Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. 4457/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Aurelia D'AMBROSIO Presidente dr. Michele MAGLIULO Consigliere rel. dr. Paolo MARIANI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2598/2019 del Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, pubblicata in data 11 marzo 2019 nel procedimento recante R.G. n. 31659/2014, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Vincenzo Aliperti
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Paolo Calcagni
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Pagina 1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 21.11.2014,
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, Parte_1
esponendo che: Controparte_1
- “con scrittura privata dell'19 novembre 2005, l'istante ha promesso di acquistare dal sig. proprietà della seguente Parte_2
consistenza immobiliare e precisamente: intero complesso immobiliare sito in SE SE (PS), località Masotti via Simoncini, civico 2, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di SE SE (PS) come segue: a) appartamento posto al primo piano del complesso, al foglio 8, mappale 96, sub 4, categoria A/3, cl. 4, vani 7,5, rendita euro
581,01; b) laboratorio artigianale posto al piano terra, stesso foglio e mappale, sub 3, senza rendita e categoria;
c) magazzino posto nel piano seminterrato, stesso foglio e mappale sub 2, cat. C/2, cl 1, mq. 119, rendita euro 184,38; d) corte (senza rendita) stesso foglio e mappale, sub
1”;
- “nella prefata scrittura privata si conveniva che l'istante avrebbe acquistato il possesso legale alla stipula del definitivo, risultando, invece, il promissario acquirente già titolare di quello di fatto, in quanto già da tempo aveva fissato la propria abitazione ed i locali della propria attività artigianale”;
- “il prezzo convenuto dalle parti, di comune accordo, veniva fissato nella complessiva somma di € 137.600,00, dei quali euro 30.000 corrisposti a mezzo assegni bancari, che si allegano in copia in produzione, mentre il saldo si conveniva venisse pagato dall'acquirente alla stipula del contratto definitivo, a semplice richiesta del promissario acquirente e per notaio di sua fiducia”;
- “nonostante gli impegni assunti, ed i numerosi solleciti verbali, i convenuti, all'attualità, non hanno stipulato il contratto definitivo di
Pagina 2 vendita del preliminare anzidetto, di qui la necessità del presente giudizio”.
Tanto premesso, l'attore chiedeva: “
1. Accogliere la domanda ed emettere sentenza sostitutiva del preliminare non concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. con attribuzione della proprietà dei beni promessi in vendita dai convenuti all'attore 2. Parte_1
Emettere ogni altro provvedimento utile nell'interesse dell'attore; 3.
Ordinare al competente Conservatore dei RR. II. di trascrivere la emananda sentenza;
4. Condannare i convenuti, in caso di opposizione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa”.
I.2. Si costituiva in giudizio il quale, deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle deduzioni difensive dell'attore, in primis, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all'asserito inadempimento dell'obbligazione di vendita, in quanto nella predetta scrittura egli risultava mero usufruttuario del bene e non già proprietario.
Inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva il corrispettivo mensile per il periodo d'uso dell'immobile, da parte del , Parte_1 concordato in euro 300,00 per l'abitazione ed euro 1.000,00 per il laboratorio artigianale e, pertanto, complessivi euro 1.300,00 da moltiplicarsi per i mesi (109) d'uso dei predetti, dunque, per un totale di euro 141.700,00.
I.3. Con sentenza n. 2598/2019, pubblicata in data 11 marzo
2019, il Tribunale di Napoli - XII Sezione civile, così provvedeva:
“Rigetta la domanda attorea;
Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto in quanto tardivamente proposta;
Compensa le spese di lite.”.
II.1. Avverso detta sentenza - con citazione notificata l'11 ottobre
2019 – proponeva appello, articolando il motivo di Parte_1
seguito rubricato:
Pagina 3 “Mancata e/o erronea valutazione delle risultanze di causa – violazione art. 102 c.p.c. – 2932 c.c.” con cui si doleva della ricostruzione del fatto svolta dal Giudice di primo grado, in quanto: “dai motivi della sentenza chiaramente si evince che il Giudice di prime cure “pur rilevando che il contraddittorio non era integrato non ne ha disposto l'integrazione ex art. 102 c.p.c. Se ciò fosse stato tenuto presente dal giudice di merito, avrebbe senza dubbio dato luogo ad una decisione diversa da quella adottata. Di qui l'insussistenza di ostacoli all'emanazione di una pronuncia ex art. 2932 c.c. che trasferisca la proprietà degli immobili oggetto del preliminare non concluso all'attore”.
Pertanto, il chiedeva: “l'integrazione del contraddittorio venga Parte_1
rilevata dal giudice di appello, e la causa è rimessa al giudice di primo grado nel rispetto di quanto previsto all'art. 354 c.p.c.”.
L'appellante rassegnava le seguenti conclusioni chiedendo all'adita Corte di:
- “in via preliminare: si reitera la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori così come articolati nelle memorie ex art. 183 cpc II termine in particolare la nomina della C.T.U. volta a verificare la regolarità urbanistica dell'immobile promesso in vendita. ai sensi dell'art. 283
c.p.c. sospendere l'esecutività della impugnata sentenza;
disporre
l'integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario nei confronti dei nudi proprietari, ovvero nato a [...] il CP_2
22/4/1957 dom.to in Cagliari alla via Carbonia n. 22 ed CP_3
nato a [...] il [...] dom.to in Napoli alla via G. Orsini n. 46 Nel merito: - in accoglimento del presente appello riformare la sentenza impugnata n. 2598/2019 e per l'effetto accogliere la domanda proposta dall'appellante, in quanto fondata in fatto e in diritto; - con condanna al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio”.
II.2. Con comparsa di costituzione e risposta all'appello, depositata in data 11 gennaio 2021, si costituiva in giudizio CP_1
Pagina 4 il quale deduceva l'inammissibilità nonché l'infondatezza CP_1 dell'interposto gravame, in particolare, eccepiva il difetto di legittimazione passiva in quanto nella scrittura privata de quo CP_1 compare esclusivamente come: “usufruttuario dell'immobile in
[...]
questione e pertanto egli non può in alcun modo essere considerato quale obbligato alla dedotta prestazione di "vendere" il bene immobile oggetto della scrittura. I nudi proprietari dell'immobile (legittimati pertanto a trasferire la proprietà) sarebbero, in via eventuale, esclusivamente i sig.ri , e anch'essi CP_2 CP_3 Parte_3 firmatari della scrittura in questione”, pertanto, chiedeva il “rigetto della domanda…Con rivalsa di spese e competenze del giudizio”.
II.3. Dopo vari rinvii d'ufficio, all'udienza del 22 novembre
2024, la causa veniva riservata in decisione e venivano assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato nei termini di seguito indicati.
1. Per una migliore comprensione delle ragioni della decisione occorre ripercorrere sinteticamente la vicenda oggetto della controversia in esame.
In data 19/11/2005, così come dedotto dalle parti in causa, veniva stipulata una scrittura privata tra , da una parte, e Parte_1
e Controparte_1 CP_2 CP_3 Parte_3 dall'altra.
All'art. 5 della scrittura privata, rubricato “promessa di vendita”,
quale usufruttuario, e Controparte_1 CP_2 CP_3
quali nudi proprietari, promettevano di cedere a Parte_3
l'intero complesso immobiliare indicato nella Parte_1 premessa della scrittura in questione, precisamente il complesso: “sito in
SE SE (PS), località Masotti via Simoncini, civico 2, riportato in Catasto Fabbricati del Comune di SE SE (PS)
Pagina 5 come segue: a) appartamento posto al primo piano del complesso, al foglio 8, mappale 96, sub 4, categoria A/3, cl. 4, vani 7,5, rendita euro
581,01; b) laboratorio artigianale posto al piano terra, stesso foglio e mappale, sub 3, senza rendita e categoria;
c) magazzino posto nel piano seminterrato, stesso foglio e mappale sub 2, cat. C/2, cl 1, mq. 119, rendita euro 184,38; d) corte (senza rendita) stesso foglio e mappale, sub
1”.
Difatti, il Giudice di primo grado, nella sentenza oggetto di gravame riportava che “L'art. 5, rubricato promessa di vendita, prevede all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i proprietari e
l'usufruttuario, ciascuno per il proprio diritto s'impegnano a cedere al signor la proprietà dell'appartamento occupato ovvero un Parte_1 appartamento simile”.
2. L'appellante, nel procedimento di primo grado, ha convenuto in giudizio soltanto , al fine di accertare che: “non avendo il Controparte_1 promittente venditore ottemperato all'obbligo a contrarre, derivante dal contratto preliminare del 19\11\2005 e per l'effetto emettere una sentenza ai sensi dell'art. 2932 c.c. produttiva degli stessi effetti del contratto non concluso”.
Successivamente, con la memoria ex art. 183 6° comma c.p.c., secondo termine (cfr. pagina 3), il ha rilevato la necessità che: “l'On.le Parte_1
Giudicante ordini l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg.ri e quali promissari CP_3 Parte_3 CP_2
venditori così come emerge dalla scrittura privata versata in atti”.
3. Dunque, la questione preliminare da esaminare ha ad oggetto gli effetti della mancata partecipazione al giudizio di primo grado dei nudi proprietari del complesso immobiliare descritto nella scrittura privata de qua, e che, parimenti CP_3 Parte_3 CP_2 all'usufruttuario , avevano promesso di cedere, ciascuno Controparte_1
per il proprio diritto, a il complesso immobiliare. Parte_1
Pagina 6 L'appellante ha dedotto che con la sentenza impugnata vi è stata la violazione del principio dell'integrità del contraddittorio ex art. 102
c.p.c., non essendo state evocate in giudizio tutte le parti della scrittura privata.
4. Ciò premesso, osserva la Corte che integra un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti di tutte le parti contraenti la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. del contratto non concluso, derivante da una scrittura privata sottoscritta da pluralità di parti.
Nel caso di specie, come sopra chiarito, l'appellante richiedeva l'esecuzione in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 c.c., soltanto nei confronti di uno dei contraenti, (usufruttario) e non Controparte_1
anche nei confronti dei restanti, CP_3 Parte_3 CP_2
(nudi proprietari).
[...]
In altri termini, è evidente che, poiché la domanda di esecuzione in forma specifica era destinata ad incidere direttamente e immediatamente nella sfera giuridica sia dell'usufruttuario che dei nudi proprietari, quali promittenti venditori, risulta necessaria la partecipazione al giudizio di tutte le parti - ivi inclusi e - CP_2 CP_3 Parte_3
titolari di una posizione giuridica sostanziale gravata, in via diretta, dalla pronuncia richiesta.
Sussiste, di conseguenza, il denunciato vizio di violazione dell'integrità del contraddittorio.
Ed è indubbio che, se in sede di gravame viene rilevato che la sentenza è stata emessa in assenza di un litisconsorte pretermesso, la causa deve essere rinviata, sia da parte del giudice d'appello che della Corte di
Cassazione, in primo grado, stante la pregiudizialità assoluta del vizio di integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale (Cassazione n.
1472, 2018).
Ne discende che, ai sensi dell'art. 354 comma 1 c.p.c. nella formulazione previgente alla riforma cd. Cartabia, applicabile ratione temporis, va
Pagina 7 disposta la rimessione della causa al primo giudice, con onere per le parti di riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza ai sensi dell'art. 353 c.p.c.
6. In considerazione dell'accoglimento dell'appello, le spese processuali del secondo grado, sostenute dall'appellante, devono essere poste a carico dell'appellato che ha resistito al gravame, e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022. Avuto riguardo all'attività difensiva svolta ed alla natura delle questioni controverse, possono applicarsi i valori minimi dello scaglione di riferimento in base al valore della causa (da € 52.001 a €
260.001), per ciascuna fase del giudizio effettivamente svoltasi, con esclusione quindi di quella istruttoria.
Le spese del primo grado andranno, invece, liquidate all'esito della definizione dello stesso, stante la rimessione degli atti al primo giudice.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli n. 2598/2019 dell'11/03/2019, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza impugnata;
2) visti gli artt. 353 e 354 c.p.c., rimette la causa al primo giudice,
Tribunale di Napoli, fissando alle parti il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della sentenza per la riassunzione del processo;
3) condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_4
delle spese del giudizio di appello che liquida in € 27,00 per
[...] esborsi e € 4.997,00 per compensi, oltre il rimborso per spese generali al
15% sui compensi, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 20/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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