Art. 29.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.703.887.230 ad ulteriore integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976 disposta dall' articolo 30 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 .
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1977.
Il Ministro per la sanita' e' autorizzato ad assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di lire 1.703.887.230 ad ulteriore integrazione della quota del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per l'anno 1976 disposta dall' articolo 30 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 .
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 1576 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno 1977.