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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 19/11/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1990 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione in data 08.07.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Navacchio (PI) ed elettivamente domiciliata in via Nugolaio n. 36/A Cascina
(PI), presso lo studio dell'avv. Irene Riccetti che la rappresenta e difende, con l'avv. Serena Talini, giusta procura in atti
- attrice e
(P. IVA ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Annamaria Delfino dell'Avvocatura Regionale della Toscana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ornella Aglioti sito in Pisa via Santa Marta n.
57
-convenuta
Cod. Fisc. Controparte_2
) con sede in Località Cascine Vecchie Pisa, in persona del P.IVA_3 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa corte San Domenico “C” n. 1, presso lo studio dell'avv. Paolo Iacobelli che lo rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente agli avv.ti e Guido Morelli, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_4 costituzione
-convenuto
(c.f. ), con sede in via degli Uffizi n. 1 Pisa in persona del CP_5 P.IVA_4
Dirigente della Direzione Edilizia privata-urbanistica servizi amministrativi alla mobilità, ing. CP_6
CP_ (c.f. ), quale legale rappresentante pro tempore dell' rappresentato
[...] C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppina Gigliotti (C. F. ) posta elettronica certificata: C.F._2 nonché, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura Email_1 in atti, dall'avv. Giacomo Mannocci (C.F. ) posta elettronica certificata C.F._3
e dall'avv. Sandra Ciaramelli (c.f. ) Email_2 C.F._4 posta elettronica certificata con gli stessi elettivamente Email_3 domiciliato presso l'Avvocatura comunale sita in Pisa via degli Uffizi n. 1
-convenuto
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte.
*******************
Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 9.4.2019, ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la l' Controparte_1 [...]
e il onde sentir accogliere, nei loro confronti, Controparte_2 CP_5 le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare ed istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere la
CTU tecnico estimativa volta ad accertare e determinare l'entità dei danni subiti al mezzo di proprietà del Sig. targato FD 826 SM in seguito al sinistro del 22.09.2017 per cui è Parte_2 causa;
- in ogni caso, nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità, in via principale ex art.
2052 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2051 c.c. o, in via ulteriormente subordinata ex art. 2043 c.c., dell' in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., della , in persona del legale rappresentante p.t. e del Controparte_1 CP_5 in persona del legale rappresentante p.t., nel sinistro per cui è causa, condannare gli stessi
[...] in solido o ognuno in proporzione al grado di responsabilità, a risarcire integralmente parte attrice, di tutti i danni subiti e derivanti dal sinistro in cui è rimasta coinvolta l'auto targata FD 826 SM, di proprietà del Sig. il 22.09.2017 e quantificati in complessivi € 7.599,37 Parte_2
( , giustificati come di seguito: € 6.499,37 spesa Parte_3 di riparazione mezzo targato FD 826 SM € 1.100,00 notula € 7.599,37 Totale avere o Parte_4 nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia o che risulterà dall'espletanda istruttoria.
Oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi di mora ex art 1284 c.c. dal dì del sinistro al dì dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi oltre Iva, Cpf e rimborso spese generali, eventuali spese di CTU e CTP, come previsto per legge”.
Deduceva la società attrice, a sostegno della propria pretesa:
- che in data 22/09/2017 , alla guida dell'autovettura tg. FD 826 SM di proprietà di Persona_1
, mentre percorreva viale Mezzapiaggia all'altezza del KM 2+200, aveva notato un Parte_2 cervo fermo sulla destra della carreggiata;
- che, pur avendo rallentato e tentato di aggirare l'animale, quest'ultimo aveva attraversato improvvisamente la strada impattando con l'autovettura da lui guidata;
- che successivamente all'accaduto era intervenuta, in loco, la Polizia stradale, la quale aveva redatto apposito verbale;
- che in data 12/10/2017 aveva ceduto il proprio credito ad essa “da Parte_2 Parte_1 Pt_1
[...]
- che a causa del sinistro l'autovettura del aveva riportato danni (pari ai costi di riparazione) Pt_2 per un ammontare di euro 6.499,37, come da preventivo di spesa;
- che ai suddetti danni dovevano aggiungersi i costi dell'assistenza fornita, per la gestione stragiudiziale del sinistro, dallo pari ad euro 1.100,00, come da progetto di notula Parte_4 allegato sub doc. 28 all'atto di citazione;
- che il sinistro si era verificato su strada comunale e all'interno del perimetro del parco regionale
Controparte_2
Sulla scorta di tali fatti, deducendo in punto di diritto la responsabilità ex artt. 2051-2052 e 2043 c.c. degli enti convenuti, chiedeva la condanna della dell' Controparte_1 [...]
e del al risarcimento dei danni de quibus, Controparte_2 CP_5 quantificati nella somma di euro 7.599,37 oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora. In data 18.07.2019 si costituiva l' Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda;
in particolare contestava l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della fattispecie astratta di cui all'art. 2052 c.c., ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., ed eccepiva nel contempo la mancata dimostrazione della condotta colposa ascrivibile all'Ente nonché l'imputabilità del fatto alla condotta imprudente del danneggiato.
Nella medesima data si costituiva la eccependo in rito il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore per mancanza dei requisiti formali della cessione del credito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile della viabilità il e, della fauna, CP_5
CP_ l' Parco. Nel merito contestava l'applicabilità, nel caso concreto, della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. ed eccepiva la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2043 c.c., non avendo l'attore assolto all'onere probatorio richiesto. Evidenziava, infine, la correttezza dell'operato nella rappresentando la presenza di opportuna segnaletica di CP_1 pericolo presente nel tratto stradale in cui era avvenuto il sinistro.
In data 10.09.2019 si costituiva, infine, il il quale eccepiva a sua volta la propria CP_5 carenza di legittimazione passiva in quanto non affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna, né sussistendo, in capo ad esso obblighi di custodia della fauna ivi CP_5 insediata. Nel merito eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore e che il fatto era imputabile alla condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c., sì da escludere la responsabilità del custode.
Completata l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di prove orali, all'udienza del
18.04.2025 le parti precisavano le conclusioni, dopodichè la causa -medio tempore assegnata a questo giudice- veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 8.7.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Il contendere trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali conseguiti al sinistro avvenuto in data 22.09.2017 in Tirrenia (PI), in occasione del quale l'autovettura tg. FD 826 SM, di proprietà di , ha riportato danni materiali a seguito dell'impatto con un animale Parte_2 selvatico di grossa taglia presente sulla carreggiata.
Pa Il giudizio è stato instaurato dalla che ha provveduto a riparare i danni Parte_1 Pt_1 Pt_1 causati alla macchina per un importo totale di € 6.499,37, quale cessionaria del credito vantato dal proprietario del veicolo incidentato. Adducendo una responsabilità ex artt. 2051-2052 c.c. -o, in subordine, ex art. 2043 c.c.- degli enti pubblici tenuti alla gestione della viabilità nonché alla custodia della fauna selvatica, parte attrice ha chiesto la condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dal sinistro anzidetto, quantificati in complessivi € 7.599,37 di cui € 6.499,37 quale costo per la riparazione del veicolo ed € 1.100,00 per le spese stragiudiziali.
Di contro le parti convenute hanno sollevato le eccezioni, di rito e di merito, indicate nella parte espositiva, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Ciò posto, è da rilevare in primo luogo come il caso in esame debba essere ricondotto nell'ambito della fattispecie astratta di cui all'art. 2052 c.c..
E' pur vero, infatti, che in un primo momento la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto le ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica alla responsabilità ex art. 2043 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 28/03/2006, n. 7080 (rv. 588414); Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n. 24895 (rv. 585723);
Cass. civ., Sez. III, 24/06/2003, n. 10008; Cass. civ., Sez. III, 15/03/1996, n. 2192), ma è altrettanto vero che secondo il più recente orientamento della Suprema Corte i casi quali quello in questione sono sussumibili nella diversa ipotesi responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord. (data ud. 05/11/2024) 07/01/2025, n. 197; Cass. civ., Sez. III, Ord. (data ud. 15/04/2024)
21/06/2024, n. 17253)
Tale più recente giurisprudenza ha, in particolare, evidenziato da un lato che tale inquadramento normativo della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica si fonda sul criterio della proprietà dell'animale, ovvero della sua utilizzazione, e non su quello relativo al dovere di provvedere alla sua custodia;
dall'altro che le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Ne discende che, ai sensi del succitato art. 2052 c.c., spetta al danneggiato provare che l'evento lesivo
è causalmente ricollegabile al comportamento dell'animale, oltre all'appartenenza di quest'ultimo a una delle specie oggetto di tutela di cui alla legge testè citato;
mentre grava sul proprietario dell'animale medesimo l'onere di fornire la prova del caso fortuito, inteso come condotta dell'animale del tutto imprevedibile e al di fuori della propria sfera di controllo.
Nello specifico caso del sinistro stradale, poi, il danneggiato ha l'onere di provare l'esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli abbia fatto tutto il possibile al fine di scongiurare l'evento (art. 2054 co. 1 c.c.); laddove la condotta del danneggiato medesimo è da apprezzare ancor più rigorosamente nel caso in cui sia segnalata, sulla strada, la presenza di animali selvatici oppure la stessa sia reputata possibile (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. (data ud. 07/04/2022) 08/06/2022, n.
18454, nella cui parte motiva si legge, tra l'altro, che "...deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente
e dell'ecosistema"; "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare CP_1 della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello CP_1 stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"; "in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi").
Con detto indirizzo giurisprudenziale -da considerarsi ormai consolidato (cfr. Cass. 05/11/2021, n.
32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385) - è stato quindi superato il precedente orientamento che riteneva non invocabile, riguardo alla fauna selvatica, il regime previsto dall'art. 2052 c.c., sul presupposto l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici viventi in libertà.
La Cassazione oggi ritiene, infatti, che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, estrinsecantesi anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Di conseguenza è proprio la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_1 responsabile, salvo che provi il caso fortuito, dei danni causati dagli animali, in quanto soggetto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore il quale alleghi di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente a una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello
Stato grava, come si è detto, l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
mentre, ove si controverta -come nella specie- di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici non è sufficiente, ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neppure che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, in quanto al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale è stata la "causa" del danno e poichè, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, lo stesso, al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale possa ricavarsi che egli ha adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente, e in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Giova richiamare, a proposito della distribuzione, tra le parti, dell'onere probatorio in casi quali quello in esame, quanto statuito, da Cassazione sez. 3 civ. sentenza n.19332 del 7.7.2023, circa il fatto che
“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è CP_1 posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema– di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.
Orbene, rapportando i sopra enunciati principi alle risultanze dell'espletata istruttoria, va condivisa la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale così come prospettata da parte attrice, nel senso che le prove orali assunte in corso di causa hanno consentito di acclarare che l'autovettura sinistrata ha subito seri danni a causa della repentina comparsa, sulla sede stradale, di un animale selvatico di grossa taglia (segnatamente: un daino, come riferito dal teste , assistente e capo Testimone_1 coordinatore della Polizia di Stato escusso all'udienza del 3.11.2022), il quale è andato ad urtare con violenza la parte anteriore del mezzo in questione impedendo, con la sua condotta improvvisa, al conducente dell'auto -che pure ha azionato l'impianto frenante del veicolo e ha cercato di evitare il quadrupede sterzando verso sinistra- di evitare l'impatto ponendo in essere qualsivoglia manovra di emergenza a ciò destinata.
Illuminante risulta, in proposito, la testimonianza di -anch'egli escusso all'udienza del Testimone_2
3.11.2022 e che ha potuto riferire sull'accaduto in quanto testimone diretto dello stesso quale conducente che stava procedendo, a bordo della propria auto, al seguito della vettura di proprietà di ha dichiarato , che “…quando l'auto che mi precedeva si è Parte_5 Parte_6 spostata sul centro della carreggiata ho visto un animale enorme sulla destra della carreggiata che
è entrato in pieno sulla parte anteriore della vettura che era davanti a me (…) è stata una frazione di secondi” e che “ …la rete (cioè la recinzione delimitante la carreggiata da Tirrenia verso Pisa lungo
Camp Darby, percorsa dall'auto rimasta danneggiata: n.d.r.) è attaccata alla strada, è sul ciglio della strada la rete, c'è pochissimo spazio (…) Non c'era una grande illuminazione...”.
La suindicata dinamica del sinistro appare corroborata anche dal verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta in occasione dell'evento, confermato testimonialmente dal succitato assistente e capo coordinatore e dal sovraintendente escusso all'udienza del Testimone_1 Testimone_3
29.11.2021, i quali hanno altresì confermato le condizioni di viabilità quali dedotte dall'attore (in particolare: zona non illuminata, assenza di recinzioni adiacenti alla semicarreggiata opposta a quella percorsa dal mezzo sinistrato e presenza di una folta zona boschiva in prossimità di quest'ultima).
Dette risultanze processuali permettono, nel contempo, di ritenere assolto da parte della Parte_1 odierna istante, in relazione alla condotta tenuta dal conducente della macchina, l'onere probatorio configurato dall'art. 2054 c. 1 c.c.: questo poiché, pur ricavandosi, dal verbale relativo al sinistro de quo, che la presenza in loco di fauna selvatica era segnalata, il comportamento tenuto da detto guidatore -al quale, tra l'altro, non è stata contestata nessuna violazione delle norme in materia di circolazione stradale- deve ritenersi rispettoso di tali regole, non risultando che egli procedesse, nei frangenti in questione, a velocità non adeguata alle concrete condizioni di tempo e di luogo né che la sua condotta sia stata, sotto altro profilo, non sufficientemente cauta e prudente.
Deve pertanto ritenersi che l'incidente si sia verificato, in via esclusiva, a causa dell'attraversamento improvviso della strada percorsa, in quel momento, dall'autovettura tg. FD 826 SM, di un animale selvatico di grossa taglia (verosimilmente un daino), rientrante tra le specie individuate dalla legge n.
157/1992 (cfr. art. 18 co. 1 lett. c) legge n. 157/1992, il quale è andato a impattare con la parte anteriore del veicolo in transito senza che il conducente di quest'ultimo abbia potuto porre in essere,
a causa della repentinità del movimento dell'animale e della scarsa illuminazione della strada che ne ha reso impossibile il tempestivo avvistamento, alcuna manovra realmente idonea a scongiurare la collisione.
Di contro la non ha dimostrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2052 c.c., l'attribuibilità CP_1 dell'evento al caso fortuito, non avendo fornito la prova del fatto che il comportamento repentino e imprevedibile dell'animale non fosse evitabile tramite l'adozione di più adeguate e diligenti misure di contenimento della specie selvatica e di conseguente messa in sicurezza del sedime stradale percorso, nella specie, dall'attore.
Devesi infatti ritenere che, stante la presenza di una fitta vegetazione e l'assenza di recinzione sul lato della strada teatro del sinistro opposto a quello su cui stava transitando l'auto sinistrata, fosse ragionevole adottare o programmare specifiche misure di contenimento degli animali selvatici, al fine di mantenere la fauna lontana dalla strada impedendole di accedere a quest'ultima, specifiche misure e programmi di contenimento della cui intervenuta adozione non è stato, invece, dato riscontro.
Sussiste, dunque, la responsabilità di ai sensi dell'art. 2052 c.c. in ordine Controparte_1 all'accaduto, con conseguente accoglibilità, nei confronti della medesima, della domanda CP_1 risarcitoria avanzata dalla Parte_1
Venendo alla quantificazione dei danni reclamati da quest'ultima, va osservato che parte attrice ha fornito documentazione attestante i costi di riparazione applicati normalmente dalla carrozzeria, i quali sono stati confermati anche dall'istruttoria orale (vedasi la deposizione del teste
[...]
, dipendente della , il quale all'udienza del 29.11.2021 ha confermato il Tes_4 Parte_1 preventivo redatto -doc. 5 di parte attrice- e le foto allegate, dall'attrice medesima, sub doc. 6, dichiarando altresì che le riparazioni -come da preventivo- dell'autovettura incidentata, ai quali egli stesso ha partecipato mediante l'effettuazione dei lavori di verniciatura, sono state effettivamente eseguite).
Deve quindi essere riconosciuto in primis, a parte attrice, quale cessionaria del credito risarcitorio spettante al proprietario del menzionato autoveicolo (cfr. doc. 4 allegato dall'attrice medesima), il diritto ad essere ristorata della somma di € 6.499,37 IVA inclusa, rappresentante il costo degli interventi resisi necessari per il ripristino della macchina.
A questo proposito deve notarsi, circa la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della che la stessa è priva di pregio, atteso che nella specie non è configurabile Parte_1 un rapporto contrattuale tra il privato e la P.A. bensì una responsabilità della stessa P.A. -nel caso in esame la di natura extracontrattuale, con conseguente inapplicabilità della Controparte_1 normativa speciale richiedente una particolare forma dell'atto di cessione del credito (arg., sul punto, ex Cass. n. 18339/2014).
Va inoltre riconosciuto, alla società odierna istante, il diritto al rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo e ammontanti, giusta il progetto di notula allegato, da Parte_4 parte attrice, sub doc. 28, a € 1.100,00 IVA inclusa (vedasi, al riguardo, la testimonianza resa, all'udienza del 26.7.2022, da , la quale ha confermato l'avvenuta prestazione di Testimone_5 detta attività professionale da parte del menzionato , riferendo nel contempo di aver letto che Pt_4 la tariffa applicata arriva fino al 15% e che il tariffario applicato dallo Studio è vidimato e depositato in Questura.
Giova ricordare, circa la natura del rimborso delle spese stragiudiziali de quibus, che “Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito” (Cass. 2644/2018).
Orbene, nel caso concreto le spese in questione, oltre ad essere causalmente collegate all'evento di cui trattasi, non appaiono né eccessive né superflue, talchè deve ribadirsi la sussistenza del diritto di parte attrice di ottenerne il rimborso.
Sulle singole somme sopra indicate, componenti il complessivo importo € 7.599,37 IVA inclusa che, per le menzionate causali, la deve essere condannata a corrispondere all'attrice Controparte_1 medesima, dovranno essere calcolati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalle rispettive date di esborso -o, comunque, del dovuto- fino a quella della sentenza e gli interessi di legge, su dette singole somme capitali originarie rivalutate anno per anno, parimenti dalle rispettive date di esborso -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo.
Quanto sopra esposto circa il soggetto -la da ritenersi legittimato passivo riguardo alla CP_1 domanda di risarcimento dei danni provocati da specie animali selvatiche implica il rigetto della domanda proposta, da parte attrice, nei confronti dell' Controparte_2
e del peraltro con compensazione integrale delle spese tra la
[...] CP_5
e tali enti, giustificata dal fatto che l'orientamento giurisprudenziale che ha individuato Parte_1 nella il soggetto nei cui confronti deve essere indirizzata la pretesa risarcitoria del CP_1 danneggiato si è consolidato successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite- liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, seguono invece la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e la
Controparte_1
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
I) DICHIARA la responsabile, ai sensi dell'art. 2052 c.c., dei danni subiti, Controparte_1 nell'evento di cui è causa, dall'autovettura tg. FD 826 SM di proprietà di;
Parte_2
II) CONDANNA, per l'effetto, la stessa in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
a corrispondere alla cessionaria del credito risarcitorio vantato dal Parte_1 predetto la somma di € 7.599,37 IVA inclusa, oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_7 gli indici ISTAT costo/vita dalle rispettive date di esborso -o, comunque, di spettanza- delle singole somme capitali -indicate in motivazione- di cui detto complessivo ammontare si compone fino a quella della sentenza e interessi di legge, su dette singole somme capitali originarie rivalutate anno per anno, parimenti dalle rispettive date di esborso -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo;
III) RESPINGE la domanda avanzata, da parte attrice, nei confronti dell' Controparte_2
e del
[...] CP_5 IV) CONDANNA la in persona del Presidente pro tempore, a rifondere a parte Controparte_1 attrice le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per competenze ed € 70,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
V) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra parte attrice da un lato e l' e del dall'altro; Controparte_2 CP_5
VI) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1990 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019, trattenuta in decisione in data 08.07.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
P.I. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Navacchio (PI) ed elettivamente domiciliata in via Nugolaio n. 36/A Cascina
(PI), presso lo studio dell'avv. Irene Riccetti che la rappresenta e difende, con l'avv. Serena Talini, giusta procura in atti
- attrice e
(P. IVA ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Annamaria Delfino dell'Avvocatura Regionale della Toscana ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ornella Aglioti sito in Pisa via Santa Marta n.
57
-convenuta
Cod. Fisc. Controparte_2
) con sede in Località Cascine Vecchie Pisa, in persona del P.IVA_3 Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa corte San Domenico “C” n. 1, presso lo studio dell'avv. Paolo Iacobelli che lo rappresenta e difende sia congiuntamente che disgiuntamente agli avv.ti e Guido Morelli, giusta procura allegata alla comparsa di Controparte_4 costituzione
-convenuto
(c.f. ), con sede in via degli Uffizi n. 1 Pisa in persona del CP_5 P.IVA_4
Dirigente della Direzione Edilizia privata-urbanistica servizi amministrativi alla mobilità, ing. CP_6
CP_ (c.f. ), quale legale rappresentante pro tempore dell' rappresentato
[...] C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppina Gigliotti (C. F. ) posta elettronica certificata: C.F._2 nonché, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura Email_1 in atti, dall'avv. Giacomo Mannocci (C.F. ) posta elettronica certificata C.F._3
e dall'avv. Sandra Ciaramelli (c.f. ) Email_2 C.F._4 posta elettronica certificata con gli stessi elettivamente Email_3 domiciliato presso l'Avvocatura comunale sita in Pisa via degli Uffizi n. 1
-convenuto
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettive note scritte.
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Breve excursus processuale
Con atto di citazione in data 9.4.2019, ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la l' Controparte_1 [...]
e il onde sentir accogliere, nei loro confronti, Controparte_2 CP_5 le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare ed istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, ammettere la
CTU tecnico estimativa volta ad accertare e determinare l'entità dei danni subiti al mezzo di proprietà del Sig. targato FD 826 SM in seguito al sinistro del 22.09.2017 per cui è Parte_2 causa;
- in ogni caso, nel merito, accertata e dichiarata la responsabilità, in via principale ex art.
2052 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2051 c.c. o, in via ulteriormente subordinata ex art. 2043 c.c., dell' in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., della , in persona del legale rappresentante p.t. e del Controparte_1 CP_5 in persona del legale rappresentante p.t., nel sinistro per cui è causa, condannare gli stessi
[...] in solido o ognuno in proporzione al grado di responsabilità, a risarcire integralmente parte attrice, di tutti i danni subiti e derivanti dal sinistro in cui è rimasta coinvolta l'auto targata FD 826 SM, di proprietà del Sig. il 22.09.2017 e quantificati in complessivi € 7.599,37 Parte_2
( , giustificati come di seguito: € 6.499,37 spesa Parte_3 di riparazione mezzo targato FD 826 SM € 1.100,00 notula € 7.599,37 Totale avere o Parte_4 nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia o che risulterà dall'espletanda istruttoria.
Oltre rivalutazione monetaria, nonché interessi di mora ex art 1284 c.c. dal dì del sinistro al dì dell'effettivo saldo. Con vittoria di spese e compensi oltre Iva, Cpf e rimborso spese generali, eventuali spese di CTU e CTP, come previsto per legge”.
Deduceva la società attrice, a sostegno della propria pretesa:
- che in data 22/09/2017 , alla guida dell'autovettura tg. FD 826 SM di proprietà di Persona_1
, mentre percorreva viale Mezzapiaggia all'altezza del KM 2+200, aveva notato un Parte_2 cervo fermo sulla destra della carreggiata;
- che, pur avendo rallentato e tentato di aggirare l'animale, quest'ultimo aveva attraversato improvvisamente la strada impattando con l'autovettura da lui guidata;
- che successivamente all'accaduto era intervenuta, in loco, la Polizia stradale, la quale aveva redatto apposito verbale;
- che in data 12/10/2017 aveva ceduto il proprio credito ad essa “da Parte_2 Parte_1 Pt_1
[...]
- che a causa del sinistro l'autovettura del aveva riportato danni (pari ai costi di riparazione) Pt_2 per un ammontare di euro 6.499,37, come da preventivo di spesa;
- che ai suddetti danni dovevano aggiungersi i costi dell'assistenza fornita, per la gestione stragiudiziale del sinistro, dallo pari ad euro 1.100,00, come da progetto di notula Parte_4 allegato sub doc. 28 all'atto di citazione;
- che il sinistro si era verificato su strada comunale e all'interno del perimetro del parco regionale
Controparte_2
Sulla scorta di tali fatti, deducendo in punto di diritto la responsabilità ex artt. 2051-2052 e 2043 c.c. degli enti convenuti, chiedeva la condanna della dell' Controparte_1 [...]
e del al risarcimento dei danni de quibus, Controparte_2 CP_5 quantificati nella somma di euro 7.599,37 oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora. In data 18.07.2019 si costituiva l' Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda;
in particolare contestava l'inquadramento della fattispecie nell'ambito della fattispecie astratta di cui all'art. 2052 c.c., ritenendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., ed eccepiva nel contempo la mancata dimostrazione della condotta colposa ascrivibile all'Ente nonché l'imputabilità del fatto alla condotta imprudente del danneggiato.
Nella medesima data si costituiva la eccependo in rito il difetto di legittimazione Controparte_1 attiva dell'attore per mancanza dei requisiti formali della cessione del credito, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo responsabile della viabilità il e, della fauna, CP_5
CP_ l' Parco. Nel merito contestava l'applicabilità, nel caso concreto, della disciplina di cui all'art. 2052 c.c. ed eccepiva la mancanza dei presupposti per il riconoscimento della responsabilità ex art. 2043 c.c., non avendo l'attore assolto all'onere probatorio richiesto. Evidenziava, infine, la correttezza dell'operato nella rappresentando la presenza di opportuna segnaletica di CP_1 pericolo presente nel tratto stradale in cui era avvenuto il sinistro.
In data 10.09.2019 si costituiva, infine, il il quale eccepiva a sua volta la propria CP_5 carenza di legittimazione passiva in quanto non affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna, né sussistendo, in capo ad esso obblighi di custodia della fauna ivi CP_5 insediata. Nel merito eccepiva il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attore e che il fatto era imputabile alla condotta del danneggiato ex art. 1227 c.c., sì da escludere la responsabilità del custode.
Completata l'istruttoria mediante ammissione ed espletamento di prove orali, all'udienza del
18.04.2025 le parti precisavano le conclusioni, dopodichè la causa -medio tempore assegnata a questo giudice- veniva trattenuta in decisione con ordinanza in data 8.7.2025, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Merito della lite e motivi in fatto e in diritto della decisione
Il contendere trae origine dalla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali conseguiti al sinistro avvenuto in data 22.09.2017 in Tirrenia (PI), in occasione del quale l'autovettura tg. FD 826 SM, di proprietà di , ha riportato danni materiali a seguito dell'impatto con un animale Parte_2 selvatico di grossa taglia presente sulla carreggiata.
Pa Il giudizio è stato instaurato dalla che ha provveduto a riparare i danni Parte_1 Pt_1 Pt_1 causati alla macchina per un importo totale di € 6.499,37, quale cessionaria del credito vantato dal proprietario del veicolo incidentato. Adducendo una responsabilità ex artt. 2051-2052 c.c. -o, in subordine, ex art. 2043 c.c.- degli enti pubblici tenuti alla gestione della viabilità nonché alla custodia della fauna selvatica, parte attrice ha chiesto la condanna di tali soggetti al risarcimento dei danni patrimoniali derivati dal sinistro anzidetto, quantificati in complessivi € 7.599,37 di cui € 6.499,37 quale costo per la riparazione del veicolo ed € 1.100,00 per le spese stragiudiziali.
Di contro le parti convenute hanno sollevato le eccezioni, di rito e di merito, indicate nella parte espositiva, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
Ciò posto, è da rilevare in primo luogo come il caso in esame debba essere ricondotto nell'ambito della fattispecie astratta di cui all'art. 2052 c.c..
E' pur vero, infatti, che in un primo momento la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto le ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica alla responsabilità ex art. 2043 c.c. (cfr., ex multis, Cass. civ.,
Sez. III, 28/03/2006, n. 7080 (rv. 588414); Cass. civ., Sez. III, 25/11/2005, n. 24895 (rv. 585723);
Cass. civ., Sez. III, 24/06/2003, n. 10008; Cass. civ., Sez. III, 15/03/1996, n. 2192), ma è altrettanto vero che secondo il più recente orientamento della Suprema Corte i casi quali quello in questione sono sussumibili nella diversa ipotesi responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord. (data ud. 05/11/2024) 07/01/2025, n. 197; Cass. civ., Sez. III, Ord. (data ud. 15/04/2024)
21/06/2024, n. 17253)
Tale più recente giurisprudenza ha, in particolare, evidenziato da un lato che tale inquadramento normativo della responsabilità per i danni cagionati dalla fauna selvatica si fonda sul criterio della proprietà dell'animale, ovvero della sua utilizzazione, e non su quello relativo al dovere di provvedere alla sua custodia;
dall'altro che le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione dei soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
Ne discende che, ai sensi del succitato art. 2052 c.c., spetta al danneggiato provare che l'evento lesivo
è causalmente ricollegabile al comportamento dell'animale, oltre all'appartenenza di quest'ultimo a una delle specie oggetto di tutela di cui alla legge testè citato;
mentre grava sul proprietario dell'animale medesimo l'onere di fornire la prova del caso fortuito, inteso come condotta dell'animale del tutto imprevedibile e al di fuori della propria sfera di controllo.
Nello specifico caso del sinistro stradale, poi, il danneggiato ha l'onere di provare l'esatta dinamica del sinistro dalla quale emerga che egli abbia fatto tutto il possibile al fine di scongiurare l'evento (art. 2054 co. 1 c.c.); laddove la condotta del danneggiato medesimo è da apprezzare ancor più rigorosamente nel caso in cui sia segnalata, sulla strada, la presenza di animali selvatici oppure la stessa sia reputata possibile (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord. (data ud. 07/04/2022) 08/06/2022, n.
18454, nella cui parte motiva si legge, tra l'altro, che "...deve darsi seguito all'indirizzo di legittimità con cui questa Sezione della Corte ha affermato i seguenti principi di diritto: "i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacchè, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente
e dell'ecosistema"; "nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c., la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare CP_1 della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello CP_1 stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno"; "in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la CP_1 condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi").
Con detto indirizzo giurisprudenziale -da considerarsi ormai consolidato (cfr. Cass. 05/11/2021, n.
32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n. 7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385) - è stato quindi superato il precedente orientamento che riteneva non invocabile, riguardo alla fauna selvatica, il regime previsto dall'art. 2052 c.c., sul presupposto l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici viventi in libertà.
La Cassazione oggi ritiene, infatti, che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, estrinsecantesi anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Di conseguenza è proprio la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., l'esclusiva CP_1 responsabile, salvo che provi il caso fortuito, dei danni causati dagli animali, in quanto soggetto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Ciò comporta, evidentemente, che sull'attore il quale alleghi di avere subito un danno cagionato da un animale selvatico appartenente a una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello
Stato grava, come si è detto, l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992, e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato;
mentre, ove si controverta -come nella specie- di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici non è sufficiente, ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c., la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neppure che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, in quanto al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale è stata la "causa" del danno e poichè, ai sensi dell'art. 2054 comma 1 c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, lo stesso, al fine di ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito, dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale possa ricavarsi che egli ha adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente, e in concreto, un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno.
Giova richiamare, a proposito della distribuzione, tra le parti, dell'onere probatorio in casi quali quello in esame, quanto statuito, da Cassazione sez. 3 civ. sentenza n.19332 del 7.7.2023, circa il fatto che
“in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c. grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è CP_1 posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure – concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema– di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi”.
Orbene, rapportando i sopra enunciati principi alle risultanze dell'espletata istruttoria, va condivisa la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale così come prospettata da parte attrice, nel senso che le prove orali assunte in corso di causa hanno consentito di acclarare che l'autovettura sinistrata ha subito seri danni a causa della repentina comparsa, sulla sede stradale, di un animale selvatico di grossa taglia (segnatamente: un daino, come riferito dal teste , assistente e capo Testimone_1 coordinatore della Polizia di Stato escusso all'udienza del 3.11.2022), il quale è andato ad urtare con violenza la parte anteriore del mezzo in questione impedendo, con la sua condotta improvvisa, al conducente dell'auto -che pure ha azionato l'impianto frenante del veicolo e ha cercato di evitare il quadrupede sterzando verso sinistra- di evitare l'impatto ponendo in essere qualsivoglia manovra di emergenza a ciò destinata.
Illuminante risulta, in proposito, la testimonianza di -anch'egli escusso all'udienza del Testimone_2
3.11.2022 e che ha potuto riferire sull'accaduto in quanto testimone diretto dello stesso quale conducente che stava procedendo, a bordo della propria auto, al seguito della vettura di proprietà di ha dichiarato , che “…quando l'auto che mi precedeva si è Parte_5 Parte_6 spostata sul centro della carreggiata ho visto un animale enorme sulla destra della carreggiata che
è entrato in pieno sulla parte anteriore della vettura che era davanti a me (…) è stata una frazione di secondi” e che “ …la rete (cioè la recinzione delimitante la carreggiata da Tirrenia verso Pisa lungo
Camp Darby, percorsa dall'auto rimasta danneggiata: n.d.r.) è attaccata alla strada, è sul ciglio della strada la rete, c'è pochissimo spazio (…) Non c'era una grande illuminazione...”.
La suindicata dinamica del sinistro appare corroborata anche dal verbale redatto dalla Polizia Stradale intervenuta in occasione dell'evento, confermato testimonialmente dal succitato assistente e capo coordinatore e dal sovraintendente escusso all'udienza del Testimone_1 Testimone_3
29.11.2021, i quali hanno altresì confermato le condizioni di viabilità quali dedotte dall'attore (in particolare: zona non illuminata, assenza di recinzioni adiacenti alla semicarreggiata opposta a quella percorsa dal mezzo sinistrato e presenza di una folta zona boschiva in prossimità di quest'ultima).
Dette risultanze processuali permettono, nel contempo, di ritenere assolto da parte della Parte_1 odierna istante, in relazione alla condotta tenuta dal conducente della macchina, l'onere probatorio configurato dall'art. 2054 c. 1 c.c.: questo poiché, pur ricavandosi, dal verbale relativo al sinistro de quo, che la presenza in loco di fauna selvatica era segnalata, il comportamento tenuto da detto guidatore -al quale, tra l'altro, non è stata contestata nessuna violazione delle norme in materia di circolazione stradale- deve ritenersi rispettoso di tali regole, non risultando che egli procedesse, nei frangenti in questione, a velocità non adeguata alle concrete condizioni di tempo e di luogo né che la sua condotta sia stata, sotto altro profilo, non sufficientemente cauta e prudente.
Deve pertanto ritenersi che l'incidente si sia verificato, in via esclusiva, a causa dell'attraversamento improvviso della strada percorsa, in quel momento, dall'autovettura tg. FD 826 SM, di un animale selvatico di grossa taglia (verosimilmente un daino), rientrante tra le specie individuate dalla legge n.
157/1992 (cfr. art. 18 co. 1 lett. c) legge n. 157/1992, il quale è andato a impattare con la parte anteriore del veicolo in transito senza che il conducente di quest'ultimo abbia potuto porre in essere,
a causa della repentinità del movimento dell'animale e della scarsa illuminazione della strada che ne ha reso impossibile il tempestivo avvistamento, alcuna manovra realmente idonea a scongiurare la collisione.
Di contro la non ha dimostrato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2052 c.c., l'attribuibilità CP_1 dell'evento al caso fortuito, non avendo fornito la prova del fatto che il comportamento repentino e imprevedibile dell'animale non fosse evitabile tramite l'adozione di più adeguate e diligenti misure di contenimento della specie selvatica e di conseguente messa in sicurezza del sedime stradale percorso, nella specie, dall'attore.
Devesi infatti ritenere che, stante la presenza di una fitta vegetazione e l'assenza di recinzione sul lato della strada teatro del sinistro opposto a quello su cui stava transitando l'auto sinistrata, fosse ragionevole adottare o programmare specifiche misure di contenimento degli animali selvatici, al fine di mantenere la fauna lontana dalla strada impedendole di accedere a quest'ultima, specifiche misure e programmi di contenimento della cui intervenuta adozione non è stato, invece, dato riscontro.
Sussiste, dunque, la responsabilità di ai sensi dell'art. 2052 c.c. in ordine Controparte_1 all'accaduto, con conseguente accoglibilità, nei confronti della medesima, della domanda CP_1 risarcitoria avanzata dalla Parte_1
Venendo alla quantificazione dei danni reclamati da quest'ultima, va osservato che parte attrice ha fornito documentazione attestante i costi di riparazione applicati normalmente dalla carrozzeria, i quali sono stati confermati anche dall'istruttoria orale (vedasi la deposizione del teste
[...]
, dipendente della , il quale all'udienza del 29.11.2021 ha confermato il Tes_4 Parte_1 preventivo redatto -doc. 5 di parte attrice- e le foto allegate, dall'attrice medesima, sub doc. 6, dichiarando altresì che le riparazioni -come da preventivo- dell'autovettura incidentata, ai quali egli stesso ha partecipato mediante l'effettuazione dei lavori di verniciatura, sono state effettivamente eseguite).
Deve quindi essere riconosciuto in primis, a parte attrice, quale cessionaria del credito risarcitorio spettante al proprietario del menzionato autoveicolo (cfr. doc. 4 allegato dall'attrice medesima), il diritto ad essere ristorata della somma di € 6.499,37 IVA inclusa, rappresentante il costo degli interventi resisi necessari per il ripristino della macchina.
A questo proposito deve notarsi, circa la sollevata eccezione di difetto di legittimazione attiva della che la stessa è priva di pregio, atteso che nella specie non è configurabile Parte_1 un rapporto contrattuale tra il privato e la P.A. bensì una responsabilità della stessa P.A. -nel caso in esame la di natura extracontrattuale, con conseguente inapplicabilità della Controparte_1 normativa speciale richiedente una particolare forma dell'atto di cessione del credito (arg., sul punto, ex Cass. n. 18339/2014).
Va inoltre riconosciuto, alla società odierna istante, il diritto al rimborso delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dallo e ammontanti, giusta il progetto di notula allegato, da Parte_4 parte attrice, sub doc. 28, a € 1.100,00 IVA inclusa (vedasi, al riguardo, la testimonianza resa, all'udienza del 26.7.2022, da , la quale ha confermato l'avvenuta prestazione di Testimone_5 detta attività professionale da parte del menzionato , riferendo nel contempo di aver letto che Pt_4 la tariffa applicata arriva fino al 15% e che il tariffario applicato dallo Studio è vidimato e depositato in Questura.
Giova ricordare, circa la natura del rimborso delle spese stragiudiziali de quibus, che “Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito” (Cass. 2644/2018).
Orbene, nel caso concreto le spese in questione, oltre ad essere causalmente collegate all'evento di cui trattasi, non appaiono né eccessive né superflue, talchè deve ribadirsi la sussistenza del diritto di parte attrice di ottenerne il rimborso.
Sulle singole somme sopra indicate, componenti il complessivo importo € 7.599,37 IVA inclusa che, per le menzionate causali, la deve essere condannata a corrispondere all'attrice Controparte_1 medesima, dovranno essere calcolati, trattandosi di debito di valore, la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT costo/vita dalle rispettive date di esborso -o, comunque, del dovuto- fino a quella della sentenza e gli interessi di legge, su dette singole somme capitali originarie rivalutate anno per anno, parimenti dalle rispettive date di esborso -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo.
Quanto sopra esposto circa il soggetto -la da ritenersi legittimato passivo riguardo alla CP_1 domanda di risarcimento dei danni provocati da specie animali selvatiche implica il rigetto della domanda proposta, da parte attrice, nei confronti dell' Controparte_2
e del peraltro con compensazione integrale delle spese tra la
[...] CP_5
e tali enti, giustificata dal fatto che l'orientamento giurisprudenziale che ha individuato Parte_1 nella il soggetto nei cui confronti deve essere indirizzata la pretesa risarcitoria del CP_1 danneggiato si è consolidato successivamente all'instaurazione del presente giudizio.
Le spese di lite- liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n.
55/2014 e successivi aggiornamenti, seguono invece la soccombenza nei rapporti tra parte attrice e la
Controparte_1
La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
I) DICHIARA la responsabile, ai sensi dell'art. 2052 c.c., dei danni subiti, Controparte_1 nell'evento di cui è causa, dall'autovettura tg. FD 826 SM di proprietà di;
Parte_2
II) CONDANNA, per l'effetto, la stessa in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
a corrispondere alla cessionaria del credito risarcitorio vantato dal Parte_1 predetto la somma di € 7.599,37 IVA inclusa, oltre rivalutazione monetaria secondo Parte_7 gli indici ISTAT costo/vita dalle rispettive date di esborso -o, comunque, di spettanza- delle singole somme capitali -indicate in motivazione- di cui detto complessivo ammontare si compone fino a quella della sentenza e interessi di legge, su dette singole somme capitali originarie rivalutate anno per anno, parimenti dalle rispettive date di esborso -o, comunque, del dovuto- fino al saldo effettivo;
III) RESPINGE la domanda avanzata, da parte attrice, nei confronti dell' Controparte_2
e del
[...] CP_5 IV) CONDANNA la in persona del Presidente pro tempore, a rifondere a parte Controparte_1 attrice le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per competenze ed € 70,00 per esborsi, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
V) DICHIARA le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra parte attrice da un lato e l' e del dall'altro; Controparte_2 CP_5
VI) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
Così deciso in Pisa, 18.11.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Laghezza