CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 30/01/2026, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1120/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5405/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_2
Resistente_1 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1600/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502AP00744 2021 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AP00752 2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AP00752 2021 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7473/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vertesi del ricorso avverso l'AVVISO di ACCERTAMENTO n. TF502AP00744/2021, notificato al dr. Ricorrente_1 il 30/08/2022, quale socio ed autore delle violazioni tributarie per la Società_3
, destinataria dell'Avviso.
Con esso, a seguito di indagini penali che avrebbero visto il Ricorrente_1, insieme ad altri cinque soggetti, coinvolti in una truffa ai danni dell'Erario e dell'INPS, sono stati accertati dall'Ufficio per l'anno d'imposta
2017 redditi da fonte illecita, qualificati come “redditi diversi”, per euro 358.167,85, importo scaturito dal recupero a tassazione della metà del vantaggio fiscale (risparmi di imposta ottenuti grazie all'utilizzo di costi fittizi) assicurato agli utilizzatori dei documenti ed alle Imprese compiacenti, in base all'assunto che il profitto venisse diviso a metà tra il sodalizio e le singole controparti compiacenti.
In data 02/09/2022, poi, al Ricorrente_1 è stato notificato l'AVVISO n. TF501AP00752/2021, con cui il suddetto maggior reddito gli è stato imputato pro-quota (1/6), nell'importo, quindi, di euro 59.671,00, con conseguenziali maggiori IRPEF ed accessori per euro 116.841,60.
Il contribuente ha opposto entrambi gli SI ed i relativi ricorsi sono stati in primo grado riuniti anche a quello proposto da altro presunto socio ed autore della descritta truffa, dr. Resistente_1, avverso il medesimo Avviso Societario, notificatogli il 30/08/2022, ed avverso l'AVVISO n. TF501AP00753/2021, a lui notificato dall'Ufficio in data 02/09/2022, per l'imputazione di un altro sesto del reddito ricostruito in capo alla Società_3.
I due ricorrenti, da contabili, nell'ORDINANZA CAUTELARE del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore – che
è il fondamento dei suddetti SI – sono indicati quali i soggetti che hanno curato la contabilità delle Società emittenti le false fatture e/o interessate alle false assunzioni, in species, quali “ingranaggi ineludibili del meccanismo delinquenziale”.
L'Ufficio ha ritenuto le Società emittenti le FOI (Fatture Oggettivamente Inesistenti) dei meri schermi giuridici, imputando, così, la responsabilità per le attività illecite da esse poste in essere direttamente in capo alle persone fisiche che hanno materialmente posto in essere le condotte fraudolente, tra cui i ricorrenti.
Il Ricorrente_1 ha opposto i suddetti atti, contestando, in generale: l'esistenza della presunta Società di Fatto;
la propria partecipazione ad essa;
il quantum recuperato a tassazione in capo alla Società_3 e poi imputatogli pro-quota, tra l'altro, senza detrarre qualsivoglia costo, neppure in percentuale forfettaria;
l'applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie ai soci e/o amministratori di fatto;
la validità dell'Avviso societario de quo, in quanto successivo alla notifica - il 10/07/2020 - di un pregresso Avviso di Accertamento parziale nei confronti della Società_3, relativo all'IVA per il medesimo a.i. 2017; la compiutezza di motivazione degli SI, cui non risulta allegata l'Ordinanza Cautelare dalla quale scaturiscono.
In corso di causa, il primo Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri quattro presunti soci della Società_3: ordine cui le parti hanno ottemperato, rimanendo, però, contumaci i chiamati in causa.
La CGT di I grado di Napoli, con sentenza n. 1600, sezione 1, depositata il 29/01/2024, ha rigettato i ricorsi riuniti, condannando i contribuenti alle spese per euro 5.000,00, oltre accessori.
In species, ha ritenuto il primo Giudice:
- l'Avviso del 2020, relativo all'IVA a.i. 2017, quale accertamento parziale, non precludeva la possibilità di riconsiderare la pretesa tributaria in relazione alle Imposte Dirette, indipendentemente dall'acquisizione di elementi nuovi;
- gli SI de quibus sono compiutamente motivati, riportando il contenuto essenziale dell'Ordinanza
Cautelare ed indicando l'oggetto della ripresa erariale mediante una analitica ricostruzione dei fatti contestati e del ruolo rivestito dai ricorrenti nella Società_3;
- l'esistenza della Società_3 ed il contributo ad essa apportato dai ricorrenti sono emersi dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dal sig. Nominativo_2 in sede di interrogatorio di garanzia, di cui all'Ordinanza predetta, dalla quale è risultata la creazione artificiosa di Società fittizie intestate a prestanomi, la cui contabilità era curata dal Ricorrente_1 e dal Resistente_1, nonché l'oggettiva inesistenza delle fatture emesse dal Nominativo_7 e consegnate ai predetti, che, consapevolmente, le contabilizzavano;
- la ricostruzione è avvenuta sulla base di presunzioni non semplici, ma qualificate, come la incongruenza nel numero, nell'importo e nell'IVA riportati dalle fatture rinvenute presso i commercialisti e le medesime esibite dalle ditte esterne al sodalizio ed utilizzatrici di esse;
l'inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale con le imprese di trasporto, desunta dal disconoscimento operato da quest'ultime; la mancata esibizione della documentazione a riprova dei pagamenti;
gli accordi con gli utilizzatori della documentazione fittizia, impegnatisi a corrispondere in contanti il 50% del percepito per effetto del meccanismo artificioso descritto;
- il quantum recuperato a tassazione in capo alla Società è stato legittimamente individuato nel 50% del risparmio d'imposta procurato alle Società e delle indennità illecitamente procurate ai (finti) lavoratori, importo, poi, imputato pro-quota ai singoli soci, nella misura di 1/6.
Avverso la predetta sentenza risulta proposto il presente appello, separatamente dal Ricorrente_1 e dal Resistente_1.
Nel suo atto di appello, il Ricorrente_1 insiste, in primis, nell'illegittimità dell'Avviso societario per cui è causa, relativo alle II.DD., emesso sostanzialmente ad integrazione del precedente Avviso per IVA 2017, notificato alla Società_3 nel 2020, pur non essendo emersi nuovi elementi atti a giustificarlo: non si tratta, infatti, di un Avviso di Accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/73, come vorrebbe l'Ufficio, ma di un Accertamento integrativo ex art. 43 del DPR 600/73.
Questa metodologia di accertamento c.d. “a singhiozzo” seguita dall'Ufficio anche per le precedenti annualità
(dal 2013 al 2016), contrasta con il principio di unicità dell'azione accertativa, previsto nel nostro ordinamento a tutela del diritto di difesa del contribuente.
L'appellante, poi, ribadisce l'eccezione di carenza di motivazione degli SI, non essendovi stata allegata l'Ordinanza applicativa delle misure cautelari da cui originano, limitandosi a richiamarla, senza, oltretutto, indicare specificatamente gli elementi fattuali e giuridici sulla cui base l'Ufficio è giunto ad affermare l'esistenza di una presunta Società di Fatto, a disposizione della quale gli viene contestato di aver messo la sua opera professionale per ricavarne proventi illeciti.
L'esistenza di una Società_3 – insiste l'impugnante – richiede, in primis, l'affectio societatis, ossia l'esistenza tra più soggetti di un vincolo finalistico orientato alla produzione di un utile ed il comportamento “uti soci” dei soggetti coinvolti. Verso i terzi, poi, è richiesta un'adeguata esternazione del vincolo sociale, attraverso azioni dei soci idonee ad ingenerare l'affidamento circa l'esistenza della medesima.
Nella specie, i suddetti requisiti non emergono dalla ricostruzione operata dall'Ufficio, la quale, lungi dall'essere suffragata dall'Ordinanza Cautelare, come vorrebbe il Fisco, addirittura contrasta con essa: il Nominativo_7, infatti, in sede di interrogatorio, non ha mai dichiarato di aver diviso i compensi con altri, sostenendo semplicemente di aver ideato la perseguita truffa per far fronte alle difficoltà economiche in cui versava.
La stessa AdE, poi, nelle controdeduzioni del primo grado, scrive “pur non configurandosi un'attività commerciale”, così sostanzialmente escludendo l'esistenza di una Società_3: coerentemente, infatti, non viene aperta per la Società_3 una Partita Iva, limitandosi l'Ufficio accertatore a darle un Codice Fiscale.
In ogni caso – sottolinea l'appellante – seppur volesse ritenersi l'esistenza di una Società_3, mancano agli atti elementi tali da far anche solo presumere la sua partecipazione alla frode e, quindi, ad essa, partecipazione basata, nella operata ricostruzione, sulla tenuta della contabilità delle Società emittenti le false fatture e/o interessate alle false assunzioni.
Trattasi, però, di un dato non rispondente al vero, non avendo egli giammai prestato la sua attività professionale per la ditta Società_1, emittente le contestate fatture, né, tampoco, per le Società e Ditte individuali utilizzatrici delle stesse.
Le Ditte per le quali si sostiene egli abbia tenuto la contabilità, in species, risultano essere quattro:
Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_5.
Per quest'ultima, però, già nel 2013 la contabilità veniva affidata ad altro Consulente Fiscale, Resistente_1
, come appurato dallo stesso Ispettorato del Lavoro di Napoli;
per le prime tre, invece, nel 2014 veniva comunicata la rinuncia al mandato, come riconosciuto anche nell'Ordinanza di Revoca delle misure cautelari nei suoi confronti e nel Provvedimento di Archiviazione del procedimento disciplinare attivato dall'Ordine Professionale di appartenenza – CdL – in seguito alla comunicazione dell'Ordinanza di custodia cautelare.
Tra l'altro, dalle più volte citate dichiarazioni del Nominativo_7, la consapevolezza della fittizietà delle ditte e delle fatture emergerebbe solo relativamente al Resistente_1, soggetto da lui mai conosciuto e con il quale il giudizio è stato erroneamente riunito in primo grado.
Il Ricorrente_1, infine, eccepisce l'arbitraria ricostruzione del quantum per euro 358.167,85, di cui euro 306.797,35 per l'IVA sulle FOI emesse ed euro 51.370,50 per le indennità erogate dall'INPS.
Il reddito, in species, è stato identificato con i proventi illeciti e, questi, con il vantaggio fiscale procurato alle aziende, diviso a metà per quelle esterne al sodalizio.
Trattasi, però, di una ricostruzione sia improbabile - dato che avrebbe portato le Società utilizzatrici le false fatture a dover retrocedere alla Società_3 praticamente l'82,47% dell'imponibile – sia contrastante con le dichiarazioni del Nominativo_7, secondo le quali, in alcuni casi, l'importo incassato corrispondeva all'8% del fatturato, in altri, addirittura all'1,5 – 2%.
Relativamente alle indennità corrisposte ai lavoratori, invece, talvolta addirittura questi, che effettivamente avrebbero dovuto retrocedere al Nominativo_7 il 50%, trattenevano il tutto. Sulla scorta di quanto sopra eccepito, dunque, il Ricorrente_1 chiede l'annullamento degli opposti SI o, in via meramente subordinata, la riduzione degli importi accertati e delle sanzioni.
L'Ufficio deposita controdeduzioni in data 10 dicembre 2024, evidenziando, in primis, che l'AF, nei casi previsti dall'articolo 41-bis del Dpr 600/1973, può emettere un accertamento parziale, in deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento tributario. L'avviso di accertamento parziale non preclude la possibilità di esperire un'ulteriore azione accertatrice per il medesimo periodo d'imposta nei termini di decadenza prescritti dalla legge, anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.
La norma legittima l'Ufficio a emettere accertamento parziale, ove sia venuto a conoscenza di elementi fiscali suscettibili di immediata utilizzabilità, nell'ottica di recuperare immediatamente materia imponibile e imposte, a seguito di determinate segnalazioni, salvo eventualmente integrare l'atto, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
In merito, poi, al preteso difetto di motivazione eccepito in ricorso, il resistente precisa che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo, al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo: nella specie, l'Ordinanza del GIP innanzi richiamata ha previsto anche nei confronti del ricorrente la comminazione della misura cautelare di restrizione della libertà personale.
Pertanto, la notifica/consegna dell'Ordinanza all'appellante quale indagato è verità processuale acquisita e non può essere messa in dubbio in modo ragionevole.
Circa, ancora, la delineata esistenza di una Società_3, l'Ufficio evidenzia che il ricorrente incorre in un errore di diritto per non aver considerato che, ai fini della prova dell'esistenza di essa tra due o più persone, è sufficiente la mera esternalizzazione del vincolo associativo tratta da manifestazioni comportamentali, rivelatrici di una struttura sopraindividuale consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società, mentre non è necessaria la dimostrazione degli elementi di cui all'art. 2247 c.c., che rilevano solo nei rapporti interni.
Orbene, partendo dal capo di imputazione riportato nell'Ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, il contribuente Ricorrente_1 è risultato imputato ex art. 416 c.p., per essersi associato con altri per commettere reati in danno all'INPS - attraverso la creazione di ditte operative solo in apparenza, con costituzione di falsi rapporti di lavoro subordinato - e per commettere violazioni di natura tributaria, consistenti nell'emissione ed utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti.
Risulta evidente da tale ricostruzione l'esistenza di una Società_3.
Circa, poi, la partecipazione dell'attuale appellante a quest'ultima, essa – evidenzia l'Ufficio – risulta senza alcun dubbio dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia da Nominativo_2, ideatore della truffa, e dal contenuto dell'Ordinanza del GIP, in cui lo stesso viene definito “ingranaggio ineludibile del meccanismo delinquenziale”, cui ha partecipato attraverso la contabilizzazione delle FOI create dal Nominativo_7, attraverso la tenuta della contabilità delle Imprese del sodalizio ed attraverso l'apertura e chiusura di finti rapporti lavorativi.
Che il Ricorrente_1 nel 2014 abbia rinunciato al mandato professionale nei confronti di tutte le Imprese coinvolte nella truffa è una circostanza che, a dire del resistente, non mina la ricostruzione operata.
In considerazione della conclamata falsità delle fatture contestate e delle assunzioni di lavoratori, l'Ufficio evidenzia, infine, di aver presunto legittimamente che la Società_3 abbia incassato quale provento illecito della descritta frode ai danni dell'INPS e dell'ERARIO, un importo concordato con gli utilizzatori dei documenti e con i lavoratori compiacenti, pari rispettivamente almeno alla metà del risparmio fiscale assicurato ai primi ed alla metà delle indennità previdenziali (maternità, disoccupazione, malattia, etc.) illegittimamente percepite dai secondi, in base all'assunto che il totale del profitto illecito sia stato suddiviso in parti uguali tra il sodalizio criminale, ovvero la Società_3, e, di volta in volta, le singole controparti compiacenti.
L'art.14, comma 4, della L. n. 537/93 dispone che rientrano tra i redditi tassabili anche quelli da fonte illecita e che tali redditi, ancorché derivanti da fatti, atti o attività qualificati come illecito civile, penale o amministrativo, qualora non siano classificabili in una delle categorie di reddito elencate all'art. 6, c. 1, del TUIR, devono inquadrarsi nella categoria dei c.d. redditi diversi in ossequio al disposto dell'art. 36, c. 34-bis, del DL 223/2006, convertito in L. 248/2006.
Tali redditi sono stati, poi, imputati pro-quota ai soci ex art. 5, c. 1, del DPR 917/86, quali esecutori materiali, reali beneficiari e percettori dei proventi illeciti conseguiti.
Nel provvedimento di accertamento – conclude il resistente - è stato richiamato, all'uopo, l'art. 37, comma
3, del D.P.R. n. 600/1973, il quale dispone che: “…in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”.
Il 9 gennaio 2025, con ordinanza n. 50, depositata il successivo 10 gennaio, questa CGT ordina all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Nominativo_2, Resistente_1 Nominativo_1 e Nominativo_6, in quanto la loro partecipazione al processo di I grado quali presunti soci della Società_3 ha determinato un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello.
La parte ottempera all'ordine, ma i convenuti restano contumaci.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, il Collegio si riserva.
In scioglimento della riserva, viene pronunciata la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima eccezione sollevata dal contribuente è la nullità dell'Avviso opposto, in quanto nella sostanza integrativo di altro precedente emesso in materia di IVA. Tale integrazione – lamenta l'hodie appellante – sarebbe avvenuta in assenza dei nuovi elementi necessari ex lege per legittimarla.
A parere del Collegio, trattasi di doglianza infondata.
Se è vero, infatti, che l'azione accertatrice è tendenzialmente unitaria - salva la possibilità di integrare l'atto soltanto in caso di sopraggiunta conoscenza di nuovi elementi – è pur vero che vi è
un'eccezione: l'AF, nei casi previsti dall'art. 41-bis del DPR 600/1973, può emettere un accertamento parziale, in deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento tributario. L'Avviso di accertamento parziale, per espresso dettato normativo, non preclude la possibilità di esperire un'ulteriore azione accertatrice per il medesimo periodo d'imposta nei termini di decadenza prescritti dalla legge, anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.
La norma, in species, legittima l'Ufficio ad emettere accertamento parziale ove sia venuto a conoscenza di elementi fiscali suscettibili di immediata utilizzabilità in seguito, tra l'altro, a segnalazioni trasmesse dalla
Procura della Repubblica, come nello specifico, laddove gli elementi di rilievo tributario sono emersi nel corso di un'indagine penale e, in particolare, da un'Ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal
GIP del Tribunale di Nocera Inferiore. Legittimamente, dunque, l'Ufficio – dopo l'accertamento parziale ai fini IVA, a.i. 2017 – ha proceduto ad emettere l'accertamento de quo in materia di Imposte Dirette.
Parte qua, pertanto, l'appello è da rigettarsi.
2. Società_2 è, poi, la doglianza che vuole l'opposto Avviso carente di motivazione, non risultandovi allegata l'Ordinanza cautelare su cui si basano tutti i rilievi.
Indubbio è, in primis, che la motivazione di un atto tributario possa completarsi anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti ad esso collegati (nella specie,
l'Ordinanza suddetta), riproducendone il contenuto essenziale.
Ancora una volta, poi, la Cassazione, nella recentissima ordinanza n. 19138 del 12 luglio 2025, ha specificato che “l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) …; b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza…”.
Incontestabile è, nella specie, che la suddetta Ordinanza del GIP su cui si fonda la motivazione dell'Avviso sia nota al Ricorrente_1 per essergli stata precedentemente notificata dalla PdR, quale indagato: da qui, la non necessità della sua allegazione.
3. L'appello si rivela, invece, fondato sul diverso piano della carenza di prova dell'esistenza del rapporto sociale.
Il sussistere, infatti, di un'adeguata motivazione dell'atto impositivo, non implica anche che l'Ufficio abbia correttamente fornito la prova della pretesa impositiva, “diverse ed entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere” (così in Cass., ord. n. 6325/2023).
Il ricorrente, nel merito, contesta, in via principale, l'omessa prova che vi sia mai stata una società di fatto e che lui stesso vi abbia partecipato.
A parere del Collegio, la censura si rivela fondata.
Nell'ordinanza n. 24881/2021 la Suprema Corte scrive: “In materia tributaria, i criteri di identificazione della società di fatto sono diversi da quelli che assumono rilevanza nei rapporti contrattuali di diritto privato, giacchè in questi ultimi l'esigenza è quella di tutelare l'affidamento senza colpa dei terzi basato sul comportamento dei soci che, perciò, si assumono il rischio relativo, mentre, nei rapporti di diritto tributario, l'esigenza è quella di verificare l'esistenza dei presupposti per applicare norme impositive, sicchè è necessario accertare l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale, non essendo sufficiente la mera apparenza di tale vincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza”.
Nella recentissima ordinanza n. 23580 del 20 agosto 2025, poi, gli LL ribadiscono che “l'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario … che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva”.
L'accertamento dell'esistenza di una Società_3, quindi, richiede la verifica: dell'affectio societatis, ossia della esistenza tra più soggetti di un vincolo finalistico orientato alla produzione di un utile;
del comportamento
“uti soci” dei soggetti coinvolti;
di un fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto dell'attività economica;
dell'alea comune dei guadagni e delle perdite. Verso i terzi, poi, è richiesta un'adeguata esteriorizzazione del vincolo sociale, ”ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società” (Cass., ordinanza n. 23580 del 20 agosto 2025). Nella specie, i suddetti requisiti non emergono dalla ricostruzione operata dall'Ufficio, la quale, lungi dall'essere suffragata dall'Ordinanza Cautelare, come vorrebbe il Fisco, addirittura contrasta con essa: il Nominativo_7, infatti, in sede di interrogatorio, non ha mai dichiarato di aver diviso i compensi con altri, sostenendo semplicemente di aver ideato la perseguita truffa per far fronte alle difficoltà economiche in cui versava. Inoltre, le sue dichiarazioni non assegnano al Ricorrente_1 un ruolo partecipativo tale da far anche solo presumere l'esistenza di un rapporto sociale tra loro, limitandosi a definirlo come colui che gestiva la contabilità delle varie ditte fittizie.
Dunque, le sole dichiarazioni del Nominativo_7 a base dell'Ordinanza Cautelare - unica fonte di prova dell'accertamento – non integrate in giudizio da ulteriori elementi probatori, non appaiono di per sé decisive al fine di dimostrare l'esistenza di una Società_3, non potendosi di certo ritenere che l'AdE abbia assolto al suo onere di provare, tra l'altro, “l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, e il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi (art. 2247 c.c.)” (Cass., ordin. n. 23580/2025).
La stessa AdE, tra l'altro, nelle controdeduzioni del primo grado, scrive “pur non configurandosi un'attività commerciale”, con ciò indirettamente confermando che, più che di una Società, potrebbe forse presumersi l'esistenza di un'Associazione a delinquere, fattispecie rilevante ai diversi fini penali: circostanza sulla quale, ovviamente, questo Giudice deve astenersi dal pronunciarsi.
3.1. In ogni caso, seppur volesse ritenersi l'esistenza di una Società_3, mancano elementi tali da far anche solo presumere la partecipazione del Ricorrente_1 alla frode e, quindi, ad essa, partecipazione che risulta agli atti di causa (Ordinanza cautelare;
dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dal sig. Nominativo_7 in sede di interrogatorio di garanzia) basata unicamente sull'apporto professionale dal Ricorrente_1 fornito al sodalizio attraverso la contabilizzazione delle FOI per alcune delle ditte coinvolte, attività che, a dire del GIP, lo avrebbe reso “ingranaggio ineludibile del meccanismo delinquenziale”.
Trattasi, però, di un dato non rispondente al vero, non avendo egli giammai prestato la sua attività professionale per la ditta Società_1, emittente le contestate fatture, né, tampoco, per le Società e Ditte individuali utilizzatrici delle stesse.
Le Ditte per le quali si sostiene egli abbia tenuto la contabilità, in species, risultano essere quattro: Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_5.
Per quest'ultima, però, già nel 2013 la contabilità veniva affidata ad altro Consulente Fiscale, come appurato dallo stesso Ispettorato del Lavoro di Napoli;
per le prime tre, invece, nel 2014 veniva comunicata la rinuncia al mandato, come riconosciuto anche nell'Ordinanza di Revoca delle misure cautelari nei suoi confronti e nel Provvedimento di Archiviazione del procedimento disciplinare attivato dall'Ordine Professionale di appartenenza – CdL – in seguito alla comunicazione dell'Ordinanza di custodia
Conseguentemente, non può ritenersi provata la sua presunta qualifica di socio di fatto, almeno per l'anno in questione (2017), essendo incontestabilmente provata l'inesistenza del presupposto su cui essa si fonda.
Rebus sic stantibus, gli opposti SI si rivelano illegittimi e, quindi, da annullarsi.
Assorbite tutte le altre censure.
4. La decisione della controversia sulla base del principio “del più probabile che non” giustifica, a parere del
Collegio, la compensazione delle spese di lite di ambo i gradi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto,
- annulla l'Avviso societario in relazione alla posizione del Ricorrente_1;
- annulla l'Avviso a lui intestato;
- compensa le spese di lite tra le parti per ambo i gradi.
Così deciso in Napoli il 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FORGILLO EUGENIO, Presidente e Relatore
CAPUNZO RAFFAELLO, Giudice
GALASSO GIOVANNI, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5405/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_1
Nominativo_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_2
Resistente_1 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1600/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF502AP00744 2021 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AP00752 2021 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501AP00752 2021 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7473/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Vertesi del ricorso avverso l'AVVISO di ACCERTAMENTO n. TF502AP00744/2021, notificato al dr. Ricorrente_1 il 30/08/2022, quale socio ed autore delle violazioni tributarie per la Società_3
, destinataria dell'Avviso.
Con esso, a seguito di indagini penali che avrebbero visto il Ricorrente_1, insieme ad altri cinque soggetti, coinvolti in una truffa ai danni dell'Erario e dell'INPS, sono stati accertati dall'Ufficio per l'anno d'imposta
2017 redditi da fonte illecita, qualificati come “redditi diversi”, per euro 358.167,85, importo scaturito dal recupero a tassazione della metà del vantaggio fiscale (risparmi di imposta ottenuti grazie all'utilizzo di costi fittizi) assicurato agli utilizzatori dei documenti ed alle Imprese compiacenti, in base all'assunto che il profitto venisse diviso a metà tra il sodalizio e le singole controparti compiacenti.
In data 02/09/2022, poi, al Ricorrente_1 è stato notificato l'AVVISO n. TF501AP00752/2021, con cui il suddetto maggior reddito gli è stato imputato pro-quota (1/6), nell'importo, quindi, di euro 59.671,00, con conseguenziali maggiori IRPEF ed accessori per euro 116.841,60.
Il contribuente ha opposto entrambi gli SI ed i relativi ricorsi sono stati in primo grado riuniti anche a quello proposto da altro presunto socio ed autore della descritta truffa, dr. Resistente_1, avverso il medesimo Avviso Societario, notificatogli il 30/08/2022, ed avverso l'AVVISO n. TF501AP00753/2021, a lui notificato dall'Ufficio in data 02/09/2022, per l'imputazione di un altro sesto del reddito ricostruito in capo alla Società_3.
I due ricorrenti, da contabili, nell'ORDINANZA CAUTELARE del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore – che
è il fondamento dei suddetti SI – sono indicati quali i soggetti che hanno curato la contabilità delle Società emittenti le false fatture e/o interessate alle false assunzioni, in species, quali “ingranaggi ineludibili del meccanismo delinquenziale”.
L'Ufficio ha ritenuto le Società emittenti le FOI (Fatture Oggettivamente Inesistenti) dei meri schermi giuridici, imputando, così, la responsabilità per le attività illecite da esse poste in essere direttamente in capo alle persone fisiche che hanno materialmente posto in essere le condotte fraudolente, tra cui i ricorrenti.
Il Ricorrente_1 ha opposto i suddetti atti, contestando, in generale: l'esistenza della presunta Società di Fatto;
la propria partecipazione ad essa;
il quantum recuperato a tassazione in capo alla Società_3 e poi imputatogli pro-quota, tra l'altro, senza detrarre qualsivoglia costo, neppure in percentuale forfettaria;
l'applicabilità delle sanzioni amministrative tributarie ai soci e/o amministratori di fatto;
la validità dell'Avviso societario de quo, in quanto successivo alla notifica - il 10/07/2020 - di un pregresso Avviso di Accertamento parziale nei confronti della Società_3, relativo all'IVA per il medesimo a.i. 2017; la compiutezza di motivazione degli SI, cui non risulta allegata l'Ordinanza Cautelare dalla quale scaturiscono.
In corso di causa, il primo Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri quattro presunti soci della Società_3: ordine cui le parti hanno ottemperato, rimanendo, però, contumaci i chiamati in causa.
La CGT di I grado di Napoli, con sentenza n. 1600, sezione 1, depositata il 29/01/2024, ha rigettato i ricorsi riuniti, condannando i contribuenti alle spese per euro 5.000,00, oltre accessori.
In species, ha ritenuto il primo Giudice:
- l'Avviso del 2020, relativo all'IVA a.i. 2017, quale accertamento parziale, non precludeva la possibilità di riconsiderare la pretesa tributaria in relazione alle Imposte Dirette, indipendentemente dall'acquisizione di elementi nuovi;
- gli SI de quibus sono compiutamente motivati, riportando il contenuto essenziale dell'Ordinanza
Cautelare ed indicando l'oggetto della ripresa erariale mediante una analitica ricostruzione dei fatti contestati e del ruolo rivestito dai ricorrenti nella Società_3;
- l'esistenza della Società_3 ed il contributo ad essa apportato dai ricorrenti sono emersi dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dal sig. Nominativo_2 in sede di interrogatorio di garanzia, di cui all'Ordinanza predetta, dalla quale è risultata la creazione artificiosa di Società fittizie intestate a prestanomi, la cui contabilità era curata dal Ricorrente_1 e dal Resistente_1, nonché l'oggettiva inesistenza delle fatture emesse dal Nominativo_7 e consegnate ai predetti, che, consapevolmente, le contabilizzavano;
- la ricostruzione è avvenuta sulla base di presunzioni non semplici, ma qualificate, come la incongruenza nel numero, nell'importo e nell'IVA riportati dalle fatture rinvenute presso i commercialisti e le medesime esibite dalle ditte esterne al sodalizio ed utilizzatrici di esse;
l'inesistenza di qualsivoglia rapporto commerciale con le imprese di trasporto, desunta dal disconoscimento operato da quest'ultime; la mancata esibizione della documentazione a riprova dei pagamenti;
gli accordi con gli utilizzatori della documentazione fittizia, impegnatisi a corrispondere in contanti il 50% del percepito per effetto del meccanismo artificioso descritto;
- il quantum recuperato a tassazione in capo alla Società è stato legittimamente individuato nel 50% del risparmio d'imposta procurato alle Società e delle indennità illecitamente procurate ai (finti) lavoratori, importo, poi, imputato pro-quota ai singoli soci, nella misura di 1/6.
Avverso la predetta sentenza risulta proposto il presente appello, separatamente dal Ricorrente_1 e dal Resistente_1.
Nel suo atto di appello, il Ricorrente_1 insiste, in primis, nell'illegittimità dell'Avviso societario per cui è causa, relativo alle II.DD., emesso sostanzialmente ad integrazione del precedente Avviso per IVA 2017, notificato alla Società_3 nel 2020, pur non essendo emersi nuovi elementi atti a giustificarlo: non si tratta, infatti, di un Avviso di Accertamento parziale ex art. 41-bis del DPR 600/73, come vorrebbe l'Ufficio, ma di un Accertamento integrativo ex art. 43 del DPR 600/73.
Questa metodologia di accertamento c.d. “a singhiozzo” seguita dall'Ufficio anche per le precedenti annualità
(dal 2013 al 2016), contrasta con il principio di unicità dell'azione accertativa, previsto nel nostro ordinamento a tutela del diritto di difesa del contribuente.
L'appellante, poi, ribadisce l'eccezione di carenza di motivazione degli SI, non essendovi stata allegata l'Ordinanza applicativa delle misure cautelari da cui originano, limitandosi a richiamarla, senza, oltretutto, indicare specificatamente gli elementi fattuali e giuridici sulla cui base l'Ufficio è giunto ad affermare l'esistenza di una presunta Società di Fatto, a disposizione della quale gli viene contestato di aver messo la sua opera professionale per ricavarne proventi illeciti.
L'esistenza di una Società_3 – insiste l'impugnante – richiede, in primis, l'affectio societatis, ossia l'esistenza tra più soggetti di un vincolo finalistico orientato alla produzione di un utile ed il comportamento “uti soci” dei soggetti coinvolti. Verso i terzi, poi, è richiesta un'adeguata esternazione del vincolo sociale, attraverso azioni dei soci idonee ad ingenerare l'affidamento circa l'esistenza della medesima.
Nella specie, i suddetti requisiti non emergono dalla ricostruzione operata dall'Ufficio, la quale, lungi dall'essere suffragata dall'Ordinanza Cautelare, come vorrebbe il Fisco, addirittura contrasta con essa: il Nominativo_7, infatti, in sede di interrogatorio, non ha mai dichiarato di aver diviso i compensi con altri, sostenendo semplicemente di aver ideato la perseguita truffa per far fronte alle difficoltà economiche in cui versava.
La stessa AdE, poi, nelle controdeduzioni del primo grado, scrive “pur non configurandosi un'attività commerciale”, così sostanzialmente escludendo l'esistenza di una Società_3: coerentemente, infatti, non viene aperta per la Società_3 una Partita Iva, limitandosi l'Ufficio accertatore a darle un Codice Fiscale.
In ogni caso – sottolinea l'appellante – seppur volesse ritenersi l'esistenza di una Società_3, mancano agli atti elementi tali da far anche solo presumere la sua partecipazione alla frode e, quindi, ad essa, partecipazione basata, nella operata ricostruzione, sulla tenuta della contabilità delle Società emittenti le false fatture e/o interessate alle false assunzioni.
Trattasi, però, di un dato non rispondente al vero, non avendo egli giammai prestato la sua attività professionale per la ditta Società_1, emittente le contestate fatture, né, tampoco, per le Società e Ditte individuali utilizzatrici delle stesse.
Le Ditte per le quali si sostiene egli abbia tenuto la contabilità, in species, risultano essere quattro:
Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_5.
Per quest'ultima, però, già nel 2013 la contabilità veniva affidata ad altro Consulente Fiscale, Resistente_1
, come appurato dallo stesso Ispettorato del Lavoro di Napoli;
per le prime tre, invece, nel 2014 veniva comunicata la rinuncia al mandato, come riconosciuto anche nell'Ordinanza di Revoca delle misure cautelari nei suoi confronti e nel Provvedimento di Archiviazione del procedimento disciplinare attivato dall'Ordine Professionale di appartenenza – CdL – in seguito alla comunicazione dell'Ordinanza di custodia cautelare.
Tra l'altro, dalle più volte citate dichiarazioni del Nominativo_7, la consapevolezza della fittizietà delle ditte e delle fatture emergerebbe solo relativamente al Resistente_1, soggetto da lui mai conosciuto e con il quale il giudizio è stato erroneamente riunito in primo grado.
Il Ricorrente_1, infine, eccepisce l'arbitraria ricostruzione del quantum per euro 358.167,85, di cui euro 306.797,35 per l'IVA sulle FOI emesse ed euro 51.370,50 per le indennità erogate dall'INPS.
Il reddito, in species, è stato identificato con i proventi illeciti e, questi, con il vantaggio fiscale procurato alle aziende, diviso a metà per quelle esterne al sodalizio.
Trattasi, però, di una ricostruzione sia improbabile - dato che avrebbe portato le Società utilizzatrici le false fatture a dover retrocedere alla Società_3 praticamente l'82,47% dell'imponibile – sia contrastante con le dichiarazioni del Nominativo_7, secondo le quali, in alcuni casi, l'importo incassato corrispondeva all'8% del fatturato, in altri, addirittura all'1,5 – 2%.
Relativamente alle indennità corrisposte ai lavoratori, invece, talvolta addirittura questi, che effettivamente avrebbero dovuto retrocedere al Nominativo_7 il 50%, trattenevano il tutto. Sulla scorta di quanto sopra eccepito, dunque, il Ricorrente_1 chiede l'annullamento degli opposti SI o, in via meramente subordinata, la riduzione degli importi accertati e delle sanzioni.
L'Ufficio deposita controdeduzioni in data 10 dicembre 2024, evidenziando, in primis, che l'AF, nei casi previsti dall'articolo 41-bis del Dpr 600/1973, può emettere un accertamento parziale, in deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento tributario. L'avviso di accertamento parziale non preclude la possibilità di esperire un'ulteriore azione accertatrice per il medesimo periodo d'imposta nei termini di decadenza prescritti dalla legge, anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.
La norma legittima l'Ufficio a emettere accertamento parziale, ove sia venuto a conoscenza di elementi fiscali suscettibili di immediata utilizzabilità, nell'ottica di recuperare immediatamente materia imponibile e imposte, a seguito di determinate segnalazioni, salvo eventualmente integrare l'atto, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.
In merito, poi, al preteso difetto di motivazione eccepito in ricorso, il resistente precisa che, come ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della legge n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo, al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo: nella specie, l'Ordinanza del GIP innanzi richiamata ha previsto anche nei confronti del ricorrente la comminazione della misura cautelare di restrizione della libertà personale.
Pertanto, la notifica/consegna dell'Ordinanza all'appellante quale indagato è verità processuale acquisita e non può essere messa in dubbio in modo ragionevole.
Circa, ancora, la delineata esistenza di una Società_3, l'Ufficio evidenzia che il ricorrente incorre in un errore di diritto per non aver considerato che, ai fini della prova dell'esistenza di essa tra due o più persone, è sufficiente la mera esternalizzazione del vincolo associativo tratta da manifestazioni comportamentali, rivelatrici di una struttura sopraindividuale consociativa, assunte non per una loro autonoma valenza ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società, mentre non è necessaria la dimostrazione degli elementi di cui all'art. 2247 c.c., che rilevano solo nei rapporti interni.
Orbene, partendo dal capo di imputazione riportato nell'Ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, il contribuente Ricorrente_1 è risultato imputato ex art. 416 c.p., per essersi associato con altri per commettere reati in danno all'INPS - attraverso la creazione di ditte operative solo in apparenza, con costituzione di falsi rapporti di lavoro subordinato - e per commettere violazioni di natura tributaria, consistenti nell'emissione ed utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti.
Risulta evidente da tale ricostruzione l'esistenza di una Società_3.
Circa, poi, la partecipazione dell'attuale appellante a quest'ultima, essa – evidenzia l'Ufficio – risulta senza alcun dubbio dalle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia da Nominativo_2, ideatore della truffa, e dal contenuto dell'Ordinanza del GIP, in cui lo stesso viene definito “ingranaggio ineludibile del meccanismo delinquenziale”, cui ha partecipato attraverso la contabilizzazione delle FOI create dal Nominativo_7, attraverso la tenuta della contabilità delle Imprese del sodalizio ed attraverso l'apertura e chiusura di finti rapporti lavorativi.
Che il Ricorrente_1 nel 2014 abbia rinunciato al mandato professionale nei confronti di tutte le Imprese coinvolte nella truffa è una circostanza che, a dire del resistente, non mina la ricostruzione operata.
In considerazione della conclamata falsità delle fatture contestate e delle assunzioni di lavoratori, l'Ufficio evidenzia, infine, di aver presunto legittimamente che la Società_3 abbia incassato quale provento illecito della descritta frode ai danni dell'INPS e dell'ERARIO, un importo concordato con gli utilizzatori dei documenti e con i lavoratori compiacenti, pari rispettivamente almeno alla metà del risparmio fiscale assicurato ai primi ed alla metà delle indennità previdenziali (maternità, disoccupazione, malattia, etc.) illegittimamente percepite dai secondi, in base all'assunto che il totale del profitto illecito sia stato suddiviso in parti uguali tra il sodalizio criminale, ovvero la Società_3, e, di volta in volta, le singole controparti compiacenti.
L'art.14, comma 4, della L. n. 537/93 dispone che rientrano tra i redditi tassabili anche quelli da fonte illecita e che tali redditi, ancorché derivanti da fatti, atti o attività qualificati come illecito civile, penale o amministrativo, qualora non siano classificabili in una delle categorie di reddito elencate all'art. 6, c. 1, del TUIR, devono inquadrarsi nella categoria dei c.d. redditi diversi in ossequio al disposto dell'art. 36, c. 34-bis, del DL 223/2006, convertito in L. 248/2006.
Tali redditi sono stati, poi, imputati pro-quota ai soci ex art. 5, c. 1, del DPR 917/86, quali esecutori materiali, reali beneficiari e percettori dei proventi illeciti conseguiti.
Nel provvedimento di accertamento – conclude il resistente - è stato richiamato, all'uopo, l'art. 37, comma
3, del D.P.R. n. 600/1973, il quale dispone che: “…in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona”.
Il 9 gennaio 2025, con ordinanza n. 50, depositata il successivo 10 gennaio, questa CGT ordina all'appellante l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. Nominativo_2, Resistente_1 Nominativo_1 e Nominativo_6, in quanto la loro partecipazione al processo di I grado quali presunti soci della Società_3 ha determinato un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello.
La parte ottempera all'ordine, ma i convenuti restano contumaci.
All'esito della discussione, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025, il Collegio si riserva.
In scioglimento della riserva, viene pronunciata la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima eccezione sollevata dal contribuente è la nullità dell'Avviso opposto, in quanto nella sostanza integrativo di altro precedente emesso in materia di IVA. Tale integrazione – lamenta l'hodie appellante – sarebbe avvenuta in assenza dei nuovi elementi necessari ex lege per legittimarla.
A parere del Collegio, trattasi di doglianza infondata.
Se è vero, infatti, che l'azione accertatrice è tendenzialmente unitaria - salva la possibilità di integrare l'atto soltanto in caso di sopraggiunta conoscenza di nuovi elementi – è pur vero che vi è
un'eccezione: l'AF, nei casi previsti dall'art. 41-bis del DPR 600/1973, può emettere un accertamento parziale, in deroga al principio di unicità e globalità dell'accertamento tributario. L'Avviso di accertamento parziale, per espresso dettato normativo, non preclude la possibilità di esperire un'ulteriore azione accertatrice per il medesimo periodo d'imposta nei termini di decadenza prescritti dalla legge, anche in assenza di nuovi elementi sopravvenuti.
La norma, in species, legittima l'Ufficio ad emettere accertamento parziale ove sia venuto a conoscenza di elementi fiscali suscettibili di immediata utilizzabilità in seguito, tra l'altro, a segnalazioni trasmesse dalla
Procura della Repubblica, come nello specifico, laddove gli elementi di rilievo tributario sono emersi nel corso di un'indagine penale e, in particolare, da un'Ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal
GIP del Tribunale di Nocera Inferiore. Legittimamente, dunque, l'Ufficio – dopo l'accertamento parziale ai fini IVA, a.i. 2017 – ha proceduto ad emettere l'accertamento de quo in materia di Imposte Dirette.
Parte qua, pertanto, l'appello è da rigettarsi.
2. Società_2 è, poi, la doglianza che vuole l'opposto Avviso carente di motivazione, non risultandovi allegata l'Ordinanza cautelare su cui si basano tutti i rilievi.
Indubbio è, in primis, che la motivazione di un atto tributario possa completarsi anche per relationem, ossia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti ad esso collegati (nella specie,
l'Ordinanza suddetta), riproducendone il contenuto essenziale.
Ancora una volta, poi, la Cassazione, nella recentissima ordinanza n. 19138 del 12 luglio 2025, ha specificato che “l'obbligo di allegazione riguarda i soli atti che non siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso di accertamento, con esclusione, altresì: a) …; b) di quelli di cui il contribuente abbia già integrale o legale conoscenza…”.
Incontestabile è, nella specie, che la suddetta Ordinanza del GIP su cui si fonda la motivazione dell'Avviso sia nota al Ricorrente_1 per essergli stata precedentemente notificata dalla PdR, quale indagato: da qui, la non necessità della sua allegazione.
3. L'appello si rivela, invece, fondato sul diverso piano della carenza di prova dell'esistenza del rapporto sociale.
Il sussistere, infatti, di un'adeguata motivazione dell'atto impositivo, non implica anche che l'Ufficio abbia correttamente fornito la prova della pretesa impositiva, “diverse ed entrambe essenziali essendo le funzioni che l'una (motivazione dell'atto) e l'altra (prova dei fatti che ne sono posti a fondamento) sono dirette ad assolvere” (così in Cass., ord. n. 6325/2023).
Il ricorrente, nel merito, contesta, in via principale, l'omessa prova che vi sia mai stata una società di fatto e che lui stesso vi abbia partecipato.
A parere del Collegio, la censura si rivela fondata.
Nell'ordinanza n. 24881/2021 la Suprema Corte scrive: “In materia tributaria, i criteri di identificazione della società di fatto sono diversi da quelli che assumono rilevanza nei rapporti contrattuali di diritto privato, giacchè in questi ultimi l'esigenza è quella di tutelare l'affidamento senza colpa dei terzi basato sul comportamento dei soci che, perciò, si assumono il rischio relativo, mentre, nei rapporti di diritto tributario, l'esigenza è quella di verificare l'esistenza dei presupposti per applicare norme impositive, sicchè è necessario accertare l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi del vincolo sociale, non essendo sufficiente la mera apparenza di tale vincolo, sia pure accompagnata dal ragionevole convincimento della sua esistenza”.
Nella recentissima ordinanza n. 23580 del 20 agosto 2025, poi, gli LL ribadiscono che “l'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario … che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva”.
L'accertamento dell'esistenza di una Società_3, quindi, richiede la verifica: dell'affectio societatis, ossia della esistenza tra più soggetti di un vincolo finalistico orientato alla produzione di un utile;
del comportamento
“uti soci” dei soggetti coinvolti;
di un fondo comune costituito dai conferimenti finalizzati all'esercizio congiunto dell'attività economica;
dell'alea comune dei guadagni e delle perdite. Verso i terzi, poi, è richiesta un'adeguata esteriorizzazione del vincolo sociale, ”ossia l'idoneità della condotta complessiva di taluno dei soci ad ingenerare all'esterno il ragionevole affidamento circa l'esistenza della società” (Cass., ordinanza n. 23580 del 20 agosto 2025). Nella specie, i suddetti requisiti non emergono dalla ricostruzione operata dall'Ufficio, la quale, lungi dall'essere suffragata dall'Ordinanza Cautelare, come vorrebbe il Fisco, addirittura contrasta con essa: il Nominativo_7, infatti, in sede di interrogatorio, non ha mai dichiarato di aver diviso i compensi con altri, sostenendo semplicemente di aver ideato la perseguita truffa per far fronte alle difficoltà economiche in cui versava. Inoltre, le sue dichiarazioni non assegnano al Ricorrente_1 un ruolo partecipativo tale da far anche solo presumere l'esistenza di un rapporto sociale tra loro, limitandosi a definirlo come colui che gestiva la contabilità delle varie ditte fittizie.
Dunque, le sole dichiarazioni del Nominativo_7 a base dell'Ordinanza Cautelare - unica fonte di prova dell'accertamento – non integrate in giudizio da ulteriori elementi probatori, non appaiono di per sé decisive al fine di dimostrare l'esistenza di una Società_3, non potendosi di certo ritenere che l'AdE abbia assolto al suo onere di provare, tra l'altro, “l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, e il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi (art. 2247 c.c.)” (Cass., ordin. n. 23580/2025).
La stessa AdE, tra l'altro, nelle controdeduzioni del primo grado, scrive “pur non configurandosi un'attività commerciale”, con ciò indirettamente confermando che, più che di una Società, potrebbe forse presumersi l'esistenza di un'Associazione a delinquere, fattispecie rilevante ai diversi fini penali: circostanza sulla quale, ovviamente, questo Giudice deve astenersi dal pronunciarsi.
3.1. In ogni caso, seppur volesse ritenersi l'esistenza di una Società_3, mancano elementi tali da far anche solo presumere la partecipazione del Ricorrente_1 alla frode e, quindi, ad essa, partecipazione che risulta agli atti di causa (Ordinanza cautelare;
dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dal sig. Nominativo_7 in sede di interrogatorio di garanzia) basata unicamente sull'apporto professionale dal Ricorrente_1 fornito al sodalizio attraverso la contabilizzazione delle FOI per alcune delle ditte coinvolte, attività che, a dire del GIP, lo avrebbe reso “ingranaggio ineludibile del meccanismo delinquenziale”.
Trattasi, però, di un dato non rispondente al vero, non avendo egli giammai prestato la sua attività professionale per la ditta Società_1, emittente le contestate fatture, né, tampoco, per le Società e Ditte individuali utilizzatrici delle stesse.
Le Ditte per le quali si sostiene egli abbia tenuto la contabilità, in species, risultano essere quattro: Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_1 e Nominativo_5.
Per quest'ultima, però, già nel 2013 la contabilità veniva affidata ad altro Consulente Fiscale, come appurato dallo stesso Ispettorato del Lavoro di Napoli;
per le prime tre, invece, nel 2014 veniva comunicata la rinuncia al mandato, come riconosciuto anche nell'Ordinanza di Revoca delle misure cautelari nei suoi confronti e nel Provvedimento di Archiviazione del procedimento disciplinare attivato dall'Ordine Professionale di appartenenza – CdL – in seguito alla comunicazione dell'Ordinanza di custodia
Conseguentemente, non può ritenersi provata la sua presunta qualifica di socio di fatto, almeno per l'anno in questione (2017), essendo incontestabilmente provata l'inesistenza del presupposto su cui essa si fonda.
Rebus sic stantibus, gli opposti SI si rivelano illegittimi e, quindi, da annullarsi.
Assorbite tutte le altre censure.
4. La decisione della controversia sulla base del principio “del più probabile che non” giustifica, a parere del
Collegio, la compensazione delle spese di lite di ambo i gradi.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, per l'effetto,
- annulla l'Avviso societario in relazione alla posizione del Ricorrente_1;
- annulla l'Avviso a lui intestato;
- compensa le spese di lite tra le parti per ambo i gradi.
Così deciso in Napoli il 4 dicembre 2025
Il Giudice estensore e Presidente
Dott. EUGENIO FORGILLO