TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/11/2025, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e , C.F.: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti, dall'Avv. Elisabetta Solano (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Via G. C.F._4
D'Alessandria 1/b, Vibo Valentia;
OPPONENTI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._5
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_3
hanno proposto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. con cui gli Parte_2 veniva intimato, in qualità di eredi di , il pagamento a favore di Parte_2
della complessiva somma di Euro 12.324,07 a titolo di sorte Controparte_2
pagina 1 di 5 capitale, spese di costituzione di parte civile, spese e compensi di giudizio, portata nella sentenza n. 543/2011 emessa dal Tribunale Ordinario di Vibo Valentia.
A fondamento della domanda hanno eccepito la nullità del precetto per difetto di legittimazione passiva per non avere mai accettato l'eredità espressamente né tacitamente nonché per assenza della qualità di eredi del defunto Parte_2 per intervenuta rinuncia all'eredità. Hanno poi precisato che tale somma si sarebbe riferita, a detta della sig.ra , alla sentenza n. 543/2011 con cui Controparte_2 il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, aveva condannato , alla pena Parte_2 di mesi 4 di reclusione e , alla pena di mesi tre Parte_4 Parte_5 di reclusione ciascuno oltre al pagamento in solido tra di loro delle spese del giudizio liquidate in € 1.684,00 nonché al pagamento di una provvisionale, nei confronti delle costituite parti civili, pari ad € 10.000,00.
Pertanto, rassegnavo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, accogliere l'opposizione e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE 1)
SOSPENDERE, per i motivi di cui in narrativa, in audita altera parte o, in subordine, in contraddittorio tra le parti, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 543/2011 emessa dal Tribunale Ordinario di Vibo Valentia –in composizione monocratica-, dell'atto di precetto opposto e di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale;
NEL MERITO In accoglimento alla proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa 2)ACCERTARE E DICHIARARE nullo, annullare, inefficace e/o inammissibile l'atto di precetto opposto ed il relativo titolo posto a suo fondamento ed ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale, per irregolarità del titolo esecutivo stesso;
3)PER L'EFFETTO CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del costituito procuratore che dichiara di averne fatta anticipazione.”
, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_2 rimanendo contumace.
Con ordinanza del 17.10.23 il mutato Giudice Istruttore, preso atto della documentazione allegata relativa alla rinuncia all'eredità, sospendeva l'efficacia pagina 2 di 5 esecutiva del titolo di formazione giudiziale sotteso al precetto limitatamente alle parti opponenti e rinviava la causa al 1 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Gli opponenti hanno articolato una unica doglianza relativa al difetto della qualità di eredi del debitore, la quale va ricompresa nel perimetro applicativo dell'art. 615, comma 1, c.p.c., dal momento che, investendo il profilo relativo alla configurabilità, in capo al precettante, del diritto di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito introducono un'opposizione sull'an dell'azione esecutiva minacciata.
Orbene, occorre soffermarsi sulla portata applicativa dell'art. 477 c.p.c, intitolato efficacia esecutiva contro gli eredi, e, in particolare, sul significato che l'espressione
“eredi” assume nell'ambito della materia trattata.
Sul punto, va rilevato che la predetta disposizione, nel sancire l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi del debitore defunto, non fa mero riferimento al chiamato all'eredità quanto piuttosto esclusivo riferimento ai chiamati che abbiano accettato l'eredità, mediante dichiarazione espressa ovvero per facta concludentia, entro il termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio in tema la Suprema Corte si è espressa, con orientamento consolidato, affermando che “[…] in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per il pagamento dei debiti del de cuius, incomba su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità (non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) ma consegue solo alla accettazione dell'eredità espressa o tacita: accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass. n. 1885 del 1988; n. 5101 del 1985). A fronte di tale minaccia, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto (l'intimato) diverso da quello che risulta debitore secondo il tenore letterale del titolo esecutivo,
l'ordinamento positivo consente all'intimato di reagire per le vie giudiziarie (prima ancora che quella minaccia sia portato ad effetto) attraverso la opposizione al pagina 3 di 5 precetto;
non prevede invece che la intimazione sia preceduta da uno specifico procedimento diretto a verificare le condizioni cui è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di soggetti non indicati nominativamente nel titolo esecutivo.
Da ciò consegue che soltanto nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto sarà possibile accertare il rapporto di diritto sostanziale sul quale si fonda la estensione della esecutività del titolo ad un soggetto in esso non nominato. Rapporto di diritto sostanziale (tra il terzo ed il soggetto in danno della quale è stato emesso il titolo esecutivo) che, concretando un elemento costitutivo del diritto del soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo ad avvalersi dell'azione esecutiva nei confronti di quel terzo, e prima ancora a preannunziarne l'inizio ed a realizzarne le condizioni preprocessuali, deve essere dallo stesso intimante opposto comprovato secondo il canone di cui al primo comma dell'art. 2697 cod. civ. […]” (Cass. Civ., sez.
III, 10/03/1992, n.2849). Orbene, non è dubitabile – per consolidata giurisprudenza in materia - che il possesso della qualità di erede in capo al debitore intimato integri un fatto costitutivo del diritto del creditore di agire in executivis, cosicché – in applicazione della suddetta regola probatoria – ricade su quest'ultimo l'onere di dimostrarne l'esistenza, salva l'ipotesi in cui l'intimato ometta di contestare specificamente sul punto, facendosi in tal caso luogo all'applicazione dell'art. 115
c.p.c. ed alla conseguente espunzione del fatto dal thema probandum (ex multis,
Cass. Civ., sez. VI, 29/04/2022, n.13550: “[…] la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di
"pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
(...).
In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo pagina 4 di 5 del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede".”; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. lav., 30/08/2018, n.21436).
Orbene, in disparte il fatto che l'opposto non si è costituito in giudizio omettendo così di assolvere al proprio onere probatorio, risulta dalla documentazione prodotta dagli odierni opponenti (cfr. all. verbale di rinuncia) la rinuncia all'eredità del defunto in data 12 aprile 2022 da parte di , Parte_2 Controparte_3
e . Parte_2 Parte_3
Pertanto, l'opposizione a precetto deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta e in favore dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M.
n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Vibo Valentia, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando definitivamente, così provvede:
–accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti;
–condanna l'opposta alla rifusione delle spese sostenute nel presente procedimento da liquidate in € 3397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Vibo Valentia, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VIBO VALENTIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Ida Cuffaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 575/2023 promossa da:
(C.F. , (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e , C.F.: , tutti C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi, giusta procura alle liti, dall'Avv. Elisabetta Solano (c.f.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Via G. C.F._4
D'Alessandria 1/b, Vibo Valentia;
OPPONENTI contro
(C.F. ), CP_1 C.F._5
OPPOSTA CONTUMACE
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , e Parte_1 Parte_3
hanno proposto opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. con cui gli Parte_2 veniva intimato, in qualità di eredi di , il pagamento a favore di Parte_2
della complessiva somma di Euro 12.324,07 a titolo di sorte Controparte_2
pagina 1 di 5 capitale, spese di costituzione di parte civile, spese e compensi di giudizio, portata nella sentenza n. 543/2011 emessa dal Tribunale Ordinario di Vibo Valentia.
A fondamento della domanda hanno eccepito la nullità del precetto per difetto di legittimazione passiva per non avere mai accettato l'eredità espressamente né tacitamente nonché per assenza della qualità di eredi del defunto Parte_2 per intervenuta rinuncia all'eredità. Hanno poi precisato che tale somma si sarebbe riferita, a detta della sig.ra , alla sentenza n. 543/2011 con cui Controparte_2 il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, aveva condannato , alla pena Parte_2 di mesi 4 di reclusione e , alla pena di mesi tre Parte_4 Parte_5 di reclusione ciascuno oltre al pagamento in solido tra di loro delle spese del giudizio liquidate in € 1.684,00 nonché al pagamento di una provvisionale, nei confronti delle costituite parti civili, pari ad € 10.000,00.
Pertanto, rassegnavo le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione, accogliere l'opposizione e per l'effetto: IN VIA PRELIMINARE 1)
SOSPENDERE, per i motivi di cui in narrativa, in audita altera parte o, in subordine, in contraddittorio tra le parti, l'efficacia esecutiva della sentenza n. 543/2011 emessa dal Tribunale Ordinario di Vibo Valentia –in composizione monocratica-, dell'atto di precetto opposto e di ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale;
NEL MERITO In accoglimento alla proposta opposizione per i motivi tutti di cui in narrativa 2)ACCERTARE E DICHIARARE nullo, annullare, inefficace e/o inammissibile l'atto di precetto opposto ed il relativo titolo posto a suo fondamento ed ogni altro atto connesso, collegato, precedente, presupposto e consequenziale, per irregolarità del titolo esecutivo stesso;
3)PER L'EFFETTO CONDANNARE la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del costituito procuratore che dichiara di averne fatta anticipazione.”
, benchè regolarmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_2 rimanendo contumace.
Con ordinanza del 17.10.23 il mutato Giudice Istruttore, preso atto della documentazione allegata relativa alla rinuncia all'eredità, sospendeva l'efficacia pagina 2 di 5 esecutiva del titolo di formazione giudiziale sotteso al precetto limitatamente alle parti opponenti e rinviava la causa al 1 luglio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione è fondata e pertanto va accolta.
Gli opponenti hanno articolato una unica doglianza relativa al difetto della qualità di eredi del debitore, la quale va ricompresa nel perimetro applicativo dell'art. 615, comma 1, c.p.c., dal momento che, investendo il profilo relativo alla configurabilità, in capo al precettante, del diritto di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito introducono un'opposizione sull'an dell'azione esecutiva minacciata.
Orbene, occorre soffermarsi sulla portata applicativa dell'art. 477 c.p.c, intitolato efficacia esecutiva contro gli eredi, e, in particolare, sul significato che l'espressione
“eredi” assume nell'ambito della materia trattata.
Sul punto, va rilevato che la predetta disposizione, nel sancire l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti degli eredi del debitore defunto, non fa mero riferimento al chiamato all'eredità quanto piuttosto esclusivo riferimento ai chiamati che abbiano accettato l'eredità, mediante dichiarazione espressa ovvero per facta concludentia, entro il termine decennale di cui all'art. 480 c.c.
Quanto alla distribuzione dell'onere probatorio in tema la Suprema Corte si è espressa, con orientamento consolidato, affermando che “[…] in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede, per il pagamento dei debiti del de cuius, incomba su chi agisce l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, che non può inferirsi dalla mera chiamata alla eredità (non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso) ma consegue solo alla accettazione dell'eredità espressa o tacita: accettazione la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (cfr. Cass. n. 1885 del 1988; n. 5101 del 1985). A fronte di tale minaccia, di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di soggetto (l'intimato) diverso da quello che risulta debitore secondo il tenore letterale del titolo esecutivo,
l'ordinamento positivo consente all'intimato di reagire per le vie giudiziarie (prima ancora che quella minaccia sia portato ad effetto) attraverso la opposizione al pagina 3 di 5 precetto;
non prevede invece che la intimazione sia preceduta da uno specifico procedimento diretto a verificare le condizioni cui è subordinata l'efficacia del titolo esecutivo nei confronti di soggetti non indicati nominativamente nel titolo esecutivo.
Da ciò consegue che soltanto nell'ambito del giudizio di opposizione al precetto sarà possibile accertare il rapporto di diritto sostanziale sul quale si fonda la estensione della esecutività del titolo ad un soggetto in esso non nominato. Rapporto di diritto sostanziale (tra il terzo ed il soggetto in danno della quale è stato emesso il titolo esecutivo) che, concretando un elemento costitutivo del diritto del soggetto in favore del quale è stato emesso il titolo esecutivo ad avvalersi dell'azione esecutiva nei confronti di quel terzo, e prima ancora a preannunziarne l'inizio ed a realizzarne le condizioni preprocessuali, deve essere dallo stesso intimante opposto comprovato secondo il canone di cui al primo comma dell'art. 2697 cod. civ. […]” (Cass. Civ., sez.
III, 10/03/1992, n.2849). Orbene, non è dubitabile – per consolidata giurisprudenza in materia - che il possesso della qualità di erede in capo al debitore intimato integri un fatto costitutivo del diritto del creditore di agire in executivis, cosicché – in applicazione della suddetta regola probatoria – ricade su quest'ultimo l'onere di dimostrarne l'esistenza, salva l'ipotesi in cui l'intimato ometta di contestare specificamente sul punto, facendosi in tal caso luogo all'applicazione dell'art. 115
c.p.c. ed alla conseguente espunzione del fatto dal thema probandum (ex multis,
Cass. Civ., sez. VI, 29/04/2022, n.13550: “[…] la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" oppure per effetto di
"pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.
(...).
In considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., "l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo pagina 4 di 5 del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede".”; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., sez. lav., 30/08/2018, n.21436).
Orbene, in disparte il fatto che l'opposto non si è costituito in giudizio omettendo così di assolvere al proprio onere probatorio, risulta dalla documentazione prodotta dagli odierni opponenti (cfr. all. verbale di rinuncia) la rinuncia all'eredità del defunto in data 12 aprile 2022 da parte di , Parte_2 Controparte_3
e . Parte_2 Parte_3
Pertanto, l'opposizione a precetto deve essere accolta.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell'opposta e in favore dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M.
n. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa e all'attività difensiva svolta, da distrarsi in favore del procuratore costituito che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93, comma 1, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Vibo Valentia, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando definitivamente, così provvede:
–accoglie l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, commi 1, c.p.c. e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente nei confronti degli opponenti;
–condanna l'opposta alla rifusione delle spese sostenute nel presente procedimento da liquidate in € 3397,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%,
IVA e c.p.a., se dovute, come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Vibo Valentia, 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Ida Cuffaro
pagina 5 di 5