CASS
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2025, n. 34025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34025 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - OL AS OR OS EVA SC PA NT SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXX nato a [...] il 1XXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da LuigiXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena residua di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., con fine pena al 20 marzo 2028, di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha osservato in via dirimente che non risultava lo svolgimento da parte del detenuto del programma riabilitativo della durata di un anno, come richiesto dalla legge in relazione al titolo di reato in esecuzione e ha ritenuto di non poter prendere in considerazione, in sua vece, il programma riabilitativo di analogo contenuto e durata rispetto a quello di cui all’art. 80 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), svolto da settembre 2023 a settembre 2023, presso la Cooperativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pozzuoli, come attestato dalla documentazione in data 3 ottobre 2024 prodotta dall’istante.
2. Avverso il provvedimento ricorre XXXXXXXX, per il tramite del proprio difensore avv. Papa, e denuncia l’erronea applicazione dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, secondo cui per i condannati per reati ostativi di terza fascia necessario presupposto per i benefici penitenziari è l'osservazione scientifica della personalità svolta per un anno e condotta collegialmente in sede inframuraria, lo stato di detenzione non costituisce condizione per l’applicazione del disposto normativo. L’uso della congiunzione “anche” nel testo dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. imporrebbe di ritenere che l’osservazione non sia vincolata al luogo (ossia il carcere), ma ai professionisti cui è affidata, essendo necessaria e sufficiente la presenza di un esperto tra quelli indicati dall’art. 80 Ord. pen. Ciò è avvenuto per il condannato, presso Cooperativa sociale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, centro di mediazione sociale e penale, con la conduzione della psicologa psicoterapeuta dott.ssa Pollio e della criminologa dott. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34025 Anno 2025 Presidente: LU IU Relatore: SC EVA Data Udienza: 26/09/2025 Campanella, sicché il periodo di osservazione lì svolto dovrebbe considerarsi equipollente a quello svolto in Istituto. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che la stessa équipe descrive il condannato come «lontano da dinamiche tipiche carcerarie», ciò che – a suo avviso – confermerebbe la non necessità, da parte di XXXXXXXX, di alcun percorso carcerario. In via subordinata, il ricorrente pone il tema del contrasto dell’art.
4-bis, comma 1- quater, Ord. pen. con gli artt. 3 e 27 Cost.: con il primo perché, a parità di pena da espiare e di percorso di osservazione,stabilisce una preclusione automatica e assoluta alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per alcuni reati, in caso di omessa partecipazione per almeno un anno al suindicato programma di riabilitazione;
con il secondo perché l’imposizione dell’obbligo di osservazione per un anno determina il percorso riabilitativo e risocializzante cui l’esecuzione della pena deve tendere. Per tali ragioni chiede che sia sollevata la questione di costituzionalità della disposizione in parola.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, intervenuto con requisitoria scritta in data 4 luglio 2025, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deduce censure infondate e la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. è infondata in modo manifesto oltre che irrilevante nel presente procedimento.
1.Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art.
4-bis Ord. pen., norma che, con riferimento ai condannati per taluni, più gravi delitti, stabilisce il divieto di concessione dei benefici, ivi comprese le misure alternative alla detenzione e, fra queste, quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, stabilendo determinate modalità per l'accertamento della pericolosità sociale.
2. Il comma 1-ter della suddetta norma, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39 del 2009, dispone che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, fra gli altri, ai detenuti o internati per il delitto di cu all'art. 609-quater cod. pen. Il comma 1-quater della medesima norma, parimenti introdotto dal d.l. n. 11 del 2009, stabilisce, inoltre, che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per determinati delitti, fra i quali quello di cui all'art. 609-quater cod. pen. «solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 Ord. pen.», ossia i professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che i mediatori culturali e gli interpreti di cui l’Amministrazione penitenziaria può avvalersi. Il successivo comma 1-quinquies, inserito dall'art. 7, comma 2, della legge n. 172 del 2012 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, legge contenente anche norme di adeguamento dell'ordinamento interno), dispone che, salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei suddetti benefici ai detenuti e internati per determinati delitti, fra cui quello sanzionato dall'art. 609-quater cod. pen., se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui 2 all'art. 13-bis Ord. pen: norma, quest'ultima, relativa al trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori, anch'essa introdotta dalla legge n. 172 del 2012, secondo la quale le persone condannate per determinati delitti, fra i quali quello di cui all'art. 609- quater cod. pen., se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno: la partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1-quinquies, Ord. pen. A fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.
3. Il quadro normativo così riportato risulta chiaro: l'osservazione scientifica collegiale per la durata quanto meno di un anno – costituente, ex art.
4-bis, comma 1- quater, Ord. pen., il presupposto per l'applicazione di misure alternative alla detenzione in favore dei soggetti condannati per i delitti ivi specificati (fra i quali è incluso quello di cui all'art. 609- quater cod. pen.) – è necessaria e non surrogabile (Sez. 1, n. 39985 del 09/04/2019, Marni, Rv. 277487; Sez. 1, n. 12138 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 274974; Sez. 1, n. 34754 del 19/05/2016, Sutteri, Rv. 267510; Sez. 1, n. 42309 del 11/11/2010, Yamnaine, Rv. 249025) e deve essere svolta in Istituto Ciò – diversamente dalla lettura che pretende di darne il ricorrente – si desume dalla lettera dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. che pone come necessaria l’osservazione da svolgersi solo in via aggiuntiva («anche») con l’ausilio dei professionisti esterni di cui l’Amministrazione penitenziaria è autorizzata ad avvalersi e che, come emerge dal richiamo svolto all’art. 80 Ord. pen., costituiscono figure professionali che possono affiancarsi ai soggetti ordinariamente preposti all’osservazione inframurariasotto la responsabilità del direttore dell'Isituto che ne coordina le attività (artt. 27 e 28 d.P.R. n 230 del 2000)e non sostituirli. Sicché l’osservazione svolta all’esterno dell’Istituto di pena non può costituire equipollente rispetto a quella svolta inframuraria non perché non sia possibile in astratto reperire figure scientificamente idonee anche al di fuori del carcere, ma per il fatto che si richiede ragionevolmente una osservazione a più ampio spettro, con lintervento di figure professionali, alcune delle quali esclusivamente operanti all'interno degli Istituti.
4. Né la disciplina dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. può essere considerata in alcun modo manifestamente irragionevole, poiché la previsione per l’autore di determinati reati di un periodo minimo obbligatorio di osservazione scientifica della personalità per l’accesso ai benefici penitenziari risponde all’esigenza di consentire – a fronte di reati di particolare gravità – una più penetrante valutazione del percorsorisocializzante, al fine di scongiurare il pericolo di recidiva. In altri termini, il legislatore ha previsto un binario differenziato per gli autori di una serie reati, perseguendo così in modo più adeguato l'obiettivo del recupero e della risocializzazione degli stessi attraverso la scansione del programma di trattamento in modo che la corrispondente attività, protratta per quel lasso temporale minimo e inderogabile, abbia la concreta possibilità di condurre il gruppo di osservazione – anche integrato dalla presenza di figure professionali particolarmente competenti – all’affidabile valutazione della personalità del detenuto o dell'internato. La norma censurata, del resto, non stabilisce una preclusione assoluta di accesso ai benefici, ma prevede una diversa modalità di accesso giustificata dalla gravità dei reati ostativi inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di una maggiore pericolosità sociale;
ciò che rende la questione di legittimità invocata infondata in modo manifesto, come del resto già affermato da questa Corte, sebbene sotto il diverso profilo della previsione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati (Sez. 1, n. 23822 del 22/06/2020, Ruggieri, Rv. 279444 - 01 Sez. 1, n. 38727 del 19/02/2013, Sammarchi, Rv. 257110 – 01). 3 Sotto altro profilo, osserva il Collegio che la questione di legittimità nel caso di specie non può neppure considerarsi rilevante, poiché il ricorrente non ha spiegato le ragioni sulla scorta delle quali vi sarebbe una totale e piena equiparazione, soltanto asserita e non dimostrata,tra il periodo di osservazione dallo stesso svolto presso la Cooperativa Sociale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sia pur sotto la guida di una psicologa psicoterapeuta e di una criminologa, e quella richiesta dall’art.
4-bis comma 1-quater Ord. pen., che – come appena detto – prevede la possibilità d’intervento anche di altre figure, compiutamente indicate nel già menzionato art 80 Ord. pen.
5. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA SC IU LU IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1.Con il provvedimento in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da LuigiXXXXXXXX, detenuto in espiazione della pena residua di tre anni e sei mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen., con fine pena al 20 marzo 2028, di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale ha osservato in via dirimente che non risultava lo svolgimento da parte del detenuto del programma riabilitativo della durata di un anno, come richiesto dalla legge in relazione al titolo di reato in esecuzione e ha ritenuto di non poter prendere in considerazione, in sua vece, il programma riabilitativo di analogo contenuto e durata rispetto a quello di cui all’art. 80 legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), svolto da settembre 2023 a settembre 2023, presso la Cooperativa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di Pozzuoli, come attestato dalla documentazione in data 3 ottobre 2024 prodotta dall’istante.
2. Avverso il provvedimento ricorre XXXXXXXX, per il tramite del proprio difensore avv. Papa, e denuncia l’erronea applicazione dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, secondo cui per i condannati per reati ostativi di terza fascia necessario presupposto per i benefici penitenziari è l'osservazione scientifica della personalità svolta per un anno e condotta collegialmente in sede inframuraria, lo stato di detenzione non costituisce condizione per l’applicazione del disposto normativo. L’uso della congiunzione “anche” nel testo dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. imporrebbe di ritenere che l’osservazione non sia vincolata al luogo (ossia il carcere), ma ai professionisti cui è affidata, essendo necessaria e sufficiente la presenza di un esperto tra quelli indicati dall’art. 80 Ord. pen. Ciò è avvenuto per il condannato, presso Cooperativa sociale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, centro di mediazione sociale e penale, con la conduzione della psicologa psicoterapeuta dott.ssa Pollio e della criminologa dott. Penale Sent. Sez. 1 Num. 34025 Anno 2025 Presidente: LU IU Relatore: SC EVA Data Udienza: 26/09/2025 Campanella, sicché il periodo di osservazione lì svolto dovrebbe considerarsi equipollente a quello svolto in Istituto. Il ricorrente, inoltre, evidenzia che la stessa équipe descrive il condannato come «lontano da dinamiche tipiche carcerarie», ciò che – a suo avviso – confermerebbe la non necessità, da parte di XXXXXXXX, di alcun percorso carcerario. In via subordinata, il ricorrente pone il tema del contrasto dell’art.
4-bis, comma 1- quater, Ord. pen. con gli artt. 3 e 27 Cost.: con il primo perché, a parità di pena da espiare e di percorso di osservazione,stabilisce una preclusione automatica e assoluta alle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per alcuni reati, in caso di omessa partecipazione per almeno un anno al suindicato programma di riabilitazione;
con il secondo perché l’imposizione dell’obbligo di osservazione per un anno determina il percorso riabilitativo e risocializzante cui l’esecuzione della pena deve tendere. Per tali ragioni chiede che sia sollevata la questione di costituzionalità della disposizione in parola.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Pasquale Serrao D’Aquino, intervenuto con requisitoria scritta in data 4 luglio 2025, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deduce censure infondate e la dedotta questione di legittimità costituzionale dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. è infondata in modo manifesto oltre che irrilevante nel presente procedimento.
1.Il Tribunale ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art.
4-bis Ord. pen., norma che, con riferimento ai condannati per taluni, più gravi delitti, stabilisce il divieto di concessione dei benefici, ivi comprese le misure alternative alla detenzione e, fra queste, quella dell'affidamento in prova al servizio sociale, stabilendo determinate modalità per l'accertamento della pericolosità sociale.
2. Il comma 1-ter della suddetta norma, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 39 del 2009, dispone che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, fra gli altri, ai detenuti o internati per il delitto di cu all'art. 609-quater cod. pen. Il comma 1-quater della medesima norma, parimenti introdotto dal d.l. n. 11 del 2009, stabilisce, inoltre, che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per determinati delitti, fra i quali quello di cui all'art. 609-quater cod. pen. «solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 Ord. pen.», ossia i professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che i mediatori culturali e gli interpreti di cui l’Amministrazione penitenziaria può avvalersi. Il successivo comma 1-quinquies, inserito dall'art. 7, comma 2, della legge n. 172 del 2012 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, legge contenente anche norme di adeguamento dell'ordinamento interno), dispone che, salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei suddetti benefici ai detenuti e internati per determinati delitti, fra cui quello sanzionato dall'art. 609-quater cod. pen., se commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui 2 all'art. 13-bis Ord. pen: norma, quest'ultima, relativa al trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori, anch'essa introdotta dalla legge n. 172 del 2012, secondo la quale le persone condannate per determinati delitti, fra i quali quello di cui all'art. 609- quater cod. pen., se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno: la partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1-quinquies, Ord. pen. A fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.
3. Il quadro normativo così riportato risulta chiaro: l'osservazione scientifica collegiale per la durata quanto meno di un anno – costituente, ex art.
4-bis, comma 1- quater, Ord. pen., il presupposto per l'applicazione di misure alternative alla detenzione in favore dei soggetti condannati per i delitti ivi specificati (fra i quali è incluso quello di cui all'art. 609- quater cod. pen.) – è necessaria e non surrogabile (Sez. 1, n. 39985 del 09/04/2019, Marni, Rv. 277487; Sez. 1, n. 12138 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 274974; Sez. 1, n. 34754 del 19/05/2016, Sutteri, Rv. 267510; Sez. 1, n. 42309 del 11/11/2010, Yamnaine, Rv. 249025) e deve essere svolta in Istituto Ciò – diversamente dalla lettura che pretende di darne il ricorrente – si desume dalla lettera dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. che pone come necessaria l’osservazione da svolgersi solo in via aggiuntiva («anche») con l’ausilio dei professionisti esterni di cui l’Amministrazione penitenziaria è autorizzata ad avvalersi e che, come emerge dal richiamo svolto all’art. 80 Ord. pen., costituiscono figure professionali che possono affiancarsi ai soggetti ordinariamente preposti all’osservazione inframurariasotto la responsabilità del direttore dell'Isituto che ne coordina le attività (artt. 27 e 28 d.P.R. n 230 del 2000)e non sostituirli. Sicché l’osservazione svolta all’esterno dell’Istituto di pena non può costituire equipollente rispetto a quella svolta inframuraria non perché non sia possibile in astratto reperire figure scientificamente idonee anche al di fuori del carcere, ma per il fatto che si richiede ragionevolmente una osservazione a più ampio spettro, con lintervento di figure professionali, alcune delle quali esclusivamente operanti all'interno degli Istituti.
4. Né la disciplina dell’art.
4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. può essere considerata in alcun modo manifestamente irragionevole, poiché la previsione per l’autore di determinati reati di un periodo minimo obbligatorio di osservazione scientifica della personalità per l’accesso ai benefici penitenziari risponde all’esigenza di consentire – a fronte di reati di particolare gravità – una più penetrante valutazione del percorsorisocializzante, al fine di scongiurare il pericolo di recidiva. In altri termini, il legislatore ha previsto un binario differenziato per gli autori di una serie reati, perseguendo così in modo più adeguato l'obiettivo del recupero e della risocializzazione degli stessi attraverso la scansione del programma di trattamento in modo che la corrispondente attività, protratta per quel lasso temporale minimo e inderogabile, abbia la concreta possibilità di condurre il gruppo di osservazione – anche integrato dalla presenza di figure professionali particolarmente competenti – all’affidabile valutazione della personalità del detenuto o dell'internato. La norma censurata, del resto, non stabilisce una preclusione assoluta di accesso ai benefici, ma prevede una diversa modalità di accesso giustificata dalla gravità dei reati ostativi inclusi nel titolo esecutivo, indicativi di una maggiore pericolosità sociale;
ciò che rende la questione di legittimità invocata infondata in modo manifesto, come del resto già affermato da questa Corte, sebbene sotto il diverso profilo della previsione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati (Sez. 1, n. 23822 del 22/06/2020, Ruggieri, Rv. 279444 - 01 Sez. 1, n. 38727 del 19/02/2013, Sammarchi, Rv. 257110 – 01). 3 Sotto altro profilo, osserva il Collegio che la questione di legittimità nel caso di specie non può neppure considerarsi rilevante, poiché il ricorrente non ha spiegato le ragioni sulla scorta delle quali vi sarebbe una totale e piena equiparazione, soltanto asserita e non dimostrata,tra il periodo di osservazione dallo stesso svolto presso la Cooperativa Sociale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sia pur sotto la guida di una psicologa psicoterapeuta e di una criminologa, e quella richiesta dall’art.
4-bis comma 1-quater Ord. pen., che – come appena detto – prevede la possibilità d’intervento anche di altre figure, compiutamente indicate nel già menzionato art 80 Ord. pen.
5. Tali considerazioni impongono il rigetto del ricorso e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA SC IU LU IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4