minchella) (Mariastefania DI Tomassi) Eman DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 DIC 2016 IL CANCELLIERE Stetania EAIELLA 4