Articolo 11 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Articolo 10Articolo 12
Versione
10 febbraio 1989
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Versione
27 febbraio 1989
Art. 11. 1. Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui e' sito l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1 marzo di ciascun anno.
(( 2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio )) 3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'articolo 8.
4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
5. La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1989
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