Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 08/04/2026, n. 6314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6314 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06314/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03953/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3953 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Zilioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del decreto di respingimento dell’istanza di cittadinanza italiana n. -OMISSIS- emesso in Roma il 24.05.2022 e notificato dalla ricorrente in data 05.12.2022, con cui il Ministero dell’Interno ha disposto il rigetto dell’istanza di cittadinanza italiana presentata in data 24.03.2018 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f) della L. 5 febbraio 1992, n. 91;
- di tutti e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale adotta in ordine al suddetto decreto, sia noti che ignoti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. NO DE IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina -OMISSIS-, ha agito in giudizio avverso e per l’annullamento del decreto ministeriale, in epigrafe indicato, con cui è stata respinta la sua istanza di concessione della cittadinanza italiana.
1.1. Espone in fatto – per quanto qui di interesse – di risiedere ininterrottamente in Italia da oltre un decennio, e di aver stabilito nel territorio dello Stato il proprio centro principale di interessi affettivi e sociali, provvedendo alla crescita e all’istruzione della sua prole in piena conformità alle norme sull’obbligo scolastico.
1.2. Tale radicato percorso di integrazione culminava, nella presentazione, in data 24.3.2018, dell’istanza di naturalizzazione ai sensi della normativa vigente, debitamente corredata dalla documentazione prescritta in ordine allo stato civile, alla regolarità del soggiorno e ai carichi pendenti.
1.3. Ciononostante, con il provvedimento in questa sede gravato, notificato il 5.12.2022, il Ministero dell’Interno disponeva il rigetto della predetta domanda, fondando il diniego non su condotte ascrivibili direttamente alla richiedente, bensì su valutazioni di natura ostativa riguardanti il suo nucleo familiare; in particolare, l’Amministrazione motivava il decreto di respingimento in ragione dei pregiudizi penali e di violazioni amministrative rilevati a carico di due dei suoi quattro figli, ravvisando in tali precedenti un indice di inidoneità alla concessione della cittadinanza per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.
1.4. In particolare, dall’istruttoria espletata dall’organo procedente è emerso che “ nei confronti dei figli: -OMISSIS- -OMISSIS- sussiste la seguente situazione di rilievo penale: -OMISSIS- artt. -OMISSIS- c.p.; -OMISSIS-; -OMISSIS-; - mentre nei confronti dell’altro figlio -OMISSIS- sussistono pregiudizi (ex artt. -OMISSIS-) per disturbo delle persone e inosservanza delle norme per stranieri nonché una sanzione (ex art. -OMISSIS-) per violazione delle norme per il contrasto Covid” .
2. A sostegno del mezzo di gravame, la parte ha dedotto i motivi di censura così rubricati: I. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 91/92 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità - Eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione alla domanda di cittadinanza” ; II. “Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 91/92 - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità - Eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione all’intero nucleo famigliare” ; III. “Violazione e/o falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 9, comma 1, lett. f) della L. 91/92 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per illogicità - Eccesso di potere per carenza della motivazione - Ingiustizia manifesta” ; IV “Eccesso di potere per difetto di istruttoria; per evidente contraddittorietà ed illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere in relazione all’integrazione della ricorrente”.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, instando per il rigetto del ricorso e depositando successivamente relazione informativa con annessa documentazione.
4. All’udienza di merito straordinario del 13 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per esigenze di connessione e di chiarezza espositiva, la difesa attorea sostiene anzitutto che l’Amministrazione resistente ha omesso qualsivoglia valutazione analitica in ordine alla posizione soggettiva della ricorrente, la quale vanta una residenza legale ultradecennale in Italia e una condotta civile e morale del tutto irreprensibile, non essendo mai stata attinta da rilievi di natura penale o amministrativa: il provvedimento risulterebbe pertanto viziato da un’istruttoria fallace, che trascura il positivo percorso di integrazione dell’istante, per focalizzarsi esclusivamente su elementi esterni alla sua sfera di controllo diretto.
5.1. In secondo luogo, si contesta l’irragionevolezza del giudizio prognostico espresso dal Ministero, il quale ha esteso alla richiedente il disvalore derivante dai precedenti penali e amministrativi di due componenti del nucleo familiare.
5.2. La parte ricorrente stigmatizzata la superficialità dell’accertamento istruttorio, che non ha operato un bilanciamento tra gli isolati episodi di devianza dei figli e il complessivo stato di incensuratezza degli altri quattro membri della famiglia; in particolare, viene rimarcata la mancata considerazione di circostanze fattuali dirimenti, come l’autonomia nucleare di uno dei figli all’epoca dei fatti, la natura meramente amministrativa di alcune contestazioni e l’assenza di una “regia familiare” o di una condivisione di proventi illeciti, che possano giustificare una presunzione di scarsa integrazione dell’intero nucleo.
5.3. Infine, la ricorrente deduce lo sviamento di potere e l’ingiustizia manifesta insiti in un automatismo espulsivo che collide con il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost.; sebbene la concessione della cittadinanza costituisca un atto di alta amministrazione connotato da ampia discrezionalità, tale potere non può trasmodare nell’arbitrio, sicché l’Amministrazione avrebbe dovuto motivare rigorosamente il nesso di causalità tra le condotte dei terzi e l’attitudine della richiedente a far parte della comunità nazionale, omettendo invece di valorizzare elementi di segno opposto, quali il regolare assolvimento degli oneri locativi, il corretto inserimento scolastico dei figli minori e il riconoscimento di benemerenze civiche, che depongono univocamente per un solido e proficuo radicamento nel tessuto sociale italiano.
6. Così compendiate le censure attoree, reputa il Collegio che il ricorso sia fondato e che vada accolto nei termini che si passano ad esporre.
6.1. Giova preliminarmente rammentare che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall’art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza “ può” essere concessa.
6.2. Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulle sue possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
6.3. Lo straniero con il provvedimento di concessione della cittadinanza è, infatti, inserito a pieno titolo nella collettività nazionale acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
6.4. In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di un reddito sufficiente a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
6.5. La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
6.6. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
7. Ciò posto, il Collegio ritiene che nella vicenda all’esame non vi siano ragioni per discostarsi dalla più recente giurisprudenza del Giudice d’Appello (cfr. per tutte Consiglio di Stato, sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1143) che – con riferimento a provvedimenti di diniego di concessione della cittadinanza correlati alla condizione di disfavore, espressa dall’Amministrazione, nei confronti di uno o più familiari conviventi con l’istante – ha ritenuto sussistente un difetto di motivazione nel provvedimento di rigetto della domanda, laddove ancorato esclusivamente su tale circostanza, senza alcun approfondimento sulla specifica condizione della persona richiedente.
7.1. Si è osservato, in particolare, che «sebbene si possa ritenere, in astratto, che il comportamento di un componente del nucleo familiare possa essere ragionevolmente indice di una mancata idoneità della persona interessata ad essere inserita stabilmente nella comunità nazionale, nondimeno, tale ragionamento presuntivo, condotto in assenza di qualsivoglia correlazione comportamentale dell’istante, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, risulta in contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Carta costituzionale, facendo ricadere sull’istante le “colpe” dei familiari, come già rilevato dalla più recente giurisprudenza della Sezione (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409)» (Consiglio di Stato n. 1143/2024 cit.).
7.2. Orbene, va evidenziato come, nel caso di specie, risulta – non essendo affermato il contrario negli atti processuali – che la ricorrente è soggetto incensurato, e che non è mai stata nemmeno destinataria di segnalazione di reati o di comportamenti denotanti uno scarso grado di integrazione sociale.
7.3. Nella motivazione del provvedimento impugnato non si fa riferimento alcuno a tali eventuali profili, focalizzando piuttosto i suoi contenuti ostativi sui precedenti penali ed amministrativi a carico di due dei quattro figli conviventi con la richiedente al momento della proposizione della domanda di concessione della cittadinanza (v. doc. n. 5 - foliario del 3.3.2023): elementi sui quali l’Amministrazione radica la propria “valutazione di opportunità”, sulla base dell’assunto che il comportamento del componente del nucleo familiare possa costituire ragionevolmente indice di una mancata integrazione di tutto il nucleo familiare, ivi compresa l’istante.
7.4. A ben vedere, tale ragionamento presuntivo, se condotto, come nella vicenda all’esame, in assenza di qualsivoglia comportamento della richiedente, che possa denotare concorso, complicità o quanto meno condivisione di schemi e valori devianti rispetto ai modelli sociali di compiuta integrazione, si pone in evidente contrasto con il principio del carattere personale della responsabilità penale di cui all’art. 27 della Costituzione, facendo ricadere sull’istante le “colpe” del familiare.
7.5. Ovviamente il Collegio non esclude che anche i reati commessi da un componente del nucleo familiare possano rilevare nella lata valutazione discrezionale che l’Amministrazione è chiamata a svolgere in materia di concessione della cittadinanza italiana, ma deve trattarsi di reati che abbiano una regia familiare ovvero siano connotati da una fruizione familiare dei proventi del reato o ancora denotino atteggiamenti di collaborazione, protezione reciproca o condivisione piena degli schemi devianti, tali da disvelare la scarsa integrazione dell’intera famiglia.
7.6. Nella vicenda che ne occupa, nulla è detto in ordine alla “rilevanza familiare” degli illeciti commessi dai figli della ricorrente, sicché il difetto di motivazione del provvedimento impugnato è palese ed oggettivamente invalidante (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 maggio 2022, n. 3409 e 19 agosto 2022, n. 7303).
8. In conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato
9. In ragione della peculiarità della vicenda contenziosa, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente ed ogni altro soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
CE BL, Presidente
NO DE IT, Primo Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO DE IT | CE BL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.