TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 11/12/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 318/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 318/2021 con OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ADONCECCHI GIROLAMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ME- Controparte_1 C.F._1 LANI NICOLA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 28.1.2021, la Parte_2
ha evocato in giudizio esponendo:
[...] Controparte_1
a) che la aveva acquistato, con rogito 2.4.24, un terreno Controparte_2 edificabile di circa 970 mq., censito a NCT del Comune di Livorno via del Ca- stellaccio, fg., 72, p.lle 525, 526, 128, 527 e 289;
b) che con atto in pari data la Professione aveva ceduto a parte Controparte_1 del suddetto terreno e precisamente:
1 - la p.lla 526, della superficie di mq. 330;
- la quota di ½ delle p.lle 527 e 289;
c) che aveva ceduto i predetti beni a;
Controparte_1 Persona_1
d) che il 14.4.24 la Trading aveva ceduto a le p.le 525 e CP_2 Parte_2
128 nonchè la quota di ½ delle p.lle 527 e 289;
e) che il 29.3.2002 la aveva ottenuto una concessione edilizia;
Controparte_2 tale concessione è stata poi volturata a e a , in Persona_1 Parte_2 quanto proprietari delle p.lle per le quali essa era stata richiesta;
f) che le p.lle 525 e 128, di proprietà dell'attrice, erano state fuse nella p.lla 576;
g) che la p.lla 525 (di proprietà aveva assunto il numero 565; CP_1
h) che con rogito 8.3.2013 aveva venduto a la Persona_1 Controparte_1 p.lla 568;
i) che nel quadro D della nota di trascrizione del suddetto atto di vendita si dà atto che:
“la parte acquirente ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che sul terreno posto in località Castellaccio insiste una porzione del limitrofo garage di proprietà della società
che in forza della concessione edilizia n. 15 del 5 Parte_2 febbraio 2004 è venuta a sconfinare dalla propria area di sedime”;
j) che il Catasto aveva accertato che il fabbricato di proprietà dell'attrice, p.lla 576 sub 601e 602, “sconfinava” su una porzione della p.lla 565 (ex 526) di proprietà
CP_1
k) che questo sconfinamento era dovuto alla necessità di evitare che la palazzina di proprietà di violasse le distanze minime dai confini laterali;
CP_1
l) che la acconsentì di “traslare” di qualche metro i due fabbricati ver- Parte_2 so via del Castellaccio, con conseguente necessità per la odierna attrice di ri- chiedere una variante per restringere il proprio fabbricato.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto:
- di accertare l'avvenuta occupazione in buona fede della porzione del fondo attiguo, di proprietà di;
Controparte_1
- di attribuirne la proprietà alla stessa attrice ai sensi dell'art. 938 c.c, “con esclusione del all'indennità prevista dalla norma e al risarcimento dei danni”: CP_1
- e, in subordine, di riconoscere al convenuto “'un'indennità rapportata al valore agricolo della porzione di fondo occupata e pari a euro 2.000,00”.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 4.5.2021, si è costi- Controparte_1 tuito deducendo:
a) che non era stato lui a chiedere alla di “traslare” di qualche metro i Parte_2 fabbricati, perché anzi egli aveva sempre “dato per scontato che il terreno che stesse occupando per la sua costruzione fosse di 330 mq cosi come previsto
2 nell'atto di assegnazione, ritenendo che il muro di confine lato Est del proprio garage, stando nella posizione indicata dalla concessione (stato di fatto), coin- cidesse con il confine del proprio appezzamento di terreno di 330 mq generato dal frazionamento del OM ; CP_3
b) che solo nel 2008 “si è accorto che il terreno che aveva sfruttato per la propria costruzione non era di 330 mq ma di 280 mq e che il muro lato Est del proprio garage non coincideva con la linea di frazionamento”;
c) che, a norma dell'art. 938 c.c., qualora la dimostrasse la sua buona Parte_2 fede, egli – a norma dell'art. 938 c.c. - aveva diritto di ottenere una indennità pa- ri al doppio del valore del terreno;
d) che il terreno va considerato edificabile e non agricolo.
Il convenuto ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di al paga- Parte_2 mento:
1) dell'indennità ex art. 938 c.c.;
2) del risarcimento del danno.
In comparsa di costituzione il convenuto aveva anche chiesto la condanna della a Parte_2 rilasciare il terreno facente parte della p.lla 568 non occupata dalla costruzione dell'edificio e la costituzione del diritto di passo a favore della proprietà e a carco CP_1 della proprietà . Ma queste domande sono state rinunciate (cfr. memora n.1 cpc Parte_2 depositata il 22.11.2021), perché il convenuto si è costituito tardivamente.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di testi e con la consulenza tecnica del geom. CP_4
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 10.12.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 05.12.2025, da parte attrice;
- in data 05.12.2025, da parte convenuta.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
L'art. 938 c.c. dispone:
“Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costrut- tore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al pro- prietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni”.
E' pacifico tra le parti che il non ha proposto opposizione entro tre mesi CP_1
3 dall'occupazione del suo terreno da parte di . Parte_2
Relativamente alla buona fede, va premesso che ricorre quando vi è il ragionevole convin- cimento di edificare sul proprio suolo (Cass. 2589/97).
A tal proposito, va osservato che lo stesso geom. (sentito come teste all'udienza del CP_3 28.9.2022) ha dichiarato:
“Una volta posizionati i punti del fabbricato, ci si accorse che la distanza dal confine lato monte non rispettava la distanza di 5 metri indicata nel progetto e pertanto si fece la prima variante, per mantenere le distanze dei confini laterale.”.
Egli ha poi aggiunto:
“il progettista era convinto che avrebbe rispettato il frazionamento del terreno;
era un uni- co fabbricato che è stato frazionato partendo dalla proprietà ”. CP_1
Pertanto, è comprovata anche la sussistenza della buona fede, perché il progettista era per- suaso che la variante o traslazione del fabbricato non avrebbe comportato alcuno sconfina- mento.
E' evidente che se tale convincimento, su una questione di natura spiccatamente tecnica, era nutrito dal progettista, non vi è motivo per ritenere che la fosse consapevo- Parte_2 le del contrario e, cioè, che lo spostamento del fabbricato avrebbe comportato una invasio- ne sul terreno di CP_1
Quanto alla indennità, parte attrice ha sostenuto di non essere tenuta a pagarla, perché:
- i lavori furono iniziati prima dal e successivamente dalla società (di conseguen- CP_1 za, trattandosi di fabbricati in aderenza, la costruzione della società non ha potuto che adattarsi e seguire quella del;
CP_1
- lo spostamento del fabbricato verso Via del Castellaccio fu richiesto dal CP_1
La tesi va disattesa.
Per l'applicazione dell'art. 938 c.c., infatti, ciò che rileva è il fatto oggettivo dello “sconfi- namento”, perché la norma tende da un lato a salvaguardare l'edificio ormai costruito e, dall'altro, imponendo il pagamento di una indennità pari al doppio del valore del terreno, è diretta ad evitare indebite locupletazioni e a disincentivare condotte abusive o di sopraffa- zione.
In questa ottica, appare quindi irrilevante il fatto che i lavori siano stati avviati da CP_1
o da . Parte_2
Con riferimento al valore del terreno, va osservato quanto segue.
Nella relazione depositata il 15.10.25 il CTU ha concluso che il valore è pari a:
- € 5.865,00 se si considera il terreno occupato da come area intera- Parte_2
4 mente edificabile;
- € 5.001,00, se invece lo si considera parzialmente edificabile (e, cioè i mq. 29,50 di area oggetto di edificazione) e nella restante parte (rampa di accesso e aree scoperte residue, pari a mq. 9,60) come agricolo.
Non è dato intendere il motivo per cui l'attrice ha affermato (cfr. pag. 5 delle note 27.11.25) che il CTU avrebbe determinato il valore del terreno de quo:
“- considerando l'area come edificabile, ….. in euro 5.001,00;
- considerando l'area come corte, …. in euro 2.345,00.”.
Il convenuto nella istanza depositata il 11.8.25 ha sostenuto che il valore del terreno sia molto più elevato, affermando che “al momento della costruzione era già stata avviata la progettazione, la concessione edilizia, pulizia del terreno, analisi varie, recinzione, ecc... e di conseguenza il valore del terreno certamente edificabile aveva un valore molto più alto rispetto a quanto indicato nel preliminare quando, oltretutto, i valori immobiliari di merca- to erano ben inferiori.”.
Questo argomento non pare colga nel segno, perché il CTU ha correttamente considerato i dati risultati da “confronti di mercato” (cfr. pag. 7 relazione CTU) e quindi dati oggettivi ed estrinseci.
Le attività asseritamente svolte (progettazione, pulizia, analisi, ecc.) sono invece per loro natura transeunti, perché soggette a scadenze previste per legge o perché abbisognevoli di essere reiterate nel tempo (come la pulizia o la manutenzione della recinzione).
In conclusione il valore di 150,00 €/mq., stabilito dal CTU per il terreno edificabile, è cor- retto.
Non può attribuirsi valore agricolo ai mq. 9,60 che riguardano la rampa di accesso e le aree scoperte residue, perché si tratta di opere che sono state anch'esse realizzate su terreno edi- ficabile.
Il fatto che il abbia “utilizzato tutta la volumetria consentita” (cfr. verb. ud. CP_1 24.10.24) e che, quindi, “lo sconfinamento non ha comportato una riduzione della superfi- cie edificata e del relativo volume” (ibidem), non consente di valutare il terreno come agri- colo, perché il , con la presente sentenza, perde il diritto di proprietà su comples- CP_1 sivi mq. 39,10, che hanno vocazione edificatoria. Qualora, per qualsiasi ragione, l'edificio di proprietà del dovesse essere demolito, egli si troverebbe con una superficie in- CP_1 feriore di mq. 39,10 e, quindi, con una ridotta capacità edificatoria (in termini di metri cubi assentibili).
Per questa ragione, il valore da attribuire al terreno è pari a € 5.865,00.
Conseguentemente, l'indennità dovuta a norma dell'art. 938 c.c. è pari a € 11.730,00.
5 Terreno da attribuire in proprietà a Parte_2
Il CTU ha riferito di aver proceduto al frazionamento, creando il sub. 603 della p.lla 576 NCT fg. 72 C/g, cl. 8 “per l'area garage contesa”.
In particolare in detto subalterno sono inclusi:
- mq. 29,50 di Area oggetto di edificazione, comprese parti interrate parzialmente sotto la rampa e sotto la terrazza.
- mq. 6,20 di Area occupata dalla rampa in calcestruzzo di accesso al garage;
- mq. 3,40 di Aree scoperte residue ad uso corte adiacenti alla rampa.
La Tavola 3 allegata alla relazione del CTU dimostra chiaramente quali sono le parti inclu- se nel sub. 603, e cioè:
- il garage, di mq. 29,50, colorato in giallo;
- la rampa, di mq. 6,20, contrassegnata con delle linee blu;
- l'area scoperta, di mq. 3,40.
Si tratta di 3 porzioni che sono state tutte interessate da opere di edificazione. Quanto a ga- rage e rampa, non vi è bisogno di alcuna specificazione. Ma anche l'area scoperta è stata oggetto di lavori edili, perché presenta una pavimentazione (cfr. tabella A, pag. 8, relazione depositata il 15.10.2025).
Invece, il CTU ha correttamente escluso le due corti, anch'esse raffigurate nella tavola 3 e precisamente: quella di 4,51 metri, a sinistra della rampa;
e quella d 3,98 x 3,31 x 2,84, a destra del garage e della terrazza).
Le due corti non sono state inserite nel sub. 603 perché non presentano opere di edificazio- ne e, pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 938 c.c.
Il CTU si è attenuto alle indicazioni stabilite dal giudice all'udienza del 30.11.2023, e cioè che il frazionamento catastale avesse “ad oggetto unicamente l'area di sedime dove insiste la costruzione (l'edificato) oggetto di causa”.
Il convenuto nelle note depositate il 28.11.25 ha chiesto di “escludere la parte di rampa che insiste sul vialetto a comune, il terreno posto di fianco alla rampa stessa e il terrazzino die- tro al garage (lato mare), effettuando il rilievo topografico detto di “tipo particellare”, in modo da identificare con esattezza la forma e la dimensione sia del vialetto a comune che delle altre porzioni di terreno, di individuare con esattezza la posizione del cancello di in- gresso di controparte che deve essere posizionato sul confine e non nel vialetto a comune, in modo da eliminare ogni tipo di incertezza evitando errori, tolleranze e approssimazioni, che inevitabilmente aggraverebbero una situazione già critica anche per il coinvolgimento di terzi soggetti”.
Questa richiesta va respinta per le motivazioni che seguono.
Quanto alla “porzione di vialetto a comune tra , e Ferraro- Parte_2 CP_1
6 , è lo stesso convenuto che ammette che esso “non è oggetto del giudizio” (p. Parte_3 6 note depositate il 28.11.25). Non è, invece, dato intendere la ragione per cui lo stesso convenuto paventi il rischio che esso sia “attribuito alla pro-Trading” (ibidem), perchè il sub. 603 creato dal CTU non lo ricomprende affatto.
Per la stessa ragione, è irrilevante la richiesta di escludere “la parte di rampa che insiste sul vialetto a comune”, perché il sub. 603 non include minimamente il suddetto vialetto e, a sua vlta, la rampa insiste interamente sul terreno che, ad oggi, è di proprietà esclusiva del
[...]
Pt_4
Quanto al terrazzino posto dietro al garage, come si desume dalla Tavola 3 allegata alla re- lazione tecnica, esso è incluso nel sub. 603, per la semplice ragione che insiste sul suolo che è attualmente di proprietà del ma è stato realizzato, unitamente al garage e alla CP_1 rampa, dalla Parte_2
Pertanto, anche per il terrazzino ricorrono tutti i presupposti dell'accessione invertita previ- sta dall'art. 938 c.c.
Il convenuto ha anche chiesto di procedere ad un frazionamento effettuando “il rilievo to- pografico detto di “tipo particellare”.
Anche questa richiesta va respinta.
Al rilievo topografico detto di “tipo particellare” si ricorre quando occorre stabilire con cer- tezza i confini di una proprietà.
Ma nel caso di specie non si controverte sulla esatta individuazione dei confini, bensì sulla determinazione della somma per indennizzare il che, a causa dello sconfinamento, CP_1 ha perso la proprietà di 39,10 mq.
Infine, il valore del terreno è talmente modesto (€ 150 €/mq.) che sarebbe antieconomico effettuare un rilievo di “tipo particellare”.
Spese
Come ha correttamente evidenziato il convenuto, le spese processuali sono a carico dell'attrice, che trae vantaggio dall'accoglimento della sua domanda. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “tale principio non è in contrasto con quello processuale sulla soccom- benza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., perché la parte che chiede e ottiene l'accessione in- vertita non può essere considerata totalmente vittoriosa, dato che è tenuta a pagare al pro- prietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata” (Cass. 4454/2019).
Va tuttavia osservato che la stessa Corte di Cassazione ha aggiunto che “l'avversario può essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposizione.” (ibidem).
Non può considerarsi ingiustificata l'adesione alle due proposte conciliative formulate nel corso del processo perché il convenuto con la presente sentenza si vede attribuire un'indennità pari a € 11.730,00, ben superiore a quella proposta dal giudice (prima € 4.000,00 e poi € 6.000,00).
Le spese vanno però compensate del 20%, tenuto conto che il convenuto ha proposto due
7 domande riconvenzionali a cui ha poi rinunciato, essendosi costituito tardivamente.
La rivalutazione monetaria va riconosciuta, trattandosi di debito di valore (Cass. 7943/1994).
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede:
a) attribuisce a la proprietà esclu- Parte_2 siva del sub. 603 della p.la 576, fg. 72, NCT del Comune di Livorno via del Ca- stellaccio;
b) condanna a pagare a Parte_2 CP_1
la somma di € 11.730,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi mora-
[...] tori ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda al saldo;
c) compensa le spese processuali nella misura del 20%;
d) condanna a rifondere a Parte_2 [...]
il restante 80% delle spese processuali, e pertanto: CP_5
- € 4.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- l'80% del compenso e delle spese relative alla consulenza tecnica del ctu geom. CP_4
- € 1.200,00 per compenso, spese e accessori del consulente di parte geom. Pt_5
- spese successive occorrende.
Livorno, 10.12.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 318/2021 con OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ADONCECCHI GIROLAMO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ME- Controparte_1 C.F._1 LANI NICOLA
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione notificato il 28.1.2021, la Parte_2
ha evocato in giudizio esponendo:
[...] Controparte_1
a) che la aveva acquistato, con rogito 2.4.24, un terreno Controparte_2 edificabile di circa 970 mq., censito a NCT del Comune di Livorno via del Ca- stellaccio, fg., 72, p.lle 525, 526, 128, 527 e 289;
b) che con atto in pari data la Professione aveva ceduto a parte Controparte_1 del suddetto terreno e precisamente:
1 - la p.lla 526, della superficie di mq. 330;
- la quota di ½ delle p.lle 527 e 289;
c) che aveva ceduto i predetti beni a;
Controparte_1 Persona_1
d) che il 14.4.24 la Trading aveva ceduto a le p.le 525 e CP_2 Parte_2
128 nonchè la quota di ½ delle p.lle 527 e 289;
e) che il 29.3.2002 la aveva ottenuto una concessione edilizia;
Controparte_2 tale concessione è stata poi volturata a e a , in Persona_1 Parte_2 quanto proprietari delle p.lle per le quali essa era stata richiesta;
f) che le p.lle 525 e 128, di proprietà dell'attrice, erano state fuse nella p.lla 576;
g) che la p.lla 525 (di proprietà aveva assunto il numero 565; CP_1
h) che con rogito 8.3.2013 aveva venduto a la Persona_1 Controparte_1 p.lla 568;
i) che nel quadro D della nota di trascrizione del suddetto atto di vendita si dà atto che:
“la parte acquirente ha dichiarato di essere a conoscenza del fatto che sul terreno posto in località Castellaccio insiste una porzione del limitrofo garage di proprietà della società
che in forza della concessione edilizia n. 15 del 5 Parte_2 febbraio 2004 è venuta a sconfinare dalla propria area di sedime”;
j) che il Catasto aveva accertato che il fabbricato di proprietà dell'attrice, p.lla 576 sub 601e 602, “sconfinava” su una porzione della p.lla 565 (ex 526) di proprietà
CP_1
k) che questo sconfinamento era dovuto alla necessità di evitare che la palazzina di proprietà di violasse le distanze minime dai confini laterali;
CP_1
l) che la acconsentì di “traslare” di qualche metro i due fabbricati ver- Parte_2 so via del Castellaccio, con conseguente necessità per la odierna attrice di ri- chiedere una variante per restringere il proprio fabbricato.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto:
- di accertare l'avvenuta occupazione in buona fede della porzione del fondo attiguo, di proprietà di;
Controparte_1
- di attribuirne la proprietà alla stessa attrice ai sensi dell'art. 938 c.c, “con esclusione del all'indennità prevista dalla norma e al risarcimento dei danni”: CP_1
- e, in subordine, di riconoscere al convenuto “'un'indennità rapportata al valore agricolo della porzione di fondo occupata e pari a euro 2.000,00”.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 4.5.2021, si è costi- Controparte_1 tuito deducendo:
a) che non era stato lui a chiedere alla di “traslare” di qualche metro i Parte_2 fabbricati, perché anzi egli aveva sempre “dato per scontato che il terreno che stesse occupando per la sua costruzione fosse di 330 mq cosi come previsto
2 nell'atto di assegnazione, ritenendo che il muro di confine lato Est del proprio garage, stando nella posizione indicata dalla concessione (stato di fatto), coin- cidesse con il confine del proprio appezzamento di terreno di 330 mq generato dal frazionamento del OM ; CP_3
b) che solo nel 2008 “si è accorto che il terreno che aveva sfruttato per la propria costruzione non era di 330 mq ma di 280 mq e che il muro lato Est del proprio garage non coincideva con la linea di frazionamento”;
c) che, a norma dell'art. 938 c.c., qualora la dimostrasse la sua buona Parte_2 fede, egli – a norma dell'art. 938 c.c. - aveva diritto di ottenere una indennità pa- ri al doppio del valore del terreno;
d) che il terreno va considerato edificabile e non agricolo.
Il convenuto ha quindi chiesto, in via riconvenzionale, la condanna di al paga- Parte_2 mento:
1) dell'indennità ex art. 938 c.c.;
2) del risarcimento del danno.
In comparsa di costituzione il convenuto aveva anche chiesto la condanna della a Parte_2 rilasciare il terreno facente parte della p.lla 568 non occupata dalla costruzione dell'edificio e la costituzione del diritto di passo a favore della proprietà e a carco CP_1 della proprietà . Ma queste domande sono state rinunciate (cfr. memora n.1 cpc Parte_2 depositata il 22.11.2021), perché il convenuto si è costituito tardivamente.
3. La causa è stata istruita con produzione di documenti, con escussione di testi e con la consulenza tecnica del geom. CP_4
4. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 10.12.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 05.12.2025, da parte attrice;
- in data 05.12.2025, da parte convenuta.
5. La causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
L'art. 938 c.c. dispone:
“Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costrut- tore la proprietà dell'edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al pro- prietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni”.
E' pacifico tra le parti che il non ha proposto opposizione entro tre mesi CP_1
3 dall'occupazione del suo terreno da parte di . Parte_2
Relativamente alla buona fede, va premesso che ricorre quando vi è il ragionevole convin- cimento di edificare sul proprio suolo (Cass. 2589/97).
A tal proposito, va osservato che lo stesso geom. (sentito come teste all'udienza del CP_3 28.9.2022) ha dichiarato:
“Una volta posizionati i punti del fabbricato, ci si accorse che la distanza dal confine lato monte non rispettava la distanza di 5 metri indicata nel progetto e pertanto si fece la prima variante, per mantenere le distanze dei confini laterale.”.
Egli ha poi aggiunto:
“il progettista era convinto che avrebbe rispettato il frazionamento del terreno;
era un uni- co fabbricato che è stato frazionato partendo dalla proprietà ”. CP_1
Pertanto, è comprovata anche la sussistenza della buona fede, perché il progettista era per- suaso che la variante o traslazione del fabbricato non avrebbe comportato alcuno sconfina- mento.
E' evidente che se tale convincimento, su una questione di natura spiccatamente tecnica, era nutrito dal progettista, non vi è motivo per ritenere che la fosse consapevo- Parte_2 le del contrario e, cioè, che lo spostamento del fabbricato avrebbe comportato una invasio- ne sul terreno di CP_1
Quanto alla indennità, parte attrice ha sostenuto di non essere tenuta a pagarla, perché:
- i lavori furono iniziati prima dal e successivamente dalla società (di conseguen- CP_1 za, trattandosi di fabbricati in aderenza, la costruzione della società non ha potuto che adattarsi e seguire quella del;
CP_1
- lo spostamento del fabbricato verso Via del Castellaccio fu richiesto dal CP_1
La tesi va disattesa.
Per l'applicazione dell'art. 938 c.c., infatti, ciò che rileva è il fatto oggettivo dello “sconfi- namento”, perché la norma tende da un lato a salvaguardare l'edificio ormai costruito e, dall'altro, imponendo il pagamento di una indennità pari al doppio del valore del terreno, è diretta ad evitare indebite locupletazioni e a disincentivare condotte abusive o di sopraffa- zione.
In questa ottica, appare quindi irrilevante il fatto che i lavori siano stati avviati da CP_1
o da . Parte_2
Con riferimento al valore del terreno, va osservato quanto segue.
Nella relazione depositata il 15.10.25 il CTU ha concluso che il valore è pari a:
- € 5.865,00 se si considera il terreno occupato da come area intera- Parte_2
4 mente edificabile;
- € 5.001,00, se invece lo si considera parzialmente edificabile (e, cioè i mq. 29,50 di area oggetto di edificazione) e nella restante parte (rampa di accesso e aree scoperte residue, pari a mq. 9,60) come agricolo.
Non è dato intendere il motivo per cui l'attrice ha affermato (cfr. pag. 5 delle note 27.11.25) che il CTU avrebbe determinato il valore del terreno de quo:
“- considerando l'area come edificabile, ….. in euro 5.001,00;
- considerando l'area come corte, …. in euro 2.345,00.”.
Il convenuto nella istanza depositata il 11.8.25 ha sostenuto che il valore del terreno sia molto più elevato, affermando che “al momento della costruzione era già stata avviata la progettazione, la concessione edilizia, pulizia del terreno, analisi varie, recinzione, ecc... e di conseguenza il valore del terreno certamente edificabile aveva un valore molto più alto rispetto a quanto indicato nel preliminare quando, oltretutto, i valori immobiliari di merca- to erano ben inferiori.”.
Questo argomento non pare colga nel segno, perché il CTU ha correttamente considerato i dati risultati da “confronti di mercato” (cfr. pag. 7 relazione CTU) e quindi dati oggettivi ed estrinseci.
Le attività asseritamente svolte (progettazione, pulizia, analisi, ecc.) sono invece per loro natura transeunti, perché soggette a scadenze previste per legge o perché abbisognevoli di essere reiterate nel tempo (come la pulizia o la manutenzione della recinzione).
In conclusione il valore di 150,00 €/mq., stabilito dal CTU per il terreno edificabile, è cor- retto.
Non può attribuirsi valore agricolo ai mq. 9,60 che riguardano la rampa di accesso e le aree scoperte residue, perché si tratta di opere che sono state anch'esse realizzate su terreno edi- ficabile.
Il fatto che il abbia “utilizzato tutta la volumetria consentita” (cfr. verb. ud. CP_1 24.10.24) e che, quindi, “lo sconfinamento non ha comportato una riduzione della superfi- cie edificata e del relativo volume” (ibidem), non consente di valutare il terreno come agri- colo, perché il , con la presente sentenza, perde il diritto di proprietà su comples- CP_1 sivi mq. 39,10, che hanno vocazione edificatoria. Qualora, per qualsiasi ragione, l'edificio di proprietà del dovesse essere demolito, egli si troverebbe con una superficie in- CP_1 feriore di mq. 39,10 e, quindi, con una ridotta capacità edificatoria (in termini di metri cubi assentibili).
Per questa ragione, il valore da attribuire al terreno è pari a € 5.865,00.
Conseguentemente, l'indennità dovuta a norma dell'art. 938 c.c. è pari a € 11.730,00.
5 Terreno da attribuire in proprietà a Parte_2
Il CTU ha riferito di aver proceduto al frazionamento, creando il sub. 603 della p.lla 576 NCT fg. 72 C/g, cl. 8 “per l'area garage contesa”.
In particolare in detto subalterno sono inclusi:
- mq. 29,50 di Area oggetto di edificazione, comprese parti interrate parzialmente sotto la rampa e sotto la terrazza.
- mq. 6,20 di Area occupata dalla rampa in calcestruzzo di accesso al garage;
- mq. 3,40 di Aree scoperte residue ad uso corte adiacenti alla rampa.
La Tavola 3 allegata alla relazione del CTU dimostra chiaramente quali sono le parti inclu- se nel sub. 603, e cioè:
- il garage, di mq. 29,50, colorato in giallo;
- la rampa, di mq. 6,20, contrassegnata con delle linee blu;
- l'area scoperta, di mq. 3,40.
Si tratta di 3 porzioni che sono state tutte interessate da opere di edificazione. Quanto a ga- rage e rampa, non vi è bisogno di alcuna specificazione. Ma anche l'area scoperta è stata oggetto di lavori edili, perché presenta una pavimentazione (cfr. tabella A, pag. 8, relazione depositata il 15.10.2025).
Invece, il CTU ha correttamente escluso le due corti, anch'esse raffigurate nella tavola 3 e precisamente: quella di 4,51 metri, a sinistra della rampa;
e quella d 3,98 x 3,31 x 2,84, a destra del garage e della terrazza).
Le due corti non sono state inserite nel sub. 603 perché non presentano opere di edificazio- ne e, pertanto, non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 938 c.c.
Il CTU si è attenuto alle indicazioni stabilite dal giudice all'udienza del 30.11.2023, e cioè che il frazionamento catastale avesse “ad oggetto unicamente l'area di sedime dove insiste la costruzione (l'edificato) oggetto di causa”.
Il convenuto nelle note depositate il 28.11.25 ha chiesto di “escludere la parte di rampa che insiste sul vialetto a comune, il terreno posto di fianco alla rampa stessa e il terrazzino die- tro al garage (lato mare), effettuando il rilievo topografico detto di “tipo particellare”, in modo da identificare con esattezza la forma e la dimensione sia del vialetto a comune che delle altre porzioni di terreno, di individuare con esattezza la posizione del cancello di in- gresso di controparte che deve essere posizionato sul confine e non nel vialetto a comune, in modo da eliminare ogni tipo di incertezza evitando errori, tolleranze e approssimazioni, che inevitabilmente aggraverebbero una situazione già critica anche per il coinvolgimento di terzi soggetti”.
Questa richiesta va respinta per le motivazioni che seguono.
Quanto alla “porzione di vialetto a comune tra , e Ferraro- Parte_2 CP_1
6 , è lo stesso convenuto che ammette che esso “non è oggetto del giudizio” (p. Parte_3 6 note depositate il 28.11.25). Non è, invece, dato intendere la ragione per cui lo stesso convenuto paventi il rischio che esso sia “attribuito alla pro-Trading” (ibidem), perchè il sub. 603 creato dal CTU non lo ricomprende affatto.
Per la stessa ragione, è irrilevante la richiesta di escludere “la parte di rampa che insiste sul vialetto a comune”, perché il sub. 603 non include minimamente il suddetto vialetto e, a sua vlta, la rampa insiste interamente sul terreno che, ad oggi, è di proprietà esclusiva del
[...]
Pt_4
Quanto al terrazzino posto dietro al garage, come si desume dalla Tavola 3 allegata alla re- lazione tecnica, esso è incluso nel sub. 603, per la semplice ragione che insiste sul suolo che è attualmente di proprietà del ma è stato realizzato, unitamente al garage e alla CP_1 rampa, dalla Parte_2
Pertanto, anche per il terrazzino ricorrono tutti i presupposti dell'accessione invertita previ- sta dall'art. 938 c.c.
Il convenuto ha anche chiesto di procedere ad un frazionamento effettuando “il rilievo to- pografico detto di “tipo particellare”.
Anche questa richiesta va respinta.
Al rilievo topografico detto di “tipo particellare” si ricorre quando occorre stabilire con cer- tezza i confini di una proprietà.
Ma nel caso di specie non si controverte sulla esatta individuazione dei confini, bensì sulla determinazione della somma per indennizzare il che, a causa dello sconfinamento, CP_1 ha perso la proprietà di 39,10 mq.
Infine, il valore del terreno è talmente modesto (€ 150 €/mq.) che sarebbe antieconomico effettuare un rilievo di “tipo particellare”.
Spese
Come ha correttamente evidenziato il convenuto, le spese processuali sono a carico dell'attrice, che trae vantaggio dall'accoglimento della sua domanda. La giurisprudenza ha infatti chiarito che “tale principio non è in contrasto con quello processuale sulla soccom- benza, di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c., perché la parte che chiede e ottiene l'accessione in- vertita non può essere considerata totalmente vittoriosa, dato che è tenuta a pagare al pro- prietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata” (Cass. 4454/2019).
Va tuttavia osservato che la stessa Corte di Cassazione ha aggiunto che “l'avversario può essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposizione.” (ibidem).
Non può considerarsi ingiustificata l'adesione alle due proposte conciliative formulate nel corso del processo perché il convenuto con la presente sentenza si vede attribuire un'indennità pari a € 11.730,00, ben superiore a quella proposta dal giudice (prima € 4.000,00 e poi € 6.000,00).
Le spese vanno però compensate del 20%, tenuto conto che il convenuto ha proposto due
7 domande riconvenzionali a cui ha poi rinunciato, essendosi costituito tardivamente.
La rivalutazione monetaria va riconosciuta, trattandosi di debito di valore (Cass. 7943/1994).
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così prov- vede:
a) attribuisce a la proprietà esclu- Parte_2 siva del sub. 603 della p.la 576, fg. 72, NCT del Comune di Livorno via del Ca- stellaccio;
b) condanna a pagare a Parte_2 CP_1
la somma di € 11.730,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi mora-
[...] tori ex art. 1284, quarto comma, c.c., dalla domanda al saldo;
c) compensa le spese processuali nella misura del 20%;
d) condanna a rifondere a Parte_2 [...]
il restante 80% delle spese processuali, e pertanto: CP_5
- € 4.000,00 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- l'80% del compenso e delle spese relative alla consulenza tecnica del ctu geom. CP_4
- € 1.200,00 per compenso, spese e accessori del consulente di parte geom. Pt_5
- spese successive occorrende.
Livorno, 10.12.25
Il Giudice dott. Massimo Orlando
8