Articolo 2 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
Articolo 1Articolo 3
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21 febbraio 1948
Art. 2.
Quando una Regione ritenga che una legge ed atto avente forza di legge della Repubblica invada la sfera della competenza ad essa assegnata dalla Costituzione, puo', con deliberazione della Giunta regionale, promuovere l'azione di legittimita' costituzionale davanti alla Corte, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente forza di legge.
Una legge d'una Regione puo' essere impugnata per illegittimita' costituzionale, oltre che nei casi e con le forme del precedente articolo e dell' art. 127 della Costituzione , anche da un'altra Regione, che ritenga lesa da tale legge la propria competenza.
L'azione e' proposta su deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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