TRIB
Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/09/2025, n. 6684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6684 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46846/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46846/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.. Parte_1 C.F._1
BILARDELLO SALVATORE ( ) VIA S.LORENZO,22 MARSALA;
C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore attore
contro
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (C.F. ), con CP_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. GIACOBBE LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BUENOS AIRES 5
ROMA, presso il difensore convenuto
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- dichiarare responsabile la convenuta per i danni non patrimoniali subiti dall'attore;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in €. 60.000,00 o
nella maggior/minor somma ritenuta equa;
-con vittoria di spese e competenze di causa.
Per parte convenuta:
In via preliminare: i) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da illecito extracontrattuale asseritamente vantato dal Sig. (C.F. Parte_1
), valutata l'eccezione di prescrizione di cui al punto I;
C.F._1
ii) accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione per assoluta carenza e/o incertezza del petitum,
valutata l'eccezione come descritta nel punto II;
Nel merito, In via principale:
iii) accertare e dichiarare la conformità dell'agire di in ossequio al rispetto del D. Lgs. Controparte_1
231/2007 e successive modificazioni;
iv) rigettare le domande tutte proposte in via principale da parte convenuta per quanto sopra motivato;
pagina 2 di 7 i v) rigettare la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali arbitrariamente quantificati
in Euro 60.000,00 o nella maggior/minor somma ritenuta equa;
ii vi) condannare il Sig. (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1
(TP) in data 21.04.1963 ed ivi residente nel Vicolo Aiace n. 4, alla rifusione delle spese del presente
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, instaurava il presente giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di dichiarare la responsabilità della convenuta per i danni non Controparte_1
patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza di una condotta inadempiente e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in € 60.000,00.
L'attore in particolare esponeva:
- che nel 2015 veniva informato dai Carabinieri di Marsala di essere indagato per il reato di cui all'art. 640 c.p., poiché risultava aperto a suo nome un conto gioco online SNAI, tramite il quale erano state perpetrate delle truffe nella provincia di Bergamo, conto aperto tramite una carta d'identità
intestata a nome dell'attore con numero rilasciata in data 03.03.09; NumeroD_1
- che la predetta carta d'identità era sicuramente falsa, sia perché l'attore non aveva mai avuto una carta d'identità con quel numero, sia perché il predetto numero non corrispondeva a quello riportato sulla sua carta d'identità;
- che dalla documentazione mostrata dai CC di Marsala, l'attore verificava, altresì, che la SNAI
aveva aperto il conto gioco, nonostante fossero falsi sia il numero di cellulare 3452313133, sia l'indirizzo di posta elettronica , entrambi non corrispondenti a quelli dell'attore; Email_1
pagina 3 di 7 - che, pertanto, l'attore chiedeva spiegazioni a mezzo pec alla SNAI, non ottenendo risposte esaustive dalla stessa, la quale tuttavia riferiva di aver provveduto a sospendere il predetto conto gioco;
- che, pertanto, avrebbe aperto il conto gioco in violazione della normativa del d. lgs. n. CP_1
231 del 21/11/07 ed in particolare agli artt. 15 e 18 attinenti alla verifica della clientela, e che da tale condotta derivava l'individuazione dell'attore come autore di truffe, con conseguente sofferenza psichica patita dallo stesso.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, precisando che il conto gioco in questione veniva aperto mediante inserimento del codice fiscale dell'attore, soggetto a controllo mediante il sistema informatico SOGEI, ma non veniva abilitato al prelievo del saldo dal momento che l'utente non completava la procedura di registrazione mediante l'invio dei documenti d'identità; che lo stesso conto gioco veniva successivamente bloccato, oltre che per la numerosità dei prelievi (31 in meno di due ore), per via di movimenti anomali volti a favorire un avversario in particolare, individuato nella persona di riconducibili alla pratica del c.d. Persona_1
chip dumping (una forma di collusione fra due o più giocatori seduti allo stesso tavolo virtuale, rivolta a perseguire diverse finalità illecite); che l' vviava indagini in relazione a tali anomali operazioni;
CP_2
che, a seguito di interlocuzioni a mezzo pec con l'avvocato Bilardello nell'interesse dell'attore,
infine comunicava che “il conto di gioco in questione non è mai stato autorizzato al prelievo CP_1
in quanto l'intestatario dello stesso non ci ha fornito il documento identificativo, così come prevede la
normativa di settore”.
In punto di diritto la convenuta eccepiva:
pagina 4 di 7 - in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, essendo trascorsi oltre cinque anni tra il fatto dannoso (la convocazione dell'attore presso i Carabinieri del giugno 2015) e l'atto di citazione del 16.11.21;
- in via preliminare, l'assoluta carenza e incertezza del petitum e la conseguente nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, la mancata prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, in particolare della colpevole violazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2007 nella parte relativa ad un'adeguata verifica del cliente, essendo stato in particolare verificata, mediante il sistema informatico
SOGEI, la veridicità del codice fiscale inserito dal cliente in fase di registrazione, a nulla rilevando la mancata verifica del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica inseriti, in quanto non oggetto di obbligo di certificazione secondo la normativa.
Disposta la trattazione scritta di cui all'art. 221 L. 77/2020, all'udienza del 15.3.22 il giudice, dopo aver rigettato l'eccezione preliminare relativa alla nullità dell'atto di citazione (come da ordinanza da intendersi integralmente richiamata), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il Giudice assegnava termini alle parti per il deposito,
mediante note scritte, di precisazioni conclusioni, comparse conclusionali e repliche e infine tratteneva la causa in decisione.
A seguito di riassegnazione del fascicolo a questo giudice avvenuta con provvedimento dell'11.7.2025,
la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 7 È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Deve rilevarsi che, come correttamente osservato da parte convenuta, la responsabilità invocata dall'attore è di natura extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. L'attore non lamenta infatti alcun inadempimento derivante da un rapporto contrattuale con . Al contrario, è proprio l'assenza di un legame contrattuale tra le CP_1
parti ad essere uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria attorea.
Non rileva peraltro il diverso termine prescrizionale di cui al comma 2 della medesima norma, invocato dall'attore, atteso che il fatto illecito dedotto in questa sede non coincide con il reato di truffa, bensì con l'apertura del conto gioco a nome dell' . Pt_1
Tanto premesso, si osserva altresì che il fatto illecito lamentato dall'attore ha carattere istantaneo,
seppur produttivo di effetti permanenti (il patema d'animo ingenerato nell'attore deve ritenersi protrattosi per tutto il tempo in cui l'indagine penale è stata pendente a suo carico). Rispetto ad illeciti di tale tipo, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno (ex plurimis
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9318 del 16/04/2018), nella specie verificatasi nel giugno 2015, allorchè
l' veniva informato dai Carabinieri di Marsala della pendenza di un procedimento penale a suo Pt_1
carico. Rispetto a tale dies a quo la prescrizione risulta maturata nel giugno 2020, non essendo medio tempore intervenuti atti interruttivi della stessa. Non possono considerarsi infatti tali le PEC trasmesse a , contenenti mere richieste di chiarimenti circa le modalità di attivazione del conto gioco, CP_1
senza manifestare l'intenzione di promuovere azioni a tutela dell'Aleo nei confronti della convenuta.
Tali intenzioni venivano invero rappresentate soltanto con la PEC del 15.7.21 allorchè, per quanto detto, era già maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
pagina 6 di 7 Per tutto quanto detto la domanda attorea deve essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, rimanendo assorbita ogni ulteriore valutazione in punto di fondatezza nel merito della contestazione mossa dall' . Pt_1
Non può essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non ravvisandosi alcuna mala fede né colpa grave nel contegno processuale dell'attore. Inoltre alla richiesta non è specificatamente allegato il danno arrecato in conseguenza dell'asserita lite temeraria, salvo il generico riferimento alla necessità di spendere difese.
Le spese di lite seguono invece la soccombenza e si liquidano in complessivi 8.109,22 euro oltre c.p.a.,
di cui 1.058,22 a titolo di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale fatto valere da
[...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi 8.109,22
euro oltre c.p.a., di cui 1.058,22 euro a titolo di spese generali.
Così deciso in Milano il 4 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Matteo Ferrari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46846/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.. Parte_1 C.F._1
BILARDELLO SALVATORE ( ) VIA S.LORENZO,22 MARSALA;
C.F._2
elettivamente domiciliato presso il difensore attore
contro
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (C.F. ), con CP_1 P.IVA_1
il patrocinio dell'avv. GIACOBBE LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZA BUENOS AIRES 5
ROMA, presso il difensore convenuto
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
- dichiarare responsabile la convenuta per i danni non patrimoniali subiti dall'attore;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in €. 60.000,00 o
nella maggior/minor somma ritenuta equa;
-con vittoria di spese e competenze di causa.
Per parte convenuta:
In via preliminare: i) accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento del
danno da illecito extracontrattuale asseritamente vantato dal Sig. (C.F. Parte_1
), valutata l'eccezione di prescrizione di cui al punto I;
C.F._1
ii) accertare e dichiarare nullo l'atto di citazione per assoluta carenza e/o incertezza del petitum,
valutata l'eccezione come descritta nel punto II;
Nel merito, In via principale:
iii) accertare e dichiarare la conformità dell'agire di in ossequio al rispetto del D. Lgs. Controparte_1
231/2007 e successive modificazioni;
iv) rigettare le domande tutte proposte in via principale da parte convenuta per quanto sopra motivato;
pagina 2 di 7 i v) rigettare la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali arbitrariamente quantificati
in Euro 60.000,00 o nella maggior/minor somma ritenuta equa;
ii vi) condannare il Sig. (C.F. ) nato a [...]_1 C.F._1
(TP) in data 21.04.1963 ed ivi residente nel Vicolo Aiace n. 4, alla rifusione delle spese del presente
giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, instaurava il presente giudizio nei Parte_1
confronti di al fine di dichiarare la responsabilità della convenuta per i danni non Controparte_1
patrimoniali subiti dall'attore in conseguenza di una condotta inadempiente e la conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in € 60.000,00.
L'attore in particolare esponeva:
- che nel 2015 veniva informato dai Carabinieri di Marsala di essere indagato per il reato di cui all'art. 640 c.p., poiché risultava aperto a suo nome un conto gioco online SNAI, tramite il quale erano state perpetrate delle truffe nella provincia di Bergamo, conto aperto tramite una carta d'identità
intestata a nome dell'attore con numero rilasciata in data 03.03.09; NumeroD_1
- che la predetta carta d'identità era sicuramente falsa, sia perché l'attore non aveva mai avuto una carta d'identità con quel numero, sia perché il predetto numero non corrispondeva a quello riportato sulla sua carta d'identità;
- che dalla documentazione mostrata dai CC di Marsala, l'attore verificava, altresì, che la SNAI
aveva aperto il conto gioco, nonostante fossero falsi sia il numero di cellulare 3452313133, sia l'indirizzo di posta elettronica , entrambi non corrispondenti a quelli dell'attore; Email_1
pagina 3 di 7 - che, pertanto, l'attore chiedeva spiegazioni a mezzo pec alla SNAI, non ottenendo risposte esaustive dalla stessa, la quale tuttavia riferiva di aver provveduto a sospendere il predetto conto gioco;
- che, pertanto, avrebbe aperto il conto gioco in violazione della normativa del d. lgs. n. CP_1
231 del 21/11/07 ed in particolare agli artt. 15 e 18 attinenti alla verifica della clientela, e che da tale condotta derivava l'individuazione dell'attore come autore di truffe, con conseguente sofferenza psichica patita dallo stesso.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, precisando che il conto gioco in questione veniva aperto mediante inserimento del codice fiscale dell'attore, soggetto a controllo mediante il sistema informatico SOGEI, ma non veniva abilitato al prelievo del saldo dal momento che l'utente non completava la procedura di registrazione mediante l'invio dei documenti d'identità; che lo stesso conto gioco veniva successivamente bloccato, oltre che per la numerosità dei prelievi (31 in meno di due ore), per via di movimenti anomali volti a favorire un avversario in particolare, individuato nella persona di riconducibili alla pratica del c.d. Persona_1
chip dumping (una forma di collusione fra due o più giocatori seduti allo stesso tavolo virtuale, rivolta a perseguire diverse finalità illecite); che l' vviava indagini in relazione a tali anomali operazioni;
CP_2
che, a seguito di interlocuzioni a mezzo pec con l'avvocato Bilardello nell'interesse dell'attore,
infine comunicava che “il conto di gioco in questione non è mai stato autorizzato al prelievo CP_1
in quanto l'intestatario dello stesso non ci ha fornito il documento identificativo, così come prevede la
normativa di settore”.
In punto di diritto la convenuta eccepiva:
pagina 4 di 7 - in via preliminare, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, essendo trascorsi oltre cinque anni tra il fatto dannoso (la convocazione dell'attore presso i Carabinieri del giugno 2015) e l'atto di citazione del 16.11.21;
- in via preliminare, l'assoluta carenza e incertezza del petitum e la conseguente nullità dell'atto di citazione;
- nel merito, la mancata prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria, in particolare della colpevole violazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/2007 nella parte relativa ad un'adeguata verifica del cliente, essendo stato in particolare verificata, mediante il sistema informatico
SOGEI, la veridicità del codice fiscale inserito dal cliente in fase di registrazione, a nulla rilevando la mancata verifica del numero di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica inseriti, in quanto non oggetto di obbligo di certificazione secondo la normativa.
Disposta la trattazione scritta di cui all'art. 221 L. 77/2020, all'udienza del 15.3.22 il giudice, dopo aver rigettato l'eccezione preliminare relativa alla nullità dell'atto di citazione (come da ordinanza da intendersi integralmente richiamata), assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. ratione temporis applicabile.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria, il Giudice assegnava termini alle parti per il deposito,
mediante note scritte, di precisazioni conclusioni, comparse conclusionali e repliche e infine tratteneva la causa in decisione.
A seguito di riassegnazione del fascicolo a questo giudice avvenuta con provvedimento dell'11.7.2025,
la causa veniva rimessa sul ruolo e rinviata all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 7 È fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta e, pertanto, la domanda attorea deve essere rigettata.
Deve rilevarsi che, come correttamente osservato da parte convenuta, la responsabilità invocata dall'attore è di natura extracontrattuale, con conseguente applicazione del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. L'attore non lamenta infatti alcun inadempimento derivante da un rapporto contrattuale con . Al contrario, è proprio l'assenza di un legame contrattuale tra le CP_1
parti ad essere uno degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria attorea.
Non rileva peraltro il diverso termine prescrizionale di cui al comma 2 della medesima norma, invocato dall'attore, atteso che il fatto illecito dedotto in questa sede non coincide con il reato di truffa, bensì con l'apertura del conto gioco a nome dell' . Pt_1
Tanto premesso, si osserva altresì che il fatto illecito lamentato dall'attore ha carattere istantaneo,
seppur produttivo di effetti permanenti (il patema d'animo ingenerato nell'attore deve ritenersi protrattosi per tutto il tempo in cui l'indagine penale è stata pendente a suo carico). Rispetto ad illeciti di tale tipo, la prescrizione incomincia a decorrere con la prima manifestazione del danno (ex plurimis
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 9318 del 16/04/2018), nella specie verificatasi nel giugno 2015, allorchè
l' veniva informato dai Carabinieri di Marsala della pendenza di un procedimento penale a suo Pt_1
carico. Rispetto a tale dies a quo la prescrizione risulta maturata nel giugno 2020, non essendo medio tempore intervenuti atti interruttivi della stessa. Non possono considerarsi infatti tali le PEC trasmesse a , contenenti mere richieste di chiarimenti circa le modalità di attivazione del conto gioco, CP_1
senza manifestare l'intenzione di promuovere azioni a tutela dell'Aleo nei confronti della convenuta.
Tali intenzioni venivano invero rappresentate soltanto con la PEC del 15.7.21 allorchè, per quanto detto, era già maturata la prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
pagina 6 di 7 Per tutto quanto detto la domanda attorea deve essere rigettata per intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale, rimanendo assorbita ogni ulteriore valutazione in punto di fondatezza nel merito della contestazione mossa dall' . Pt_1
Non può essere accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta, non ravvisandosi alcuna mala fede né colpa grave nel contegno processuale dell'attore. Inoltre alla richiesta non è specificatamente allegato il danno arrecato in conseguenza dell'asserita lite temeraria, salvo il generico riferimento alla necessità di spendere difese.
Le spese di lite seguono invece la soccombenza e si liquidano in complessivi 8.109,22 euro oltre c.p.a.,
di cui 1.058,22 a titolo di spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale fatto valere da
[...]
e, per l'effetto, rigetta la domanda attorea proposta nei confronti di;
Parte_1 CP_1
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi 8.109,22
euro oltre c.p.a., di cui 1.058,22 euro a titolo di spese generali.
Così deciso in Milano il 4 settembre 2025
Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 7 di 7