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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/01/2024, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN UR nata il [...] a [...] nel procedimento a carico di LI OS ZI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
sentito l'Avvocato DARIO MARIA PASTORE che, nell'interesse di EN UR ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito l'Avvocato ROSARIO PENNISI che, nell'interesse di LI OS ZI, ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio;
letta la nota dell'Avvocato DARIO PASTORE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la nota dell'Avvocato ROSARIO PENNISI che, nell'interesse di LI OS ZI, ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alla 1 ti\ Penale Sent. Sez. 2 Num. 2884 Anno 2024 Presidente: OS ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 16/11/2023 rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO 1. FR AU, per il tramite del proprio difensore, nella sua qualità di parte civile. impugna la sentenza in data 25/03/2022 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 10/02/2020 del Tribunale di Catania, che aveva assolto Li OS ZI per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla natura simulata della vendita datata 04/04/1996; Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione del teste Sortino;
Vizio di motivazione per l'omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali di ST, EN, NO e Spampinato;
Vizio di motivazione in relazione all'attribuzione di indice della natura simulata della vendita datata 04/04/1996 a circostanza di segno opposto e contrario. Il ricorrente -sotto plurime intitolazioni, dianzi sunteggiate solo in parte- sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la natura simulata della vendita datata 04/04/196, pur in presenza di dichiarazioni e circostanze che avrebbero dovuto escludere tale natura. 1.2. Anche il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione di indice della natura simulata della vendita datata 04/04/1996 a circostanza di segno opposto e contrario. Anche in questo caso si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente attribuito natura simulata alla vendita datata 04/04/1996. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché privo di censure scrutinabili in sede di legittimità. Esso, infatti, in entrambi i motivi di cui si compone si risolve nella mera rilettura di tutte gli elementi indicati nell'intitolazione e reinterpretati al fine di negare la natura simulata della vendita del 04/0471996, così opponendo alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella dei giudici di merito. Da ciò la prima causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , 2 Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. A ciò si aggiunga che i motivi sono -altresì- la mera reiterazione delle medesime questioni proposte davanti al giudice dell'appello e da questo affrontate e puntualmente risolte, con motivazione sostanzialmente rimasta indenne da censure di legittimità. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado da Li OS ZI. Invero, in tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (Sez. 5 - , Sentenza n. 20383 del 23/02/2023, Borgiacchi, Rv. 284452 - 01). Tale presupposti sussistono nel caso in esame, con conseguente condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la parte civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato che liquida in complessivi euro tremilasecentottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO ROMANO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione;
sentito l'Avvocato DARIO MARIA PASTORE che, nell'interesse di EN UR ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
sentito l'Avvocato ROSARIO PENNISI che, nell'interesse di LI OS ZI, ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio;
letta la nota dell'Avvocato DARIO PASTORE, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la nota dell'Avvocato ROSARIO PENNISI che, nell'interesse di LI OS ZI, ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna della ricorrente alla 1 ti\ Penale Sent. Sez. 2 Num. 2884 Anno 2024 Presidente: OS ELISABETTA Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 16/11/2023 rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO 1. FR AU, per il tramite del proprio difensore, nella sua qualità di parte civile. impugna la sentenza in data 25/03/2022 della Corte di appello di Catania, che ha confermato la sentenza in data 10/02/2020 del Tribunale di Catania, che aveva assolto Li OS ZI per il reato di truffa. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione in relazione alla natura simulata della vendita datata 04/04/1996; Violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione all'omessa valutazione del teste Sortino;
Vizio di motivazione per l'omessa valutazione delle dichiarazioni testimoniali di ST, EN, NO e Spampinato;
Vizio di motivazione in relazione all'attribuzione di indice della natura simulata della vendita datata 04/04/1996 a circostanza di segno opposto e contrario. Il ricorrente -sotto plurime intitolazioni, dianzi sunteggiate solo in parte- sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto la natura simulata della vendita datata 04/04/196, pur in presenza di dichiarazioni e circostanze che avrebbero dovuto escludere tale natura. 1.2. Anche il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in relazione di indice della natura simulata della vendita datata 04/04/1996 a circostanza di segno opposto e contrario. Anche in questo caso si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente attribuito natura simulata alla vendita datata 04/04/1996. CONSIDERATO IN FATTO 1. Il ricorso è inammissibile perché privo di censure scrutinabili in sede di legittimità. Esso, infatti, in entrambi i motivi di cui si compone si risolve nella mera rilettura di tutte gli elementi indicati nell'intitolazione e reinterpretati al fine di negare la natura simulata della vendita del 04/0471996, così opponendo alla sentenza impugnata una valutazione delle emergenze processuali antagonista a quella dei giudici di merito. Da ciò la prima causa di inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , 2 Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, RU e altro, non massimata;
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. A ciò si aggiunga che i motivi sono -altresì- la mera reiterazione delle medesime questioni proposte davanti al giudice dell'appello e da questo affrontate e puntualmente risolte, con motivazione sostanzialmente rimasta indenne da censure di legittimità. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso", (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di Stefano;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. La ricorrente deve essere altresì condannata alla rifusione delle spese sostenute nel grado da Li OS ZI. Invero, in tema di spese processuali, la condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato può essere disposta, ove quest'ultimo ne abbia fatto richiesta, nei casi di assoluzione per cause diverse dal difetto di imputabilità, ovvero qualora la domanda risarcitoria sia stata rigettata o siano state revocate o annullate le statuizioni in favore della parte civile emesse nel precedente grado di giudizio. (Sez. 5 - , Sentenza n. 20383 del 23/02/2023, Borgiacchi, Rv. 284452 - 01). Tale presupposti sussistono nel caso in esame, con conseguente condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute nel grado dall'imputato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la parte civile alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato che liquida in complessivi euro tremilasecentottantasei, oltre accessori di legge. Così deciso il 16 novembre 2023 Il Consigliere estensore