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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Coluccia, Parte_1 ricorrente;
convenuto contumace;
CP_1 oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato il 6.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, figlia di
[...]
deceduta il 12.4.2018, ha domandato al giudice del lavoro Persona_1 adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 1.296,98 chiesta in restituzione dall' CP_1 con nota del 7.9.2023 (in relazione al trattamento di famiglia corrisposta a detta Tumà per il periodo 1.7.1993-31.10.2003), eccependo la prescrizione del credito, la mancanza della qualità di erede, l'irripetibilità dei pagamenti ricevuti. L'istituto previdenziale convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
E' fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Non essendo stata fornita dimostrazione di eventuali atti interruttivi medio tempore intervenuti ed essendo, correlativamente, decorso un lasso temporale superiore al decennio tra la data dei pagamenti che si assumono privi di titolo e la comunicazione del relativo indebito alla ricorrente, come detto, risalente al mese di settembre 2019, la pretesa restitutoria al vaglio non può, dunque, che essere dichiarata estinta per prescrizione. Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 6.10.2023, da nei confronti dell così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 1.296,98 chiesta in restituzione dall' con nota del 7.9.2023; CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte CP_1
1 ricorrente, dichiaratosi anticipatario che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Coluccia, Parte_1 ricorrente;
convenuto contumace;
CP_1 oggetto: ripetizione di indebito fatto e diritto Con atto depositato il 6.10.2023, la ricorrente di cui in epigrafe, figlia di
[...]
deceduta il 12.4.2018, ha domandato al giudice del lavoro Persona_1 adito di dichiarare non dovuta la somma di euro 1.296,98 chiesta in restituzione dall' CP_1 con nota del 7.9.2023 (in relazione al trattamento di famiglia corrisposta a detta Tumà per il periodo 1.7.1993-31.10.2003), eccependo la prescrizione del credito, la mancanza della qualità di erede, l'irripetibilità dei pagamenti ricevuti. L'istituto previdenziale convenuto, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è stata dichiarata la contumacia. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
E' fondata, con assorbimento di ogni ulteriore questione, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente. Non essendo stata fornita dimostrazione di eventuali atti interruttivi medio tempore intervenuti ed essendo, correlativamente, decorso un lasso temporale superiore al decennio tra la data dei pagamenti che si assumono privi di titolo e la comunicazione del relativo indebito alla ricorrente, come detto, risalente al mese di settembre 2019, la pretesa restitutoria al vaglio non può, dunque, che essere dichiarata estinta per prescrizione. Sulla scorta delle brevi considerazioni che precedono, la domanda attorea è, dunque, meritevole di accoglimento. La pronuncia sulle spese segue la soccombenza dell' nei termini di cui al dispositivo. CP_1
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 6.10.2023, da nei confronti dell così provvede: accoglie la Parte_1 CP_1 domanda attorea per quanto di ragione e per l'effetto dichiara non dovuta dalla ricorrente la somma di euro 1.296,98 chiesta in restituzione dall' con nota del 7.9.2023; CP_1 condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore della parte CP_1
1 ricorrente, dichiaratosi anticipatario che liquida in euro 1.000,00, oltre a rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa nella misura di legge. Lecce, 5 marzo 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
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