TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/12/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che l' a seguito del riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di CP_1 invalidità (trasformato in pensione di vecchiaia da dicembre 2021) con decorrenza gennaio 20219, aveva liquidato con provvedimento del 22.3.2020 i relativi arretrati lordi in misura di euro 16.434,48, operando una ritenuta Irpef di euro 1.889,26, senza, tuttavia, considerare le detrazioni fiscali di cui il aveva diritto a beneficiare nel Pt_1
2020 per euro 1.297,00; ha chiesto che il giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante a beneficiare, per gli arretrati dell'assegno IO percepiti, delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR da applicarsi nella suddetta misura lorda calcolata sugli arretrati e quindi al rimborso della somma di euro 1.297,00 illegittimamente trattenuta;
per l'effetto condannare l' alla restituzione della CP_1 predetta somma oltre accessori di legge”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la CP_1 decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70; nel merito ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'istituto previdenziale convenuto, dovendosi, a tale riguardo, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031). Tanto premesso, è, invece, da ritenere fondata, in relazione alla domanda giudiziale al vaglio, avente ad oggetto l'adempimento di prestazioni pensionistiche riconosciute soltanto in parte, l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, sollevata dall CP_1
A tale riguardo, occorre, infatti, risolutivamente considerare come, a fronte della liquidazione dei ratei arretrati (assertivamente erogati per importi inferiori rispetto a quelli spettanti) risalente al mese di marzo 2020, la conseguente azione giudiziale risulta proposta soltanto in data 23.4.2024, e, quindi, ben oltre lo spirare del termine triennale che viene in rilievo.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 23.4.2024, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara la domanda attorea inammissibile;
dichiara le spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Lecce, il 3 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Putignano, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
Fatto e diritto Con atto depositato in data 23.4.2024, il ricorrente di cui in epigrafe, dopo aver rilevato che l' a seguito del riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di CP_1 invalidità (trasformato in pensione di vecchiaia da dicembre 2021) con decorrenza gennaio 20219, aveva liquidato con provvedimento del 22.3.2020 i relativi arretrati lordi in misura di euro 16.434,48, operando una ritenuta Irpef di euro 1.889,26, senza, tuttavia, considerare le detrazioni fiscali di cui il aveva diritto a beneficiare nel Pt_1
2020 per euro 1.297,00; ha chiesto che il giudice del lavoro adito di “dichiarare il diritto dell'istante a beneficiare, per gli arretrati dell'assegno IO percepiti, delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR da applicarsi nella suddetta misura lorda calcolata sugli arretrati e quindi al rimborso della somma di euro 1.297,00 illegittimamente trattenuta;
per l'effetto condannare l' alla restituzione della CP_1 predetta somma oltre accessori di legge”, con vittoria di spese. Costituitosi, l' ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la CP_1 decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/70; nel merito ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Preliminarmente, è da disattendere l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'istituto previdenziale convenuto, dovendosi, a tale riguardo, fare riferimento al condivisibile orientamento ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, secondo cui “le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario” (Cassazione civile, sez. un., 26.6.2009, n. 15031). Tanto premesso, è, invece, da ritenere fondata, in relazione alla domanda giudiziale al vaglio, avente ad oggetto l'adempimento di prestazioni pensionistiche riconosciute soltanto in parte, l'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. n. 639/1970, sollevata dall CP_1
A tale riguardo, occorre, infatti, risolutivamente considerare come, a fronte della liquidazione dei ratei arretrati (assertivamente erogati per importi inferiori rispetto a quelli spettanti) risalente al mese di marzo 2020, la conseguente azione giudiziale risulta proposta soltanto in data 23.4.2024, e, quindi, ben oltre lo spirare del termine triennale che viene in rilievo.
Sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, con ricorso depositato il 23.4.2024, nei confronti dell' così Parte_1 CP_1 provvede: dichiara la domanda attorea inammissibile;
dichiara le spese di lite irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Lecce, il 3 dicembre 2025. il giudice dott. Giovanni De Palma