Art. 3. (Amnistia per reati in materia di dogane, di imposte di fabbricazione e di monopolio)
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquanta mila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
4) per i reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, e per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia:
1) per i reati punibili con l'ammenda non superiore a lire centomila preveduti dalle leggi sulle dogane, salvo quanto e' stabilito nel n. 3) del presente articolo per i tabacchi, e sulle imposte di fabbricazione;
2) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire centomila preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, limitatamente ai sali, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
3) per i reati punibili soltanto con la pena della multa o dell'ammenda non superiore nel massimo a lire due milioni e duecentocinquanta mila preveduti, relativamente ai tabacchi, dalle leggi sulle dogane e sul monopolio dei sali e dei tabacchi;
4) per i reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, e per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi.