CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1692/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024026202 IRPEF-REDDITI FONDIARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate,
LI VI ha impugnato l'intimazione di pagamento (indicata in epigrafe) riguardante l'avviso di accertamento (250TXNM000766) dell'IRPEF, delle sanzioni e degli interessi, anno 2014, dell'importo complessivo di Euro di 4.583,63, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato.
2) Omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato.
3) Prescrizione del credito erariale, degli interessi e delle sanzioni.
Costituitisi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'ADER hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha eccepito l'omessa attestazione di conformità all'originale della copia informatica della relata di notifica dell'avviso di accertamento, prodotta in giudizio. Ha contestato l'applicazione, nel caso di specie, della normativa emergenziale anti OV riguardante la sospensione dei termini di prescrizione.
Alla pubblica udienza del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le considerazioni infra indicate.
A fondamento del primo motivo afferente alla inesistenza della notifica dell'atto impugnato, la ricorrente ha sostenuto che essa è stata eseguita da un agente postale non identificato e senza relata di notificazione in violazione dell'art. 148 cpc.
Il motivo non è accoglibile.
Risulta per tabulas che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è stata eseguita a mezzo servizio postale privato (Consorzio_1) per compiuta giacenza e l'atto, depositato all'ufficio postale, è stato ritirato, in data 20/10/2024, dalla contribuente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Mette conto rilevare che la notificazione a mezzo servizio postale rappresenta una alternativa a quella a mezzo dell'ufficiale giudiziario con la conseguenza che l'avviso di ricevimento, prodotto in giudizio: a) sostituisce la relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario di cui all'art. 148 cpc;
b) attesta la consegna del plico alla destinataria.
Da ciò deriva che la notificazione ha raggiunto il suo scopo con effetto sanante di ogni supposto vizio, ai sensi dell'art. 156 cpc, dato che la ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto notificato che ha impugnato tempestivamente citando in giudizio le parti resistenti.
Va disatteso il secondo motivo concernente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, dal momento che esso è stato notificato in data 30/4/2019 a mezzo posta a mani della destinataria che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento (come da documentazione in atti).
E' tardiva l'eccezione della contribuente riguardante l'omessa attestazione di conformità all'originale della copia informatica della relata di notifica dell'avviso di accertamento, prodotta in giudizio.
L'anzidetta eccezione è stata sollevata con memoria illustrativa anziché con motivi aggiunti da depositarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la contribuente ha avuto notizia dei documenti depositati dalla controparte, come previsto dall'art. ex art. 24 del d.lgs n. 546/1992. Ne deriva la decadenza della ricorrente dalla facoltà di proporre l'eccezione in argomento.
Non è maturata la prescrizione del credito erariale (IRPEF), delle sanzioni e degli interessi, eccepita dalla ricorrente con il terzo motivo che va rigettato.
La notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 24/10/2024, ha interrotto il termine decennale di prescrizione dell'IRPEF decorrente dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, avvenuta il 30/4/2019. Da questa data decorre il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni (ex art. 20 d.lgs n. 472/1997) e degli interessi (ex art. 2948 comma 1 n. 4) cpc) che scadeva il
30/4/2024 ma a causa della sospensione dei termini di prescrizione, disposta dalla normativa emergenziale anti - OV (ex art. 68 comma 1 d.l. n. 18/21 e art. 12 d.lgs 159/2015 richiamato dal primo) il termine è stato differito di giorni 542 che è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 20/10/2024.
La tesi della ricorrente concernente la disapplicazione, nel caso di specie, della normativa emergenziale anti Covid che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione non si confronta con il principio giurisprudenziale di legittimità enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 960 del 15/1/2025. In essa è stato rilevato che la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza (disposta dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020) si applica non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza (come nella fattispecie), con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania sezione 2°, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 oltre oneri accessori in favore di ciascuna parte resistente. Catania 27/1/2026 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 148/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249024026202 IRPEF-REDDITI FONDIARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 277/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate,
LI VI ha impugnato l'intimazione di pagamento (indicata in epigrafe) riguardante l'avviso di accertamento (250TXNM000766) dell'IRPEF, delle sanzioni e degli interessi, anno 2014, dell'importo complessivo di Euro di 4.583,63, chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito indicati.
1) Inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato.
2) Omessa notifica dell'avviso di accertamento sotteso all'atto impugnato.
3) Prescrizione del credito erariale, degli interessi e delle sanzioni.
Costituitisi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate e l'ADER hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria illustrativa, la ricorrente ha eccepito l'omessa attestazione di conformità all'originale della copia informatica della relata di notifica dell'avviso di accertamento, prodotta in giudizio. Ha contestato l'applicazione, nel caso di specie, della normativa emergenziale anti OV riguardante la sospensione dei termini di prescrizione.
Alla pubblica udienza del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per le considerazioni infra indicate.
A fondamento del primo motivo afferente alla inesistenza della notifica dell'atto impugnato, la ricorrente ha sostenuto che essa è stata eseguita da un agente postale non identificato e senza relata di notificazione in violazione dell'art. 148 cpc.
Il motivo non è accoglibile.
Risulta per tabulas che la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata è stata eseguita a mezzo servizio postale privato (Consorzio_1) per compiuta giacenza e l'atto, depositato all'ufficio postale, è stato ritirato, in data 20/10/2024, dalla contribuente che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento.
Mette conto rilevare che la notificazione a mezzo servizio postale rappresenta una alternativa a quella a mezzo dell'ufficiale giudiziario con la conseguenza che l'avviso di ricevimento, prodotto in giudizio: a) sostituisce la relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario di cui all'art. 148 cpc;
b) attesta la consegna del plico alla destinataria.
Da ciò deriva che la notificazione ha raggiunto il suo scopo con effetto sanante di ogni supposto vizio, ai sensi dell'art. 156 cpc, dato che la ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto notificato che ha impugnato tempestivamente citando in giudizio le parti resistenti.
Va disatteso il secondo motivo concernente l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, dal momento che esso è stato notificato in data 30/4/2019 a mezzo posta a mani della destinataria che ha sottoscritto l'avviso di ricevimento (come da documentazione in atti).
E' tardiva l'eccezione della contribuente riguardante l'omessa attestazione di conformità all'originale della copia informatica della relata di notifica dell'avviso di accertamento, prodotta in giudizio.
L'anzidetta eccezione è stata sollevata con memoria illustrativa anziché con motivi aggiunti da depositarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la contribuente ha avuto notizia dei documenti depositati dalla controparte, come previsto dall'art. ex art. 24 del d.lgs n. 546/1992. Ne deriva la decadenza della ricorrente dalla facoltà di proporre l'eccezione in argomento.
Non è maturata la prescrizione del credito erariale (IRPEF), delle sanzioni e degli interessi, eccepita dalla ricorrente con il terzo motivo che va rigettato.
La notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 24/10/2024, ha interrotto il termine decennale di prescrizione dell'IRPEF decorrente dalla data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, avvenuta il 30/4/2019. Da questa data decorre il termine quinquennale di prescrizione delle sanzioni (ex art. 20 d.lgs n. 472/1997) e degli interessi (ex art. 2948 comma 1 n. 4) cpc) che scadeva il
30/4/2024 ma a causa della sospensione dei termini di prescrizione, disposta dalla normativa emergenziale anti - OV (ex art. 68 comma 1 d.l. n. 18/21 e art. 12 d.lgs 159/2015 richiamato dal primo) il termine è stato differito di giorni 542 che è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, avvenuta il 20/10/2024.
La tesi della ricorrente concernente la disapplicazione, nel caso di specie, della normativa emergenziale anti Covid che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione non si confronta con il principio giurisprudenziale di legittimità enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 960 del 15/1/2025. In essa è stato rilevato che la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza (disposta dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall'art. 67, e dall'art. 68, d.l. n. 18/2020) si applica non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell'arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza (come nella fattispecie), con uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
La soccombenza segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania sezione 2°, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 200,00 oltre oneri accessori in favore di ciascuna parte resistente. Catania 27/1/2026 Il Giudice (dott.ssa Carmela La Rosa)