Articolo 14 della Legge 12 luglio 1999, n. 237
Articolo 13
Versione
10 agosto 1999
Art. 14. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 9, 10 e 12, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, pari complessivamente a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, 80.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, si provvede:
a) quanto a lire 128.422 milioni per l'anno 1998, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni culturali e ambientali; b) quanto a lire 60.698 milioni per l'anno 1999, 74.495 milioni per l'anno 2000 e 12.600 milioni per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali; c) quanto a lire 20.000 milioni per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 , e successive modificazioni. 2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 11, dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5, dell'articolo 6, dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 11, pari complessivamente a lire 22.850 milioni per l'anno 1999, lire 33.500 milioni per l'anno 2000 e lire 24.500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 10 agosto 1999