Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 303
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Riforma delle sentenze impugnate

    L'appello è stato dichiarato inammissibile poiché le argomentazioni riproposte dalla difesa del contribuente non censuravano la motivazione a sostegno del rigetto del primo giudice, la quale evidenziava la carenza di attività formali di comunicazione all'Ufficio della variazione intervenuta in relazione al contratto registrato.

  • Inammissibile
    Annullamento accertamenti successivi alla convalida di sfratto

    L'appello è stato dichiarato inammissibile poiché le argomentazioni riproposte dalla difesa del contribuente non censuravano la motivazione a sostegno del rigetto del primo giudice, la quale evidenziava la carenza di attività formali di comunicazione all'Ufficio della variazione intervenuta in relazione al contratto registrato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 303
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 303
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo