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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/11/2025, n. 2276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2276 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 30.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3965 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Pietro Mercone ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che la scrivente giudice ha trattato per la prima volta la causa all'udienza del 30.10.2025, a seguito del decreto del Presidente di Sezione datato
08.10.2025 – avente ad oggetto la redistribuzione dei giudizi pendenti sul ruolo ex per il raggiungimento del II obiettivo del PNRR (con particolare riguardo alla Parte_2 riduzione del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022) – per effetto del quale è stata disposta la riassegnazione alla scrivente di 40 cause iscritte a ruolo nel suddetto periodo.
L'epigrafato ricorrente ha proposto ricorso l'8.06.2022 al fine di ottenere dall'Ente
Previdenziale convenuto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. n. OI-000075596 notificata dall in data 21.03.2022, con cui gli veniva ingiunto di pagare la CP_1 complessiva somma di € 22.000,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni relative all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 683 ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per l'anno 2015).
CP_ Nelle more del giudizio, l' ha dedotto e documentato di aver provveduto a rideterminare la sanzione, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, novellato dall'articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso (v. msg. n. 3516 del 27/9/22). CP_1
Ciò posto, si evidenzia preliminarmente che nelle note depositate il 13.04.2024 la difesa attorea ha dato atto dell'avvenuto pagamento della sanzione così come rideterminata, allegando all'uopo la relativa quietanza (v. all.).
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti – la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069) – e permanendo unicamente l'interesse delle stesse in ordine alla pronuncia sulle spese del giudizio.
A tal proposito, ritiene il giudicante che le spese di lite vadano interamente compensate, tenuto conto della novella legislativa intervenuta in corso di causa.
P.Q.M.
a) Dichiara cessata la materia del contendere.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 01.11.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino