CASS
Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2024, n. 46988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46988 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nel procedimento a carico di: DE LU NA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/06/2024 del TRIB. LIBERTA di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei riguardi di De UC EN dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale il 20/5/2024, per il suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso denominata "clan NT", non essendo stata provata la sua partecipazione al sodalizio nel periodo contestato, da giugno 2022 a fine 2023. Secondo il Tribunale del riesame, infatti, il compendio indiziario a carico del De UC era rappresentato esclusivamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, atteso che, nelle conversazioni intercettate, era dubbia l'identificazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 46988 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 30/10/2024 del "EN" o "lennaro" col De UC. L'unico riferimento certo al De UC, di cui al progressivo 312 del 13/10/2022, in cui lo stesso viene appellato con il suo soprannome, "muntat", non ineriva attività criminali ed era, perciò, irrilevante. In ragione del limitato anzidetto periodo temporale oggetto di contestazione, altrettanto irrilevanti erano, sempre a dire dell'ordinanza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori relative a periodi di molto precedenti, mentre avevano potenziale rilievo quelle di LI VA, divenuto collaboratore di giustizia nel 2021, che aveva indicato il De UC EN come gerarchicamente sovraordinato a Festa CO e TT NE, e subordinato al solo Bosti ZI quando questi era libero. Secondo la detta ordinanza, tuttavia, si trattava di affermazioni non adeguatamente riscontrate, né da altre dichiarazioni di collaboratori (atteso che TU FR, pur indicando il De UC EN al vertice del clan NT dal 2019, non lo aveva riconosciuto in sede di individuazione fotografica, così come non lo avevano riconosciuto NO IG e SS ZI), né dall'unica intercettazione rilevante all'uopo (raccolta presso l'abitazione di LA IR il 14/6/2022), allorché il LA aveva detto (parlando della mancata convocazione di TT Carnnine, da parte di Bosti ZI, una volta che costui era uscito dal carcere): RO e EN vogliono stare quieti con noi", riferendosi al De UC e al TT. Infatti, per il Tribunale del riesame si trattava di fatti avvenuti nel 2020, all'indomani della scarcerazione di Bosti ZI e, dunque, in epoca antecedente a quella in contestazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., da parte del Tribunale del riesame, laddove aveva escluso la partecipazione di De UC EN al "clan NT", correttamente riconosciuta, viceversa, nella ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari in base al riscontro inequivoco della detta conversazione presso l'abitazione di LA OR del 14/6/2022, nella quale si dava atto della posizione apicale nel clan NT di De UC EN. Nel ricorso, poi, si valorizzano ulteriori elementi che sarebbero stati trascurati, a sostegno dell'accusa, ovvero: TT NE, nel parlare (alle 14.33 del 7/10/2022, progressivo 112) della vasta disponibilità di mezzi da destinare al noleggio, da parte del "genero di EN", lamentandosi, per contro, delle difficoltà in tal senso di suo figlio, TT UC, impegnato in una similare attività imprenditoriale, si era certamente riferito a RI EL, che era, appunto, il genero del De UC, avendone sposato la figlia (De UC TT), e che, 2 in effetti, gestiva una siffatta attività di autonoleggio;
dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emergeva come la persona indicata come "Ennaro", "EN" o RO" fosse a stretto contatto con TT NE e in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a questi;
in data 24/10/2023 De UC EN era stato controllato mentre era insieme a TT NE, NT LE, TR DO e NO EL (ciò che ne confermava la vicinanza attuale a TT NE); lo stesso Tribunale del riesame aveva rilevato che, nella detta intercettazione presso l'abitazione di LA IR (progressivo 428 del 14/6/2022) il nome RO" fosse riferito al De UC. Secondo parte ricorrente, dunque, gli elementi considerati consentivano di affermare, con ragionevole certezza, che il "EN" evocato nel corso delle intercettazioni fosse proprio il De UC, la cui attuale partecipazione al clan NT doveva ritenersi provata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura non configura, in realtà, alcuna violazione di legge, lamentando, a ben vedere, l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale del riesame: sicché, a tutto concedere, va riqualificata, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. nell'ambito della lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen. Tuttavia, restano evidenti i limiti entro cui ciò può avvenire. In tema di misure cautelari personali, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto (rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie) delle ragioni che hanno indotto ad affermare (o negare) la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato ex art. 292 cod. proc. pen. (che non necessita dell'accertamento della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza) e/o la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell'interessato e alla misura adeguata a fronteggiarla (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01). Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 3 Il Presidente Il Ccnsigliere estensore 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01). Il controllo insomma va operato, in positivo, sulla sussistenza di ragioni giuridicamente significative a sostegno della decisione presa e, in negativo, sull'assenza di illogicità evidenti o contraddittorietà o carenze motivazionali (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). Nel caso di specie, la gravità indiziaria a carico del De UC è stata esclusa per la ritenuta equivocità dei riferimenti a costui nelle intercettazioni (non essendo emerso con certezza che si parlasse del De UC allorché si evocava "EN", RO" o "Ennaro") e per essere i contributi dei collaboratori, al riguardo, datati e di gran lunga anteriori al periodo per il quale i gravi indizi di colpevolezza avrebbero dovuto emergere, ovvero dal giugno 2022 a fine 2023. Le circostanze evidenziate dal Pubblico Ministero ricorrente prospettano una (mera) difforme lettura della vicenda, sulla base di parte del materiale probatorio acquisito e non sono, per contro, di natura tale da evidenziare illogicità manifeste o, addirittura, travisamenti di fatti e/o prove decisive. Né risulta neppure accennato, nel ricorso, il tema (questo sì teoricamente inquadrabile quale violazione di legge) della tendenziale stabilità del vincolo che caratterizza le associazioni di stampo mafioso, principio affermato da questa Corte, seppur con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (si vedano, ad esempio, Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez. 1, n. 17624 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266984-01), ovvero, non risulta censurata l'affermazione del Tribunale del riesame circa l'irrilevanza giuridica delle dichiarazioni dei collaboratori relative alla partecipazione al sodalizio del De UC con riferimento a periodi precedenti a quello oggetto di contestazione: atteso che il ricorso, si ripete, chiede semplicemente un'inammissibile difforme valutazione del quadro indiziario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in data 30/10/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO CAVALLONE;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Napoli ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei riguardi di De UC EN dal Giudice per le indagini preliminari presso lo stesso Tribunale il 20/5/2024, per il suo ruolo apicale nell'ambito dell'associazione di stampo mafioso denominata "clan NT", non essendo stata provata la sua partecipazione al sodalizio nel periodo contestato, da giugno 2022 a fine 2023. Secondo il Tribunale del riesame, infatti, il compendio indiziario a carico del De UC era rappresentato esclusivamente dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, atteso che, nelle conversazioni intercettate, era dubbia l'identificazione Penale Sent. Sez. 5 Num. 46988 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CAVALLONE LUCIANO Data Udienza: 30/10/2024 del "EN" o "lennaro" col De UC. L'unico riferimento certo al De UC, di cui al progressivo 312 del 13/10/2022, in cui lo stesso viene appellato con il suo soprannome, "muntat", non ineriva attività criminali ed era, perciò, irrilevante. In ragione del limitato anzidetto periodo temporale oggetto di contestazione, altrettanto irrilevanti erano, sempre a dire dell'ordinanza impugnata, le dichiarazioni dei collaboratori relative a periodi di molto precedenti, mentre avevano potenziale rilievo quelle di LI VA, divenuto collaboratore di giustizia nel 2021, che aveva indicato il De UC EN come gerarchicamente sovraordinato a Festa CO e TT NE, e subordinato al solo Bosti ZI quando questi era libero. Secondo la detta ordinanza, tuttavia, si trattava di affermazioni non adeguatamente riscontrate, né da altre dichiarazioni di collaboratori (atteso che TU FR, pur indicando il De UC EN al vertice del clan NT dal 2019, non lo aveva riconosciuto in sede di individuazione fotografica, così come non lo avevano riconosciuto NO IG e SS ZI), né dall'unica intercettazione rilevante all'uopo (raccolta presso l'abitazione di LA IR il 14/6/2022), allorché il LA aveva detto (parlando della mancata convocazione di TT Carnnine, da parte di Bosti ZI, una volta che costui era uscito dal carcere): RO e EN vogliono stare quieti con noi", riferendosi al De UC e al TT. Infatti, per il Tribunale del riesame si trattava di fatti avvenuti nel 2020, all'indomani della scarcerazione di Bosti ZI e, dunque, in epoca antecedente a quella in contestazione. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, lamentando l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen., da parte del Tribunale del riesame, laddove aveva escluso la partecipazione di De UC EN al "clan NT", correttamente riconosciuta, viceversa, nella ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari in base al riscontro inequivoco della detta conversazione presso l'abitazione di LA OR del 14/6/2022, nella quale si dava atto della posizione apicale nel clan NT di De UC EN. Nel ricorso, poi, si valorizzano ulteriori elementi che sarebbero stati trascurati, a sostegno dell'accusa, ovvero: TT NE, nel parlare (alle 14.33 del 7/10/2022, progressivo 112) della vasta disponibilità di mezzi da destinare al noleggio, da parte del "genero di EN", lamentandosi, per contro, delle difficoltà in tal senso di suo figlio, TT UC, impegnato in una similare attività imprenditoriale, si era certamente riferito a RI EL, che era, appunto, il genero del De UC, avendone sposato la figlia (De UC TT), e che, 2 in effetti, gestiva una siffatta attività di autonoleggio;
dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia emergeva come la persona indicata come "Ennaro", "EN" o RO" fosse a stretto contatto con TT NE e in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto a questi;
in data 24/10/2023 De UC EN era stato controllato mentre era insieme a TT NE, NT LE, TR DO e NO EL (ciò che ne confermava la vicinanza attuale a TT NE); lo stesso Tribunale del riesame aveva rilevato che, nella detta intercettazione presso l'abitazione di LA IR (progressivo 428 del 14/6/2022) il nome RO" fosse riferito al De UC. Secondo parte ricorrente, dunque, gli elementi considerati consentivano di affermare, con ragionevole certezza, che il "EN" evocato nel corso delle intercettazioni fosse proprio il De UC, la cui attuale partecipazione al clan NT doveva ritenersi provata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La censura non configura, in realtà, alcuna violazione di legge, lamentando, a ben vedere, l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del Tribunale del riesame: sicché, a tutto concedere, va riqualificata, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. nell'ambito della lettera e) del primo comma dell'art. 606 cod. proc. pen. Tuttavia, restano evidenti i limiti entro cui ciò può avvenire. In tema di misure cautelari personali, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se i giudici di merito abbiano dato adeguato conto (rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie) delle ragioni che hanno indotto ad affermare (o negare) la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato ex art. 292 cod. proc. pen. (che non necessita dell'accertamento della responsabilità, ma di una qualificata probabilità di colpevolezza) e/o la sussistenza delle esigenze cautelari in rapporto alla pericolosità dell'interessato e alla misura adeguata a fronteggiarla (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Rv. 275851-01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01). Ne consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. U, n. 3 Il Presidente Il Ccnsigliere estensore 11 del 22/03/2000, Rv. 215828-01; ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01), esulando dal controllo di legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01). Il controllo insomma va operato, in positivo, sulla sussistenza di ragioni giuridicamente significative a sostegno della decisione presa e, in negativo, sull'assenza di illogicità evidenti o contraddittorietà o carenze motivazionali (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01). Nel caso di specie, la gravità indiziaria a carico del De UC è stata esclusa per la ritenuta equivocità dei riferimenti a costui nelle intercettazioni (non essendo emerso con certezza che si parlasse del De UC allorché si evocava "EN", RO" o "Ennaro") e per essere i contributi dei collaboratori, al riguardo, datati e di gran lunga anteriori al periodo per il quale i gravi indizi di colpevolezza avrebbero dovuto emergere, ovvero dal giugno 2022 a fine 2023. Le circostanze evidenziate dal Pubblico Ministero ricorrente prospettano una (mera) difforme lettura della vicenda, sulla base di parte del materiale probatorio acquisito e non sono, per contro, di natura tale da evidenziare illogicità manifeste o, addirittura, travisamenti di fatti e/o prove decisive. Né risulta neppure accennato, nel ricorso, il tema (questo sì teoricamente inquadrabile quale violazione di legge) della tendenziale stabilità del vincolo che caratterizza le associazioni di stampo mafioso, principio affermato da questa Corte, seppur con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (si vedano, ad esempio, Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez. 1, n. 17624 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266984-01), ovvero, non risulta censurata l'affermazione del Tribunale del riesame circa l'irrilevanza giuridica delle dichiarazioni dei collaboratori relative alla partecipazione al sodalizio del De UC con riferimento a periodi precedenti a quello oggetto di contestazione: atteso che il ricorso, si ripete, chiede semplicemente un'inammissibile difforme valutazione del quadro indiziario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M. Così deciso in data 30/10/2024