TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3668/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 23.12.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del mancato deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G 3668/2025 vertente
1 T R A
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Carlo Mercurio (C.F. ) e C.F._2
VA GE ( ) C.F._3
E
(p.iva ) in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., con sede in alla Via Hanemann n. 10 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 17.03.2025 e di conseguente fissazione dell'udienza di discussione ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte.
La causa veniva differita ai sensi dell'art. 181 e 127 ter c.p.c. e in data odierna era quindi decisa sulla base degli atti.
Alla data fissata per la discussione della causa nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. In particolare, non avendo il ricorrente depositato note di trattazione scritta, né il ricorso notificato, è mancata la prova dell'avvenuta regolare notifica al resistente del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di comparizione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per mancanza della prova della regolare “vocatio in ius”.
L'inosservanza del principio del contraddittorio di cui all'art.101 c.p.c. inibisce pertanto al giudicante di emettere una pronuncia di merito sulla domanda avanzata dal ricorrente.
2 La declaratoria di improcedibilità prevale su quella di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, poiché la cancellazione presuppone – contrariamente a quanto avvenuto nella specie- che il processo si sia validamente instaurato con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di decisione che riguarda una questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio, essa va emessa nella forma della sentenza (art. 279, comma 2, c.p.c.).
Non essendovi la costituzione del rapporto processuale, non v'è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
1) Dichiara improcedibile il ricorso.
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B A R I
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Angela VE, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 23.12.2025, da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del mancato deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia di lavoro recante N.R.G 3668/2025 vertente
1 T R A
(c.f. ) nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...],
Rappr. e dif. dall'Avv. Carlo Mercurio (C.F. ) e C.F._2
VA GE ( ) C.F._3
E
(p.iva ) in persona del CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Direttore Generale p.t., con sede in alla Via Hanemann n. 10 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 17.03.2025 e di conseguente fissazione dell'udienza di discussione ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte.
La causa veniva differita ai sensi dell'art. 181 e 127 ter c.p.c. e in data odierna era quindi decisa sulla base degli atti.
Alla data fissata per la discussione della causa nessuna delle parti effettuava il deposito telematico di note scritte. In particolare, non avendo il ricorrente depositato note di trattazione scritta, né il ricorso notificato, è mancata la prova dell'avvenuta regolare notifica al resistente del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di comparizione.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per mancanza della prova della regolare “vocatio in ius”.
L'inosservanza del principio del contraddittorio di cui all'art.101 c.p.c. inibisce pertanto al giudicante di emettere una pronuncia di merito sulla domanda avanzata dal ricorrente.
2 La declaratoria di improcedibilità prevale su quella di cancellazione della causa dal ruolo per mancata comparizione delle parti, poiché la cancellazione presuppone – contrariamente a quanto avvenuto nella specie- che il processo si sia validamente instaurato con l'osservanza del principio del contraddittorio.
Trattandosi di decisione che riguarda una questione pregiudiziale attinente al processo e che definisce il giudizio, essa va emessa nella forma della sentenza (art. 279, comma 2, c.p.c.).
Non essendovi la costituzione del rapporto processuale, non v'è luogo a provvedere in merito alle spese di lite.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
1) Dichiara improcedibile il ricorso.
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Bari, 23.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela VE
3